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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2007 31.2006.27

22 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,919 parole·~15 min·3

Riassunto

L'ex amministratrice di una società datrice di lavoro non può contestare il danno ex art. 52 LAVS se si fonda su decisione di fissazione di contributi cresciuta in giudicato. In casu non è stata ravvisata una eventuale erroneità della decisione.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.27   BS/td

Lugano 22 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 luglio 2006 emanata da

          in relazione alla fallita

Cassa CO 1   in materia di art. 52 LAVS     FA 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del Distretto di __________ il 30 dicembre 1991 (pubblicazione nel FUSC 17 gennaio 1992).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nel collocamento di personale a prestito, nell’offerta e nella ricerca di posti di lavoro per tutti i settori.

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di amministratrice unica, con diritto di firma individuale, dal 30 aprile 1992 sino alla fallimento della società (FUSC 25 ottobre 2004; cfr. estratto RC informatizzato).

                               1.2.   La __________ è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2002.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 2003 e precettarla dal luglio 2004 (cfr. doc. 3/A – A1).

                                         Con decreti 19 ottobre 2004 e 3 novembre 2004 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento, rispettivamente la liquidazione dello stesso mediante procedura sommaria (FUSC 25 ottobre e 10 novembre 2004).

                                         La Cassa ha insinuato all’UEF del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 33'878,50 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per l’anno 2002, nonché per riprese salariali relativi agli anni 2000-2002 eseguite dopo controllo del datore di lavoro.

                                         La procedura di liquidazione è stata chiusa per mancanza di attivo (FUSC 10 novembre 2004) e la ragione sociale radiata d’ufficio da RC (FUSC 11 febbraio 2005).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 16 febbraio 2006, confermata con decisione su opposizione 6 luglio 2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 33'878,50 relativi ai contributi paritetici non versati per il 2002 e le riprese salariali 2000 -2002 (doc. 2 e 3).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente ricorso chiedendone l’annullamento. Essa contesta le riprese salariali effettuate dalla Cassa durante il controllo del datore di lavoro, eseguito il 9 gennaio 2004, concernente gli onorari versati dal 2000 al 2002 a __________, __________, __________ e __________ per un importo di complessivi      fr. 195'162. Secondo la ricorrente, i succitati sono da considerare indipendenti avendo messo a disposizione le loro attrezzatura, il loro veicolo ecc.  e non essendoci quindi un rapporto di dipendenza con la FA 1 ma unicamente un contratto di mandato.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

                                         Quanto alla contestazione delle riprese salariali, l'amministra- zione evidenzia che le stesse sono state oggetto di una tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004, confermata con decisione su opposizione 18 febbraio 2004, quest’ultima rimasta incontestata. Essa ribadisce che non avendo l’ex amministratrice unica fatto valere validi motivi di giustificazione o di discolpa, quest’ultima deve assumersi la responsabilità per il danno subito alla Cassa.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d'assuran- ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                               2.4.   Nel caso in esame, l’ammontare del credito risacitorio è praticamente costituito dalle riprese salariali effettuate a seguito del controllo del datore di lavoro, eseguito dall’ispettore della Cassa il 9 gennaio 2004, concernenti gli anni 2000 – 2002 e riguardanti __________, __________, __________ e __________, oggetto della tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004 (doc. 3/C).

                                         La ricorrente contestata la ripresa salariale poiché le citate persone, essendo iscritte alla Cassa quali indipendenti, non avrebbero avuto alcun rapporto di dipendenza con la FA 1.

                                         Al riguardo occorre ricordare che, secondo il TFA, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una revisione processuale (cfr. STFA 26 novembre 2002 nella causa D, H 232/01, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b).

                                         Nel caso in esame, va fatto presente che la tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004 è stata confermata con decisione su opposizione 18 febbraio 2004 intimata alla FA 1 di cui, va ricordato, a quell’epoca la ricorrente era ancora amministratrice unica. In quella sede l’amministrazione ha spiegato i motivi per cui le persone interessate alla ripresa salariale sono state considerate come salariate, rimarcando di averle erroneamente ritenute indipendenti e di restituire agli stessi i contributi personali versati a torto (doc. 4). Non va dimenticato che la decisione su opposizione 18 febbraio 2004 è rimasta incontestata non avendo la fallita presentato ricorso allo scrivente Tribunale.

                                         Non sussistendo motivi per una indubbia erroneità della qualifica contributiva delle persone interessate (ai sensi dell’art. 19 della Legge federale sul collocamento ed il personale a prestito [ SR 823.11] si è sempre in presenza di un contratto di lavoro, di regola scritto, fra datore di lavoro ed salariato), e tantomeno dell’ammontare dei contributi paritetici dovuti, la pretesa risarcitoria di fr. 33'878,50 (inclusi fr. 1'810 per il 2002) della Cassa non può che essere confermata. Tale importo risulta dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo per il 2002 (doc. A) e dal rapporto 14 gennaio 2004 del revisore della Cassa riguardante la ripresa salariale 2000-2002 di cui sopra (doc. B).

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

                               2.7.   Nel caso in esame, dall’estratto dell’evoluzione dei pagamenti dei contributi relativi al 2002 risulta che la FA 1 ha regolarmente versato gli acconti mensili, tranne il conteggio finale. Solo a seguito della diffida dell’8 maggio 2003 e del precetto 13 luglio 2004 la società ha liquidato quasi integralmente gli oneri sociali del 2002, rimanendo scoperti fr. 1'812,80 d’interessi di mora e spese di diffida (doc. A). La fallita non ha invece versato fr. 32'065,70 di contributi relativi alla ripresa salariale 2000 – 2002, come detto, oggetto della tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004, confermata con decisione su opposizione 18 febbraio 2004, rimasta incontestata.

                                         Dagli atti si evince inoltre che la Cassa, dopo la crescita in giudicato della decisione su opposizione 18 febbraio 2004, non ha diffidato il pagamento dei contributi (nel mese di ottobre 2004 la società è fallita). Tuttavia, da questa omissione non può essere dedotta alcuna corresponsabilità dell’amministrazione del danno subito. Al riguardo va fatto presente che in un caso esaminato dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione, configurando così un motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c), ciò che non è stato nel caso in esame. Del resto, come già esposto, nel corso del 2002 la società è stata in mora con il versamento dei contributi, motivo per cui l’omessa diffida di pagamento dei contributi, oggetto delle riprese salariali, non avrebbe molto verosimilmente sortito alcun effetto positivo.

                                         Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]).

                                         In conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 per fr. 33'878,50.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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