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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2007 31.2007.4

12 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,590 parole·~18 min·5

Riassunto

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Responsabilità data malgrado la breve durata del periodo contributivo rimasto scoperto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2007.4   rg/td

Lugano 12 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 1. marzo 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2007 emanata da

            in relazione alla fallita

CO 1     in materia di art. 52 LAVS     DT 1, __________

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1 ha ricoperto la carica di amministratrice unica della DT 1 dall’8 ottobre 2002 e sino allo scioglimento della società a seguito di fallimento decretato il __________ (cfr. estratto RC informatizzato);         

                                     -   la DT 1 é stata affiliata alla CO 1 dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2004, data della cessazione dell’attività;

                                     con decreti 14 e 27 luglio 2005 la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della DT 1 rispettivamente sospeso la procedura fallimentare per mancanza di attivo. Nel gennaio 2006 la ragione sociale è quindi stata radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. estratto RC informatizzato);

                                     -   a seguito del mancato versamento dei contributi paritetici relativi al periodo gennaio-settembre 2004, adite le vie esecutive - sfociate incontestatamente con il rilascio di un attestato di carenza beni (datato 19 aprile 2005; cfr. VI/1) - per decisione su opposizione 8 febbraio 2007, confermando il precedente provvedimento 13 settembre 2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 e postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr. 3'947.75 corrispondenti all’acconto 3° trimestre 2004 (spese incluse) non soluto dalla DT 1;

                                     -   contro predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava al TCA. Sostiene, in sintesi, di dover essere liberata da ogni responsabilità avendo correttamente e diligentemente adempiuto ai propri doveri di amministratrice. Al proposito osserva come il mancato versamento dei contributi, che concerne unicamente l’acconto 3° trimestre 2004, sia da ricondurre alla cessazione dell’attività dell’esercizio pubblico (__________a __________), gestito dalla DT 1, a seguito della sua chiusura imposta a fine settembre 2004 dall’Ufficio permessi, il quale aveva giudicato l’esercizio non più idoneo dal punto di vista tecnico e sanitario. Evidenzia quindi di essersi seppur senza successo adoperata - dopo la prima comunicazione, nel febbraio 2004 dell’Ufficio permessi (in un momento in cui, per ammissione dell’insorgente medesima, la società “non navigava…dal profilo finanziario, in acque tranquille”) - per porre rimedio a tale situazione da un lato cercando di reperire i capitali necessari al risanamento ed alle modifiche strutturali dei locali, dall’altro sperando che fosse il proprietario dello stabile ad eseguire gli interventi minimi che avrebbero consentito la continuazione dell’attività. Rileva inoltre di aver sempre avuto la volontà di onorare tutti i contributi sociali nella misura delle capacità finanziarie della società e di aver comunque provveduto oltre che al versamento dei salari, anche, dopo la chiusura dell’esercizio pubblico, al pagamento del conguaglio 2004. L’insorgente sostiene quindi che, la repentina mancanza di liquidità essendo dovuta a “eventi di forza maggiore”, la sua negligenza sia semmai da qualificare siccome leggera;

                                     -   con la risposta di causa, riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella querelata decisione - in cui viene in sostanza evidenziata la grave negligenza di RI 1 la quale, conscia del fatto che a partire da febbraio 2004 la normale attività dell’esercizio pubblico era ormai compromessa, ha trascurato di fare quanto doveva apparire ragionevolmente importante a qualsiasi persona posta nella medesima situazione al fine di evitare lo scoperto contributivo, nonché il fatto che sin dall’inizio per l’incasso dei contributi paritetici la DT 1 ha dovuto sistematicamente essere diffidata se non addirittura precettata - la Cassa, fatte alcune puntualizzazioni in merito alla tempistica con cui il datore di lavoro ha provveduto al pagamento dei contributi negli anni 2002 a 2004 e rilevato, per quanto attiene al versamento dei salari, come durante tale periodo a favore di RI 1 e __________ la società ha effettuato versamenti per complessivi fr. 84'000.--, postula l'integrale reiezione del gravame;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza gra-ve, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbli-go di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

                                     nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 129 V 11, 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento;

                                     -   si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);

                                     -   per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

                                     la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987, p. 7);

                                     -   come visto, RI 1 ha ricoperto la carica di amministratrice unica della DT 1 dall’8 ottobre 2002 e sino allo scioglimento della società a seguito di fallimento decretato il __________, ritenuto che l’attività della società è di fatto cessata già nell’ottobre 2004 a seguito della chiusura, imposta dall’Ufficio permessi, dell’esercizio pubblico da essa gestito;

                                     accettando il mandato di amministratrice unica RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).

                                         Come accennato, l’insorgente sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi impostigli dalla sua carica di amministratrice. Avendo essa sempre avuto la volontà di onorare tutti gli obblighi contributivi nella misura delle capacità finanziarie della società (lo scoperto riguarda unicamente l’acconto 3° trimestre 2004) ed avendo essa, anche se invano, cercato con ogni sforzo di rimediare alla situazione creatasi a seguito della prospettata chiusura forzata dell’esercizio pubblico - circostanza che essa paragona ad evento di forza maggiore - ritiene che debba se del caso esserle imputata unicamente una negligenza lieve, ciò che non permettere di ritenere in concreto adempiuti i presupposti dell’art. 52 LAVS;

                                     -   ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                                     nella fattispecie con la decisione impugnata la Cassa ha stabilito la responsabilità di RI 1 in relazione al mancato pagamento di fr. 3'947.75 corrispondenti all’acconto 3° trimestre 2004 (cfr. decisione su opposizione; cfr. precetto esecutivo dell’UE di __________ del 22 febbraio 2005 sub. VI);

                                         La questione relativa alla durata del mancato pagamento dei contributi costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze e può se del caso condurre ad un esonero da responsabilità. La durata della violazione dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi costituire motivo di liberazione (DTF 121 V 243; STFA 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di ritenere siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza grave - il mancato versamento per un periodo contributivo di due rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01]). Nella citata sentenza 30 gennaio 2003 l’Alta Corte ha in particolare riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196);

                                     in concreto il danno fatto valere nei confronti di RI 1 concerne il mancato versamento di fr. 3'947.75, rappresentante circa 1/3 del debito contributivo complessivo per il 2004 e corrispondente all’acconto 3° trimestre 2004 (inviato per pagamento il 3 settembre 2004 e precettato nel febbraio 2005; cfr. specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo sub doc. 3/7, cfr. precetto esecutivo sub VI), quindi un periodo contributivo di 3 mesi. Tuttavia tale circostanza, come detto, non è in sé idonea a liberare l’insorgente da una responsabilità. Dal fascicolo emerge infatti che i precedenti acconti (1°, 3° e) 4° trimestre 2002, 2°, 3° e 4° trimestre 2003 nonché 1° e  2° trimestre 2004 sono stati versati dopo diffida e che per gli acconti (3° e) 4° trimestre 2002, 2° e 3° trimestre 2003 e 2° trimestre 2004 la Cassa ha dovuto addirittura avviare procedure esecutive, ciò che non consente di ritenere che il datore di lavoro abbia sempre fatto fronte al proprio debito contributivo in maniera regolare (“klaglos”: cfr. STFA 13 settembre 2004 nella causa S. [H 327/03] consid. 3.2.1, 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01]; cfr. anche STFA 24 dicembre 2003 nella causa G.,W.,S.,F., CE T. [H 48/03] consid. 5.1 e 11 luglio 2006 nella causa W. [H 67/2006] consid. 5.4). La Cassa dal canto suo risulta invece aver regolarmente proceduto, oltre che a diffidare, anche laddove necessario a precettare la società, circostanza questa che se non data permetterebbe eventualmente di attenuare la responsabilità di RI 1 (in argomento cfr. STFA 13 febbraio 2001 nella causa A. [H 404/1999] consid. 3);

                                     -   del resto, ricordato che secondo la giurisprudenza una negligenza grave del datore di lavoro deve essere ammessa quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire ragionevolmente importante a qualsiasi persona posta nella medesima situazione (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 7; STFA 11 luglio 2007 nella causa W. [H 67/2006]), non può non essere rilevato come il comportamento dell’insorgente, avuto riguardo alle circostanze che hanno condotto all’im-possibilità per la società di solvere integralmente i contributi dovuti per il 2004, non possa essere qualificato come lievemente negligente.

                                         Al proposito RI 1 si limita ad affermare che la chiusura dell’esercizio pubblico non ha potuto essere evitata, malgrado la proroga del termine per porre rimedio alle carenze strutturali ed igieniche concessa dall’Ufficio permessi, non essendo stati reperiti i necessari capitali da iniettare nella società ed essendosi il proprietario dello stabile rifiutato di provvedere a proprie spese ai necessari lavori di risanamento.

                                         Per giurisprudenza nel caso in cui attraversa una fase difficile una ditta deve prendere delle misure drastiche ed immediate ritenuto che la misura della diligenza richiesta è da apprezzarsi secondo il dovere di diligenza che, come detto, si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro della stessa categoria (STFA 23 luglio 2003 nella causa U.G., E.G. e R.G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]; RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159).

                                         Quand’anche si ritenesse che RI 1, dopo la comunicazione del febbraio 2004 e consecutiva comminatoria di chiusura dell’esercizio da parte dell’Ufficio permessi, si sia effettivamente prodigata (circostanza rimasta comunque allo stadio di pura allegazione e in relazione alla quale non è stato offerto alcun pertinente e preciso mezzo probatorio) al fine di reperire i fondi necessari per il risanamento dello stabile, rispettivamente che essa abbia potuto sperare in un intervento da parte del proprietario dell’immobile, le circostanze da essa addotte sono nella specie ben lungi dal costituire motivo di giustificazione del suo comportamento riguardo al mancato versamento di contributi.

                                         I requisiti igienici e strutturali  che un esercizio pubblico deve soddisfare e le conseguenze in caso di mancato ossequio sono regolati dalla Legge sugli esercizi pubblici (Les pubb, artt. 11 e segg.) e relativo Regolamento (Res pubb, artt. 47a e segg). La chiusura a motivo della costatata non idoneità dei locali decisa dall’Ufficio permessi non poteva quindi costituire un elemento “imprevedibile” o “paragonabile ad evento di forza maggiore” e come tale atto a “ridimensionare notevolmente” la sua responsabilità. Dovendo sapere quali sono i requisiti strutturali ed igienici imposti dalla legge, la DT 1 e per essa la sua amministratrice avrebbe dovuto adoperarsi ed intervenire per tempo - senza attendere l’inter-vento del competente Ufficio ed essere così inevitabilmente confrontata con i brevi tempi da esso imposti - onde porre rimedio alle mancanze igieniche e strutturali dell’esercizio pubblico, rispettivamente prevedere che in caso contrario vi sarebbe stata in tempi brevi - come di fatto successo - la chiusura del locale, circostanza che avrebbe evidentemente inciso sulla situazione economica della società (la gestione dell’__________ a __________ costituiva l’unica attività aziendale della DT 1, cfr. opposizione sub doc. 2) con ripercussioni anche sulla situazione contributiva. Anche se da un lato l’insorgente poteva nutrire qualche speranza in un salvataggio della situazione, d’altro lato - ritenuta l’imminenza del provvedimento amministrativo e l’incidenza che esso avrebbe avuto sull’andamento della società (che già si trovava in una non florida situazione finanziaria) - essa non poteva seriamente non attendersi che ciò non sarebbe verosimilmente stato possibile, come i fatti hanno in seguito dimostrato. Inoltre l’aver, nel sopra descritto stato di cose, addirittura privilegiato il versamento del proprio intero salario sino a settembre 2004 (fr. 31'500.-- da gennaio a settembre 2004.-- rispettivamente fr. 42'000.-- per il 2003, cfr. quaderni dei salari 2003 e 2004 sub doc. 3/2 e 3/3) quale dipendente della società, piuttosto che quello dei contributi sociali che avrebbero dovuto essere integralmente soluti visto che l’attività dell’eser-cizio pubblico é (improvvidamente) continuata sino al mese di settembre 2004, non è di certo circostanza che concorre a far ritenere che l’eluso versamento dei contributi luglio-settembre di quell’anno sia riconducibile a colpa lieve dell’insorgente, atteso che quando un amministratore salvaguarda prioritariamente i propri interessi la sua responsabilità va apprezzata con estremo rigore (in argomento STFA 11 luglio 2007 nella causa A. [H 77/06]; DTF 113 II 57; RCC 1992 p. 261. Sul versamento di salari, in caso di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, di entità tale che le pretese contributive dovute su di essi non sono più coperte, cfr. SVR 1995 AHV Nr. 70);

                                     -   nel gravame l’insorgente ha affermato che non meglio precisati testi confermeranno l’impegno e la diligenza che essa ha avuto nella gestione della società con riferimento anche alla questione contributiva.

Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzio-ne delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, a prescindere dall’assoluta genericità dei mezzi di prova offerti da RI 1, l’assunzione di eventuali ulteriori prove non appare necessaria, la documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

                                     -   stante quanto precede, la responsabilità di RI 1 per il mancato pagamento dei contributi paritetici essendo riconducibile a comportamento gravemente negligente, la decisione di risarcimento merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Net 4 Business Sagl (in liquidazione), 6943 Vezia  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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