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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2009 31.2008.14

20 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,741 parole·~19 min·4

Riassunto

Risarcimento ex art. 52 LAVS. Responsabilità confermata di un amministratore, il quale ha violato l'obbligo di vigilanza e di controllo del gerente

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.14   BS/sc

Lugano 20 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 agosto 2008 emanata da

            in relazione alla     terzo chiamato in causa

Cassa CO 1   in materia di art. 52 LAVS       FA 1  (cancellata da RC il 23 luglio 2007)   __________

ritenuto                             in fatto

                               1.1.   La FA 1 (in precedenza __________), iscritta a Registro di Commercio il 18 marzo 2004, con sede a FA 1, aveva quale scopo sociale l’intermediazione immobiliare, l’acquisto e l’amministrazione e la vendita di beni immobiliari (cfr. estratto RC doc. 3/A).

                                         RI 1 è stato amministratore delegato, con diritto di firma individuale, dal 19 novembre 2004 (data di pubblicazione FUSC) al 14 febbraio 2007, data in cui ha rassegnato le dimissioni (doc. 3/B). Gli è succeduto PI 1.

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° aprile 2004 al 28 febbraio 2007.

                                         A seguito dell’entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 2005 e precettarla dal giugno 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi; doc. 3/C – C1).

                                         Con decreti 13 ottobre 2006 e 13 febbraio 2007 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della relativa liquidazione ai sensi dell’art. 230 LEF.

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 8'543, 40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004 e 2005 (doc. 3/D).

                                         La procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 3/E).

                                         Di conseguenza, la ragione sociale è stata cancellata da RC il 23 luglio 2007 (FUSC 27 luglio 2007).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 27 giugno 2008, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 FA 1 relativi agli anni 2004 e 2005, in via solidale con PI 1 per analogo periodo ed importo e con __________ (precedente membro del CdA) limitatamente all’importo di fr. 707,60.

                                         A seguito dell’opposizione dell’ex amministratore delegato, con decisione 6 agosto 2008 l’amministrazione ha confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS riducendo il danno, a seguito del versamento di fr. 707,60 da parte di __________, a fr. 7'835 (doc. 3).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 2 è tempestivamente insorto, chiedendone l’annullamento. Contestando una violazione delle prescrizioni per negligenza grave, il ricorrente ha sostanzialmente rilevato di essersi occupato della gestione finanziaria della società, mentre le incombenze fiscali, inclusa l’AVS, erano di spettanza di PI 1.

                                         A sua discolpa egli rileva di non aver saputo del debito contributo, visto che la relativa corrispondenza arrivava direttamente allo studio di PI 1.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ribadendo la violazione dell’obbligo di diligenza e vigilanza da parte del ricorrente, essa evidenzia in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore delegato da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                               1.6.   Interpellato dal TCA, con scritto 8 settembre 2008 la Cassa ha informato che:

"  (...)

che il signor PI 1 non ha interposto opposizione contro la decisione risarcitoria emanata il 27 giugno 2008, ma ha tuttavia richiesto il pagamento rateale, come del resto precisatovi nel nostro scritto del 12 agosto 2008.

Per contro, la decisione risarcitoria emanata nei confronti del signor __________ è divenuta priva d'oggetto per intervenuto pagamento." (Doc. VI)

                               1.7.   Mediante decreto 10 settembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 (VIII), il quale con scritto 24 settembre 2008 ha formulato le sue osservazioni in merito alla fattispecie (VIII).

                                         Interpellate le parti per una presa di posizione su quanto sostenuto da PI 1, l’8 ottobre 2008 la Cassa ha confermato la risposta di causa (X), mentre il ricorrente, con lettera dello stesso giorno, ha ribadito la sua estraneità alla gestione fiscale ed assicurativa della società (XI).

considerato                     in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

                                         Pertanto, nel caso in esame, dopo l’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa si è rivolta agli organi formali della stessa (fra cui il ricorrente in qualità di amministratore delegato), in carica nel periodo durante il quale i contributi non sono stati versati dalla società, per richiedere il risarcimento ex 52 LAVS.

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003 consid. 5.6 e STFA H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, all’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha subito un danno consistente nei contributi 2004 e 2005 rimasti insoluti. Con la pubblicazione nel FUSC della sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, essa ha inoltre avuto conoscenza del danno (DTF 126 V 443 ss;  Pratique VSI 2003 pag. 435, Pratique VSI 2002 pag. 96, Pratique VSI 2001 pag. 194 ss = SVR 2003 AHV Nr.23;RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb), pari a fr. 8'543, importo corrispondente al credito insinuato.

Da tale importo vanno poi dedotti i fr. 707,60 versati da __________ __________ (doc. 3/G).

                                         Va poi rilevato che i contributi sono stati determinati sulla base delle relative dichiarazioni dei salari compilate e firmate dalla società (sub. doc. 1).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).     

                               2.7.   RI 1, a sua discolpa evidenzia di essersi occupato della gestione della FA 1 nel senso delle scelte lavorative, degli investimenti pubblicitari, dei leasing ecc., mentre l’aspetto fiscale ed assicurativo era di competenza dello Studio fiduciario PI 1.

                                         Occorre qui innanzitutto ricordare che il ricorrente è stato amministratore delegato della succitata società, con diritto di firma individuale, dal 15 novembre 2004 (pubblicazione nel FUSC) sino al 14 febbraio 2007 (dimissioni). Egli ha dunque ricevuto la delega gestionale ai sensi dell’art. 716b cpv. 1 CO. Se poi il ricorrente a sua volta ha delegato il pagamento degli oneri sociali a PI 1, tale circostanza non costituisce valido motivo di giustificazione e/o discolpa.

                                         Infatti, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003, STFA H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002).

                                         Ritornando al caso in esame, il ricorrente si è completamente disinteressato del pagamento dei contributi, rimanendo sorpreso dell’esistenza di un debito contributivo della società nei confronti della Cassa. Secondo quanto sostenuto da PI 1, nello scritto 24 settembre 2008, RI 1 era invece sempre stato informato su tutte le questioni amministrative e contabili (XIbis).

                                         In entrambi i casi il ricorrente ha comunque violato per negligenza grave le prescrizioni. Visto il suo obbligo di vigilanza, egli avrebbe dovuto informarsi circa l’evoluzione del pagamento dei contributi ed agire di conseguenza. Ammettendo che l’ex amministratore delegato fosse al corrente del debito contributivo, egli non ha intrapreso nulla affinché gli oneri sociali fossero liquidati.

                                         Fatto sta che l’insorgente non poteva, nella veste di amministratore delegato, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nelle questioni relative alle assicurazioni sociali. Al riguardo va fatto presente che la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dal ricorrente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 21 maggio 2003, STFA H 65/01 del 13 maggio 2002 e STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002).

                                         Infine, l’affermazione dell’insorgente di non aver compreso l’importanza dell’AVS (“cosa vuole che ne sapessi al tempo di AVS e del resto…”, ricorso pag. 1; “…anche per il semplice fatto che l’AVS non sapevo neanche cosa fosse…”, scritto 8 ottobre 2008) non costituisce valido motivo di discolpa, già per il solo fatto che, secondo costante giurisprudenza, nessuno può trarre profitto dall'ignoranza della legge (fra le tante cfr. STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 5.3; SVR 2002 AHV Nr 9, consid. 3).

                               2.8.   Va poi evidenziato che, come visto al consid. 1.2, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 2005 e precettarla dal giugno 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi; doc. 3/C – C1). Il mancato pagamento dei contributi si riferisce al conteggio di chiusura per il 2004 ed agli ultimi due trimestri del 2005 (incluso il relativo conteggio di chiusura). L’eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 295/01 del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA H 61/01 del 16 maggio 2002, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

                                         Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente non ha fatto valere per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).              

                               2.9.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente dovrà risarcire alla Cassa gli oneri sociali non onorati dalla FA 1per fr. 7'835.

                                         Rimangono riservati eventuali successivi versamenti rateali ventilati da PI 1 (cfr. XI) che, visto il vincolo di solidarietà con l’insorgente, andranno in riduzione del danno complessivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2008.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2009 31.2008.14 — Swissrulings