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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2007 31.2007.7

25 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,183 parole·~21 min·5

Riassunto

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un avvocato quale amministratore unico di una società. Non è rilevante che egli non era azionista. Violazione dell'obbligo di diiligenza

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2007.7   BS

Lugano 25 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 marzo 2007 emanata da

            in relazione alla fallita

Cassa CO 1     in materia art. 52 LAVS     PI 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La società __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del __________ il 2 novembre 2001 (pubblicazione FUSC __________). In precedenza, la ragione sociale era __________, la cui sede è stata trasferita da __________ a __________ nel 1998 (FUSC __________).

                                         La __________ ha in seguito modificato la propria ragione sociale in PI 1, mantenendo la sede a __________, ora Comune di __________ (FUSC __________ e __________).

                                         Lo scopo sociale consisteva nella funzione di gestore e di dirigente come rappresentante del committente di opere di appalto verso banche, assicurazioni, promotori di progetti, committenti per opere pubbliche ecc. (cfr. estratto RC; doc. 1/A).

                                         L’avv. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, della allora __________ con diritto di firma individuale, dal __________ (pubblicazione nel FUSC) sino all’apertura del fallimento della PI 1 (15 dicembre 2004).

                               1.2.   Quali datrici di lavoro sono state affiliate alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dapprima l’__________ dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2003 e, successivamente, dopo la modifica della ragione sociale, la PI 1 dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2005.

                                         A seguito dell’entrata in mora sia della __________ che della PI 1 con il pagamento dei contributi, dal marzo 2003, rispettivamente dall’agosto 2004 la Cassa ha proceduto all’invio di diffide di pagamento e avviato procedure esecutive dal gennaio 2004, rispettivamente dal settembre 2004 (cfr. specchietto riassuntivo dell’evoluzione del pagamento degli oneri sociali in doc. 1/B – B2).

                                         Con decreti 15 dicembre 2004 e 17 gennaio 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha aperto il fallimento della PI 1 e sospeso la procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________).

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 30'223,25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPF/AD/AF non soluti per gli anni dal 2002 al 2004, di cui fr. 12'118,75 per contributi su rivendicazioni salariali accertate durante il controllo del datore di lavoro.

                                         La liquidazione del fallimento è continuata in via ordinaria avendo un creditore anticipato le spese (FUSC __________).

                                         Con scritto 6 luglio 2006 l’UF ha informato la Cassa che non è da prevedersi alcuna distribuzione di dividendi (doc. 1/C).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 16 ottobre 2006, confermata con decisione su opposizione 16 marzo 2007, la Cassa ha chiesto nei confronti dell’avv. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 30'223,25 relativi ai contributi paritetici non versati dalla fallita per il periodo 2002 - 2004 (doc. 1 e 3).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione l’avv. RI 1 ha introdotto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento.

                                         Innanzitutto egli sostiene che l’iscrizione a RC quale amministratore unico è priva di effetto giuridico, non essendo stato azionista. Il ricorrente ha poi evidenziato che la fallita era gestita da diversi direttori, così come risulta da RC. Inoltre, agli inizi di marzo 2005 egli avrebbe sollecitato la __________ di __________, società che sarebbe succeduta alla fallita, di far fronte al debito contributivo, ricevendo al riguardo rassicurazioni.

                                         Infine, il ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art. 51 LAVS i contributi devono essere dedotti dal salario versato, motivo per cui sui salari rivendicati (accertati dalla Cassa sulla base della documentazione del fallimento) non possono essere determinati gli oneri sociali e quindi non fanno parte del danno subito dall’amministrazione.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione.

                               1.6.   Pendente causa, con scritto 16 maggio 2007 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere e prodotto ulteriore documentazione (V). Interpellata al riguardo dal TCA, il 22 maggio 2007 la Cassa ha confermato quanto sostenuto nella decisione impugnata e nella risposta di causa, evidenziando inoltre che l’audizione dei testi indicati dal ricorrente non è di rilievo (VII).

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d'assu-rances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 e 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96);

                                         Nel caso in esame, i contributi degli anni 2002 e 2004 sono stati fissati dalla Cassa sulla base dei salari dichiarati dalla __________ (anno 2002) presentati il 28 gennaio 2003 (doc. 1/D), rispettivamente dalla PI 1 (anno 2004) il 21 marzo 2005 (doc. 1/E).

                                         Dopo l’apertura del fallimento della società, la Cassa ha proceduto ad una revisione (cfr. art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS come pure art. 162 cpv. 1 OAVS) accertando dei salari rivendicati per gli anni dal 2002 al 2004 (doc. 1/F-F2) che non sono stati contestati dal ricorrente (sull’estensione della responsabilità ex art. 52 LAVS anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti ad un periodo in cui l’interessato fungeva ancora da organo della società cfr. STFA inedita 11 ottobre 2004 nella causa T, H 180/03, consid. 5.3; cfr. anche STF inedita 28 agosto 2007 nella causa C. e G., H 134/04, consid. 5.2; STFA inedita 28 gennaio 2004 nelle cause A., B., e C, H 307/02, H308/02 e H 309/02, consid. 7.2.2.).

                                         Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della riscossione dei contributi, rispettivamente dell’art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2; cfr. STFA 11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 5.3 e del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 6), diritto che in casu nessuno ha contestato. Anzi, a comprova di quanto detto vi è la rivendicazione salariale 8 novembre 2004, allegata dal ricorrente con scritto 15 maggio 2007, di un dipendente della fallita (doc. B2).

                                         Ne consegue dunque che il danno subito dalla Cassa ammonta  a fr. 30'223,25.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);

                                         Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della __________, prima, e della PI 1, dopo, fino alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima. Di conseguenza, come rettamente evidenziato nella decisione contestata, egli non può discolparsi nell’affermare che l’amministrazione effettiva era in mano ai diversi membri della direzione succeduti.

                                         Innanzitutto va detto che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

                                         Inoltre, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         In casu, il fatto che il ricorrente si sia (invano) attivato solo il 4 marzo 2005 per la riscossione dei contributi arretrati (cfr. doc. A7) è segno di grave negligenza, tenuto conto che la Cassa ha iniziato a diffidare la __________ dal marzo 2003 e precettarla da gennaio 2004.

                                         Egli è anche ben consapevole dell’obbligo di versare i contributi e delle conseguenze in caso di mancato pagamento, essendo di formazione avvocato ed essendo stato già stato coinvolto personalmente quale ex amministratore unico in una procedura giudiziaria ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. STCA 27 ottobre 2000, inc. 31.1999.00054; confermata dal TFA con sentenza del 5 aprile 2001, H 436/00).

                                         Irrilevante è l’assunto del ricorrente secondo cui giuridicamente la sua nomina ad amministratore unico non ha alcun effetto in quanto non è mai stato azionista della __________ rispettivamente della PI 1. Certo che l’art. 707 cpv. 1 CO prevede che il consiglio di amministrazione è composto da uno o più membri che devono essere azionisti e che l’art. 707 cpv. 2 CO recita: “qualora siano nominate altre persone, esse non possono assumere il loro ufficio, se prima non abbiano acquistato la qualità di assicurato”.

                                         Tuttavia va ricordato che l’art. 707 cpv. 1 CO è una norma d’ordine (Ordnungsvorschrift) e quindi la sua disattenzione non comporta alcuna conseguenza. In particolare, verso terzi in buona fede l’agire di un membro del CdA non azionista iscritto a RC ha comunque valore giuridico anche se internamente alla società non ha alcuna competenza gestionale (cfr. Basler Kommentar zum Schw. Privatrecht [BSK] OR II – Wernli, art. 707 n. 9a pag. 843). Questi è comunque formalmente membro del CdA e, di conseguenza, soggiace alla responsabilità del diritto azionario ex art. 754 CO (BSK OR II- Wernli, art. 707 n.10 pag. 844).

                                         Infine, per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa dei direttori, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                               2.7.   Risultano dunque in casu non essere stati integralmente soluti i contributi dal 2002 al 2004.

                                         Orbene il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

                                         Nel caso di specie, visto quanto precede, non è quindi affatto accertato, con l'alto grado  di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

                               2.8.   Il ricorrente ha chiesto al TCA di assumere diversi mezzi di prova.

Per costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare, non necessaria è l’audizione delle persone menzionate nel ricorso che dovrebbero accertare le modalità dell’avvenuto passaggio del pacchetto azionario, visto che, come detto, è irrilevanti sapere se il ricorrente fosse o meno azionista.

                                         Non occorre inoltre sentire i testi elencati nello scritto 15 maggio 2007 “per quel che concerne l’attività della __________ dalla sua fondazione del 26 marzo 1990 fino al trasferimento della sede da __________ a __________”, poiché la presente vertenza riguarda il mancato pagamento dei contributi della __________, prima, rispettivamente della PI 1, dopo, affiliate alla Cassa e non la __________.

                               2.9.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla __________, rispettivamente dalla PI 1, per complessivi fr. 30'223,25.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1      

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2007.7 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2007 31.2007.7 — Swissrulings