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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2002 31.2002.36

14 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,992 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 31.2002.36   za/cd

Lugano 14 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

Vista la petizione del 27 giugno 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS interposta da

__________

contro  

__________

rappresentato da: __________      

In relazione alla fallita

_____________

Ritenuto in fatto e in diritto che,                    

                                     -   in data 15 maggio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 8'724.05, concernente i contributi paritetici impagati dal 1998 al 2000 (cfr. doc. _).

                                     -   con opposizione 27 maggio 2002, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo:

                                         "(…)

 Ricevo in allegato gli estratti conto AVS, dove riscontro dei 

 cambiamenti sostanziali nelle cifre indicate per i salari, e per gli 

 assegni figli. Da queste differenze, in relazione alla documentazione

 in possesso dell'ufficio fallimenti di __________ (__________), nasce l'importo

 di Fr. 8'724.05 quale eventuale danno nei confronti della cassa.

 Sono pronto a confrontare gli estratti da voi inviatimi prima del

 deposito dei libri contabili, conteggi richiesti appositamente, e

 puntualmente saldati.

 Non ritengo di avere una "colpa grave" o qualsiasi altro tipo di colpa,

 ne tantomeno intenzionalità, in quanto i conteggi in mio possesso

 risultavano regolarmente saldati!

 Vi informo inoltre che l'ufficio fallimenti, non mi ha mai comunicato

 questa richiesta ed oggi mi ritrovo ad affrontare un problema che

 poteva essere chiarito con un anno di anticipo." (cfr. doc. _)

                                     -   con petizione 27 giugno 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr.8'724.05, argomentando:

                                         "(…)

 L'argomentazione generica sostenuta dalla controparte secondo cui il

 contestato danno risarcitorio sarebbe riconducibile a sostanziali

 differenze riscontrate nei salari e negli assegni familiari tra la

 documentazione esibita dalla Cassa e quella in possesso del

 convenuto non trova fondamento.

 Infatti, l'attrice evidenzia come i salari dichiarati nelle distinte salari

 1998, 1999 e 2000, peraltro sottoscritte dal convenuto, sono stati

 verificati e accertati dal nostro Servizio ispettorato, in occasione della

 revisione del 22 ottobre 2001 (Doc. _).

 Segnatamente agli assegni familiari, si rileva che, a seguito della

 verifica del diritto agli stessi, alla società sono stati riconosciuti gli

 importi limitati a fr. 7'320.anziché fr. 9'638.- per l'anno 1999

 (Doc. _ ), rispettivamente fr. 3'477.- anziché fr. 6'222.­- per l'anno

  2000 (Doc. _), per contestazione del diritto precedentemente

 rivendicato (Doc. _).

                                          Di conseguenza l'ammontare del danno nella decisione è confermato.

 Occorre infine precisare che, d'altra parte, in caso di contestazione,

 incombe alla controparte suffragare le proprie affermazioni

 (RCC 1991, pag. 114, consi. II/1 b)." (cfr. doc. _)

                                     -   con risposta 30 agosto 2002 il convenuto, rappresentato dall'avv. __________, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando che la decisione di risarcimento danni è da annullare, in quanto i conteggi effettuati a posteriori dalla Cassa sarebbero errati (cfr. doc. _).

                                     -   con scritto 2 ottobre 2002 la Cassa attrice ha comunicato di rinunciare al proseguimento della causa chiedendo al TCA di prescindere dall'assegnazione di spese, ripetibili  e dell'importo di fr. 2'800.-- chiesto a titolo di risarcimento danni da parte del convenuto (cfr. doc. _), argomentando:

"con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare alla

 risposta di causa presentata dal convenuto in data 30 agosto 2002,

 nel termine di 10 giorni fissato con vostra ordinanza del 2/3 settembre

 2002 tenendo parimenti conto della richiesta di proroga di 20 giorni,

 con la presente ci permettiamo comunicarvi che preso atto delle

 argomentazioni esposte dal convenuto la Cassa Cantonale ritira la

 propria petizione.

 Per quanto concerne la specifica richiesta formulata dal convenuto al

 § 3 di risposta, segnatamente la rifusione di un importo di fr. 2'800.quale risarcimento per il tempo impiegato per "la ricerca della

 documentazione e delle proprie tesi e dello studio della medesima", si

 chiede a codesto lodevole Tribunale di volerla respingere per quanto

 si andrà ad esporre qui di seguito.

 Qualora il convenuto avesse compiutamente provveduto ad esporre le

 proprie argomentazioni segnatamente motivando e comprovando

 motivi a sua giustificazione e discolpa già in sede di opposizione, la

 Cassa - dopo attenta analisi e verifica - avrebbe chiuso la procedura

 senza dover inoltrare la petizione.

 Vero è che, essendo silente l'art. 81 cpv. 2 OAVS quanto alla forma

 ed al contenuto dell'opposizione, la giurisprudenza ne ammette la

 validità anche se è carente di motivazione.

 Tuttavia l'assenza di motivazione nell'opposizione giustifica la non

 assegnazione o perlomeno una riduzione delle ripetibili accordate al

 già opponente, se vincente nel processo innanzi all'autorità giudiziaria

 (RCC 1987 p. 317, consid. 5c.).

 Pertanto, visto quanto sopra, si chiede di respingere la richiesta di

 rifusione dell'importo di fr. 2'800.-, nonché la richiesta di assegnazione

 di ripetibili." (cfr. doc. _)

                                     -   con scritto 10 ottobre 2002, il convenuto mantiene la propria richiesta di risarcimento danni di fr. 2'800.-- e di ripetibili, argomentando:

                                         "1.      La richiesta viene mantenuta poiché più che giustificata.

Trattasi infatti di libero professionista che ha dovuto sacrificare numerose ore di lavoro per effettuare delle verifiche che:

-      come esposto e dimostrato in risposta e confermato dal ritiro della petizione, non sono dovute a negligenza o colpa alcuna a carico del convenuto;

-      hanno trovato origine in calcoli contraddittori effettuati dalla CH attrice; sono state pure originate e maggiorate dal rifiuto di fatto di approfondimenti delle verifiche, proposti dal convenuto stesso (doc. _).

II convenuto (nella sua qualità di amministratore quando la FPC SA ancora era in vita ed in esercizio) non aveva di fronte un creditore privato ma nientedimeno che la CCC; per questo motivo egli fece affidamento sull'esattezza dei conteggi ricevuti, non potendosi certo immaginare di doversi sostituire alla CCC medesima in calcoli e verifiche.

In sunto, cioè, la sua perfetta buona fede e la correttezza del suo operato non lasciano spazio a dubbi o critiche in nessuno stadio della pratica.

                                         2.        Pertanto tutti gli inconvenienti personali e finanziari, vale a dire:

-      incomodo per le ricerche,

-      contatti con UEF,

-      esame documentazione,

           -      perdita di lavora e quindi di guadagno,

-      necessità di far capo ad un legale perché in prima istanza le sue osservazioni non avevano trovato ascolto e approfondimento da parte della CCC (vedasi osservazioni convenuto a CCC del 27 maggio 2002 - doc. _), che automaticamente introdusse la petizione qui in giudizio;

-      spese vive per telefonate, trasferte col veicolo, parchimetri, fotocopie, ecc.

trovano origine e causa solamente ed esclusivamente nei conteggi errati insinuati dall'attrice all'UEF nell'ambito del fallimento della FPC e nel successivo modo di procedere della medesima CCC.

3.        Con la lettera doc. _, il signor __________ proponeva, fra l'altra, una verifica in comune (con la CCC) dei conteggi; proponeva perciò di effettuare assieme l'analisi poi esposta nella risposta di causa. Vanno pertanto respinte integralmente, e senza eccezione alcuna, le critiche mosse dalla CCC con lo scritto del 2.10. us qui in esame.

           La lettera doc. _ non può essere accusata di "carente motivazione". Trattasi di scritto di persona non giurista o in altro modo addentro nelle procedure. Egli aveva malgrado ciò indicato chiaramente i motivi per i quali non si riteneva responsabile di risarcimento alcuno, facendo anche chiaro e preciso riferimento alla documentazione presso l'UEF ed alle sue verifiche. Non aveva ritenuto necessario (per quel momento) l'invio di documentazione, poiché riteneva sarebbe stato molto più semplice, chiaro e veloce un esame in comune con la CCC presso gli uffici della medesima, in modo che si potesse subito chiarire le divergenze di interpretazione della documentazione (esattamente come poi fece col sottoscritto legale). Egli si sarebbe recato a __________ presso la CCC medesima.

           Se quest'ultima, per propria prassi, non ha ritenuto né di riesaminare la documentazione e approfondire le ricerche, né di sentire le argomentazioni del convenuto e prendere visione della sua documentazione e relativi calcoli, non può la medesima venire ora a rovesciarne la responsabilità sulle spalle del convenuto.

           II convenuto aveva dovuto assumersi il carico di effettuare tutte le ricerche e verifiche perché la CCC non ritenne opportuno (e è in pratica si rifiutò di) eseguirle.

4.        L'importo di Fr. 2'800.- è senz'altra equo e ragionevole, tenuto conto di tutte le ore necessarie per recarsi all'UEF, esaminare la documentazione e preparare l'incarto e le osservazioni e delle spese vive.

D'altronde la CCC medesima non contesta l'ammontare in sé (che va pertanto considerato come riconosciuto), ma solamente la sua esigibilità." (cfr. doc. _)

                                     -   la cassa non ha formulato osservazioni a quest'ultimo scritto (doc. _);

                                     -   dal profilo dell'esito della lite il ritiro del gravame è equiparabile alla sua reiezione (STFA del 28 gennaio 2000 nella causa B, I 446/99; Pratique VSI 1994 pag. 189, consid. 4a e riferimenti), e che lo stesso vale pure per il ritiro della petizione ai sensi dell'art. 52 LAVS da parte della Cassa (Pratique VSI 1994 pag. 189, consid. 4a e riferimenti);

                                     -   la parte vincente ha diritto al rimborso delle proprie spese e di quelle di patrocinio (Pratique VSI 1994 pag. 189, consid. 4a e riferimenti);

                                     -   il diritto alla rifusione delle spese suppone che la parte vincente in causa abbia subito un danno, per la precisione che a causa della decisione o petizione il convenuto abbia profuso sforzi, subito spese e impegnato tempo al fine di salvaguardare i propri interessi (Pratique VSI 1994 pag. 189, consid. 4a e riferimenti);

                                     -   il TFA in una sentenza del 18 dicembre 1986 pubblicata in RCC 1987 pag. 317, ha precisato che la Cassa di compensazione, prima di emanare una decisione di risarcimento danni, deve esaminare, nell'ambito del principio inquisitorio, se esistono degli indizi che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole. Perciò, la Cassa non deve rinviare le necessarie indagini al momento del procedimento d'opposizione (cfr. RCC 1987 pag. 319).

                                         Nella stessa sentenza il TFA ha inoltre precisato che se il datore di lavoro che vince la causa in un procedimento secondo l'articolo 52 LAVS ha violato l'obbligo di cooperare nella procedura d'opposizione, non ha diritto alle ripetibili o ha diritto solo a ripetibili ridotte, secondo la gravità della colpa commessa in questa procedura e a dipendenza della altre circostanze. Si terrà conto anche del comportamento della Cassa (cfr. RCC 1987 pag. 318-319);

                                     -   nella fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, il convenuto ha motivato, seppur sommariamente, l'opposizione, invitando l'attrice a confrontare gli estratti conto in suo possesso con quelli in possesso della Cassa. Procedendo, in applicazione del principio inquisitorio, alle necessarie verifiche, la cassa avrebbe comunque potuto constatare prima dell'emanazione della decisione di risarcimento danni o perlomeno prima di promuovere la petizione ex art. 52 LAVS che il debito contributivo era stato saldato e che i conteggi della Cassa erano errati;

                                     -   il TCA ritiene che nella fattispecie si giustifica l'assegnazione alla parte convenuta di fr. 1'500.-- a titolo di indennità di patrocinio, ma non la rifusione dell'ulteriore danno che il convenuto avrebbe subito per aver dovuto personalmente effettuare le ricerche e le verifiche del caso in quanto non suffragato dai relativi supporti probatori e ritenuto che dopo l'opposizione, nell'ambito della presente vertenza giudiziaria, la tutela degli interessi del convenuto e le relative incombenze istruttorie sono state assunte dall'avv. _________ il quale ha provveduto alle necessarie ricerche e a redigere gli allegati scritti di causa;

                                     -   rilevato quindi che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA del 10 marzo 1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                          1.   La causa è stralciata dai ruoli;

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                              La Cassa verserà al convenuto fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili;

                                   3.   Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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