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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2020 31.2019.11

3 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,750 parole·~59 min·2

Riassunto

Responsabilità ex art.52 LAVS del membro del CdA. Grave negligenza per aver differito in modo sistematico il pagamento dei contributi sociali senza che vi fossero motivi di giustificazione. Concolpa della Cassa e riduzione importo del danno del 50%

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 31.2019.11   FS

Lugano 3 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 maggio 2019 emanata da

CO 1      in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 27 novembre 1967 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C). Lo scopo sociale consisteva nella produzione, riparazione e commercio in genere di articoli elettrici e meccanici, montaggio e vendita di apparecchiature elettroniche artigianali e industriali, consulenza e progettazione nei settori artigianali e industriali, applicazione di tutte le novità elettriche e meccaniche imposte dal progresso della tecnica, assunzione di rappresentanze, importazione ed esportazione di articoli inerenti alle attività della società, nonché partecipazione a società industriali (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).

                                         RI 1 ha rivestito le seguenti cariche:

                                         •  delegato con diritto di firma individuale dal 22 aprile 1999;

                                         •  vice-presidente e delegato con diritto di firma individuale dall’11 ottobre 2012;

                                         •  presidente e delegato con diritto di firma individuale dal 14 agosto 2015 e

                                         •  amministratore unico con diritto di firma individuale dal 21 marzo 2016

                                         (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa di compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. gennaio 2001 (doc. B).

                                        Con decreto del 13 giugno 2016 della Pretura del Distretto di __________ – dopo che la medesima Pretura con decisione del 17 marzo 2016 aveva concesso una moratoria provvisoria a scopo di concordato di due mesi (doc. U) prorogata di un mese con il verbale di udienza del 9 maggio 2016 (doc. V) – è stato dichiarato il fallimento della società (doc. Z).

                                         La Cassa, con scritto del 30 giugno 2017 – rettificando la precedente insinuazione del 15 settembre 2016 –, ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 416'149.05 a titolo di contributi paritetici non soluti per gli anni 2015 e 2016 (cfr. VIII allegato 5: corrispondenza completa 2010-2018, anni 2017/2018).

                                         Con scritto e-mail dell’8 febbraio 2018 l’Ufficio fallimenti ha comunicato alla Cassa che “(…) gli attivi recuperati nell’ambito di questa procedura fallimentare non sono nemmeno sufficienti a tacitare i creditori di prima classe e pertanto il vostro credito ammesso nella seconda classe della graduatoria rimarrà totalmente scoperto. (…)” (VIII allegato 4: corrispondenza con l’ufficio di fallimento).

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, il 14 giugno 2018 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, quale membro del consiglio di amministrazione della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 376'392.00 così composto:

" (…)

Periodo                                                        contributo non versato

12/2014                                                         CHF       100.00

01/2015                                                         CHF   28'230.20

02/2015                                                         CHF   25'943.40

03/2015                                                         CHF   25'957.65

04/2015                                                         CHF   25'542.25

05/2015                                                         CHF   26'714.10

06/2015                                                         CHF   25'599.45

07/2015                                                         CHF   26'012.65

08/2015                                                         CHF   25'648.95

09/2015                                                         CHF   25'805.55

10/2015                                                         CHF   25'602.05

11/2015                                                         CHF   24'023.15

12/2015                                                         CHF   25'241.20

01/2016                                                         CHF   25'049.30

02/2016                                                         CHF   24'946.30

03/2016                                                         CHF   18'062.00

04/2016                                                         CHF   18'062.00

05/2016                                                         CHF   18'462.00

Subtotale                                                       CHF 415'002.20

al netto del credito da:

tassa sul CO2 2014                                    - CHF     1'696.50

tassa sul CO2 2015                                    - CHF     1'547.00

indennità IPG                                             - CHF     1'477.75

versamenti                                                  - CHF     3'416.60

quota conteggio annuale 2015                   - CHF   16'871.80

quota conteggio annuale 2016                   - CHF   13'600.55

Subtotale                                                       CHF   38'610.20

Totale danni                                                 CHF 376'392.00

(…)" (doc. AA)

                                         Con decisione su opposizione del 6 maggio 2019 la Cassa – rilevato, tra l’altro, che “(…) è un fatto acclarato e incontestato che è stato ripetutamente necessario avviare procedure di diffida e di esecuzione nei confronti dell'azienda, che peraltro ha ottemperato ai propri obblighi l'ultima volta non oltre la fine dell'anno 2014. È solo a partire dal 2015 che i versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente o totalmente insoluti nonostante le ripetute diffide e le minacce di esecuzione. Le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti sono state effettivamente avviate con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione, avviando procedure di esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –, in parziale accoglimento dell’opposizione del 16 agosto 2018 formulata dall’interessato tramite lo studio legale RA 1 (III allegato 2), ha ridotto a CHF 188’196.00 l’importo chiesto in restituzione adducendo che “(…) sulla base di quanto sopra, approviamo parzialmente l'opposizione presentata il 16.08.2018 dal suo cliente contro la nostra decisione del 14.06.2018, nella misura in cui il credito relativo al risarcimento danni di CHF 376'392.00 venga ridotto del 50% a CHF 188'196.00 per violazione degli obblighi da parte della cassa di compensazione CO 1. (…)” (doc. B, 4. Conclusioni).

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, sempre tramite lo studio legale RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con la risposta di causa del 20 giugno 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare che “(…) a causa della violazione degli obblighi da parte della cassa di compensazione di CO 1, di cui ne siamo pienamente consapevoli, abbiamo approvato parzialmente l'opposizione del 16.08.2018 con decisione di opposizione del 06.05.2019 e ridotto il credito di risarcimento danni di CHF 376'392.00 del 50% a CHF 188'196.00. Inoltre facciamo riferimento alla nostra decisione di opposizione del 06.05.2019 (allegato 4). (…)” (III).

                               1.6.   Così interpellata (VII), con scritto del 14 febbraio 2020 la Cassa ha comunicato di non aver avviato altre procedure risarcitorie e trasmesso al TCA: • Allegato 1: Dossier “risposta di ricorso” • Allegato 2: Estratto conto • Allegato 3: Corrispondenza concessioni e rifiuti di dilazioni di pagamento • Allegato 4: Corrispondenza con l’ufficio di fallimento • Allegato 5: Corrispondenza completa 2010-2018 (VIII e allegati).

                               1.7.   Con scritto del 2 marzo 2020 – presa visione dei succitati documenti VII, VIII e allegati presso la Cancelleria del TCA (IX) – il ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato le proprie osservazioni di cui, se necessario, verrà detto nei considerandi di diritto (X; trasmesso per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte alla Cassa; XI).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (membro del CdA della società dal 22 aprile 1999 e dal 21 marzo 2016 amministratore unico; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

                                         In questo senso non può essere seguito il ricorrente laddove, nelle osservazioni del 2 marzo 2020, sostiene che “(…) la Cassa non può prevalersi acriticamente del principio di sussidiarietà nei confronti del ricorrente. Sussidiarietà significa che la Cassa deve innanzitutto attivarsi per tempo e rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo essa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. (…)” (X punto 4).

                               2.2.   L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219 consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

                                         D’altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14 segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

                                         Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 31.1995.260 del 5 agosto 1996; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                                         In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010).

                                         Nella fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno è stata, al più presto, la comunicazione per e-mail del 24 agosto 2017 dell’UF di __________ con la quale, nell’ambito del fallimento nei confronti della FA 1 decretato il 13 giugno 2016, è stato comunicato alla Cassa che, quasi con certezza, “(…) gli attivi sino ad ora accertati nell’ambito del fallimento FA 1 e gli incassi derivanti dalle prossime realizzazioni di beni mobili ed immobili non saranno sufficienti a garantire un dividendo a favore della Cassa di compensazione CO 1 (…)” (VIII/Allegato 4: Corrispondenza con l’ufficio di fallimento).

                                         Dal canto suo la Cassa si riferisce invece alla succitata (cfr. consid. 1.2) comunicazione per e-mail dell’8 febbraio 2018 con la quale l’UF di __________ le ha comunicato che “(…) gli attivi recuperati nell’ambito di questa procedura fallimentare non sono nemmeno sufficienti a tacitare i creditori di prima classe e pertanto il vostro credito ammesso nella seconda classe della graduatoria rimarrà totalmente scoperto. (…)” (VIII/Allegato 4: corrispondenza con l’ufficio di fallimento).

                                         Appare quindi chiaro che – anche volendo considerare il 24 agosto 2017 quale momento di conoscenza del danno –, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 14 giugno 2018 (doc. AA), la Cassa ha rispettato, in ogni caso, il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, op. cit., in RCC 1991 pag. 405).

                                         È dunque a torto che il ricorrente, nelle osservazioni del 2 marzo 2020, sostiene che “(…) facendo decorrere il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS dall'apertura del fallimento comunicata per mezzo FUSC il __________.2016, va in ogni caso ribadito che il credito risarcitorio è prescritto in quanto la decisione di risarcimento è datata 06.05.2019. (…)” (X).

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA       H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, così come risulta dai dati esposti nella decisione di risarcimento danni del 14 giugno 2018 per un importo di complessivi fr. 376'392.00 (doc. AA). Importo, questo, comprovato dalla copiosa documentazione prodotta (cfr. VIII/Allegato 5: Corrispondenza completa 2010-2018, vedi in particolare la corrispondenza degli anni 2015, 2016 e 2017-2018, a cui qui si rinvia) e in nessun modo contestato con l’opposizione del 16 agosto 2018 (III allegato 2).

                                         Nemmeno l’importo ridotto di fr. 188'196.00 – la Cassa, come visto (cfr. consid. 1.3), con la decisione su opposizione qui impugnata ha ammesso una propria colpa e ridotto del 50% l’importo di fr. 376'392.00 – è stato contestato dall’insorgente che con il ricorso ha, in sostanza, fatto valere che “(…) non può essere ritenuto responsabile del danno provocato alla Cassa, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza (…)” (I, punto 16, pag.15) rispettivamente che “(…) l'ammissione di una propria concolpa al 50% da parte della Cassa appare tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la passività della Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il danno da essa subito (…)” (I, punto 17, pag. 16).

                                         Considerato che l’importo di fr. 188'196.00 non è in quanto tale stato contestato, lo stesso è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

                                         Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                               2.7.   Nella fattispecie concreta va fatto presente che – per quanto riguarda il periodo dal 22 aprile 1999 (cfr. consid. 1.1) fino al fallimento (13 giugno 2016; cfr. doc. Z) – nella sua veste di membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale della FA 1 (cfr. consid. 1.1) a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Ritornando al caso in esame, il ricorrente sostiene che:

                                         •    a seguito della crisi mondiale dal 2008 la società accusava un calo progressivo della cifra d’affari (I, punto 4, pagg. 2 e 3);

                                         •    nel 2015 una serie di circostanze sfavorevoli e imprevedibili – quali la disdetta delle linee di credito da parte della banca finanziatrice; il fatto che __________, quale membro di direzione e responsabile del settore manutenzione delle centrali elettriche nonché amministratore di fatto, si è reso colpevole di amministrazione infedele e violazione del segreto di fabbrica o commerciale (cfr. il Decreto di accusa DA 5479/2015 dell’11 dicembre 2015 sub doc. F); l’abolizione, il 15 gennaio 2015, del tasso di cambio minimo fisso CHF/EUR da parte della Banca Nazionale e la crisi del mercato della meccanica oltre alla crisi italiana, uno dei mercati di riferimento della società – hanno aggravato la situazione (I, punto 5, pagg. 3 e 4);

                                         •    vista la difficile situazione venutasi a creare ha allestito un bilancio intermedio al 31 ottobre 2015 che, unitamente al bilancio 2014, è stato sottoposto ai revisori che non hanno ravvisato gli estremi né per la cessazione dell’attività né per il deposito dei bilanci (I, punto 6, pag. 4);

                                         •    già prima degli eventi del 2015, constatata la progressiva involuzione del quadro economico, si stava da tempo muovendo per trovare un partner finanziariamente forte che potesse rilevare l’azienda e dall’estate/autunno 2015, con l’esplorazione di nuove forme di collaborazione che potessero salvare l’azienda e altre misure – quali l’assicurare il pagamento dei crediti più importanti (quelli dei lavoratori e quelli dei fornitori); l’immissione personale di nuovo capitale e la postergazione di tutti i crediti personali per un importo complessivo di fr. 1'923'173.70; la conduzione fino ad uno stadio prossimo alla firma di un accordo di vendita nonché le trattative con tre potenziali acquirenti a livello internazionale e il tentativo di ottenere un ripensamento da parte della banca finanziatrice –, ha intensificato il proprio impegno (I, punto 7, pagg. 4 e 5);

                                         •    con la Cassa vi era un accordo di dilazione dei pagamenti dei contributi paritetici e sin dal 2010 alla società era consentito di pagare i contributi con all’incirca tre mensilità di ritardo, ossia mantenendo un saldo medio negativo di fr. 100/130'000 circa (I, punto 8, pagg. 5 e 6);

                                         •    il 14 marzo 2016 ha chiesto una moratoria concordataria, concessa dalla Pretura di __________ per due mesi poi prorogata di un altro mese, durante la quale si è prodigato per proseguire al meglio l’attività di liquidazione ma, non avendo potere sugli attivi societari, ha dovuto attenersi alla decisione di sospensione di tutti i pagamenti alla Cassa da parte del Commissario (I, punti 9-11, pagg. 6 e 7);

                                         •    naufragate le trattative di vendita ha immediatamente chiesto di procedere con la richiesta di fallimento del 13 giugno 2016 (I, punto 12, pag.7).

                                         Stante quanto sopra il ricorrente nega di aver intenzionalmente omesso di versare i contributi adducendo che “(…) ha messo in atto tutta una serie [ndr: di] manovre volte a risanare i conti della società immediatamente dopo le prime avvisaglie di crisi, in particolare ha postergato ogni suo credito ed ha immesso capitale personale per quasi CHF 2 mio (…)” (I, punto 14i., pag. 8) e respinge l’addebito di negligenza grave per il fatto che “(…) il tipo e i tempi di reazione che hanno caratterizzato l'operato del ricorrente, meccanico di formazione, al momento in cui la situazione è precipitata, sono quelli che avrebbe intrapreso un economista o un manager di provata capacità: ha dapprima approntato un bilancio intermedio, facendolo revisionare al fine di capire esattamente la situazione, e poi ha posto in atto quei tentativi che qualsiasi dirigente di buon senso avrebbe intrapreso, con lo scopo di salvare l'azienda, i dipendenti e le loro famiglie e i creditori e posponendo nella forma e nella sostanza il proprio interesse a quello di costoro. Agendo ben oltre quanto si poteva ragionevolmente attendere da lui, nessuna negligenza grave gli può quindi essere imputata. (…)” (I, punto 14ii., pag. 8).

                                         In particolare, dividendo cronologicamente i periodi contributivi scoperti, egli fa valere che:

                                         •    “Sino al 30.06.2015 – Regolarità nei pagamenti e dilazioni”

                                         Avendo la cassa durevolmente consentito alla società di essere in arretrato con il pagamento dei contributi di circa tre mesi mantenendo un saldo scoperto di fr. 100/130'000.-- circa, il ricorrente poteva confidare che anche durante la fase di risanamento la Cassa continuasse ad accettare la presenza di questi scoperti (I, pag. 9);

                                   •    “Periodo 30.06.2015 - 06.10.2015 – Inazione della Cassa”

                                         Dal 30.06.2015 gli arretrati contributivi aumentavano e la Cassa ha proceduto con la prima esecuzione solo il 6 ottobre 2015. Richiamata la giurisprudenza esposta (cfr. I, pagg. 9 e 10), l’insorgente conclude che “(…) dottrina e giurisprudenza sostengono unanimi che una dilazione di pagamento concessa dalla Cassa di compensazione senza alcuna verifica esenta il debitore dall'obbligo d'indennizzo. Ne discende che, per il periodo 30.06.2015 - 06.10.2015, nulla può essere rimproverato - e richiesto - al ricorrente. (…)” (I, pag. 10);

                                         •    “Dopo il 06.10.2015 – Esistenza di motivi di ritardo seri e oggettivi, confermati dal Revisore, dal Giudice del fallimento e dal Commissario”

                                              L’insorgente, richiamata la giurisprudenza esposta (cfr. I, pagg. 11-15), sostiene che “(…) aveva motivi seri e oggettivi di ritenere che gli sarebbe stato possibile pagare i contributi entro un termine ragionevole. Prova ne sono le conclusioni del rapporto di revisione del bilancio intermedio immediatamente ordinato dal ricorrente e poi accoglimento dell'istanza di moratoria da parte del Pretore ed la successiva proroga del termine. La continuazione dell'attività è avvenuta infatti con il beneplacito del revisore esterno __________, che aveva confermato l'opportunità di continuare l'attività una volta superato il momentaneo problema di liquidità. FA 1 non era insolvente, ma solo come detto temporaneamente a corto di liquidità (…)” (I, pag. 11); che “(…) confidava nel risanamento di FA 1, tanto da aver accettato di postergare propri crediti per quasi CHF 2 mio. In tale risanamento confidavano anche il Giudice e il Commissario giudiziale sig. __________ (cfr. doc. U e doc. V), i quali avevano persino interrogato di persona uno dei potenziali investitori e concesso una proroga alla moratoria concordataria (…)” (I, pag. 11); che “(…) posto di fronte ad oggettivi riscontri, poteva e doveva ritenersi legittimato, nell'interesse di tutte le parti, a pensare che il mancato pagamento dei contributi per un periodo limitato e di breve durata desse il tempo alla società di salvarsi e di saldare gli scoperti entro breve termine (…)” (I, pag. 12); che “(…) tenuto conto che lo scoperto contributivo - in misura superiore allo scoperto concordato e accettato dalla Cassa - ha avuto inizio il 30.06.2015 e tenuto conto che la Cassa è restata inattiva sino al 06.10.2015, come pure che la moratoria concordataria è stata depositata il 14.03.2016 e che da allora l'unico ad avere potere sui conti societari era il Commissario, il ricorrente ha di fatto impiegato soli cinque mesi nel tentativo di salvare la società, prima di arrendersi al fallimento. Cinque mesi rappresentano un periodo di durata proporzionata e ragionevole, in considerazione dei passi da compiere, per procrastinare il pagamento dei contributi con Io scopo di salvare una società di così grande portata, che si ricorda contava sino a 90 impiegati. Essere più rapidi non era possibile, alla luce delle circostanze. I documenti agli atti dimostrano come il ricorrente in questi cinque mesi si sia prodigato anche oltre quanto gli era d'obbligo affinché la società ritornasse in regola nel giro di poco tempo con i propri obblighi legali. Alle prime avvisaglie di insufficiente liquidità, egli ha immediatamente richiesto un rapporto di revisione completo, ha postergato ogni suo credito (salari compresi) per quasi CHF 2 mio, ha attivamente ricercato degli acquirenti in tutto il mondo (…)” (I, pag. 13); che non lo si può incolpare “(…) di aver ritardato la liquidazione della società accumulando debiti contributivi. La società, che come detto contava sino a 90 impiegati (leggasi famiglie a carico) aveva buone probabilità di essere salvata - con il gruppo turco sembrava cosa fatta - e meritava qualche mese ancora per un ultimo tentativo di recupero. Tesi peraltro sostenuta anche dal Giudice e dal Commissario (…)” (I, pag. 14) e che “(…) passata la conduzione di FA 1 nelle mani del Commissario sig. __________ (il 14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016, cfr. doc. R] veniva depositata l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice l'insorgente più nulla poteva (…)” (I, pag. 15).

                                         RI 1 fa dunque valere dei motivi di giustificazione concludendo che “(…) nei cinque mesi a sua disposizione per attuare delle misure di risanamento congrue, drastiche ed immediate, il ricorrente non può essere ritenuto responsabile del danno provocato alla Cassa, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza. Egli ha contenuto gli sforzi necessari per salvare l'azienda nei modi e nei tempi concessigli dalla giurisprudenza (cfr. DTF 9C 812/2007 del 12.12.2008 consid. 3.3) (…)” (I, pagg. 15 e 16).

                                         Va qui ricordato che ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, la succitata argomentazione secondo la quale la società accusava un calo progressivo della cifra d’affari dalla crisi mondiale del 2008 rispettivamente che nel 2015 una serie di circostanze sfavorevoli e imprevedibili hanno aggravato la situazione, non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. In particolare, per quanto riguarda la vicenda penale sfociata nel succitato Decreto di accusa dell’11 dicembre 2015 (doc. F), la stessa non impediva e non esimeva l’insorgente – che in nessun modo ha provato di esserne stato impedito – dallo svolgere i propri obblighi gestionali.

                                         Occorre pertanto esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

                               2.8.   Conformemente alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 121 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                               2.9.   Nel caso in esame, al fine di esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto rilevato che la Cassa ha “(…) totalmente contestato il fatto che «da diverso tempo» esistesse un accordo di massima fra la FA 1 e la nostra cassa di compensazione per una dilazione dei pagamenti tale da consentire alla FA 1 di versare i contributi con circa tre mesi di ritardo. In realtà, dal 2010 in poi sono state periodicamente accettate richieste di dilazione dei versamenti, ma quest'ultimi sono stati saldati in base agli accordi raggiunti di volta in volta. Solo a partire dai contributi per il 2015 non vi sono state richieste di dilazione di pagamento né saldo degli insoluti. Una nuova richiesta di dilazione a dicembre 2015 è stata da noi accettata tramite decisione del 13.01.2016 per gli insoluti in scadenza a dicembre 2014. Occorre tuttavia sottolineare che tutte le rate, a partire dal 31.01.2016, sono rimaste insolute. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9).

                                         Questo Tribunale rileva che effettivamente la Cassa, negli anni dal 2010 al 2015 (cfr. VIII/Allegato 3: Corrispondenza concessioni e rifiuti di dilazioni di pagamento), è stata più volte sollecitata dalla società con numerose richieste di proroga del termine di pagamento di contributi mensili scaduti. In particolare, all’e-mail del 7 febbraio 2014 con cui la Cassa, indicato un importo totale dovuto di fr. 110'788.85 (pari agli interessi di mora dei contributi effettivi per i mesi da giugno ad agosto 2013 ed ai contributi effettivi per i mesi da settembre a dicembre 2013), concludeva che “(…) come i termini di pagamento dei importi sopraccitati sono stati trapassati, ci vediamo costretti a proseguire martedì prossimo con l’esecuzioni (…)” (VIII/Allegato 3), seguiva l’e-mail dello stesso giorno con cui la società rispondeva che “(…) oggi giriamo quale acconto CHF 15'000.- (saldo di tutti gli interessi di mora indicati, resto sui contributi effettivi 09.2013). Progressivamente dovremmo poter effettuare altri pagamenti, sarà nostra premura informarla al riguardo. Gradiremmo pertanto ottenere – ancora una volta – la comprensione CO 1 al riguardo (…)” (VIII/Allegato 3). Anche la “Decisione piano d’ammortizzamento” del 3 aprile 2014 riguardava i contributi richiesti e dovuti per il mese di dicembre 2013. Nell’ultimo e-mail del 23 marzo 2015 – riferendosi a quello precedente del 4 marzo 2015 con il quale aveva costatato che era stato effettuato solo il pagamento dei contributi di novembre 2014 – la cassa ha segnalato alla società che “(…) non ho ricevuto fino ad oggi nessuna sua risposta riguardo il pagamento dei contributi di dicembre 2014, siamo costretti a chiedere di effettuare il pagamento di CHF 24'752.- entro il 31 marzo 2015 (…)” (VIII/Allegato 3)

                                         Viste le suesposte circostanze questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha provato in alcun modo l’esistenza di un accordo con la Cassa che gli permettesse effettivamente di versare i contributi dovuti con tre mesi di ritardo. Anche nelle osservazioni del 2 marzo 2020 l’insorgente – ciò che non basta per provare il contrario – si è limitato a sostenere che “(…) analizzando la nutrita documentazione prodotta agli atti [ndr. si riferisce al doc. VIII/Allegato 3], non ve però l'ombra di rifiuti alle domande di rateizzazione, mentre numerose sono le richieste accolte positivamente o quantomeno non espressamente contestate (…)” (X) e nemmeno ha contestato che per i contributi dal 2015 in avanti non vi sono state più richieste di dilazione di pagamento né saldo degli insoluti.

                                         Non possono pertanto qui essere seguite le suesposte argomentazioni sviluppate dall’insorgente circa i motivi di giustificazione ritenuta la pretesa divisione cronologica dei periodi contributivi scoperti (cfr. consid. 2.7).

                                         In realtà, questo Tribunale rileva che dal 2015, dopo che già negli anni precedenti non aveva ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro – come risulta dalle intimazioni ex art. 34a OAVS, dalle domande di interessi di mora ai sensi dell’art. 41bis OAVS e dalle comminatorie d’esecuzione agli atti (cfr. VIII allegato 5: corrispondenza completa 2010-2018) –, la società non ha più proceduto al versamento dei contributi paritetici.

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Come detto, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

                                         La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento di altre pendenze, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati nella STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H 93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

                                         A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

                                         Viste le suesposte circostanze (interruzione del versamento dei contributi paritetici dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti la società non aveva ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro) è piuttosto evidente il contrario.

                                         Va rilevato che, in assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

                                         Quanto alle misure drastiche e immediate che l’insorgente sostiene di aver preso – da lui ravvisate “(…) nei ben tre rapporti di revisione richiesti dal ricorrente, di data 14.01.2016 (cfr. doc. l), 14.01.2016 (cfr. doc. L) e 29.02.2016 (cfr. doc. R - all. doc. E), come pure nelle trattative di vendita dell'azienda dal 02.07.2015 (cfr. doc. P) al 09.05.2016 (cfr. doc. V), nella presentazione di un'istanza di moratoria 14.03.2016 (cfr. doc. R), nei pagamenti degli arretrati contributivi sottoposti al Commissario con scritto 25.04.2016 (doc. T), così come nei vari scritti alla banca a marzo 2016 tesi a chiedere di riconsiderare l'improvvida rescissione contrattuale (cfr. doc. P) e, non da ultimo, nella richiesta di fallimento 13.06.2016 (cfr. doc. Z) (…)” (I, pag. 14) –, le stesse, fatte salve le trattative di vendita dell’azienda, risalgono ad un periodo in cui era già da oltre un anno che la società non pagava più i contributi paritetici. Riguardo al “Contratto di compravendita di azioni” del 2 luglio 2015 (doc. O), oltre al fatto che a quel momento già da sei mesi la società non versava più i contributi paritetici, lo stesso insorgente ha addotto che “(…) constatato la progressiva involuzione del quadro economico già prima degli eventi repentini del 2015, si stava da tempo muovendo per cercare di reperire un partner finanziariamente forte, rispettivamente un gruppo che potesse rilevare l'azienda (…)” (I, pag. 4).

                                         In simili circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento – si ribadisce ancora una volta che la società ha interrotto il versamento dei contributi paritetici dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti non aveva ineccepibilmente onorato i propri obblighi – fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità e che il datore di lavoro potesse presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa.

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente avrebbe “(…) personalmente immesso nuovo capitale e postergato tutti i crediti personali, per complessivi CHF 1'923’173.70, salari compresi (cfr. doc. N). (…)” (I, pag. 5). Infatti, a prescindere dal fatto che non ha addotto e tantomeno provato che detta operazione ha diminuito il debito contributivo della società, va rilevato che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti rispettivamente con mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e. [H 277/01]).

                                         Avuto riguardo, infine, all’assunzione secondo la quale “(…) passata la conduzione di FA 1 nelle mani del Commissario sig. __________ (il 14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016, cfr. doc. R] veniva depositata l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice l'insorgente più nulla poteva. (…)” (I, pag. 15), questo Tribunale rileva quanto segue.

                                         Giusta l’art. 298 cpv. 1 LEF il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare quest’ultimo a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore. Secondo l’art. 298 cpv. 2 LEF, salvo autorizzazione del giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, prestare fideiussioni e disporre a titolo gratuito. A meno che il giudice del concordato disponga diversamente, il debitore conserva la libera disposizione dei suoi beni. Egli può continuare la sua impresa e compiere tutti gli atti giuridici concernenti la gestione quotidiana, ad eccezione degli atti giuridici più importanti menzionati all’art. 298 cpv. 2 LEF. Secondo la giurisprudenza del TF, tale situazione non ricorre tuttavia per quanto concerne il pagamento dei salari e dei contributi paritetici. Il montante dovuto alle istituzioni di previdenza sociale (tra cui i contributi paritetici) dalla concessione della moratoria sono debiti della massa che non sono toccati dal concordato e, di conseguenza, vanno immediatamente versati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002 consid. 3b con riferimenti; cfr. anche STFA H 172/05 del 29 giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Infine, nell’ambito della sorveglianza il commissario può vietare alcune disposizioni del debitore (STFA H 172/95 del 29 giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Pertanto, durante la moratoria concordataria, salvo diverso ordine del giudice del concordato e del commissario stesso, la facoltà di disposizione del debitore (datore di lavoro) riguardo al pagamento degli oneri sociali non decade e quindi la responsabilità per il mancato pagamento continua a sussistere (in argomento Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 263 pag. 64; STFA citata H 172/05 del 29 giugno 2006 consid. 5.2, H 86/02 del 2 febbraio 2005 consid. 3.4.2 pubblicata in SVR 2005 AHV nr. 18). Ad esempio, nella STFA H 69/05 del 15 marzo 2006 consid. 5.3.4 gli amministratori di una società, posta il 2 maggio 2001 al beneficio di una moratoria concordataria, che ha continuato l’attività, dovevano rispondere anche del conguaglio finale dei contributi del 2000. Analogamente, nella citata sentenza pubblicata in SVR 2005 AHV nr. 18 consid. 5.5.1 il datore di lavoro era tenuto a versare il conguaglio del 1999 fatturato il 16 novembre 1999, dopo la concessione della moratoria concordataria avvenuta il 13 ottobre 1999. In quel caso tuttavia all’ex amministratore era stata addebitata unicamente una lieve negligenza esente da responsabilità per motivi non tuttavia dati nella presente fattispecie. Infine, nella sentenza H 64/05 del 12 settembre 2005 l’Alta Corte ha confermato la responsabilità di un ex amministratore per i contributi non versati dal datore di lavoro e inerenti ad una ripresa di salari non versati prima della moratoria concordataria ma accertati durante la moratoria mediante controllo del datore di lavoro.

                                         In concreto, nonostante la concessione, il 17 marzo 2016 (doc. U), della moratoria provvisoria alla FA 1, il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi legati alla continuazione dell’attività, trattandosi di debiti della massa.

                                         Dalla decisione pretorile del 17 marzo 2016 (doc. U) non risulta infatti che il giudice del concordato abbia limitato o tolto agli amministratori la libera disposizione dei beni societari o tantomeno che l’agire della società fosse vincolato all’autorizzazione del commissario stesso. In questo contesto, dalla “Dichiarazione autorizzazione dei pagamenti” del 25 aprile 2016 (doc. T) non è possibile concludere – come sembrerebbe pretendere l’insorgente (cfr. I, pag. 6, punto 10) – che il commissario abbia dato istruzione di non versare i contributi. Né si può dedurre, come sostenuto dall’insorgente, che da parte del commissario nei confronti del ricorrente vi fosse un divieto a versare i contributi. Infatti, per i contributi arretrati di fr. 11'892.19 riferiti al periodo dal 18 al 31 marzo 2016 (cfr. doc. T), inclusi nella succitata dichiarazione, il commissario ha specificato semplicemente di “(…) aspettare (…)” con il relativo versamento (doc. T) e non di vietarlo. Con ciò non significa che la società non avrebbe dovuto liquidare le pendenze contributive.

                                         Di conseguenza – appurato, da una parte che l’interruzione del versamento dei contributi paritetici dall’inizio del 2015 (dopo che già negli anni precedenti la società non aveva ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro) non permetteva all’insorgente di ritenere che il datore di lavoro potesse presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa e, dall’altra parte, che non è provato che il giudice del concordato abbia limitato o tolto al ricorrente la libera disposizione dei beni societari o che il commissario abbia dato istruzione di non versare i contributi – tanto la domanda di “(…) perizia contabile atta a stabilire l’evoluzione della liquidità nel periodo interessato dalla presente causa, il suo impiego e, in particolare, se tale impiego sia stato funzionale al mantenimento in vita dell'azienda fino alla data del fallimento. (…)” quanto la richiesta di audizione quale testimone di “(…) __________, Commissario di FA 1 (…)” (I, pag. 18) vanno disattese.

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                                        Da quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.

                                         In questo senso il TF, nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti nella propria pianificazione (“(…) Der arbeitsver-traglichen Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige Bedeutung zu gegenüber der Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den Lohnzahlungen muss daher darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni 2017 E. 8.4.3 und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis; vgl. auch BGE 136 V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung bedeutete, einen Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht angeht. Ein Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf den Löhnen in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, consid. 6.2.1)).

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del consiglio di amministrazione della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                             2.10.   Con la decisione su opposizione impugnata, come accennato (cfr. consid. 1.3) – addotto che “(…) è solo a partire dal 2015 che i versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente o totalmente insoluti nonostante le ripetute diffide e le minacce di esecuzione. Le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti sono state effettivamente avviate con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione, avviando procedure di esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –, la Cassa, riconosciuta una propria concolpa, ha ridotto del 50% l’importo chiesto in restituzione fissandolo in fr. 188’196.00.

                                         Dal canto suo il ricorrente sostiene che “(…) non sono noti gli accertamenti eseguiti dalla Cassa, rispettivamente i calcoli da essa compiuti, per giungere ad un decurtamento del 50% rispetto a quanto conteggiato nella prima decisione 14.06.2018. La decisione, che si limita a replicare un’argomentazione standardizzata senza addentrarsi nelle particolarità del singolo caso, a mente del ricorrente viola l'art. 52 cpv. 2 LPGA che impone all'autorità di motivare la propria presa di posizione. L'ammissione di una propria concolpa al 50% da parte della Cassa appare tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la passività della Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il danno da essa subito. Ciò anche nella denegata ipotesi in cui l'agire del ricorrente dovesse essere annoverato come negligenza grave e non come un agire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile. (…)” (I, punto 17 pag. 16).

                                         I motivi di riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

                                         Ad esempio nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, pag. 182).

                                         Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).

                                         In una sentenza 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel 2010, in quanto “(…) dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi nel 2011. (…)” (consid. 5.4.2 della succitata STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017).

                                         In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).

                                         Questo Tribunale rileva innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.9), la responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da essa subito. A tal fine non basta, con tutta evidenza, la semplice allegazione di parte secondo la quale “(…) a mente del ricorrente, la passività della Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il danno da essa subito (…)” (I, punto 17, pag. 16).

                                         Dal canto suo la Cassa, ammesso che “(…) le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti sono state effettivamente avviate con molto ritardo (…)” (doc. B, 3. Diritto, punto 9), a ragione ha riconosciuto un nesso di causalità adeguato tra il suo comportamento illegale (vedi l’art. 15 LAVS che regola l’esecuzione per crediti di contributi dovuti) e il danno subito.

                                         Quanto alla riduzione del danno, riconosciuta dalla Cassa nella misura del 50%, va detto che l’insorgente non ha minimamente provato o reso per lo meno verosimile che vi siano elementi atti a giustificare una riduzione per concolpa superiore al 50% né tali elementi risultano dagli atti di causa.

                                         Questo Tribunale non ha dunque alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione della Cassa.

                             2.11.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

                             2.12.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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