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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2020 31.2019.12

28 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,635 parole·~53 min·5

Riassunto

Amministratore unico di una SA, contesta responsabilità ma non adduce validi motivi di discolpa o giustificazione. Ricorso respinto

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 31.2019.12   FC

Lugano 28 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 maggio 2019 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS  

in relaz. alla fallita:        FA 1

                                         radiata da RC il __________ ottobre 2019

ritenuto                           in fatto                                                         

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 18 marzo 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella consulenza aziendale e societaria di ogni genere, nonché la gestione di imprese di ogni tipo, in particolare del settore del turismo, la proprietà di partecipazioni in Svizzera e all'estero e di immobili all'estero. RI 1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino alla radiazione della società avvenuta il 23 ottobre 2019 (cfr. estratto RC).

                               1.2.   La società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa di compensazione CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. agosto 2014 sino al 21 dicembre 2017, data in cui è stata stralciata per cessazione di attività.

                                         Sin dal momento della sua affiliazione la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e anche precettarla (doc. III). Al termine di svariate procedure esecutive, l’UEF di __________ ha rilasciato, il 13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018, attestati carenza beni relativi ai crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici non soluti dalla FA 1, per complessivi fr.  91'248.60 (doc. 5).

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, il 21 marzo 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, amministratore unico della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 93'006.75, inclusi contributi non pagati per l’anno 2017, spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora.

                                         Con decreto del 1. aprile 2019 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società a far tempo dal giorno successivo. Detta procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto della medesima Pretura del 29 aprile 2019 e, quindi, la ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23 ottobre 2019 (cfr. estratto RC).

                                         Con decisione su opposizione del 16 maggio 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate nell’opposizione da RI 1, ha confermato la responsabilità dell’ex amministratore unico in relazione al mancato pagamento dei contributi.  

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con la risposta di causa 2 luglio 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici (doc. III).

                                         In data 9 agosto 2019 il ricorrente ha ulteriormente replicato alle allegazioni della Cassa, la quale in data 27 agosto 2019 si è riconfermata nelle proprie domande e allegazioni (doc. V e VII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Il ricorrente censura preliminarmente una presunta irregolarità nella decisione della Cassa, che sarebbe da attribuire al fatto che il firmatario della stessa, __________, non sarebbe autorizzato a firmare le decisioni della Cassa.

                                         In proposito la Cassa, dopo aver osservato come in ogni modo il fatto di non figurare nel sito di una società non escluda che una persona non sia provvista di diritto di firma, ha prodotto uno scritto redatto e sottoscritto dal direttore della Cassa convenuta il 1. gennaio 2019. Con tale scritto, denominato “Mandato commerciale”, __________ (unitamente a __________) viene espressamente autorizzato a rappresentare la Cassa, con firma individuale, nell’ambito del contenzioso relativo ai contributi, la presentazione di denunce penali conformemente agli art. 87 e 88 LAVS e nei procedimenti per risarcimento danni ex art. 52 LAVS (doc. 6).

                                         Ne discende che non vi è motivo alcuno per non ritenere che __________, al momento della firma della decisione di risarcimento del 21 marzo 2019 (doc. 3) rispettivamente della decisione su opposizione del 16 maggio 2019 (doc. 5), fosse regolarmente autorizzato a firmare le stesse. E questo a prescindere dal fatto che la Cassa CO 1 avrebbe in ogni modo ratificato l’operato del proprio funzionario.

nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni, prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura nel frattempo sospesa in assenza di attivi; cfr. estratto RC), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (amministratore unico con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.

                                         In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi all’anno 2017 per complessivi fr. 93'006.75, comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc.1 e 1A).

                               2.3.   L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

                                         D’altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

                                         Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                                         In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

                                         Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                         Nella fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno sono stati gli attestati di carenza beni a seguito di pignoramento emessi a favore della Cassa in data 13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 (doc. 5; Frey/Mosimann, Bollinger, AHVG Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).

                                         Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 21 marzo 2019, la Cassa ha rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

                                         D’altra parte, per quanto riguarda l’eccezione del ricorrente riguardo ad una presunta assenza di un danno in epoca precedente il deposito della graduatoria fallimentare, sia precisato, a titolo abbondanziale, che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la procedura di fallimento della FA 1, aperta a far tempo dal 2 aprile 2019, è stata comunque sospesa con decreto del 29 aprile 2019 per mancanza di attivo e, quindi, senza un dividendo a favore della Cassa (che sarebbe andato in riduzione del danno).

                               2.4.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente all’anno 2017 (sino alla cessazione dell’attività il 21 dicembre 2017), oneri che, in assenza della lista aggiornata dei salari, sono stati calcolati dalla Cassa sulla base delle distinte salariali relative agli anni precedenti (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1A) per complessivi fr. 93'006.75 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate nei confronti della società in via di pignoramento dapprima e di fallimento poi e dalla risposta di causa della Cassa rispettivamente dalle tassazioni d’ufficio rimaste incontestate e dalla documentazione allegata alla decisione contestata. Anche gli attestati carenza beni a seguito di pignoramento emessi a favore della Cassa in data 13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 hanno attestato un credito della Cassa di fr. 91'248.60, poi fissato a fr. 93'006.75 dopo l’aggiunta delle spese e degli interessi, come ben desumibile dal conteggio allestito dalla Cassa il 2 luglio 2019 (doc. 5 e 1A).

                                         Con la risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo dal quale si evince come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi (doc. 1B).

                                         Riguardo alle censure ricorsuali, la convenuta ha illustrato nel dettaglio la composizione del danno fatto valere.

Dalla documentazione agli atti risulta in particolare che la società in oggetto, per quanto riguarda i contributi dovuti per l’anno 2017, ha omesso di presentare la necessaria documentazione, segnatamente la dichiarazione dei salari, malgrado diversi richiami inviatile in data 15 febbraio, 9 e 23 marzo, 9 e 23 aprile e 5 novembre 2018 (doc. 7-9), costringendo la Cassa ad inviarle innanzitutto (il 9 aprile 2018) una “decisione di multa per mancato inoltro della documentazione salariale” per il 2017, con assegnazione di un termine di dieci giorni per far pervenire la documentazione. Essendo tale termine trascorso infruttuosamente, con un ulteriore scritto del 23 aprile 2018 la Cassa ha nuovamente invitato la società a fornire la documentazione con la comminatoria che in caso contrario la massa salariale sarebbe stata fissata d’ufficio. Tale scritto, denominato “Diritto di essere sentiti per la tassazione d’ufficio della massa salariale, periodo di conteggio 2017, cessazione dell’attività al 21.12.2017” concludeva con la precisazione che “in assenza di una vostra presa di posizione entro 20 giorni, emaneremo una decisione di tassazione, fatturandovi poi gli importi corrispondenti e gli interessi di mora” (doc. 11). In evidente assenza di qualsivoglia reazione da parte della società, in data 5 novembre 2018 la Cassa si è pertanto vista costretta a notificare alla debitrice, e per essa a RI 1, la decisione di fissazione d’ufficio dei contributi seguente:

" Malgrado ripetuti solleciti, non ci avete inoltrato la dichiarazione delle somme salariali per il periodo sopra indicato. In base all’art. 38 OAVS siamo perciò costretti a fissare d’ufficio i contributi salariali come indicato qui di seguito:

Calcolo dei contributi (tutti gli importi in CHF)

Tipo contributo/prestazione  Base/Massa     Tasso (%)     Importo      Già fatturato  Differenza

                                              Salariale                                 annuo

2017

Contributi AVS-AI-IPG             965'000.00    10.250           98'912.50      98'969.20          -56.70

Contributi disoccupazione       965'000.00      2'200            21'230.00      21'230.00             0.00

Contributi disoccupazione 2                0.00      1.000                    0.00               0.00             0.00

Contr. ass. familiari TI              965'000.00      2.200           21'230.00      21'230.00             0.00

Contr. Ass. integr. TI (AFI)       965'000.00      0.153             1'476.45        1'476.20             0.25

Fondo per la formazione TI     965.000.00      0.095                916.75           916.40             0.35

AF TI anticipati                                   0.00      0.000                    0.00               0.00             0.00

Spese d’amministrazione          98'912.50      3.500              3461.95        1’978-20      1'483.75

Totale                                                                               147'227.65   145'800.00      1'427.65

Interessi secondo la distinta dettagliata sul retro                                                       62.25

Tassa                                                                                                                                 50.00

Saldo a nostro favore                                                                                               1'539.90

Vi preghiamo nuovamente di volerci inviare prontamente la documentazione salariale per il 2017.

Grazie.

Vogliate osservare l’avvertimento della procedura di opposizione sul retro di questa pagina.

Vi preghiamo di volerci versare l’importo indicato entro 30 giorni. In seguito, saremo costretti a fatturare anche gli interessi di mora ai sensi dell’art. 41 OAVS.

Ripreso salari 2017 (gennaio – settembre) da Cassa Pensione.

Calcolo degli interessi (secondo l’art. 41bis, 41ter e 42 OAVS) (tutti gli importi in CHF)

Contributi in base     Altri contributi   Già fatturato  Saldo di tutti i   Periodo         Tasso  Intealla legge federale   con interessi                          contributi con                  d’interesse   resse

                                                                                 interessi

2017

        123'604.45        22'706.45          144'883.60    1'427.30  22.12.17-31.12.17  5.00         1.80

        123'604.45        22'706.45          144'883.60    1'427.30  01.01.18-05.11.18  5.00       60.45

Totale                                                                                                                                   62.25

(…)” (doc. 12)

Come espressamente menzionato alla fine di tale presa di posizione, contro la stessa era data opportunità di opposizione entro 30 giorni, facoltà di cui la FA 1, e per essa il qui ricorrente e suo amministratore unico fino alla sua cancellazione da RC, non ha tuttavia ritenuto di far uso lasciando diventare definitiva la decisione stessa.

Considerato come in seguito la società non ha provveduto al versamento integrale dei dovuti contributi, la Cassa è quindi stata costretta a procedere in data 21 marzo 2019 con la decisione di risarcimento dei confronti dell’amministratore unico qui ricorrente (doc. 1). 

Per quanto concerne l’ammontare dei contributi richiesti per il 2017, la Cassa ha ben illustrato di aver considerato una massa salariale annua di fr. 965'000.00, basandosi su quanto notificato l'anno precedente (massa salariale di fr. 964'577.23). Del resto la Cassa ha pure precisato che anche confrontando le schede salari dell'anno 2016 (conteggi dell'imposta alla fonte) allegate all'opposizione contro la decisione su opposizione (cfr. doc. 2), anche se non ben comprensibili, non risulta una maggiorazione dei salari, il totale dei salari notificati, relativo solo ai dipendenti tassati alla fonte, ammontando comunque a circa fr. 880'000.-.

                                         Stante quanto precede, per quanto concerne le allegazioni ricorsuali, segnatamente laddove si censurano i salari posti alla base dei conteggi del 2017, le stesse risultano quindi innanzitutto di gran lunga tardive considerato come contro la decisione di tassazione d’ufficio del 5 novembre 2018, pervenuta alla società il 7 novembre 2018, non è stata sollevata alcuna opposizione diventando quindi definitiva. La stessa ha quindi stabilito in maniera vincolante che i contributi paritetici dovuti per i dipendenti della FA 1 per l’attività svolta nel 2017 ammontano a fr. 147'227.65, incluse le spese d’amministrazione di fr. 3'461.95 (cfr. nel dettaglio doc. 1/A, 4 e 12). Considerati i versamenti della convenuta, scoperti restano fr. 93'006.75, come ben illustrato nei conteggi della Cassa (doc. 1A e 1B).

                                         Inoltre, sia pure osservato che il ricorrente ritiene eccessivi i salari computati dalla Cassa, ma nulla di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi salari versati dalla società.    

                                         Sia infine pure osservato che il ricorrente nemmeno può sostenere che la pretesa della Cassa susseguente alla tassazione d'ufficio sarebbe stata eseguita senza le opportune verifiche e contradittorio. In effetti, all’epoca dell’invio dei solleciti menzionati e pure della decisione di fissazione d’ufficio dei contributi del 5 novembre 2018, a Registro di commercio la ditta risultava ancora attiva, come pure lo era il recapito presso la __________ di __________ rispettivamente presso l’amministratore unico RI 1 (cfr. estratto RC della società).

                                         D’altra parte appare innegabile che la tassazione d'ufficio si sia resa necessaria a seguito della mancata collaborazione della società, malgrado i citati ripetuti solleciti e richiami (doc. 7-12).

                                         Del resto la Cassa ha pure fatto rilevare - e dette allegazioni sono rimaste incontestate - che sin dalla sua affiliazione la società non aveva ottemperato in maniera ineccepibile all'obbligo di pagare tempestivamente i contributi dovuti, frequentemente la Cassa avendo dovuto procedere a solleciti e all’avvio di procedure esecutive.

                                         Così stanti le cose, il ricorrente non può sottrarsi alla definizione dei contributi dovuti dalla società da lui amministrata avanzando presunte, ma non comprovate irregolarità nella procedura seguita dalla Cassa.

                                         Riassumendo riguardo alla tassazione d’ufficio del 5 novembre 2018, riferita ai contributi dovuti per il 2017, considerati i pagamenti effettuati, a ragione la Cassa pretende lo scoperto ammontante a fr. 93'006.75, come da estratto conto del 2 luglio 2019 (doc. 1A, 1B e 12).

Quanto ai costi addebitati dalla Cassa, il ricorrente ritiene in sostanza che esisterebbe un doppione dei costi tra spese di amministrazione e spese d'intimazione. A torto.

Innanzitutto la Cassa richiama con pertinenza l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS per il quale a copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'art. 2) un contributo. Questo contributo è calcolato in percentuale dei contributi AVS. Ha pure prodotto agli atti copie dei solleciti a voler produrre la documentazione salariale, munite della comminatoria di addebito di interessi, costi e tasse (doc. 8-10).

Nella risposta di causa, così come del resto già nella decisione su opposizione, ha quindi esposto dettagliatamente il calcolo delle spese come segue:

" (…)

L’ammontare delle spese di amministrazione di CHF 3'482.55 è così composto:

spese di amministrazione come a decisione fissazione

d’ufficio dei contributi del 05.11.2018                              CHF  3'461.95

spese di amministrazione come a conteggio indennità

insolvenza del 21.08                                                        CHF      20.60

L’importo delle spese d’intimazione e tassazioni d’ufficio di CHF 1'040.00 è così composto:

acconto gennaio 2017         diffida di pagamento del 10.03.2017              CHF    50.00

acconto febbraio 2017         diffida di pagamento del 10.04.2017              CHF    50.00

acconto marzo 2017            diffida di pagamento del 10.05.2017              CHF    50.00

                                                 tassazione d’ufficio per opposizione precetto

                                                 del 12.07.2017                                                    CHF    50.00

acconto aprile 2017              diffida di pagamento del 09.06.2017              CHF    50.00

acconto maggio 2017          diffida di pagamento del 10.07.2017              CHF    50.00

                                                 tassazione d’ufficio per opposizione precetto

                                                 del 08.08.2017                                                    CHF    50.00

acconto giugno 2017           diffida di pagamento del 10.08.2017              CHF    50.00

                                                 tassazione d’ufficio per opposizione precetto

                                                 del 11.09.2017                                                    CHF    50.00

acconto luglio 2017              diffida di pagamento del 11.09.2017              CHF    50.00

acconto agosto 2017           diffida di pagamento del 10.10.2017              CHF    50.00

                                                 tassazione d’ufficio per opposizione precetto

                                                 del 07.11.2017                                                    CHF    50.00

acconto settembre 2017      diffida di pagamento del 10.11.2017              CHF    50.00

acconto ottobre 2017           diffida di pagamento del 11.12.2017              CHF    50.00

                                                 tassazione d’ufficio per opposizione precetto

                                                 del 15.01.2018                                                    CHF    50.00

acconto novembre 2017     diffida di pagamento del 10.01.2018              CHF    50.00

acconto dicembre 2017       diffida di pagamento del 09.02.2018              CHF    50’00

                                                 tassazione d’ufficio per opposizione precetto

                                                 de. 12.03.2018                                                    CHF    50.00

quaderno salari                     1a intimazione del 09.03.2018                         CHF    30.00

quaderno salari                     2a intimazione del 23.03.2018                         CHF    60.00

quaderno salari                     tassazione d’ufficio del 05.11.2018                 CHF    50.00

A nostro parere non ci risulta che non sono stati minimamente dettagliati in quanto le spese di amministrazione e le diffide di pagamento come sopra elencate sono già state indicate nella nostra decisione su opposizione.

Ribadiamo che se i contributi venivano versati alla loro scadenza e la dichiarazione dei salari regolarmente presentata non si giungeva a calcolare tutti questi costi, come previsto dagli art. 34a OAVS, 36 cpv. 2 OAVS e 38 cpv. 3 OAVS. (…)” (doc. III)

                                         A questo conteggio, dettagliato e che non lascia spazio a censura alcuna, si deve aderire, a maggior ragione considerando come il ricorrente l’abbia contestato, ma del tutto genericamente, senza cioè avanzare alcuna motivazione concreta.

                                         La Cassa ha in ogni modo  ben comprovato, mediante la produzione dell’estratto conto dettagliato del 2 luglio 2019 comprendente la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse contro la società (doc. 1A, 1B), anche le spese, ove si ricordi come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

                                         Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in sette verbali di pignoramento a valere quali attestati carenza beni (doc. 5)-, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal senso. Inoltre, sia pure nuovamente ricordato che dalla documentazione prodotta non sembra, né del resto il ricorrente comprova altrimenti, che le singole fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente impagate, malgrado i regolari solleciti, siano mai state oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente o della società di cui era amministratore unico.  

                                         Apparendo quini i conteggi allestiti dalla Cassa dettagliati e allestiti correttamente sulla base della esaustiva documentazione all’inserto, essi non appaiono in alcun modo censurabili. Del resto il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato pure formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 per un importo complessivo di fr. 91'248.60 (doc. 5).

                                         In queste circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 93'006.75 - pari ai contributi dovuti per il 2017 di fr. 147'848.20, fr. 3'482.55 (per spese di amministrazione), oltre a fr. 1'040 per spese di intimazione e tassazioni d’ufficio, dedotti i versamenti effettuati e inclusi gli interessi di mora mentre che il ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento che permetta di considerare non corretta la pretesa.

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).

                                         D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

                               2.8.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di firma individuale) della FA 1 dalla sua costituzione (il 18 marzo 2010) sino alla radiazione da RC il __________ ottobre 2019 (cfr. consid. 1.1).

                                         L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando di non essere responsabile per il danno insorto. Adduce che “chi comandava” all’interno della società era in sostanza l’azionista di maggioranza __________, il “vero boss societario” come del resto si evincerebbe dal “patto parasociale” sottoscritto con lui il 26 aprile 2017 allegato agli atti (doc. 6). A suo avviso, sarebbe a __________ (titolare di 74 azioni su 100) e anche a __________ (titolare di due azioni), in quanto essi i “decisori delle sorti della società”, che la Cassa avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi non versati. Sostiene in sostanza che l'eventuale danno dovrebbe piuttosto essere imputato a __________ e __________.

                                         Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         In effetti, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003).

                                         Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto, a cui sembra implicitamente alludere il ricorrente, che egli sia stato in qualche modo ingannato dagli altri due menzionati azionisti della società. Detta argomentazione è del tutto ininfluente ritenuto che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         Sia del resto osservato che nemmeno l'assunzione di responsabilità da parte di un terzo, che il ricorrente vorrebbe più o meno esplicitamente dedurre dall’allegato “patto parasociale” sottoscritto il 26 aprile 2017 con l’azionista __________ (doc. 6), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di semplice questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra gli azionisti interessati (cfr. in proposito STCA 31.2002.43 del 30 gennaio 2003 e giurisprudenza ivi citata).

                                         L’insorgente non può dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Del resto questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha seriamente addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di amministratore con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         In particolare, egli non adduce chiaramente (e quindi tantomeno comprova) di essere stato raggirato da altre persone, segnatamente da __________ e __________.

                                         Anche in questa ipotesi tuttavia, occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi quindi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         Va qui pure nuovamente ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Di conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere dall’assunzione di ulteriori prove.

                                         Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                                         Quanto infine ancora all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di __________ e __________, azionisti della società, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

                                         RI 1 dunque, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva limitarsi ad un ruolo passivo, a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 20018 consid. 6.3; cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019). Ricordiamo che per l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e precettata in sostanza sin dalla sua affiliazione. Il ricorrente, che è rimasto amministratore unico della società fino alla sua cancellazione, doveva quindi essere al corrente di questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione.

                                         Ove peraltro le sue eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova - egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28 maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV n. 15 consid. 6b).

                                         Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         In concreto, manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA (cfr. STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c),

                                         Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

                               2.9.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                         La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, il ricorrente non può sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della società, segnatamente allegando che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

                                         Non va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato completamente i contributi del 2017 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel febbraio, marzo e giugno 2018 sono stati resi ben sette attestati carenza beni definitivi (doc. 5) e nell’aprile 2019 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 93'006.75, come si evince dagli attestati carenza beni (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Come detto, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

                                         La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento di altre pendenze, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

                                         A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario.

                                         Infine, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti rispettivamente con mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

                                         L’insorgente non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale (cfr. RCC 1992 p. 269).

                             2.10.   Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore unico con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.

                                         Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                                          Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

                                          Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa.   

                             2.11.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

                                         In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           § RI 1 è condannato a versare alla Cassa di compensazione CO 1 la somma di fr. 93'006.75.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

31.2019.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2020 31.2019.12 — Swissrulings