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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2008 31.2008.1

12 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,250 parole·~6 min·2

Riassunto

Contestazione della scadenza del termine utile per interporre opposizione. Nel caso concreto, a seguito del riesame della propria decisione, la Cassa ha ritenuto che il termine non era ancora scaduto. Il ricorso non è diventato privo di oggetto non avendo la Cassa annullato la decisione contestata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.1   BS

Lugano 12 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 novembre 2007 emanata da

        in relazione alla fallita

Cassa CO 1     in materia di art. 52 LAVS   DT 1

considerato in fatto e in diritto

che

                                     -   con decisione su opposizione 14 novembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) non è entrata nel merito dell’opposizione 23 agosto 2007 - presentata da RI 1, ex amministratore unico della DT 1, contro la decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS datata 25 giugno 2007- in quanto ritenuta tardiva (doc. A1);

                                     -   con il presente tempestivo ricorso RI 1 ha contestato la tardività dell’opposizione e chiesto la rifusione di ripetibili;

                                     -   con “presa di posizione” 16 gennaio 2008 la Cassa, facendo presente di aver nuovamente esaminato la decisione contestata, ha ammesso che il termine per presentare opposizione è stato rispettato. Essa ha pertanto informato che in data 15 gennaio 2008 ha emesso nei confronti dell’ex amministratore una nuova decisione su opposizione riguardante il merito della fattispecie, chiedendo al Tribunale di “voler esaminare lo stato di cose in base a questa decisione d’opposizione del 15 gennaio 2008” (III);

                                     -   con scritto 5 febbraio 2008 il ricorrente ha contestato la decisione su opposizione 15 gennaio 2008, ritendendola infondata;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è limitato alla non entrata in merito dell’opposizione 23 agosto 2007 da parte della Cassa, avendo infatti il ricorrente contestato la non tempestività dell’opposizione stessa;

                                     -   occorre preliminarmente verificare se il ricorso può essere considerato privo di oggetto, avendo la Cassa riesaminato la decisione impugnata prima dell’inoltro della risposta di causa;

                                     -   al riguardo va ricordato che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).                               

                                         L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA);

                                     -   in casu, non avendo la Cassa formalmente annullato la precedente decisione su opposizione 14 novembre 2007 e vertendo la nuova pronunzia del 15 gennaio 2008 su un altro oggetto di quella impugnata, il ricorso non può essere considerato privo di oggetto;

                                     -   secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate;

                                     -   l'art. 38 LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V 8 = Pratique VSI 1993 p. 117). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

                                     -   nel caso concreto, il ricorrente ha ben evidenziato come il termine utile per presentare opposizione scadeva, a seguito delle ferie giudiziarie estive, il 26 agosto 2007;

                                     -   di conseguenza l’opposizione 23 agosto 2007 doveva essere considerata tempestiva, così come ammesso dalla Cassa nella risposta di causa;

                                     -   non è tuttavia necessario trasmettere gli atti alla Cassa affinché esamini il merito dell’opposizione, avendo quest’ultima emesso il 15 gennaio 2008 una nuova decisione su opposizione;

                                     -   siccome con scritto 5 febbraio 2008 il ricorrente ha tempestivamente contestato la decisione su opposizione 15 gennaio 2008, lo stesso va di conseguenza trattato come tempestivo ricorso e segue un separato iter procedurale;

.                                    -   per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrens- anforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteient-schädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozial- versicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

                                         L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394);¨

                                     -   essendo la presente una causa semplice, che ha necessitato la stesura di un ricorso di una pagina e mezza, il ricorrente, non patrocinato, non ha diritto a ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                                   § La decisione su opposizione 14 novembre 2007 è annullata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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