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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2011 31.2011.5

10 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,940 parole·~25 min·2

Riassunto

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Disanima dei motivi di giusticazione e di discolpa in relazione al mancato pagamento dei contributi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2011.5   BS

Lugano 10 ottobre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 giugno 2011 di

  RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 maggio 2011 emanata da

              in relazione alla

CO 1     in materia di art. 52 LAVS       FA 1 (radiata da RC __________)

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   La FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il __________con sede a __________ (sede in seguito a __________), aveva quale scopo sociale la fornitura e la posa di controsoffitti in cartongesso, legno, metallo e altri materiale e di soffitti e pareti interne divisorie.

                                         Dall’estratto RC informatizzato risulta che RI 1 ha assunto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale, dal 9 maggio 2007 (data di pubblicazione nel FUSC) sino all’apertura del fallimento (31 maggio 2010).

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2010.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal maggio 2002 e precettarla dall’aprile 2004 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2007-2010; doc. 1/B-B5).

                                         Il 18 novembre 2009, 20 novembre 2009 e 12 aprile 2010 l’UEF del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni dal 2008 e 2009 (doc. 1/C-C7).

                                         Con decreti 31 maggio 2010 e 11 giugno 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente ha autorizzato la sospensione della procedura di fallimento ex art. 230 LEF (FUSC 11.06. 2010 e 9.07.2010).

                                         La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 247'222,75 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni dal 2007 al 2010 (maggio), come pure di riprese salariali per gli anni dal 2005 al 2008 (doc. 1/D-D5).

                                         La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 1/E).

                                         La ragione sociale è stata infine cancellata da RC l’11 ottobre 2010 (FUSC __________).                                                       

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 17 dicembre 2010, confermata con decisione su opposizione 2 maggio 2011, la Cassa ha chiesto a RI 1il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 244'527,20 per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2007 al 2010, come pure riprese salariali per gli anni 2007 e 2008 (doc. 1 e 3).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, per il tramite del suo legale, ha interposto ricorso postulandone l’annullamento. Facendo presente di essere entrato nel 2007 nella FA 1 per fare un favore ai signori __________, i quali gli avevano garantito la solvibilità dell’azienda, e di non aver avuto alcun potere di controllo sugli affari societari, egli evidenzia di aver appreso alla fine del 2009 del tracollo della società dovuto alla crisi finanziaria internazionale, alla concorrenza sleale degli artigiani del __________ ed al dumping salariale. Egli evidenzia altresì le misure messe in atto per permettere la continuità della società, sforzi che tuttavia non sono stati sufficienti per evitare l’insolvenza, motivo per cui egli contesta una sua negligenza grave riguardo al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa, confermando il contenuto della decisione contestata, postula l'integrale reiezione del ricorso non avendo l’insorgente fatto valere validi motivi di  giustificazione, rispettivamente di discolpa atti ad esonerarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.  

                               1.6.   Il 29 agosto 2011 l’insorgente ha notificato i mezzi di prova da assumere durante l’istruttoria (VII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del rilascio degli attestati  di carenza beni nei confronti della Sistem 2000 Sagl (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, a Aurelio Ghirlanda, organo formale della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal 2007 al 2010 (sino a maggio) e determinati in base alle relative distinte salari, nonché gli oneri sociali su riprese salariali per gli anni 2007 e 2008 accertati dall’ispettore della Cassa mediante un controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 3).

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).                                                

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente sostiene di aver accettato la carica di (socio) gerente della FA 1 per fare un favore ai signori __________, i quali gli avevano garantito la solvibilità dell’azienda. Per questo motivo rileva di non aver avuto alcun controllo sugli affari societari i quali venivano direttamente gestiti dai succitati, evidenziando inoltre di aver appreso con enorme sorpresa del tracollo della società palesatosi alle fine del 2009 per diverse ragioni oggettive e importanti tali da sfuggire alla responsabilità degli organi societari. Quanto asserito non è sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Conformemente la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10 giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002).

                                         Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

                                         In queste circostanze, il ricorrente non poteva unicamente fidarsi, almeno sino alla fine del 2009, delle garanzie di solvibilità fornite dai signori __________ senza controllare, per quel che concerne la presente vertenza, il pagamento dei contributi.

                                         Al momento di entrare in carica (maggio 2007) egli avrebbe pertanto dovuto apprendere che dal 2002 gli oneri sociali non venivano versati regolarmente se non dopo diffide e che dall’aprile 2004 venivano regolarmente spiccatti dei precetti esecutivi. Non va poi dimenticato che l’insorgente disponeva del diritto di firma individuale (cfr. consid. 1.1).

                                         RI 1 ha pertanto omesso di verificare, almeno fino alla fine del 2009, che i contributi sociali venissero pagati, ritenuto che al 28 luglio 2009 lo scoperto contributivo relativo al 2008 era di fr. 59'268,35 e nessun onere sociale del 2009 era stato liquidato (il primo e unico versamento di fr. 865,35 per quell’anno è avvenuto il 10 febbraio 2010; cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2007-2010; doc. 1/B-B5). Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. L’insorgente non poteva, nella veste di socio gerente della FA 1, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

                               2.7.   RI 2

                                         Occorre pertanto esaminare se vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa.

                               2.8.   Conformemente la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                               2.9.   RI 2                                

                                         Tuttavia, va evidenziato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e in c. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Detto questo, occorre rilevare che prima delle citate misure i problemi di liquidità della FA 1, almeno per quanto riguarda il pagamento degli oneri sociali, erano già cronici. Come evidenziato nella decisione impugnata e non contestato dal ricorrente, dal maggio 2002 la Cassa ha iniziato a diffidare la società, avviando dall’aprile 2004 numerose procedure esecutive. Ad esempio, come si evince dal già citato specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli anni 2007-2010, dall’ottobre 2007 mensilmente la Cassa ha inviato diffide di pagamento e fatto spiccare precetti esecutivi (doc. 1/B-B5). Scoperti risultano i contributi per il 2007 (in parte l’acconto di dicembre e totalmente il conteggio finale), per il 2008 (parzialmente gli acconti agosto – novembre e totalmente il conteggio finale) e per il 2009 (tutto l’anno). 

                                         Occorre in questo contesto ricordare che, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.), ciò che è stato il caso. Vista la succitata evoluzione del debito contributivo, non appare verosimile che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile a momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Non è pertanto assodato, conformemente alla succitata giurisprudenza, che il differimento del pagamento degli oneri sociali fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che si potesse oggettivamente presumere di liquidare entro breve termine, nel senso di pochi anni e non di anni, il debito contributivo.  

                                         Non risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa, invocabili, come detto, nel caso di aziende che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche, vengono sciolte (di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita contributiva limitata a due-tre mesi, ciò che non corrisponde al caso in esame.  

                                         In conclusione, visto quanto sopra, non sono nella fattispecie ravvisabili validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

                                         Il ricorrente deve pertanto risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 244'527,20.

                             2.10.   Con scritto 29 agosto 2011 l’insorgente ha notificato i mezzi di prova da assumere pendente causa (VII).

                                         Per costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio. Possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

                                         La documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

                                         In particolare, vista la chiara giurisprudenza in merito ai motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa e dei chiari rilevamenti esposti, non occorre esperire, come chiesto, una perizia contabile sulla conformità o meno dell’agire degli organi societari. Per lo stesso motivo non è necessario sentire i testi __________, __________ al fine di  dimostrare gli sforzi compiuti dagli organi della fallita per far fronte alle difficoltà di mercato negli anni 2008 e 2009, le cui misure sono state peraltro indicate nell’istanza di autofallimento del 28 aprile 2010 (doc. H). Non necessaria è pure la loro deposizione per determinare, come sostenuto dall’insorgente, l’esatto grado di responsabilità degli organi formali e di quelli materiali della società. Va qui fatto presente che, secondo la federale, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). Inoltre, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a con riferimenti; VSI 1996 p. 306 consid. 6 p. 308).  Non necessario è anche il richiamo dall’UEF di __________ degli atti concernenti la società, avendo il ricorrente stesso prodotto l’istanza di autofallimento, come pure gli altri rilevanti documenti concernenti il fallimento (cfr. doc. H – M). Infine, per tutti questi motivi non occorre dar seguito alla richiesta dell’insorgente di essere personalmente sentito.

                             2.11.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

                             2.12.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2011.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2011 31.2011.5 — Swissrulings