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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2007 31.2006.24

7 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,671 parole·~28 min·2

Riassunto

Prescrizione del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS negata. A sua discolpa il ricorrente ha sostenuto che ,allorquando si è dimesso dal CdA, vi era la liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei contributi. Dall'esame dei bilanci quanto asserito dal ricorrente non trova conferma.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.24   BS/td

Lugano 7 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 4 maggio 2006 emanata da

          in relazione alla

Cassa CO 1   in materia di art. 52 LAVS     DT 1

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   La ditta DT 1 Sagl, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del Distretto di __________ l’8 agosto 1997 (pubblicazione nel FUSC 25 agosto 1997).

                                         La società è stata successivamente trasformata in DT 1 SA (FUSC 21 giugno 2000).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella ricerca, la selezione e il collocamento di personale per conto terzi.

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della DT 1 Sagl (8 agosto 1997 - 21 giugno 2000). Sino alle dimissioni del 12 aprile 2002 (doc. 2/A) egli è stato membro del CdA della DT 1 (FUSC 19 aprile 2002).

                                         La ragione sociale è stata in seguito radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 89 ORC (FUSC 10 gennaio 2006).

                               1.2.   La DT 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° settembre 1997 al 30 giugno 2000 e, successivamente, a seguito modifica della ragione sociale in DT 1 SA, dal 1° luglio 2000 al 31 agosto 2004.

                                         La DT 1 Sagl, prima, e la DT 1 SA, poi, sono entrate in mora con il pagamento dei contributi paritetici, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la prima dall’agosto 1999 e precettarla dall’ottobre 1999, la seconda diffidarla e precettarla dal marzo 2001 (doc. 2/B – B3).            

                                         Il 28 settembre 2004, 10 gennaio 2005, 4 aprile 2005 e 2 maggio 2005 l’UE di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPF/AD e AF non soluti per gli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 (cfr. doc. 2/C-C1 relativi ai contributi del 2000).

                                         L’ammontare degli oneri sociali complessivamente non versati corrisponde alla somma di fr. 50'075,25.

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 20 gennaio 2006, confermata con decisione su opposizione 4 maggio 2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'781,75 relativi ai contributi paritetici non versati per gli anni 2000 e 2001, in solidarietà con gli altri ex amministratori __________ SA (doc. 1/B).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 rappresentato dallo studio legale RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Innanzitutto egli sostiene che il diritto della Cassa a chiedere il risarcimento dei contributi relativi al 2000 è oramai prescritto ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS, essendo trascorsi oltre cinque anni dall’insorgere del danno.

                                         Il ricorrente contesta inoltre una negligenza riguardo al mancato versamento degli oneri sociali, evidenziando quanto segue:

"  Nel caso di specie si consideri che durante il periodo nel quale il ricorrente è stato membro del Consiglio di amministrazione della DT 1 SA, egli, pur vivendo nella Svizzera interna, veniva trimestralmente in Ticino per controllare la contabilità ed i bilanci intermedi e definitivi della società (Doc. F e Doc. G).

Egli, svolgendo in modo del tutto diligente le proprie mansioni societarie, ha sempre potuto constatare come la società disponesse di sufficienti mezzi finanziari che le permettessero di pagare i contributi alla Cassa.

Il ricorrente, per motivi che nulla hanno a che vedere con la propria diligenza nello svolgimento del proprio ruolo di amministratore della società, non era tuttavia a conoscenza del fatto che la stessa non avesse versato i contributi paritetici alla Cassa.

Al ricorrente non si può pertanto rimproverare di aver violato - né intenzionalmente né per negligenza grave - le prescrizioni dell'assicurazione, essendo sufficiente a tale riguardo l'avere puntualmente verificato che la società disponeva di mezzi liquidi per far fronte ai contributi paritetici. Non può invece essere ammesso l'assunto della Cassa secondo cui il semplice mancato pagamento equivale in ogni caso a negligenza grave o dolo.

Va infine rilevato che quando il signor __________ ha venduto la società, la stessa disponeva di riserve sufficienti da cui attingere per il pagamento dei contributi in questione. Il signor __________ in effetti che è subentrato nella società come presidente del Consiglio di amministrazione prima, e come amministratore unico poi - ha sottoscritto un bilancio che attestava come la posizione AVS fosse coperta economicamente.

Questo dimostra ulteriormente come il ricorrente non possa essere considerato responsabile del mancato versamento dei contributi alla Cassa." (Doc. I)

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                               1.6.   In data 7 settembre 2006 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere (VII).

                               1.7.   Il 19 dicembre 2006 il TCA ha chiesto alla parte ricorrente di produrre i bilanci degli anni 1999 – 2002 e quello sottoscritto da __________ (IX). Il 22 dicembre 2006 è stato prodotto quanto richiesto (X).

                                         Le osservazioni della Cassa datano 5 gennaio 2007 (XII).

                                         Il 10 gennaio 2007 il ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita del pacchetto azionario della DT 1 SA, datato 25 marzo 2002 (XIV).

                                         Su richiesta del TCA, con scritto 16 gennaio 2007 il ricorrente ha preso posizione in merito alle osservazioni 5 gennaio 2007 della Cassa (XV).

                                         A sua volta, il 29 gennaio 2007 la Cassa ha preso posizione sul contratto di compravendita ed in merito alle allegazioni di controparte (XVII).

                                         Infine, il 9 febbraio 2007 il ricorrente ha ribadito che fintanto che egli è rimasto nel CdA, la DT 1 SA disponeva di sufficienti mezzi finanziari per il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui non si può muovergli alcun rimprovero (XIX).

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).             

                               2.6.   Nel caso in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc. 1/B-B3), dagli estratti conto relativi ai contributi dovuti, determinati sulla base delle dichiarazioni dei salari (doc. 1/B), risulta che gli oneri sociali (con interessi e spese) non soluti concernono il 2000, 2001, 2003 e 2004 (quest’ultimo sino ad agosto) ed ammontano complessivamente a fr. 50'075,25.

                                         Risulta inoltre dagli atti che in occasione dell’assemblea generale straordinaria della DT 1 SA tenutasi il 12 aprile 2002, il ricorrente ha rassegnato le dimissione dal CdA.

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell’art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989 pag. 114 consid. 4); a partire da quella data infatti egli non ha più la facoltà di controllo sull’attività della ditta (SVR 2000 AHV nr. 24= DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b; Pratique VSI 1996 pag. 308; DTF 112 V 1 consid. 3b e 3 c).

                                         Avendo la società liquidato integralmente i contributi dovuti nel 2002, l’ex amministratore impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali scaduti e non soluti del 2000 e 2001 per complessivi fr. 17'781,75.

                                         Occorre tuttavia esaminare se il ricorrente sia da ritenere responsabile ex art. 52 LAVS di tale mancato pagamento.                    

                               2.7.   L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è contestato dal ricorrente. Litigiosa è invece la richiesta risarcitoria relativa al 2000, in quanto, secondo il ricorrente, la stessa è oramai prescritta.

                                         Conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS il risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.

                                         L'abrogato art. 82 cpv. 1 OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescriveva quando la cassa di compensazione non lo faceva valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui aveva avuto conoscenza dello stesso. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, era di perenzione, il quale, come tale, doveva essere accertato d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                                      L’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede fra l’altro che i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere ne pretesi ne pagati.

                                         Nella decisione contestata la Cassa ha ben evidenziato come l’attore confonda il termine biennale di prescrizione ex art. 52 LAVS, concernente il credito risarcitorio a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, con quello di cinque anni previsto dall’art. 16 LAVS che riguarda la fissazione dei contributi.

                                         In casu, trattandosi di prescrizione del credito risarcitorio e ritenuto che secondo giurisprudenza e dottrina le disposizioni del nuovo diritto riferite alla prescrizione o alla perenzione si applicano alle pretese sorte nel vecchio diritto, a condizione che siffatti diritti nati ed esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina non siano già perenti al 1° gennaio 2003 (DTF 131 V 429 consid. 5.2), fa stato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS poiché, come verrà esposto, la prescrizione è da far decorrere dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata dal TFA in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile alla nuova normativa, il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr. cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         In concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ha iniziato a decorrere con il rilascio degli attestati di carenza beni del 28 settembre 2004 (doc. 2/C-C2). Datando la decisione risarcitoria 20 gennaio 2006, il termine di prescrizione biennale è rispettato e quindi il relativo diritto al risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi 2000, oltre a quelli del 2001, non è prescritto.

                               2.8.   Il ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, facendo presente come trimestralmente veniva in Ticino per controllare la contabilità ed i bilanci, assicurandosi che la società disponesse di sufficienti mezzi finanziari che le permettessero di pagare i contributi paritetici. Egli evidenzia inoltre che in occasione della vendita della società da parte di __________ (presidente del CdA) la stessa aveva riserve sufficienti per saldare i contributivi, tant’è che l’acquirente, __________ - subentrato quale nuovo presidente del CdA prima, e come amministratore unico, poi – aveva sottoscritto “un bilancio che attestava come la posizione AVS fosse coperta economicamente” (cfr. ricorso pag. 5).

                                         Occorre qui rilevare che ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).     

                               2.9.   Ritornando al caso in esame, come visto, dal 20 giugno 2000 al 12 aprile 2002 l’insorgente ha ricoperto la carica di membro del CdA della DT 1 SA (in precedenza egli è stato socio gerente della DT 1 Sagl).

                                         Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]), motivo per cui egli deve rispondere per i contributi paritetici fino ad aprile 2002.

                                         Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

                                         In casu, volendo ammettere che, durante il periodo in cui il ricorrente faceva parte dell’amministrazione della DT 1 SA abbia esercitato il suo obbligo di vigilanza e di diligenza che la sua carica imponeva, dagli atti non risultano tuttavia validi motivi per giustificare il mancato versamento integrale dei contributi 2000 e 2001 e questo per i motivi che seguono.

                             2.10.   Il ricorrente sostiene che vi erano sufficienti mezzi per far fronte al pagamento dei contributi.

                                         Dal bilancio intermedio 31 marzo 2002 – allestito per la cessione del pacchetto azionario - risulta che a fronte di fr. 130'312,65 di “accantonamenti oneri sociali” la società disponeva di fr. 59'775,52 di liquidità, fr. 244'530,05 di crediti verso terzi, oltre a lavori in corso per fr. 100'000. Tenuto conto che la liquidità serviva principalmente per pagare i dipendenti (fr. 33'997,46 di accantonamenti provvigioni dipendenti), con la differenza ed i crediti verso terzi la DT 1 SA poteva teoricamente, a dipendenza della difficoltà di riscossione dei citati crediti, onorare i suoi impegni nei confronti della Cassa. Al riguardo, dagli estratti conto forniti dall’amministrazione, risulta chiaramente come nel 2002 siano avvenuti diversi pagamenti di contributi, tant’è che quelli relativi al 2002, insieme agli arretrati del 1999, sono stati integralmente liquidati (doc. XIIbis, XVII/3). Tuttavia va evidenziato che, ad eccezione degli acconti marzo-novembre 2002, i contributi scaduti sono stati versati solo a seguito di precedenti diffide di pagamento e precetti. Questo nonostante le dilazioni di pagamento ed i piani di rientro concessi dalla Cassa su richiesta della società (la maggior parte dopo le dimissioni del ricorrente), non rispettati (cfr. decisione di dilazione di pagamento contributi 1.1.2000- 30.6.2000 del 9 luglio 2001, doc. XVII/4; piano di rientro del 10 maggio 2002 per i contributi scaduti 1.1.1999-31.05.2002, doc. XVII/5; piano di rientro 6 giugno 2002 per i contributi rimasti insoluti dal 1.1.1999-30.6.2002, doc. XVII/6; piano di rientro 20 febbraio 2003, doc. XVII/7 per i contributi 1.1.2002 – 28.2.2003).

                                         Non va tuttavia dimenticato che al momento delle dimissioni del ricorrente (12 aprile 2002), risultavano non soluti buona parte dei contributi paritetici del 1999, del 2000 (conteggio finale), del 2001 (acconti mensili dal marzo e conteggio finale) e del 2002 (tutti i primi quattro acconti mensili).

                                         Orbene il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

                                         Né risultano d’altronde dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Infatti, nel caso concreto la Cassa ha costantemente diffidato dal 1999 e precettato dall’ottobre 1999 la DT 1 Sagl, prima, diffidato e precettato dal marzo 2001 la DT 1 SA, poi, ciò che dimostra una cronica situazione di illiquidità, sfociata con il rilascio dei citati attestati di carenza beni (doc. 2/C, C1). Del resto, la dilazione di pagamento dei contributi 2000 concessa dalla Cassa il 9 luglio 2001 – quindi prima delle dimissioni del ricorrente - non è stata rispettata (doc. XVII/4).

                                         Come accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         Certo che dopo l’uscita dal CdA del ricorrente la DT 1 SA aveva provveduto a liquidare parte dei contributi paritetici scoperti, i cui versamenti la Cassa ha imputato secondo i citati piani di rientro, parzialmente rispettati. Tuttavia, come già ampiamente esposto, non solo non sono stati integralmente liquidati gli oneri sociali 2000 e 2001, determinanti per fattispecie in esame, ma anche quelli del 2003 e 2004.

                                         Infine, irrilevante ai fini dell’art. 52 LAVS è la garanzia fornita da __________ a __________, contenuta nel contratto di compravendita del pacchetto azionario del 25 marzo 2002, sulla veridicità del bilancio e del conto economico 31.12.2001 (cfr. punto 3.3) e l’assunzione da parte del primo di tutte le conseguenze derivanti dal mancato adempimento delle garanzie fornite nel contratto (cfr. punto 4.1). Infatti tale accordo è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna riferita al rapporto di diritto privato tra le parti e non concerne nemmeno la questione degli oneri sociali rimasti scoperti (cfr. STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 per fr. 17'781,75 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF insoluti per gli anni 2000 e 2001, in via solidale con __________, __________ e __________ per analogo periodo ed importo.

                             2.11.   Il ricorrente ha chiesto l’audizione dei testi __________ e __________. Il primo “potrà affermare che durante il periodo in cui è stato membro del Consiglio di amministrazione della DT 1 SA ha controllato trimestralmente, insieme al signor RI 1, la contabilità ed i bilanci intermedi e definitivi della società”, mentre la seconda “potrà affermare che il signor __________ si è recato regolarmente in Ticino presso la DT 1 SA per controllare l’andamento della società” (VII).

                                         Per quanto riguarda la suddetta richiesta di assunzione di prove - corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. – per costante giurisprudenza da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. Inoltre, come visto, l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è stato ammesso (consid. 2.9), motivo per cui l’audizione dei succitati testi risulta superflua.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2006.24 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2007 31.2006.24 — Swissrulings