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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2005 31.2005.16

12 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,016 parole·~5 min·1

Riassunto

ricorso irricevibile in quanto tardivo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2005.16   rg/td

Lugano 12 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 maggio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di art. 52 LAVS

considerato in fatto e in diritto

che                              -   per decisione su opposizione 20 maggio 2005 la Cassa CO 1, confermando la precedente decisione 25 novembre 2004, ha stabilito l’obbligo di RI 1 - in via solidale con __________, __________ e __________ - al risarcimento di fr. 4'024.20 per contributi paritetici non pagati da parte della __________ per l’anno 2000;

                                     -   contro suddetta decisione RI 1 ha interposto ricorso datato 8 luglio 2005 e pervenuto allo scrivente TCA in data 11 luglio 2005;

                                     -   con scritto 9 agosto 2005 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessata del querelato provvedimento - trasmettendo i risultati della ricerca postale effettuata ha evidenziato la tardività del gravame, rinunciando quindi alla presentazione della risposta di causa come da ordinanza TCA dell’11 luglio 2005;

                                     -   per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);

                                     -   giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   l'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

                                     -   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144);

                                     -   per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);

                                     -   le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

-    nella fattispecie, dagli atti risulta che la decisione su opposizione 20 maggio 2005 è stata spedita il medesimo giorno all'interessata per invio raccomandato, il quale è stato da essa personalmente ritirato in data 28 maggio 2005 (doc. VI/bis);

-    di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 29 maggio 2005, con scadenza il giorno di lunedì 27 giugno 2005;

                                     -   in simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 9 luglio 2005 (cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la decisione su opposizione 20 maggio 2005 è tardivo;

                                     per il resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41  e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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