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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2015 31.2015.10

22 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,290 parole·~6 min·2

Riassunto

Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Ricorso tardivo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2015.10   rg/sc

Lugano 22 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 13 agosto 2015 emanata da

            in relazione alla fallita:

CO 1    in materia di art. 52 LAVS       FA 1,

                                         in fatto e in diritto

che                              -   per decisione su opposizione 13 agosto 2015, confermando il provvedimento emesso il 18 febbraio 2015, la CO 1 ha condannato RI 1 al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 in ragione di fr. 138'098.50;

                                     -   con ricorso datato 16 settembre 2015, impostato il medesimo giorno (cfr. busta d’impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti), RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, insorge davanti al TCA contro la decisione del 13 agosto 2015 chiedendone l’annullamento e istando pure per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Nel gravame, quo alla tempestività dello stesso, è precisato che “il termine di 30 giorni per ricorrere contro una decisione intimata durante le ferie giudiziarie decorre da lunedì 17 agosto 2015 per scadere oggi mercoledì 16 settembre 2015”;  

                                     ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7., edizione aprile 2008);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a; cfr. art. 44 cpv. 1 LTF);

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444);  

                                     -   dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungrechts, 1997, § 58 Nr. 13, p. 373);

                                     -   nel caso in esame, per ammissione stessa del rappresentante dell’insorgente (cfr. ricorso p. 2), la decisione 13 agosto 2015, spedita per invio raccomandato, è stata notificata durante le ferie giudiziarie (per l’esattezza è stata recapita il 14 agosto 2015; cfr. tracciamento degli invii de La Posta, agli atti). Il provvedimento amministrativo essendo stato notificato durante la sospensione dei termini ex art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione ossia il 16 agosto 2015 (per il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13  n. 107) e veniva quindi a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015. Consegnato all’ufficio postale mercoledì 16 settembre 2015 (cfr. busta d'impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti) il ricorso risulta tardivo (si giungerebbe al medesimo risultato anche nel caso in cui si considerasse – seguendo la [comunque non corretta] tesi del patrocinatore dell’insorgente [cfr. ricorso p. 2] – il 17 agosto 2015 e non il 16 agosto 2015 quale data di decorrenza del termine, in tale ipotesi il termine di 30 giorni sarebbe venuto a scadenza il giorno di martedì 15 settembre 2015);

                                     -   il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

                                     -   stante l’esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – che presuppone, oltre l’esistenza di uno stato di indigenza e la necessità dell’intervento di un avvocato, la possibilità di esito favorevole dell’impugnativa (pro multis cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b; cfr. artt. 2 e 3 Lag) – non può che essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

                                          respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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