Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.02.2011 31.2010.2

16 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,800 parole·~19 min·1

Riassunto

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Responsabilità negata di un amministratore affetto da malattia psichica

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2010.2   BS

Lugano 16 febbraio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2010 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 marzo 2010 emanata da

                in relazione alla fallita

Cassa CO 1,       in materia di art. 52 LAVS         PI 1, 

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   La società PI 1, con sede a __________, aveva quale scopo sociale quello di gestire una casa di spedizione, trasporti internazionali ed ogni operazione affine.

                                         RI 1 ha inizialmente assunto la carica di membro del Consiglio di amministrazione dal 5 aprile 1975, in seguito quella di vicedirettore dall’11 dicembre 1980 ed infine, dal 26 maggio 2004 di amministratore unico sino alla dichiarazione di fallimento del 2 giugno 2008 (cfr. estratto RC in doc. 4/A).

                               1.2.   La PI 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1975 al 31 luglio 2008.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di ottobre 2003 e precettarla da ottobre 2004 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2006-2008 in doc. 4/B-B1).

                                         Il 2 giugno 2008 e 7 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha aperto il fallimento della PI 1, rispettivamente ha autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC 6 giugno 2008 e 15 luglio 2008).

                                         La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di

                                         fr. 67'483,83 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla fallita per gli anni 2006 – 2008, quest’ultimo sino al mese di aprile, come pure per riprese salariali relative al 2003 (doc. 4/C).

                                         In data 10 febbraio 2010 l’UEF di __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni (in seguito a fallimento) per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. 4/D).

                                         La ragione sociale è stata radiata da RC il 16 aprile 2010.

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 ottobre 2009, confermata con decisione su opposizione 5 marzo 2010, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 67'483,35 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla fallita per gli anni 2006 – 2008, come pure per riprese salariali relative al 2003 (doc. 2 e A).

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento della succitata decisione su opposizione.

                                         Evidenzia innanzitutto come la grave crisi, intervenuta a partire dal 2000 nel settore delle case di spedizioni, lo abbia costretto a diversificare l’attività della società, cercando di salvaguardare i posti di lavoro. Il subentrare della malattia non gli ha tuttavia permesso di essere attivo. Sottolinea quindi di aver diminuito il proprio stipendio a fr. 64'930.--, somma non percepita negli anni 2007 e 2008 per cercare di far fronte alle difficoltà della società e che dal 2008 non ha praticamente avuto alcun reddito, accumulando solo debiti. Rileva inoltre come, analizzando lo specchietto allestito dalla Cassa circa l’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (doc. 4/B), i contributi del 2006 siano stati quasi integralmente versati con un residuo di fr. 3’071.--, lasciando scoperti gli oneri sociali relativi agli anni 2007 e 2008 in concomitanza con il sopraggiungere dei problemi di salute. In conclusione il ricorrente, contestando un suo agire per negligenza grave, ha sostenuto che la “circostanza del peggioramento della sua malattia e la gravità della stessa concludono per una scemata responsabilità che non può essere considerata ai sensi dell’art. 52 LAVS quale violazione comportante l’obbligo di rimborso dei contributi non versati da una società fallita”.  

                               1.5.   Con la risposta di causa, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, confermando le argomentazioni esposte nella decisione su opposizione contestata. In particolare evidenzia come l’insorgente, nonostante la malattia, non è stato impedito di esercitare mansioni operative in seno alla società.

                               1.6.   Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti concernenti il ricorrente (VI). Le parti hanno in seguito visionato l’incarto ed inoltrato al Tribunale le loro osservazioni (IX e XI).

                               1.7.   Questa Corte ha poi interpellato lo psichiatra curante dell’insorgente (XIV – XVIII). Le risultanze di tale accertamento sono quindi state trasmesse alle parti, le quali al riguardo hanno entrambe preso posizione (XIX, XXI).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

                               2.2.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

                               2.3.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

                               2.4.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                               2.5.   Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della PI 1 e dopo aver ricevuto comunicazione dall’UEF che il credito insinuato, verosimilmente, non potrà essere tacitato, la Cassa, avuto conoscenza di aver subito un danno,  ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al qui ricorrente, amministratore unico della citata società, il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno per i contributi paritetici relativi agli anni 2006 - 2008 (quest’ultimo anno fino ad aprile) rimasti scoperti, nonché per le riprese salariali del 2003, in ragione di complessivi fr. 67'483,35.--, così come da ACB da fallimento.

                                         Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle distinte salariali 2006, 2007 e 2008 (sub doc. 4/E) e del rapporto 19 dicembre 2007 dell'Ispettorato della Cassa concernente la ripresa salariale 2003 (sub doc. 3).

                               2.6.   Occorre in primo luogo esaminare se lo stato di salute del ricorrente sia stato d’impedimento al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal suo mandato di amministratore unico della PI 1. A sostegno della sua tesi egli ha fatto riferimento al certificato medico 21 agosto 2008 del suo psichiatra curante, dr. __________, attestante che a causa dell’affezione nervosa l’interessato non ha presentato la dichiarazione d’imposta 2007, 2008 e 2009 (doc. D). Il ricorrente ha poi evidenziato come la Cassa non abbia richiamato la documentazione medica relativa alla domanda d’invalidità dalla quale “ben si possono comprendere le ragioni del crollo psico-fisico nel 2007, che hanno portato al sostanziale peggioramento della situazione della società che poi, a metà 2008, è stata dichiarata fallita “ (ricorso p. 5).

                                         La Cassa sostiene invece che, malgrado l’incapacità lavorativa dovuta a malattia, l’insorgente ha continuato sia a rivestire la funzione di amministratore unico della società sia a lavorare alle dipendenze della stessa percependo nel periodo in questione (2006 - 2008) dei salari. Oltre ad aver rappresentato la società in qualità di amministratore unico durante l’interrogatorio del 3 giugno 2008 presso l’UEF di __________, ha pure ritirato i precetti esecutivi spiccati nei confronti della società per i contributi paritetici non soluti (cfr. decisione contestata punto n. 10.3).

                               2.7.   Va qui fatto presente che il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

                                         Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico – beneficiario di una rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società – che era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente era amministratore.

                                         Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.

                                         Infine, con sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….) a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.”

                               2.8.   Nel caso in esame, dagli atti AI richiamati d’ufficio dal TCA risulta che l’insorgente percepisce una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2007 (cfr. decisioni 12 novembre 2009) per motivi psichici. Infatti, nel certificato 25 marzo 2008 il suo psichiatra curante, dr. __________, diagnosticato uno stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali, dopo aver proceduto ad una (seppur breve) valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 100% almeno dal 3 febbraio 2006 (giorno della prima consultazione), con prognosi sfavorevole. Lo psichiatra curante ha infine osservato che “le limitazioni strutturali concernono la personalità del paziente. Le sue difese gli impediscono una corretta valutazione della situazione causa difese di tipo paranoico e maniacali.”

                                         La succitata valutazione è stata in seguito avvallata dal Servizio medico regionale dell’AI (cfr. rapporto 4 giugno 2009 agli atti AI).

                                         Va poi fatto presente che l’ispettore AI ha eseguito il 25 agosto 2009 presso il domicilio del ricorrente un’inchiesta economica. Nel rapporto 7 settembre 2009 l’ispettore – descritta la situazione dell’attività aziendale e del personale e tenuto conto della refertazione medica – ha evidenziato che i problemi di salute, manifestatisi in modo continuativo e determinante nel febbraio 2006, hanno in pratica costretto l’insorgente ad abbandonare in misura completa ogni attività per la società. L’interessato ha pertanto fatto capo alla figlia (inesperta nel campo) e ad un contabile (nel frattempo deceduto). Per quel che concerne l’attività lucrativa svolta, come si evince dal rapporto citato, l’insorgente ha asserito che dal 2006 non riceve una retribuzione e che quanto indicato sui certificati di salario “sarebbe solo indicativo per l’AVS”. Al riguardo, l’ispettore ha scritto di non aver trovato la documentazione contabile attestante quanto sostenuto dal ricorrente, concludendo che ” de facto comunque, al di là del fatto che la retribuzione segnalata sia stata effettivamente percepita o meno, il signor RI 1, in ragione del suo grave stato di degrado psichico, non ha in effetti più potuto contribuire alla gestione dell’azienda. Ciò vuol dire quindi che una retribuzione salariale, nel caso specifico, sarebbe quindi da considerarsi unicamente quale anticipo dell’azienda, in mancanza di una copertura assicurativa per perdita di guadagno. Quindi una retribuzione di favore”.  

                                         In queste circostanze, visto quanto precedere, si può ritenere, con il con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che dal mese di febbraio 2006 l’insorgente, dal punto di vista medico, non poteva assumere pienamente i compiti spettanti ad un amministratore.

                                         Certo che il ricorrente è stato interrogato dall’UEF di __________ ed ha saputo fornire il quadro della situazione della società (doc. 4/E). Egli ha ritirato i precetti esecutivi notificati contro la PI 1 (doc. 4/G – G10). Dagli atti AI risulta anche che egli ha firmato il certificato di salario compilato il 30 giugno 2008 per la dichiarazione d’imposta del 2006.

                                         Va comunque rilevato che egli non risulta che aver avuto mansioni operative. Le dichiarazioni di salario 2007 e 2008, come pure quelle degli anni 2004 e 2005 (riferite ad un periodo precedente l’attestata incapacità lavorativa), non sono state sottoscritte dal ricorrente, mentre quella del 2006 non è stata firmata (cfr. sub doc. 2). Ciò lo si deduce confrontando questa firma con quella da lui apposta al verbale d’interrogatorio presso l’UEF. Inoltre, dal rapporto 19 dicembre 2007 relativo al controllo del datore di lavoro si evince che l’ispettore della Cassa non ha ricevuto le informazioni dal ricorrente, ma da sua moglie e dal suo fiduciario (sub doc. 3).

                                         Non va qui dimenticata la conclusione in ambito AI fornita dallo psichiatrica curante, il quale ha fatto presente che la psiche del suo paziente gli impedisce una corretta valutazione della situazione. Al riguardo, rispondendo alle domande poste dal TCA con scritto 13 gennaio 2011 il dr. __________, ribadendo che il ricorrente è da lui conosciuto per ideazioni depressive, paranoidi e maniacali, ha precisato che “il paziente ha sempre dato l’impressione di saper affrontare la realtà, idealizzando e sognando di progetti in vari ambiti. Quali siano i risultati di questi sogni e idealizzazioni sembra oggi più che chiaro, non avendo potuto, il paziente, realizzare né sogni né progetti più concreti. In questo senso non deve sorprendere che abbia potuto rispondere a domande e compilare dei certificati di salario, ma sul come l’abbia fatto, e quali risultati abbia ottenuto, è la domanda da porsi.” (XVIII).

                                         In queste circostanze, a mente del TCA, non era ipotizzabile che il ricorrente potesse vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di dimettersi quale amministratore unico.

                                         Dal momento che i contributi rimasti scoperti si riferiscono ad un periodo successivo al febbraio 2006 (le riprese salariali del 2003 sono state effettuate nel dicembre 2007), il ricorrente, visto lo stato di salute invalidante sopra descritto, non può essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa.

                                         Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione 5 marzo 2010 è annullata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).         

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2010.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.02.2011 31.2010.2 — Swissrulings