Raccomandata
Incarto n. 31.2005.7 BS/td
Lugano 22 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
in relazione alla ditta:
Cassa CO 1 in materia di art. 52 LAVS DT 1 (già in __________)
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del Distretto di __________ l’8 maggio 1987 (cfr. pubblicazione FUSC del 22 maggio 1987). Successivamente, la società ha trasferito la propria sede a __________ (cfr. pubblicazione FUSC del 7 luglio 1989).
Lo scopo sociale della società consisteva nella progettazione, fabbricazione, sviluppo, vendita e acquisto di pezzi meccanici, di macchine e di prototipi industriali nel settore delle macchine utensili, come pure nell’espletamento di ogni attività connessa con tale scopo.
RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 11 maggio 1987 sino al 24 dicembre 2001; in seguito è diventato membro del Consiglio di amministrazione;
Dal 24 dicembre 2004 il CdA risulta essere composto da __________ (presidente), __________ (vice-presidente), __________ e __________ (entrambi membri) (cfr. estratto RC informatizzato, doc. 7).
La ditta FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito la Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° maggio 1987.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal febbraio 1997 e precettarla dal mese di novembre 1999, rimanendo scoperti i contributi per gli anni 2001-2003 (cfr. allegati A-A2 sub doc. 3).
Il 30 ottobre 2003, 1° dicembre 2003, 26 gennaio 2004, 26 febbraio 2004, 26 maggio 2004, 27 ottobre 2004, 13 dicembre 2004 e 17 dicembre 2004 l’UEF di __________ ha rilasciato numerosi attestati di carenza relativi ai contributi paritetici non pagati concernente il succitato periodo di contribuzione (cfr. doc. 4 e 5).
1.2. Costatato di avere subito un danno, il 24 novembre 2004 la Cassa ha emesso una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1 per fr. 485'863,45 concernenti i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD dovuti e non pagati per gli anni dal 2001 al 2003, in via solidale con __________, __________, __________ e __________ per analogo periodo ed importo (doc. 1).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 (doc. 2), la Cassa, respingendo le contestazioni ivi sollevate, con decisioni su opposizione del 21 marzo 2005 ha confermato di ritenere l’ex amministratore unico, nonché membro del CdA della DT 1 responsabile, insieme agli altri membri del consiglio, del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società per un importo di fr. 475'863,45, tenuto conto del versamento di fr. 10'000 (doc. A).
1.4. Con il presente tempestivo ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 ha impugnato la succitata decisione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, riducendo il danno, a seguito di ulteriori versamenti, a fr. 435'934,20 (cfr. doc. III).
1.6. In data 20 dicembre 2005 lo scrivente Tribunale ha formulato alla Cassa le seguenti domande; quest’ultima ha risposto il giorno seguente:
" …
1. A quanto ammonta attualmente il danno, tenuto conto dei versamenti avvenuti ?
Il danno risarcitorio, tenuto conto dei versamenti effettuati, ammonta a fr. 360'934,20.
2. Da dove provengono questi versamenti (società, amministratori coinvolti nel procedimento ex art. 52 LAVS) ?
I versamenti sono stati effettuati in parte dalla società e in parte dagli amministratori.
3. Esiste un accordo di pagamento rateale con la società in merito agli oneri sociali arretrati e scaduti ?
Non esiste alcun accordo di pagamento rateale con la società riguardo ai contributi arretrati e scaduti.(XI e XII)."
Il 13 gennaio 2006 il legale del ricorrente ha preso posizione in merito al succitato accertamento:
" • intanto ho preso atto di come il preteso danno sia nel frattempo diminuito da fr. 485'863.40 a fr. 360'934.20;
• qualcuno avrà pur dovuto pagare l'importo di circa fr. 125'000.--. La domanda di questo Tribunale all'CO 1, ovvero a sapere chi ha effettuato i versamenti, non ha avuto risposta alcuna.
Al ricorrente interessa sapere chi (società o quale amministratore) e quanto ogni interessato ha versato. Infatti non è sufficiente rispondere "… i versamenti sono stati effettuati in parte dalla società e in parte dagli amministratori".
Infatti alla base della riduzione del preteso danno esiste un preciso accordo di dilazione del pagamento, recante la data 15 dicembre 2004 (doc. H di causa). Caso contrario: che significato dare a questo documento?
Questo fatto contraddice quanto indicato dall'CO 1 con lettera 21 dicembre 2005 (cfr. paragrafo 3);
• osservo comunque come nell'ambito dell'CO 1 la fattispecie sia piuttosto confusa. Infatti la DT 1 non è fallita (cfr. nota marginale lettera 21 dicembre 2005); bensì continua normalmente la propria attività." (Doc. XVI)
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).
Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS (DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.
2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nell’opposizione il ricorrente ha genericamente contestato il danno subito dalla Cassa.
Ora, va ricordato che spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N. 4.4.2.).
Tuttavia occorre va rilevare che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b), prove che il ricorrente non ha prodotto.
Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo per gli anni 2001-2003, determinati sulla base delle relativi distinte salariali (allegati C1,C2 sub doc. 3), risulta come l'importo dei contributi non saldati ammonti a fr. 435'934,20, tenuto conto degli avvenuti pagamenti. Con scritto 21 dicembre 2005 la Cassa ha comunicato che, a seguito del pagamento effettuati dalla società e dagli amministratori, il danno risarcitorio ammonta ora a fr. 360'934,20 (XII).
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.6. Nel ricorso RI 1 ha sostenuto che la Cassa, nonostante il rilascio del primo attestato di carenza beni (30 ottobre 2003) ex art. 149 cpv. 1 LEF, non abbia subito un danno.
Innanzitutto egli ha fatto presente che dal bilancio intermedio 30 ottobre 2004 della DT 1 risultava un esercizio positivo di fr. 301'323,80 (doc. F) e che al 31 dicembre 2004 gli attivi contabilizzati ammontavano a fr. 2’981984, 47, con un utile netto d’esercizio di fr. 117'319,50 e che il valore di stima del macchinario era tre volte superiore alla cifra esposta a bilancio (cfr. doc. G pag. 2). Per questi motivi, l’ex amministratore ha osservato:
" Stante quanto precede è del tutto incomprensibile come l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ abbia potuto rilasciare degli attestati carenza beni.
L'atteggiamento dell'CO 1 è oltremodo incomprensibile, qualora si pon mente al fatto che il bilancio e il conto economico provvisorio del 30 ottobre 2004 è stato messo a conoscenza della medesima autorità nell'ambito della procedura di opposizione (doc. E e doc. F).
In altri termini l'CO 1 avrebbe dovuto richiedere un ulteriore pignoramento (art. 149 cpv. 3 LEF), oppure esercitare i diritti di cui agli art. 271 cpv. 1 litt. 5 LEF (sequestro) e dell'art. 285 (qualora esista un caso di revocazione). Per l'CO 1 questa necessità trae origine nella clausula generale che obbliga chiunque pretenda al risarcimento di un danno a diminuirne la sua entità. Infatti il danno consiste in una diminuzione involontaria del patrimonio (cfr. Thévenoz - Werro, Code des Obbligations I, ad art. 41 CO, pag. 267). Questo principio è pure applicabile alle assicurazioni sociali (cfr. in questo senso DTF 123 V pag. V pag. 169 ss); poiché la pretesa ex art. 52 LAVS non può essere ricondotta, nel suo fondamento, al pagamento degli arretrati di oneri sociali; bensì va considerata quale decisione di riparazione dei danni (cfr. DTF 121 III pag. 385).
Ed è anche per questo motivo che l'obbligo di risarcimento dei danni da parte degli organi del datore di lavoro è solamente sussidiario; ovvero poiché la Cassa deve innanzitutto rivolgersi al medesimo datore di lavoro (DTF 113 V pag. 256).
Un ulteriore pignoramento di beni della ditta DT 1 avrebbe permesso alla Cassa di essere completamente coperta nel suo credito e quindi di evitare l'insorgere di ogni e qualsiasi danno.
L'CO 1 non può nemmeno ritenersi protetta dalla notifica di un attestato di carenza beni definitivo poiché questo avviene a seguito di pignoramento e non del fallimento della società. Anche se l'atto di carenza dei beni a seguito di pignoramento "renverse la présomption de solvabilité (cfr. Gilleron, Commentaire de la li fédérale sue la poursuite pour dettes et la faillite, volume art. 89 - 159, ad art. 149 pag. 834) occorre considerare come il signor RI 1 abbia permesso di appurare l'esistenza di beni pignorabili a salvaguardia del pagamento di arretrati di oneri sociali.
Conseguentemente l'__________ non ha subito alcun danno e già per questo motivo il ricorso deve essere accolto." (Doc. I)
Ora, va rilevato che la Cassa ha emanato la decisione di risarcimento 25 novembre 2004 dopo aver ricevuto in data 30 ottobre 2003 il primo attestato di carenza beni. Al riguardo va ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno, determinante per stabilire la decorrenza della perenzione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 LEF, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine per far valere la pretesa di risarcimento (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Va poi ricordato che in casu dal novembre 1999 la Cassa ha sistematicamente precettato la società per i contributi non soluti e che le procedure esecutive riguardanti i contributi 2001-2003 sono sfociate in numerosi attestati di carenza beni - il primo è stato rilasciato il 30 ottobre 2003 (doc. 4), l’ultimo il 5 aprile 2005 (doc. 6) in quanto non è stato riscontrato alcun bene pignorabile. In queste circostanze, vista l’assenza di beni pignorabili la Cassa non può essere criticata per non aver proceduto, dopo il rilascio di ogni singolo attestato di carenza, al proseguimento dell’esecuzione senza ulteriore precetto (art. 149 cpv. 3 LEF) oppure ad un sequestro (art. 271 cpv. 1 lett. 5 LEF), tantomeno ad un’azione di revocazione ex art. 285 LEF, ammesso e non concesso che vi fosse un motivo per richiederla.
È vero che, come verrà esposto al consid. 2.8 e come da ultimo confermato dalla Cassa nel citato scritto del 21 dicembre 2005, la società ha nel frattempo versato dei contributi arretrati, ma è altrettanto vero che il debito contributivo per gli anni in questione è ben lungi da essere completamente estinto. A fronte di questa manifesta illiquidità la DT 1 non ha ottemperato al suo obbligo di versamento integrale degli oneri sociali e quindi la Cassa ha subito un danno, anche se la società non risulta essere (ancora) fallita. In queste circostanze la convenuta ha rettamente chiesto in via sussidiaria agli amministratori il risarcimento dovuto per i contributi paritetici non versati dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.1).
2.7. Con scritto 28 giugno 2005 l'avv. RA 1 ha chiesto al TCA:
" in merito alla pratica citata in epigrafe, ritengo opportuno e necessario verificare la consistenza degli attivi della ditta DT 1; ovvero nell'intento di dimostrare l'inattendibilità degli atti di carenza beni provvisori rilasciati nei confronti della ditta.
In questo senso è necessario richiamare dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche l'incarto fiscale dell'ultima tassazione della ditta DT 1 ed eventualmente far allestire una perizia sul valore venale e commerciale degli atti notificati al fisco.
Allo scopo potrebbe pure essere utilizzata la documentazione versata agli atti.
Purtuttavia ed ai fini di verificare l'attendibilità, il richiamo all'autorità fiscale appare più che opportuno." (Doc. X)
Occorre innanzitutto ricordare che per quanto riguarda la succitata richiesta di assunzione di prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Va poi rilevato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In casu, di primo acchito appare alquanto singolare come, nonostante la presenza di macchinari, il cursore del competente ufficio esecuzione non abbia riscontrato dei beni pignorabili. Va tuttavia ricordato che, conformemente al diritto esecutivo, il debitore (in caso di società anonima debitrice il consiglio di amministrazione, quale rappresentante verso terzi della società; cfr. art. 718 CO), oltre ad assistere al pignoramento o farsi rappresentare (art. 91 cpv. 1 cifra 1 LEF), deve indicare al funzionario incaricato “sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti ed i diritti verso terzi” (art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF). La violazione di tale obbligo d’informazione è del resto penalmente rilevante (art. 323 CP, eventualmente artt. 163 e 164 CP).
Ciononostante, nell’evenienza concreta non spetta allo scrivente Tribunale accertare la conformità alla legge di quanto eseguito dai funzionari esecutivi (in relazione al rilascio degli attestati di carenza beni), tenuto conto che, almeno secondo quanto risulta agli atti, il loro operato non è stato oggetto di reclamo alla competente autorità di vigilanza (art. 17 LEF; sull’oggetto e sui motivi del ricorso all’autorità di vigilanza cfr. Ammon-Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, pag. 39s ) e quindi non occorre dare seguito a quanto richiesto sopra. Inoltre, il ricorrente, quale membro del Cda della __________ SA, oltre al diritto di consultare gli atti esecutivi (art. 8a LEF), può avere accesso alla documentazione fiscale della società. Pertanto, egli avrebbe potuto produrre quanto chiesto a sostegno della sua tesi. Da ultimo, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza e pertanto il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
2.8. Quale motivo di giustificazione, il ricorrente ha affermato di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per impedire che la Cassa subisse un danno, rilevando quanto segue:
" Il bilancio e il conto esercizio al 31 dicembre 2004, nonché le allegate analisi (doc. G) permettono di confermare come la ditta DT 1 sia ormai uscita da un periodo di crisi. Già nel corso del 2004 la ditta ha potuto contare su un rilevante utile di esercizio.
La ditta DT 1 ha versato nel corso dei mesi di gennaio e febbraio ulteriori fr. 20'000.-- di arretrati di oneri sociali e a partire del 31 marzo 2005 verserà mensilmente fr. 15'000.-- sempre a copertura degli oneri sociali arretrati (cfr. doc. G commento pag. 2). In altri termini il datore di lavoro continua a versare all'IAS i contributi sociali arretrati; ovvero grazie alla politica adottata dal consiglio di amministrazione voluto dallo stesso signor RI 1 e costituito da specialisti nel ramo finanziario.
Il signor RI 1 richiama già sin d'ora dalla DT 1 di __________ tutti i verbali del CdA dal 1999 ad oggi. Tali documenti permetteranno di acclarare la tesi del ricorrente.
È già stato ricordato che la giurisprudenza federale riconosce motivi di giustificazione e di discolpa quando l'inosservanza di prescrizioni appaia, date le circostanze, legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 pag. 603 consid. 2. 647 consid. 3a). Può quindi darsi che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di passeggere difficoltà di liquidità. Ma perché simile comportamento non coinvolga l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro abbia, al momento in cui decide, seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarebbe possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1985 pag. 604 consid. 3a).
Questa situazione si presenta in modo chiaro e sinanche lapalissiana nel caso in esame (doc. G).
Attualmente la ditta lavora a pieno regime e gli arretrati a credito dell'__________ verranno coperti." (Doc. I)
Va qui precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi.
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).
Nell'evenienza concreta, è vero che per quel che concerne gli oneri sociali relativi agli anni 2001-2003, oggetto della presente procedura, la società li ha parzialmente liquidati. Ma è altrettanto vero che il pagamento dei contributi arretrati, è stato effettuato unicamente dopo l’invio di numerose diffide e precetti esecutivi (in merito cfr. conteggio riassuntivo; allegati A – A3 sub doc. 3). Non va del resto dimenticato che, come già evidenziato, da novembre 1999 la Cassa ha sistematicamente avviato procedure esecutive nei confronti della DT 1 per il pagamento dei contributi. Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D. C., A. P. e M. P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).
In tal senso, la circostanza segnalata dal ricorrente, ossia che nel corso del 2004 la ditta sia uscita dalla crisi, presentando un utile d’esercizio, non cambia nulla, visto che da diversi anni i contributi non sono stati integralmente versati. A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
Ora, l'avere, nella fattispecie, procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 1999 e lasciato scoperti gli oneri sociali dal 2001, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore. Il mancato pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico.
Nel caso di specie, non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate è pensabile il contrario.
Infine, non può assurgere a motivo di discolpa (conformemente alla giurisprudenza del TFA, l’esistenza di un piano di pagamento rateale dei contributi può costituire un motivo di discolpa per l’organo responsabile solo se i pagamenti rateali si succedono regolarmente; cfr. STFA inedita 24 settembre 2002 nella causa R, H 298/01, consid. 3.3.3; DTF 124 V 253) il fatto che con scritto 15 dicembre 2004 la Cassa abbia concesso al ricorrente una dilazione di pagamento del risarcimento danni in relazione alla decisione di risarcimento del 25 novembre 2004 (doc. H). Tale rateazione riguardava il risarcimento ex art. 52 LAVS chiesto a RI 1 per i contributi non versati dalla DT 1 e non concerne il debito contributivo della società stessa. Con scritto 21 dicembre 2005 la Cassa convenuta ha del resto negato che vi sia stato un accordo con la società in merito ad un pagamento rateale dei contributi scoperti (XII).
2.9. Il ricorrente ha poi fatto presente che le difficoltà di pagamento dei contributi sono iniziate nel 1999, allorquando non poteva disporre di alcun conto bancario poiché i pagamenti venivano eseguiti direttamente da __________, titolare economico della ditta. Egli ha inoltre sottolineato di essersi dissociato dalla politica commerciale attuata dal succitato, il quale a sua insaputa negli anni 1998/1999 avrebbe acquistato in __________ una macchina il cui costo superava fr. 3'000'000 con grave perdita di liquidità necessaria per far fronte agli impegni societari assunti ed agli oneri sociali (cfr. ricorso pag. 3).
Orbene, occorre sottolineare che quanto riportato sopra non può costituire una giustificazione del comportamento del ricorrente, agente prima quale amministratore unico ed in seguito membro del CdA della DT 1, riguardo al mancato pagamento dei contributi. Come già rilevato dallo scrivente Tribunale nella sentenza del 17 novembre 2000 in merito ad un’altra procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS riguardante lo stesso ricorrente (a quel tempo egli fungeva da amministratore unico; cfr. inc. 31.1999.34), conformemente alla costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni“.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1.; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). In casu, nonostante con lettera 2 dicembre 1999 si sia dissociato dalla conduzione economica della società attuata da __________ (doc. C), il ricorrente è rimasto membro del CdA. Non avendo le sue sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) sortito alcun effetto utile, egli avrebbe dovuto agire con determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b).
Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno. Il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (cfr. STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c), ritenuto inoltre che Livio Strozzi ha una specifica formazione di fiduciario (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1., nella fattispecie si trattava di persona non sprovveduta in ambito amministrativo-commerciale in quanto attiva quale agente generale di un'assicurazione e membro del CdA di altre società; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3, nella fattispecie si trattava di un direttore di una fiduciaria; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4b e STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01, consid. 5, nelle due fattispecie si trattava di un laureato in scienze economiche; STCA del 28 maggio 2002 nella causa A. , Inc. 31.01.15, consid. 2.8.1, nella fattispecie si trattava di un controller dipl. fed.; STCA del 17 aprile 2001 nella causa A. e B., Inc. 31.00.11-12, consid. 2.7).
In conclusione, non riscontrando alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1, in solidarietà con gli altri membri del CdA, limitatamente a fr. 360'934,20 (cfr. consid. 1.6). In tal senso la decisione contestata dev’essere modificata.
2.10. Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a dipendenza di pagamenti non imputabili al ricorrente e tali versamenti non hanno minimamente inciso sul suo obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS. Ritenuto che il succitato obbligo è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell’amministratore della DT 1, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle ripetibili, ancorché parziali (vedi un caso analogo in STFA inedita del 5 agosto 2002 in re F e C, H 67/01).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa cantonale di compensazione, in solidarietà con gli altri amministratori della DT 1, fr. 360'934,20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono assegnate ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti