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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.11.2003 31.2002.51

4 novembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,937 parole·~55 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2002.51-53   ZA/tf

Lugano 4 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulle petizioni del 9 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

_____________,  

contro  

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________     rappr. da: ____________      

In relazione alla fallita      ________________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________ (precedentemente con sede a __________), è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il 7 agosto __________ (dal 28 maggio 1998 al 6 agosto 2001 la società era iscritta nel Registro di commercio di __________, cfr. doc. _, Inc. 31.02.51 e estratto RC informatizzato).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella gestione di esercizi pubblici ed in particolare di alberghi, apparthôtel, garni, pensioni, ristoranti, ecc.

                                         La società gestiva a __________ il Bar __________ (già Bar __________).

                                         __________ ha ricoperto la carica di socio gerente con diritto di firma individuale dal 17 luglio 2000 al 15 marzo 2001 (cfr. cfr. doc. _, Inc. 31.02.51 e estratto RC informatizzato).

                                         __________ ha ricoperto la carica di gerente dal 21 agosto 2000 al 15 marzo 2001, con diritto di firma individuale (cfr. cfr. doc. _ Inc. 31.02.51 e estratto RC informatizzato).

                                         __________ ha ricoperto la carica di gerente con diritto di firma individuale dal 15 marzo 2001 al 31 giugno 2001 (cfr. cfr. doc. _ Inc. 31.02.51, doc. _ Inc. 31.02.53 e estratto RC informatizzato).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° settembre 2000 al 30 novembre 2001 (data della cessazione dell'attività).

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di gennaio 2001 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di febbraio 2001 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.51).

                                         La società non ha completamente regolato i contributi relativi al periodo dal 1° settembre 2000 al 30 novembre 2001 (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51).

                                         In data 3 dicembre 2001 e 22 febbraio 2002 l'UEF di _________ ha rilasciato quattro attestati di carenza beni per un totale di fr. 9'349.45 (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51).

                                         Con decreti 11 luglio 2002 e 31 luglio 2002 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 29 agosto __________).

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, l'8 ottobre 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________, __________, __________ e __________ quattro decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS concernenti i contributi paritetici non versati dalla società dal 1° settembre 2000 al 30 novembre 2001. Nei confronti di __________ e __________ entrambi per un importo di fr. 7'175.35, in via solidale con __________ e __________ limitatamente a fr. 2'409.15 (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51).

                               1.3.   Alle decisioni __________, __________ e __________ si sono tempestivamente opposti.

                                         __________ non ha per contro interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.

                                         __________ e __________ hanno sostenuto di non poter essere resi responsabili dell'intero importo del danno fatto valere dalla Cassa in quanto nel periodo considerato nella decisione di risarcimento (1° settembre 2000 - 31 dicembre 2000) non erano le sole gerenti responsabili della società (cfr. doc. _ Inc. 31.02.51, doc. _ Inc. 31.02.52).

                                         __________, rappresentata dall'avv. __________, ha sostenuto:

"  Preciso innanzitutto che la signora in questione ha avuto innumerevoli problemi legati all'esercizio pubblico di cui a margine, dovuti essenzialmente al fatto di essere stata "raggirata" dal suo datore di lavoro, nonché proprietario/i e socio/i della __________. A tal proposito mi permetto rammentare lo scritto 25 febbraio 2002 alla vostra cassa. La signora si è vista pure coinvolta sul fronte penale e ha dovuto presentare querela contro la signora __________ a titolo di diffamazione e calunnia per fatti intervenuti presso l'esercizio pubblico medesimo.

Per quanto riguarda il merito della vertenza, la mia assistita non si sente responsabile dell'accaduto e non intende risarcire alcunché, siccome è stata a sua volta danneggiata in modo importante , avendo essa medesima, come da voi indicato, subito il mancato pagamento degli oneri sociali. La mia cliente non ha certamente agito in modo intenzionale, ma è stata impedita di esercitare le sue funzioni in modo corretto, tant'è che ha dovuto interrompere l'attività lavorativa in modo repentino, per contenere i danni. Prova ne è che essa medesima, come detto, è stata danneggiata. Avendo inoltre cessato l'attività lavorativa dopo poche settimane dall'inizio, quand'anche l'avesse voluto, non avrebbe comunque più potuto riversare i contributi trattenuti alla vostra cassa, per impossibilità pratica." (doc. _, Inc. 31.02.53)

                               1.4.   Con petizione 9 dicembre 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 7'175.35 in via solidale con __________ e __________ limitatamente all'importo di fr. 2'409.15 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________ nel periodo dal 2000 al 2001:

"  Nella Fattispecie, come risulta dall'estratto del registro di commercio (doc. _), seppur per periodi diversi, il signor __________ risultava socio - gerente, la signora __________ e la signora __________ gerenti. Essi vincolavano la società con firma individuale.

Alle nostre decisioni di risarcimento danni ai signori __________, __________ e __________, hanno fatto seguito le relative opposizioni come di seguito;

__________, iscritto a registro di commercio come socio e gerente dal 17 luglio 2000 al 15 marzo 2001, è stato ritenuto responsabile per il mancato pagamento dei contributi del periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2000 per l'importo di Fr. 2'409.15.

Nella sua opposizione, che formalmente secondo la Cassa non dovrebbe essere ritenuta tale, contro la decisione della Cassa, non porta nessun elemento valido a contestare la sua presunta responsabilità. Si limita unicamente a far osservare che in quel periodo non era "il solo" gerente responsabile e che di conseguenza non è d'accordo di dover risarcire l'intero importo.

__________, iscritta a registro di commercio come gerente dal 21 agosto 2000 al 15 marzo 2001, è stata ritenuta responsabile per il mancato pagamento dei contributi del periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2000 per l'importo di Fr. 2'409.15.

Nella sua opposizione, che formalmente secondo la Cassa non dovrebbe essere ritenuta tale, contro la decisione della Cassa, non porta nessun elemento valido a contestare la sua presunta responsabilità. Si limita unicamente a far osservare che in quel periodo non era la sola gerente responsabile e che di conseguenza non è d'accordo di dover risarcire l'intero importo.

Sia il signor __________ che la signora __________, hanno formulato la stessa osservazione. La Cassa fa rimarcare che il contributo da essi dovuto ammonta a Fr. 2'409.15 e che si riferisce al periodo settembre dicembre 2000, periodo nel quale erano unicamente loro formalmente responsabili per il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa di compensazione. Abbondanzialmente facciamo rilevare che, sebbene ___________ e ___________ siano stati iscritti a registro di commercio fino al mese di marzo 2001, i contributi a loro richiesti escludono quelli relativi al 1. trimestre 2001 in quanto non erano ancora giunti a scadenza.

__________, iscritta a registro di commercio come gerente dal 15 marzo 2001 al 7 agosto 2001, è stata ritenuta responsabile per il mancato pagamento dei contributi dei periodo 1° settembre 2000 - 30 giugno 2001 per l'importo di Fr. 7'175.35.

Nella sua opposizione la signora __________ non porta nessun elemento valido a contestare la sua responsabilità. Essa si limita ad affermare che lei stessa a sua volta è stata raggirata dal suo datore di lavoro ed in seguito danneggiata, avendo subito il mancato pagamento dei contributi, che è stata impedita di esercitare le sue funzioni e che ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa dopo poche settimane dall'inizio per limitare i danni.

La signora __________, come da lei stessa confermato, ha lavorato per la società in questione nei primi sei mesi del 2001 con una retribuzione di Fr. 2'500.00 mensili cfr. doc. _). I salari dichiarati sono stati registrati sul suo conto individuale indipendentemente dal fatto che i contributi siano stati pagati o meno. Di conseguenza, sotto questo aspetto la signora ___________ non ha subito alcun danno.

Ha iniziato la propria attività lavorativa presso la __________ all'inizio del 2001. Solo dal 15 marzo 2001 è entrata nell'amministrazione della società come gerente.

Prima di assumere la carica di gerente della SAGL, ha quindi avuto tutto il tempo e senz'altro la possibilità di rendersi conto sulle effettive intenzioni gestionali da parte del suo datore di lavoro.

Contesta il rimprovero di aver agito per negligenza ma al contrario è stata impedita di esercitare le sue funzioni in modo corretto.

Con la violazione degli art. 14 LAVS e 34 ss. OAVS relativi alla deduzione dei contributi AVS e al loro versamento, nonché al modo di conteggio e del loro pagamento, si può presumere che il datore di lavoro ha violato intenzionalmente o almeno per grave negligenza le prescrizioni.

Come detto in precedenza, la signora __________, della società citata era gerente con firma individuale. Deve quindi essere considerata come organo formale della società stessa e come tale le competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della Società anonima. Doveva quindi, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO, adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si é usi osservare nei propri affari (DTF 99 II 179) tanto più che era proprio lei l'unico organo con poteri decisionali.

Si difende argomentando che è stata impedita di esercitare le sue funzioni in modo corretto. Tuttavia questa circostanza non é sufficiente a liberarla. Un amministratore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa.

Per meglio documentare gli importi relativi ai diversi periodi e gerenti che si sono avvicendati nella conduzione della società, alleghiamo i quaderni dei salari per gli anni 2000 e 2001 nonché i conteggi definitivi per gli anni 2000 e 2001.

Alleghiamo pure il dettaglio con l'indicazione delle date di emissione dei conteggi trimestrali, delle diffide, dei precetti esecutivi e dei relativi importi.

Aggiungiamo inoltre che durante il periodo di affiliazione alla nostra Cassa della __________, se si escludono quelli ricevuti dalla Cassa Disoccupazione, nessun versamento è pervenuto alla Cassa." (doc. _, Inc. 31.02.51)

                               1.5.   Con decreti 12 dicembre 2002 il Giudice delegato ha congiunto le cause.

                               1.6.   Con risposta 17 gennaio 2003, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha precisato quanto segue:

"  (…)

La convenuta ha condotto per anni un proprio esercizio a __________, in modo ineccepibile, senza alcun problema né con la clientela, né con i vari uffici e autorità amministrative. L'ha poi ceduto alcuni anni or sono, nell'intento di ritirarsi a meritata quiescenza. Tuttavia, durante l'estate del 2000, si è lasciata convincere da una conoscente di lunga data, nonché sua __________, la signora __________, che intendeva espandere la sua attività al settore della ristorazione, ad assumere la gerenza del bar __________, poi bar __________, di proprietà della __________, allora con sede a __________, di cui deteneva le quote sociali unitamente ai signori __________ e __________. La convenuta ha dunque accettato, quasi per farle un piacere, fintanto che i soci della sagl non avessero individuato un altro gerente. L'attività è iniziata il 1. settembre 2000, con uno stipendio lordo di fr. 2'500.-, senza tredicesima come da CCNL (cfr. doc. _).

Prove: doc.

2.

La convenuta, durante i primi mesi, ha potuto svolgere il proprio lavoro in modo normale. II 15 marzo 2001 ha poi assunto anche la gerenza della sagl. Tuttavia si è poi resa conto, purtroppo troppo tardi, che, sebbene gerente, alle sue spalle venivano prese dai soci della sagl decisioni non condivisibili, quando non addirittura illegali, soprattutto in merito all'assunzione di personale senza valido permesso di soggiorno e lavoro. Per questo motivo, dopo aver tentato invano di esercitare il suo ruolo in modo conforme, l'11 giugno 2001 la convenuta ha preso contato con il sergente __________ della polizia comunale di __________, mettendolo al corrente degli eventi ed in particolare segnalandogli che rassegnava con effetto immediato le dimissioni, affinché egli procedesse nei suoi incombenti. La rescissione contrattuale è poi stata formalizzata il 19 giugno 2001 (cfr. doc. _). In sua sostituzione è stata assunta la signora __________, che ben presto si è vista confrontata con i medesimi problemi. Ha dunque preso contatto con la convenuta, che le ha vivamente consigliato di rassegnare a sua volta le dimissioni. Questo contatto le ha poi permesso di venire a conoscenza del fatto che la suddetta signora __________ la diffamava regolarmente, ciò che l'ha dunque spinta a sporgere querela penale nei suoi confronti in data 19 ottobre 2001 (cfr. doc. _).

Prove: doc.; testi; si richiama dal MP l'incarto citato, nonché dalla polizia comunale di __________ il rapporto sul caso del sergente __________

3.

Parallelamente alla querela in oggetto la scrivente ha suggerito alla convenuta di informarsi proprio circa il versamento dei suoi contributi AVS/AI alla Cassa, intuendo che la società datrice di lavoro non vi aveva provveduto (cfr. doc. _). Ritenuto che la Cassa cantonale ha rimandato alla Cassa __________ (cfr. doc. _) e che i numerosi tentativi di informazioni al numero telefonico indicato nel suddetto scritto erano falliti, la convenuta ha rinnovato la richiesta per iscritto il 25 febbraio 2002 (cfr. doc. _), ottenendo un certificato, stato 31 marzo 2002, da cui risultava una situazione aggiornata fino alla fine del 2000, senza alcuna indicazione per il 2001 (cfr. doc. _).

Prove: doc., testi

4.

La cronistoria di cui ai punti precedenti ha lo scopo di dimostrare che la convenuta medesima, come già indicato nell'opposizione, ha tratto solo una serie di guai dall'attività lavorativa in questione, nonché di gerente della sagl. Se avesse avuto un effettivo potere di disposizione, tale da comportare una conseguente responsabilità, non avrebbe certamente danneggiato se stessa. La domanda dell'attrice non può dunque trovare accoglimento. Inoltre si deve sottolineare che quest'ultima confonde il ruolo di gerente dell'esercizio pubblico con quello di gerente della sagl, che costruisce tutt'altro ruolo. E' infatti semmai quest'ultimo che risponde di eventuali atti scorretti. La Cassa indica quale periodo di gerenza, intesa ai sensi della sagl, dal 15 marzo 2001 al 7 agosto 2001 (cfr. petizione pag. 4), ribadendo quanto già notificato tramite la decisione di risarcimento oggetto di opposizione. Di conseguenza, se per denegata ipotesi si volesse rendere responsabile la convenuta dei fatti imputatigli, il periodo di computo sarebbe limitato a pochi mesi e i contributi interessati sarebbero unicamente quelli giunti a scadenza durante il medesimo lasso di tempo, ossia il secondo trimestre 2001. Se poi si considera che la signora ha rassegnato le dimissioni già l'11 giugno 2001, poi formalizzate alcuni mesi dopo, il periodo in cui ha goduto di un certo potere di disposizione, ancorché del tutto limitato, si riduce a ben poca cosa." (doc. _ Inc. 31.02.53)

                                         __________ e __________ non hanno per contro prodotto l'allegato di risposta (cfr. doc_, Inc. 31.02.51).

                               1.7.   In data 15 aprile 2003 la Cassa ha osservato:

"  Vista la facoltà concessaci di presentare ulteriori mezzi di prova in merito alla riposta del 17 gennaio 2003, della signora __________, le comunichiamo quanto segue:

Pto. 3.

su questo punto è già stato riferito a pagina 5 paragrafo 2 della petizione del 9 dicembre 2002.

Comunque, dopo la richiesta della signora __________ del 25 febbraio 2002, abbiamo trasmesso un estratto conto aggiornato appunto al 31 dicembre 2000.

Fino a quel momento infatti da parte dei responsabili della SAGL citata, nessuna dichiarazione dei salari era pervenuta alla nostra Cassa per l'anno 2001.

In seguito, non avendo, i responsabili della __________ che gestiva il Bar __________ presentato la dichiarazione dei salari, da parte nostra è stato chiesto direttamente ai dipendenti una dichiarazione del periodo di occupazione e del salario percepito presso la __________.

È a seguito della nostra richiesta che la signora __________ ha comunicato il periodo di occupazione ed il salario percepito per l'anno 2001 (cfr. doc. _ allegato alla petizione). A quel momento abbiamo potuto registrare i salari sul suo conto individuale.

Pto. 4.

Sul ruolo della signora ___________ all'interno della società, la Cassa non ha mai avuto dubbi e di conseguenza il ruolo di gerente (prestito del certificato) con quello di gerente di una SAGL non è stato confuso.

È proprio per quest'ultimo ruolo che la Cassa ha proceduto nei confronti della signora ___________ in base a quanto previsto dall'art. 52 LAVS.

La signora __________ ha iniziato la sua attività presso la ___________ il 1. settembre 2000 come gerente dell'esercizio pubblico, essendo in possesso del certificato.

Dal 15 marzo 2001, oltre che essere gerente dell'esercizio pubblico, ha accettato di assumere anche la carica di gerente con firma individuale della società, che come da lei sostenuto è tutt'altra cosa.

Questo fino al 7 agosto 2001, data della cancellazione dal registro di commercio (cfr. estratto registro di commercio).

Sebbene la signora ___________ ha assunto la carica di gerente con firma individuale della SAGL unicamente dal 15 marzo 2001 con decisione dell'8 ottobre 2002 è stata comunque ritenuta responsabile anche per i contributi che alla sua entrata nel consiglio di amministrazione erano già scaduti.

Questo in considerazione del fatto, oltre a quello già indicato al penultimo cpv. pag. 5 della petizione, che nei sei mesi precedenti la sua accettazione della carica di gerente della SAGL era già stata gerente dello stesso Bar ___________, gestito dalla ___________. Di conseguenza avrebbe dovuto conoscere le persone che le ruotavano attorno ed avrebbe quindi dovuto immaginarsi anche le conseguenze che l'attendevano.

Contestare ora la sua presunta responsabilità ci sembra pertanto fuori luogo.

Si deve inoltre considerare che in base alla giurisprudenza del TFA consolidatasi intorno all'art. 52 LAVS, un consiglio di amministrazione risponde anche dei contributi dovuti dalla ditta alle assicurazioni sociali, i quali erano già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato (Sent. TFA del 25 marzo 1992 nella causa W. e A.H.).

Tuttavia solo ora la signora __________, con risposta del 17 gennaio 2003, comunica di aver inoltrato le proprie dimissioni l'11 giugno 2001.

Le dimissioni, in base alla giurisprudenza del TFA, comportano al fine del mandato in seno alla società. Esse sono quindi diventate efficaci dal momento in cui sono state inoltrate, essendo un consenso dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione ininfluente.

I contributi scaduti a quel momento erano quelli del 2000 e del 1. trimestre 2001.

Quelli del 2. trimestre scadevano il 10 luglio 2001.

Unicamente dopo la verifica di questo nuovo fatto, la Cassa, se del caso, provvederà alla detrazione dall'importo richiesto con decisione dell'8 ottobre 2002, di quello relativo al 2. trimestre 2002 che ammonta a Fr. 3'438'05." (Doc. _ inc. 31.2002.51)

                               1.8.   Con scritto 23 aprile 2003 __________ ha osservato:

"  (…)

1 (ad. Pt3)

La Cassa, sebbene non lo esprima apertamente, conferma sostanzialmente l'esposto della ricorrente, e meglio che ha dovuto attivarsi personalmente e faticare non poco per ottenere il suo stesso estratto conto. Se avesse avuto un effettivo potere all'interno della sagl, la signora A. __________ l'avrebbe già avuto a disposizione e soprattutto avrebbe evidentemente pagato per lo meno i suoi stessi contributi. Che ciò non sia avvenuto non fa che confermare la tesi secondo cui di conseguenza l'ex gerente non può essere tenuta responsabile dei fatti imputatile in questa sede.

2 (ad pt. 4)

La Signora A. __________, lo si ribadisce, risponde semmai per il periodo di gerenza della sagl dal 15 marzo 2001 all'11 giugno 2001. Per i periodi precedenti ancora scoperti, di cui la stessa ha preso nota solo in questa sede, rispondano, coloro che erano gerenti nel periodo corrispondente.

Va poi rilevato che la motivazione della Cassa, secondo cui la ricorrente è stata resa responsabile anche per i periodi precedenti poiché "avrebbe dovuto conoscere le persone ….. e immaginarsi le conseguenze che l'attendevano", non ha alcuna valenza giuridica. Il condizionale e le ipotesi non possono certo fare stato e la Cassa non ha provato nulla di quanto ha affermato, anche perché la sua versione dei fatti è insostenibile. A tal proposito si producono i verbali resi in sede penale dalla ricorrente (cfr. doc. _), da cui si evince, ancora una volta, l'esatto contrario e come in definitiva la stessa sia stata danneggiata su tutti i fronti. Se fosse stata la vera disponente, si sarebbe certamente tutelata.

Si sottolinea infine che la Cassa, preso atto delle dimissioni 11 giugno 2001, ha ridotto la propria pretesa, riservandosi tuttavia una verifica. Non si capisce bene a che verifica si riferisca, visto che ha prodotto il relativo estratto RC. Ad ogni buon conto, i documenti già prodotti confermano le suddette dimissioni (cfr. doc. _), così come la deposizione resa dinanzi alla polizia. Inoltre le dimissioni non possono essere considerate un fatto nuovo, di cui la Cassa riferisce di non sapere: bastava una semplice verifica a RC, eseguibile in pochi secondi via internet." (doc. _ Inc. 31.02.51)

                               1.9.   Con scritto 6 maggio 2003 la Cassa ha precisato:

"  (…)

Tuttavia dobbiamo fare alcune puntualizzazioni circa le dimissioni inoltrate dalla signora ___________.

La Cassa ha emesso la propria decisione di risarcimento danni proprio fondandosi sulle iscrizioni a RC che presentavano l'uscita dal Consiglio di amministrazione della signora __________ dal 7 agosto del 2001. Questa è l'unica data di cui la Cassa è attualmente a conoscenza e verificabile dal documento citato. La Cassa non ha mai contestato che la signora __________ abbia dato le dimissioni dal CdA.

Considerato l'uscita dal Consiglio di amministrazione del 7 agosto 2001, la decisione di risarcimento danni, intimata alla signora ___________, doveva per forza comprendere tutti quei contributi che fino a quel momento erano scaduti.

una modifica di questa decisione, come d'altronde era già stato fatto chiaramente notare nella nostra lettera del 15 aprile 2003 al Lod. TCA, può avvenire solo dopo aver verificato quando le dimissioni stesse sono state inoltrate.

Di questo documento la Cassa non ne è ancora entrata in possesso." (doc. _ 31.02.51)

                             1.10.   In data 28 ottobre 2003, il TCA ha trasmesso alla Cassa i documenti _ (Inc. 31.02.53) per conoscenza con la facoltà di presentare entro 5 giorni osservazioni scritte (cfr. doc. _, Inc. 31.02.53).

                                         In data 30 ottobre 2003 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di essere già in possesso della documentazione ricevuta (cfr. doc. _, Inc. 31.02.53).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo, in casu il l'8 ottobre 2002 (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                       Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.

                               2.4.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51), dagli estratti dei contributi paritetici, dai quaderni dei salari (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51) e dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51) , risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 7'175.35.

                                         Del resto i convenuti non hanno contestato l'importo del danno.

                              2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci gerenti e i gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima (art. 808 ss CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 consid. 4 (= Pratique VSI 5/2000, pag. 226-229; ancora ribadito in Pratique VSI 5/2002, pag 177-178), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti termini la posizione del socio semplice:

(…)

"  4.- Im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet die Stellung eines blossen Gesellschafters - wie vom kantonalen Gericht dargetan - für sich alleine keine Kontroll oder Überwachungspflichten. Dies ergibt sich aus Art. 819 Abs. 1 OR, der für von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter lediglich ein Einsichtsrecht vorsieht (vgl. Janggen/Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Berner Kommentar; Band VII, Teil 3], Bern 1939, N 28 zu Art. 819 OR; Pedroja/Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 1 und N 7 zu Art. 819 OR; Lukas Handschin, Die GmbH, Zürich 1996, § 19 N 7; Herbert Wohlmann, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Schweizerisches Privatrecht, Band VIII/2, Basel/Frankfurt a.M. 1982, S. 427 f. und S. 430; derselbe, GmbH-Recht, Basel/Frankfurt a.M. 1997, S. 119 und S. 124). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen, hätte dies unzweifelhaft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüglich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlichkeit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Personen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Auch wenn die gesetzliche Lösung als wenig geglückt bezeichnet wird, weil die Kontrollstelle nicht nur im Interesse der Anteilsinhaber, sondern auch im Interesse der Gläubiger und des Rechtsverkehrs agiert (Pedroja/Watter, a.a.O.; Wohlmann, a.a.O.), liegt darin kein triftiger Grund, der ein Abweichen von der vom Gesetzgeber getroffenen Regelung rechtfertigen würde (vgl. BGE 125 II 196 Erw. 3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw. 5, je mit Hinweisen). Soweit die Kasse in diesem Zusammenhang aus Art. 814 Abs. 1 OR etwas anderes ableiten will, ist dies nicht nachvollziehbar, wird in dieser Bestimmung doch einzig die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer näher umschrieben. Wenn daher ein nicht geschäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitrags- zahlungspflichten (Art. 14 Abs. 1 AHVG; Art. 34 ff. AHVV) durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der Kasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden auch nicht haftbar gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, was nicht mit der Einsetzung einer (externen) Revisionsstelle nach Art. 819 Abs. 2 OR zu verwechseln ist, kann er wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle genauso in die Pflicht genommen werden, wie wenn er in Kenntnis mangelhafter Geschäftsführung keine Vorkehren trifft (in diesem Sinne nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 17. Dezember 1999, H 136/99). Hat er innerhalb der GmbH gar eine Stellung inne, die einem Geschäftsführer entspricht, ist er weiter gehenden Pflichten unterworfen (Näheres hiezu: Rolf Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 16 zu Art. 811 OR mit Hinweis auf N 3 ff. zu Art. 717 OR; Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar, Band V, Teil 5c], Zürich 1965, N 33 zu Art. 811 OR; Handschin, a.a.O., § 19 N 40 ff.; Wohlmann, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a.a.O., S. 419 ff.; derselbe, GmbH-Recht, S. 112 f.), deren Verletzung ebenfalls eine Verantwortlichkeitsklage nach sich ziehen kann (Art. 827 in Verbindung mit Art. 754 OR). Als mit der Geschäftsführung befasst gelten nicht nur Personen, die ausdrücklich als Geschäftsführer ernannt worden sind (sog. formelle Organe); dazu gehören auch Personen, die faktisch die Funktion eines Geschäftsführers ausüben, indem sie etwa diesem vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend beeinflussen (materielle oder faktische Organe; BGE 117 II 441 Erw. 2, 571 Erw. 3, 114 V 78, 213). Darunter fallen typischerweise Personen, die kraft ihrer Stellung (z.B. Mehrheitsgesellschafter) dem formell eingesetzten Geschäftsführer Weisungen über die Geschäftsführung erteilen.

 (…)"

                                         Pertanto, come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, i convenuti, soci gerenti e gerenti della _____________, devono essere parificati agli amministratori di una società anonima (cfr. anche: STFA del 23 gennaio 2003 nella causa P., H 337/01, consid. 2; STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H 20/01, consid. 2).

                               2.8.   Va quindi ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                               2.9.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                            2.9.1.   __________ ha ricoperto la carica di socio gerente con diritto di firma individuale dal 17 luglio 2000 al 15 marzo 2001 (cfr. cfr. doc. _ Inc. 31.02.51 e estratto RC informatizzato).

                                         __________ ha ricoperto la carica di gerente dal 21 agosto 2000 al 15 marzo 2001, con diritto di firma individuale (cfr. cfr. doc. _ Inc. 31.02.51 e estratto RC informatizzato).

                                         Entrambi i convenuti hanno sostenuto che nel periodo in cui gestivano la società non erano i soli responsabili della gestione della ditta, e che quindi non é giusto che paghino solo loro.

                                         Le sterili motivazioni addotte con l'opposizione (___________ e ___________ non hanno inoltrato l'allegato di risposta) non sono tali da scagionare i convenuti dalla loro responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Innanzitutto i convenuti non hanno nemmeno indicato chi sarebbero gli altri responsabili della gestione della società. Ad ogni buon conto, anche se fossero stati individuati altri amministratori, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). In tal senso, dunque il TCA non può intervenire. Il TFA ha ancora confermato questo principio in una sentenza del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 3a:

"  3.- a) La recourante fait d'abord valoir que A.________ est le principal responsable du dommage subi par la caisse, de sorte qu'il aurait dû être partie à la procédure cantonale en qualité de consort nécessaire; à défaut, la décision litigieuse serait nulle. C'est oublier que l'art. 52 LAVS institue une responsabilité solidaire, de sorte que la caisse jouit d'un concours d'actions en cas de pluralité de responsables. Autrement, dit, elle peut rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a, 112 V 262 consid. 2b). Elle n'aurait eu ainsi, pour ce premier motif, aucune obligation d'agir également à l'encontre de A.________.

                                         Il TFA ha ancora recentemente confermato i citati principi in una sentenza dell'8 novembre 2002, nella causa V., H 392/01, consid. 3.2. e 4. :

"  (…)

3.2

D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 al. 1 RAVS, qui consacrent une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 193 consid. 2b), il incombe uniquement à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (Turtè Baer, Die Streiterledigung durch Vergleich im Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in : RSAS 2002 p. 439). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause selon la procédure prévue par l'art. 81 RAVS (ATF 119 V 87 consid. 5a et les arrêts cités).

(…)

4.

En l'espèce, la déclaration de retrait de la demande dirigée contre G.________ ne reposait pas sur une transaction conclue par la caisse et l'intéressé. A l'appui de ce désistement d'instance, la caisse indiquait qu'au terme d'un échange de correspondance avec le conseil de G.________, les informations recueillies révélaient «le décalage dans le temps existant entre la démission (du prénommé) et la base salariale qui a engendré la perte subie par notre caisse». En d'autres termes, elle renonçait à poursuivre le prénommé parce qu'elle considérait, à l'issue d'un complément d'instruction, que les conditions du droit à réparation du dommage n'étaient pas réalisées en ce qui concerne l'intéressé. En retirant sa demande en justice, la caisse renonçait donc à poursuivre un procès qu'elle estimait dénué de chances de succès. En cela, le retrait de la demande diffère essentiellement d'une transaction portant sur la remise ou la réduction des dommages-intérêts. Dans cette seconde éventualité, la caisse n'exclut pas la responsabilité de la personne recherchée mais renonce, en tout ou en partie, à une créance à laquelle elle ne doute pas d'avoir droit. En revanche, le retrait de la demande dirigée contre G.________ est comparable aux situations dans lesquelles la caisse renonce, au motif que les conditions du droit à réparation ne sont pas réalisées, à rendre une décision en réparation du dommage concernant l'intéressé ou à porter l'affaire devant la juridiction compétente si celui-ci fait opposition. A la différence du cas où le désistement d'instance est fondé sur une transaction passée entre la caisse et un débiteur, le juge n'a donc pas à contrôler si la cause du retrait est conforme à l'état de fait ou à la loi. Il ne peut d'aucune manière obliger la demanderesse à poursuivre le procès ni influencer sa décision de retrait. Il doit rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne l'intéressé.

                                         In merito alla responsabilità ex art. 52 LAVS di ____________ (socio gerente) e di ___________ (gerente), non contestata da entrambi i convenuti, si rimanda comunque a quanto ampiamente riportato nei considerandi precedenti ed a quelli che seguono.

                         2.9.2.1.   __________ ha ricoperto la carica di gerente con diritto di firma individuale dal 15 marzo 2001 al 31 giugno 2001 (cfr. cfr. doc. _ Inc. 31.02.51, doc. _ Inc. 31.02.53 e estratto RC informatizzato).

                                         In proposito va rilevato che i soci gerenti (e i gerenti) dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon, op. cit., p.327).

                                         Al socio che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere tolti i poteri per motivi validi  (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op. cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).

                                         L’art. 827 CO precisa inoltre che:

"  La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società anonima.”

                                         Come visto (cfr. consid. 2.7) i soci gerenti ed i gerenti (non soci) sono quindi paragonabili all’amministratore della società anonima. Il loro comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa P., H 337/01, consid. 2; STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).

                                         La convenuta sostiene di non aver mai avuto potere effettivo in seno alla società. Venuta a sapere che i soci della Sagl assumevano personale senza valido permesso di soggiorno e di lavoro, ___________ avrebbe deciso di denunciarli alla polizia e di dimettersi immediatamente.

                                         Per analogia a quanto previsto con gli amministratori di una società anonima, accettando il mandato di gerente di una società a garanzia limitata, ___________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.).

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono tali per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione, l'amministratore unico, il socio gerente o il gerente, sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa dei soci della Sagl, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

                          2.9.2.2   Questo TCA non può condividere l'assunto della Cassa secondo cui la convenuta, al momento dell'assunzione del mandato di gerente iscritta a RC, "avrebbe dovuto conoscere le persone che le ruotavano attorno ed avrebbe quindi dovuto immaginarsi anche le conseguenze che l'attendevano", e questo perché avrebbe lavorato per sei mesi come dipendente mettendo a disposizione la propria licenza di gerente.

                                         Non è in questa direzione che va individuata la colpa di __________. Quale dipendente _________ non aveva compiti gestionali e nemmeno la Cassa pretende che ne abbia avuti. Il fatto che lavorasse (come gerente con licenza, quindi dipendente) a stretto contatto con i soci della società non è rilevante. Diverso sarebbe stato se, prima dell'assunzione della carica di gerente iscritta a RC, avesse agito quale organo di fatto. Né la Cassa né gli altri convenuti hanno accennato a questa circostanza.

                                         L'unica colpa della convenuta è quella di non aver verificato al momento della sua entrata quale gerente iscritta a RC con firma individuale se i contributi sociali fino a quel momento fossero stati pagati. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

                                         Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

                                         La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel marzo del 2001 non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile, o gravemente indebitata, al momento dell'assunzione della carica di gerente da parte di __________. Il primo attestato di carenza beni è stato rilasciato infatti solo il 3 dicembre 2001 (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51). Quindi ___________ è sicuramente responsabile del mancato pagamento dei contributi maturati prima dell'assunzione della carica di gerente.

                          2.9.2.3   Per quanto attiene ai contributi maturati dopo la sua entrata quale gerente iscritta a RC va precisato quanto segue.

                                         Innanzitutto dagli atti risulta che la convenuta si è dimessa il 29 maggio 2001 per il 31 giugno 2001 (cfr. doc. _, Inc. 31.02.53). La sua responsabilità deve quindi essere limitata al primo trimestre del 2001. Infatti l'acconto del secondo trimestre era esigibile il 31 giugno 2001 e da pagare il 10 luglio 2001 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS; art. 34 cpv. 4 v OAVS; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3b).

                                         Infatti secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         In definitiva dall'importo di fr. 7'175.35 deve essere dedotto l'importo di fr. 3'438.05 relativo all'acconto del secondo trimestre del 2001 (cfr. doc. _, Inc. 31.02.51). Di conseguenza ___________ è tenuta a versare alla Cassa l'importo di fr. 3'737.30.

                         2.9.2.4.   La convenuta, resasi conto della maniera con cui i soci della Sagl gestivano la società, prima fra tutte l'assunzione di personale senza valido permesso, ha deciso di dimettersi. Ora, a ben guardare, la convenuta è rimasta in carica per soli 3 mesi e mezzo (ossia dal 15 marzo 2001 al 31 giugno 2001). Per cui si può affermare che le dimissioni sono state rese dopo un breve periodo di carica quale gerente iscritta ad RC (la radiazione è stata iscritta solo il 7 agosto 2001, cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 5.2).

                                         Il TFA tuttavia ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.). Come abbiamo visto, prima del marzo 2001 la società vantava già degli arretrati contributivi ed erano state inviate diffide e fatti spiccare diversi precetti esecutivi (cfr. doc. _, Inc. 31.02. 51). Ora, nel considerando precedente si è detto che ___________ deve essere resa responsabile del pagamento dei contributi scoperti e maturati prima dell'assunzione del mandato di gerente con firma individuale, per cui, sebbene restata in carica per soli 3 mesi e mezzo, non è possibile esentare la convenuta dal pagamento dell'acconto relativo al primo trimestre del 2001. Questo perché al momento della sua entrata nell'amministrazione oltre a non aver verificato se i contributi erano stati pagati, la società presentava diversi arretrati contributivi ed era stata diffidata e precettata.

                                         Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta al momento della propria entrata nell'amministrazione della Sagl, è segno di una grave negligenza del gerente. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società a quel momento (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che ha costretto la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal mese di gennaio 2001.

                                         Al momento dell'assunzione della carica di gerente, ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati fin lì pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         Visto quanto precede, ___________ deve essere resa responsabile del pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2001, e ciò anche se, resasi conto dell'ingestibilità della società, si è dimessa dopo pochi mesi.

                             2.10.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dalla convenuta ___________, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare non è necessario procedere al richiamo degli incarto penale presso il Ministero Pubblico e dalla polizia comunale di ___________, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità di ___________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre il richiamo di detti incarti appare del tutto ininfluente sull'esito della vertenza, trattandosi, a detta della convenuta, di reati quali diffamazione e calunnia. Inoltre secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).

                                         Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid 4b).

                                         Inoltre, il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)

                                         I membri del CdA - e per analogia anche i soci gerenti di una Sagl - devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione 9 dicembre 2002 nei confronti di __________ è accolta.

                                         § Il succitato è condannato a risarcire alla Cassa di compensazione AVS __________ l'importo di fr. 2'409.15 con vincolo di solidarietà con ___________ e ___________.

                                 2.-   La petizione 9 dicembre 2002 nei confronti di __________ è accolta.

                                         § La succitata è condannata a risarcire alla Cassa di compensazione AVS __________ l'importo di fr. 2'409.15 con vincolo di solidarietà con __________ e __________.

                                 3.-   La petizione 9 dicembre 2002 nei confronti di __________ è parzialmente accolta.

                                         § La succitata è condannata a risarcire alla Cassa di compensazione AVS ___________ l'importo di fr. 3'737.30 con vincolo di solidarietà con ___________ e ___________ limitatamente all'importo di fr. 2'409.15.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà a ___________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2002.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.11.2003 31.2002.51 — Swissrulings