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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2013 31.2013.12

6 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,003 parole·~10 min·2

Riassunto

Ricorso per denegata giustizia asseritamente in ambito di responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso dichiarato irricevibile

Testo integrale

ndata

Incarto n. 31.2013.12   BS

Lugano 6 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso (per denegata giustizia) del 2 agosto 2013 di

 RI 1    

contro  

CO 1   rappr. da:   RA 1    

ritenuto                            in fatto

                                1.1   Con una prima sentenza del 7 febbraio 2001 questo TCA aveva parzialmente accolto la petizione della CO 1 (in seguito: Cassa), condannando RI 1 al risarcimento del danno, postulato con decisione del 7 ottobre 1998, per contributi paritetici non versati dall’ __________ – presso cui aveva ricoperto la carica di amministratore delegato, con diritto di firma individuale, ed in seguito di amministratore unico – limitatamente a CHF 155'103,15. Dagli iniziali CHF 173'912,20 richiesti dalla Cassa erano infatti stati dedotti, pendente causa, CHF 18'814,05 provenienti dal dividendo del fallimento della società (inc. 31.1998.73).

                                         Con una seconda sentenza, sempre datata 7 febbraio 2001, la scrivente Corte aveva accolto una seconda petizione con cui la Cassa, con decisione 7 ottobre 1998, aveva chiesto la condanna di RI 1 al risarcimento di CHF 61'799,30 per oneri sociali rimasti impagati dalla __________ di cui egli era stato amministratore unico (inc. 31.1998. 74).

                                         Con pronunzie dell’11 gennaio 2002 (H 103/01 e H 102/01) il TFA ha respinto i ricorsi interposti da RI 1 avverso entrambi i suddetti giudizi cantonali.

                                1.2   A seguito delle decisioni del TFA, la Cassa ha avviato nei confronti di RI 1 due procedure esecutive, sfociate  nel rilascio, il 3 ottobre 2003, di due attestati di carenza beni (ACB).

                                1.3   Nei mesi di marzo, maggio e giugno 2009 RI 1, per il tramite dell’__________ __________, facendo valere la prescrizione del credito risarcitorio, ha chiesto alla Cassa di voler procedere alla cancellazione degli ACB summenzionati e di calcolare le relative spese di cancellazione a suo carico.

                                         Il 15 giugno 2009 il legale della Cassa ha fatto presente che il credito accertato mediante ACB si prescrive in 20 anni, dichiarandosi disponibile di esaminare un pagamento rateale del debito.

                                         In data 11 luglio 2009 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso “per denegata giustizia in base all’art. 2 Lptca Accertamento della prescrizione di crediti AVS secondo l’art. 16 LAVS”, rimproverando alla Cassa di non essersi formalmente espressa sulla prescrizione e chiedendo al TCA di accertare quale sia il termine di prescrizione dei crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS di cui alle decisioni 7 ottobre 1998.

                                         Con sentenza 17 novembre 2009 questa Corte ha respinto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile, non riscontrando un caso di denegata giustizia o di ritardo avendo comunque la Cassa dato risposta alle domande poste da RI 1.    Il TCA non è poi entrato nel merito della domanda di accertamento della perenzione, evidenziando che “ … oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può quindi decidere nel merito di ciò su cui l’amministrazione è chiamata a statuire” (consid. 2.4. della citata sentenza cantonale). In via abbondanaziale, questa Tribunale ha poi ricordato che, con riferimento ad una sentenza del TF, “i crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS fissati in una decisione cresciuta in giudicato per prescrivono (recte: perimono) nel termine di 10 anni, questo in analogia a quanto previsto all’art. 137 cpv. 2 CO (DTF 131 V 4)” e che “ nel caso in esame il termine per l’esecuzione dei crediti risarcitori ha iniziato a decorrere solo con la crescita in giudicato delle sentenze federali dell’11 gennaio 2002” (inc. 31.2009.8).

                               1.4.   Con scritti 27 novembre 2012 e 28 gennaio 2013 RI 1, sempre per il tramite della citata associazione, ha chiesto alla Cassa una presa di posizione riguardo al credito da risarcimento ex art. 52 LAVS, che a sua detta, facendo riferimento alla STCA 17 novembre 2009, sarebbe perento, interessi inclusi, nel gennaio 2012, dichiarandosi disponibile a pagare unicamente le spese esecutive (doc. O e P).

                               1.5.   Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Cassa, con il presente ricorso per denegata giustizia, RI 1 ha chiesto l’intervento del TCA “affinché la CO 1 entri formalmente in merito riguardo alla mia richiesta di conteggio delle spese esecutive da essa sostenute al fine di procedere alla liquidazione e, previo compimento di tale operazione, di pronunciarsi in secondo luogo, riguardo alla presumibile estinzione dei crediti oggetto delle decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS del 7 ottobre 1998”.

                               1.6.   Con la risposta di causa, la Cassa, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la reiezione del ricorso. Sostenendo l’assenza di un interesse degno di protezione, essa contesta l’esistenza di un caso di denegata giustizia, rilevando di aver inviato a RI 1 nell’agosto 2013 i relativi conteggi. Quanto alla domanda di accertamento della perenzione del credito, la convenuta ricorda che tale richiesta non può essere oggetto del presente ricorso per denegata giustizia.

                               1.7.   Su richiesta del TCA, il 4 ottobre 2013 il ricorrente ha preso posizione in merito alla citata risposta di causa, rilevando in particolare di non aver mai ricevuto i conteggi essendo gli stessi stati inviati al suo vecchio indirizzo. Per il resto, ha confermato quanto esposto nel ricorso (VIII).

                                         In data 14 ottobre 2013 la Cassa ha comunicato di aver ulteriori osservazioni da inoltrare (X).

considerando                 in diritto

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                               2.2.   Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 56 n. 12 segg.). Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 13; DTF 130 V 90). Al riguardo, l'art. 2 Lptca dispone che il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

                                2.3   Secondo giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e ivi riferimenti). Sempre secondo la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

                               2.4.   Nel caso concreto, RI 1 ha nuovamente sostenuto un diniego di giustizia da parte della Cassa non avendo quest’ultima preso di posizione riguardo alla questione della perenzione del credito risarcitorio.

                                         Ora, a prescindere dal fatto che pendente causa la Cassa ha inviato due conteggi inerenti all’evoluzione del credito risarcitorio, riferiti sia alla procedura ex art. 52 LAVS che esecutiva, al vecchio indirizzo dell’interessato, questo TCA evidenzia quanto segue.

                                         Premessa indispensabile per invocare una denegata rispettivamente una ritardata giustizia è la richiesta fatta dall’interes- sato nei confronti dell’autorità competente, in prima istanza, a rilasciare una decisione formale (“Allerdings sollte vorausgesetzt werden, dass die Rechtssuchenden zunächst ein Begehren auf Erlass der Verfügung bei der erstinstanzlich zuständigen Behörden gestellt haben”; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° edizione, 1998, pag. 255, n. 723). Inoltre, nei confronti dell’autorità deve sussistere un diritto all’emissione di una decisione, altrimenti il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Tale diritto è desumibile nel caso in cui la legge applicabile obbliga l’autorità di rilasciare una decisione (Kölz/Häner, op. cit., pag. 255, n. 725; cfr. anche Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 12, pag. 705: “ Rechtsverzögerung ist anzunehmen …  wenn der Versicherungsträger trotz entsprechende Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt; … eine Rechtsverweigerung begeht die Behörde, wenn sie pflichtwidrig völlig untätig bleibt“; sottolineature del redattore).

                                         Ritornando al caso in esame, dal momento che la procedura ex art. 52 LAVS è oramai terminata da anni e ritenuto del resto che – come rilevato nella STCA 17 novembre 2009 (cfr. consid. 2.4) – RI 1 avrebbe dovuto e dovuto far valere l’asserita perenzione del credito risarcitorio in sede di rigetto definitivo dell’opposizione, la Cassa – i cui compiti in ambito contributivo e prestativo sono enumerati all’art. 63 cpv. 1 LAVS ed in ambito risarcitorio all’art. 52 LAVS cpv. 2 LAVS – non ha alcun obbligo di statuire mediante decisione sulle richieste del ricorrente. Del resto egli ha unicamente chiesto una presa di posizione (“Stellungnahme”; doc. O e P). Va poi rilevato che la presente fattispecie si differenzia da quella del 2009, visto che in quell’occasione la Cassa aveva comunque dato una risposta alle domande di RI 1, il quale tuttavia non aveva reagito (cfr. STCA 17 novembre 2009 consid. 2.4).

                                         Infine, come già detto nella precedente procedura di ricorso per denegata giustizia, questa non è la sede per esaminare la domanda di accertamento della prescrizione (recte: perenzione) del credito ex art. 52 LAVS – stabilito con la STCA 7 febbraio 2001 – formulata da RI 1.

                                         Ciononostante, occorre precisare che se da un lato nei citati scritti 27 novembre 2012 e 28 gennaio 2013 il ricorrente ha fatto riferimento alla STCA 17 novembre 2009 – più precisamente al punto in cui questo Tribunale in via abbondanziale  aveva evidenziato che il termine decennale di perenzione dell’esecuzione dei crediti da risarcimento ex art. 52 LAVS decorreva dall’11 gennaio 2002, giorno d’intimazione delle sentenze federali (cfr. consid. 1.1) –, dall’altro va ricordato che il credito (risarcitorio) è stato oggetto di un attestato di carenza di beni rilasciato il 3 ottobre 2003 (cfr. consid. 1.2), ritenuto che giusta l’art. 149a cpv. 1 LEF il credito accertato mediante un attestato di carenza beni si prescrive in venti anni dal suo rilascio. Pure in via abbondanziale va poi fatto presente che solo nel caso in cui il debitore sia ritornato a miglior fortuna il creditore può promuovere una nuova esecuzione (cfr. art. 265 cpv. 2 LEF) e che se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione (art. 265a cpv. 1 LEF) – in casu il Pretore di __________ (art. 14 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF), RL 3.5.1.1.) – ed il giudice ammette l’opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna (art. 265a cpv. 2 LEF).

                                         In conclusione, visto quanto sopra, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

                               2.5.   La Cassa, sebbene vincente in causa e patrocinata da un avvocato, non ha diritto a ripetibili. Nessuna indennità è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 127 V 207, 126 V 150).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso non è ricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti

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