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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 31.2000.37

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,325 parole·~32 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00037   ZA/cd

Lugano 4 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 15 giugno 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

__________,    

contro  

__________, 

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1996 (FUSC del __________ 1996, cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nell'acquisto, la vendita e la commercializzazione di prodotti per la cosmetica (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dalla costituzione sino al 30 marzo 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° maggio 1996 al 31 marzo 1999.

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di ottobre 1996 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di dicembre 1996 (cfr. doc. _).

                                         In data 31 maggio 1999 e 11 giugno 1999 sono stati rilasciati 4 attestati di carenza beni per un totale di fr. 25'508.05 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti 6 luglio della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello e 30 agosto 1999 del Pretore del distretto di __________, è stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).

                                         In data 1° marzo 2000 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 25'323.60 per contributi paritetici impagati dal 1998 al 1999 e per riprese salariali dal 1996 al 1999, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).

                                         Il fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero.

                               1.2.   Costatato di aver subito un danno, il 6 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per un importo complessivo di fr. 25'323.60 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 19 maggio 2000, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo:

"  Contesto avantutto l'applicazione dell'Art, 52 LAVS e l'imputazione a mio carico di aver violato "intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

Se colpa grave può essermi imputata è unicamente quella di aver dato fede alle asserzioni rassicuratorie che mi venivano fatte dalla procuratrice signora __________, che ha sempre gestito autonomamente la società rendendosi vieppiù irreperibile, sia personalmente che telefonicamente, ben consapevole di quali sarebbero state le mie richieste; tantè che nel marzo del 1999 ho indirizzato alla signora __________, nella sua qualità sia di azionista che di procuratrice ed amministratrice di fatto, le allegate raccomandate.

Non ho trascurato di tenermi aggiornata circa le posizioni pendenti presso l'UEF dove i crediti vantati dalla vostra Cassa rappresentavano una quota molto elevata; mi sono conseguentemente attivata al massimo affinchè l'incasso della vendita del salone fosse destinata ad una sostanziale riduzione. Infatti nel giugno del '99 vi sono stati versati più di Fr. 14'000.--.

Per quanto concerne lo scoperto da voi vantato attualmente lo stesso risulta essere di poco superiore all'importo dei contributi paritetici in vostro favore, calcolato sugli stipendi della signora __________ dal 1996 al 1999 (vedasi conteggio allegato).

Visto quanto precede ritengo che nulla debba venire imputato a mio carico e che venga avviata la procedura di incasso nei confronti della signora __________ che per altro già si era riconosciuta responsabile della gestione finanziaria della società, sottoscrivendo la mia raccomadata del marzo '99 e che - da me contattata negli scorsi giorni - si è dichiarata ben disposta ad un rimborso rateale a partire dal prossimo mese di giugno.

Mi preme inoltre far notare che, a seguito della cessazione dell'attività della __________, la signora __________ ha intrapreso un'attività indipendente per la quale ha inoltrato a codesta Cassa la relativa domanda di affiliazione; autorizzazione a tutt'oggi non ancora rilasciata. A questo proposito voglio sottolineare che l'iscrizione quale indipendente permetterebbe alla sig.ra __________ il riscatto della cassa pensione per un importo di ca. Fr. 13'000.- che verrebbe immediatamente destinato alla riduzione del vostro credito. Al riguardo la signora __________ è pienamente d'accordo di rilasciare a vostro favore una dichiarazione di cessione del riscatto stesso.

Visto quanto precede chiedo che la vostra raccomandata 3/5/00 venga integralmente annullata e che ogni pretesa vantata dalla vostra Cassa venga inoltrata, nella forma che riterrete più opportuna, direttamente alla signora __________." (Doc. _)

                               1.4.   Con petizione 15 giugno 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 23'371.30 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________, motivando:

"  (…)

Nella fattispecie, la convenuta sostiene che ad esercitare un potere effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - era la signora __________, azionista e procuratrice.

AI riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.S., consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O. G., consid. 2.9).

II fatto che l'amministratrice di fatto __________ abbia sottoscritto la lettera del 31 marzo 1999 (Doc. _) della convenuta, con la quale quest'ultima la riteneva responsabile delle eventuali conseguenze relative alla gestione amministrativa e finanziaria della fallita, non ha alcuna rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS.

Tale sottoscrizione deve essere piuttosto inserita nel contesto civilistico del rapporto tra i due.

Infatti, spetta all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza (DTF 114 V 223), vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali.

Dall'opposizione non emerge tuttavia che la convenuta abbia agito nel modo sopra esposto.

Di conseguenza, non avendo la stessa ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, ella deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.

Prove: C.S.

3.2

Segnatamente all'assunzione d'informazioni della convenuta, l'attrice evidenzia l'assenza di prove relative all'interessamento o a solleciti della convenuta nei confronti della signora __________.

Neppure è dimostrato che la convenuta prese contatto, in qualità di amministratrice unica, direttamente con la Cassa, la quale l'avrebbe informata del debito contributivo.

Rilevante è pure il fatto che la controparte è stata amministratrice unica della società durante il periodo di attività della stessa, ossia dal 1996 al 1999.

Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato le conferiva, non scagiona la convenuta dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.

Prove: C.S.

4.3

Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di alcun potere decisionale (DTF 123 V 173 consid. 3a).

La convenuta ha invece dimissionato solo il 30 marzo 1999 (Doc. _,). Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

In ragione del fatto che le dimissioni sono state presentate a fine marzo 1999, la responsabilità della controparte deve limitarsi agli scoperti contributivi relativi agli anni 1996 - 1998, pari a fr. 23'371.30.

Prove: C.S.

3.4

L'attrice prende atto che la fallita società, nel giugno 1999, ha versato un significativo ammontare, che è stato accreditato per l'anno 1997 (Doc. _,). Tuttavia, si evidenzia che sono rimasti ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici dal 1996 al 1999 e relativi all'intero periodo di attività della società.

Trattandosi quindi di una morosità durevole - sin dalla costituzione della società - che è stata aggravata dalle numerose procedure esecutive promosse (Doc. _), si può dedurre che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei contributi.

Tale agire fa sorgere la responsabilità dell'amministratrice, alla quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.).

Prove: C.S.

5.

Controparte contesta inoltre l'ammontare del danno, segnatamente il calcolo dei contributi dovuti sui salari versati alla procuratrice __________.

Gli importi relativi ai salari versati alla signora __________ ed indicati sulle distinte salari 1996 al 1999 (Doc. _) collimano con il conteggio esibito dalla controparte (Doc. _).

Per contro, la convenuta ha erroneamente calcolato il contributo AF sulla base dei contributi AVS/AI/IPG anziché considerare l'ammontare complessivo dei salari.

Pertanto, l'asserzione sostenuta dalla controparte relativa alla quantificazione del danno non trova fondamento.

Prove: C.S.

5.

In considerazione delle affermazioni della convenuta, segnatamente al ruolo di amministratrice di fatto della signora __________, l'attrice ha già proceduto a notificare alla stessa la decisione risarcitoria.

Prove: C.S." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta del 10 luglio 2000 __________ ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:

"  Con riferimento alla petizione 15 giugno 2000 della Cassa __________ per l'azione di risarcimento in danni in materia di contributi AVS/AI/IPG della fallita __________, con la presente non posso che ribadire quanto ampiamente esposto nel mio reclamo del 19 maggio scorso circa l'amministrazione di fatto della società da parte della direttrice signora __________ ed i miei innumerevoli interventi alfine di risanare la posizione debitoria della società stessa.

Ben consapevole degli obblighi dell'amministratore unico mi preme però sottolineare l'arbitrarietà delle asserzioni al punto 3.2 della petizione della Cassa Compensazione; il mancato contatto diretto con la Cassa non implica esplicitamente negligenza nella vigilanza: il controllo della corrispondenza, segnatamente dei precetti ed i contatti diretti con l'ufficio esecuzioni e fallimenti e con l'ufficio che si occupava della contabilità della società mi sembrano ben più valide argomentazioni.

Sempre nel contesto delle responsabilità dell'amministratore, segnatamente alla vigilanza delle persone responsabili, la dimostrazione è l'incontro avuto presso gli uffici della Cassa Compensazione tra la signora __________ ed il signor __________ per la definizione di una rateazione dei pagamenti di quanto dovuto:

rateazione concordata in Fr. 500.- mensili a far stato dal mese di agosto.

A tale proposito allego copia della lettera 26.6.00 della signora __________ "all'Istituto AVS".

Sempre in occasione dell'incontro di cui sopra sono pure state definite le problematiche connesse all'iscrizione della signora __________ quale indipendente; iscrizione avvenuta con data 3 luglio e già trasmessa all'assicurazione __________ per lo svincolo della quota di riscatto che verrà versata, quale acconto, alla Cassa Compensazione.

In considerazione di quanto sopra chiedo cortesemente che l'ingiunzione di pagamento a mio carico venga sospesa o quanto meno posticipata fino al 31 dicembre 2002 al massimo, data questa entro la quale il debito nei confronti della Cassa Compensazione sarà totalmente soluto da parte della signora __________." (Doc. _)

                               1.6.   Con scritto 23 agosto 2000, la Cassa ha osservato:

"  Vi informiamo tuttavia che la signora __________, debitrice solidale, ha effettuato, in data 22 agosto corr., un versamento a titolo di acconto di fr. 10'000.-. Sulla rimanenza del debito, la Cassa ha rilasciato all'interessata una dilazione di pagamento (cfr. allegato).

II valore di causa aggiornato è quindi pari a fr. 13'371.30.

Conseguentemente, l'attrice aderisce alla richiesta della controparte di sospensione della presente causa sino al 31 dicembre 2002."

(Doc. _)

                               1.7.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA volto a sapere se __________ continuava a pagare regolarmente le rate e a quanto ammonta il credito (cfr. doc. _), in data 17 aprile 2002 la Cassa ha osservato:

"  con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare alla richiesta del 16 aprile corr., le comunichiamo che la signora __________, debitrice solidale, non ha rispettato la dilazione concessa il 23 agosto 2000.

Conseguentemente, la Cassa, in data 11 giugno 2001, ha avviato la procedura esecutiva per l'incasso forzato del credito.

II valore di causa aggiornato è pari a fr. 10'323.60, considerati i versamenti di acconti di cui l'ultimo effettuato il 3 aprile c.m."

(Doc. _)

                               1.8.   In data 30 aprile 2002, __________ ha osservato:

"  Con riferimento alla vostra raccomandata del 18 aprile scorso e dopo

un incontro con la signora __________ posso confermarvi la ferma risolutezza della signora __________ stessa a far fronte agli impegni presi relativamente alla dilazione concessale il 23 agosto 2000 ed al termine per il saldo, fissato al marzo 2003; ne è la dimostrazione la riduzione del residuo scoperto.

Ben consapevole del non rispetto di tutte le scadenze mensili, mi preme far notare che i versamenti avvengono con continuità, gli ultimi risalgono infatti al 14 febbraio ed al 28 marzo 2002. Inoltre entro la fine del mese di maggio verrà effettuato un ulteriore versamento di Frs. 1'000.--." (cfr. doc. _)

                               1.9.   In data 16 maggio 2002 la Cassa ha osservato:

"  con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare

all'ordinanza del 15 maggio 2002, le comunichiamo che la causa è sospesa fino al 31 dicembre 2002. Di conseguenza, solo a quel momento si potrà stabilire se la stessa dovrà proseguire nei confronti della convenuta.

Il valore di causa è rimasto immutato rispetto a quello indicato nello scritto del 17 aprile 2002, vale a dire fr. 10'323.60." (cfr. doc. _)

                             1.10.   In data 19 novembre 2002 la Cassa ha osservato:

"  con riferimento al procedimento di cui a margine, segnatamente alla

sospensione della presente causa sino al 31 dicembre 2002, l'attrice ribadisce che la signora __________, debitrice solidale con la convenuta __________, non ha rispettato la dilazione e che nei suoi confronti è stata avviata, in data 11 giugno 2001, la procedura esecutiva per l'incasso forzato del credito.

Alla luce di quanto esposto, pur considerando che la signora __________, saltuariamente effettua dei versamenti di cui l'ultimo il 14 ottobre 2002, l'attrice chiede a codesto Tribunale la riattivazione della causa nei confronti della convenuta, precisando che il valore di causa attuale ammonta a fr. 8'823.60." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

                                         In casu, la convenuta si limita a contestare in modo generico l'ammontare del credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi al summenzionato obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza. Con l'opposizione ella si era limitata a sostenere che:

"  Per quanto concerne lo scoperto da voi vantato attualmente lo stesso risulta essere di poco superiore all'importo dei contributi paritetici in vostro favore, calcolato sugli stipendi della signora __________ dal 1996 al 1999 (vedasi conteggio allegato)." (cfr. doc. _)

                                         Del resto, in sede di risposta, la convenuta non ha più ribadito la contestazione sull'importo del danno, anzi ha chiesto che venisse sospesa la causa in attesa dell'estinzione dei pagamenti rateali convenuti tra l'attrice e __________ (cfr. doc. _).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), dalla ricapitolazione della Cassa effettuata dopo il versamento di diversi acconti da parte di __________, risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 8'823.60 (cfr. doc. _).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C.,__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dalla costituzione sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).

                            2.7.1.   La convenuta sostiene che ad occuparsi della gestione della società era __________, procuratrice con firma individuale. Quest'ultima l'avrebbe sempre rassicurata sulla situazione finanziaria della società. A mente della convenuta inoltre - per quanto è dato di capire - __________, nonostante le richieste, non le avrebbe fornito la documentazione contabile della società.

                                         A mente della convenuta inoltre - per quanto è dato di capire - __________ nonostante le richieste, non le avrebbe fornito la documentazione contabile della società.

                                         Accettando il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ (procuratrice e presunta organo di fatto della società), bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che, nonostante le richieste, __________ non le avrebbe fornito la documentazione contabile della società.

                                         Tutto ciò non è sufficiente.

                                         La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto un sufficiente controllo.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Il ruolo di presunto organo di fatto di __________, non giustifica comunque la passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza.

                                         La convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. La convenuta avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Ella avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

                                         Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal 1996.

                                         Nulla impediva alla convenuta di richiedere qualsivoglia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad un'amministratrice unica, attingendo ad esempio a dati contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di revisione. (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c). Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, il convenuto avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9); uscendo quindi dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Per contro, la convenuta dopo aver constatato di non avere ricevuto i ragguagli richiesti alla procuratrice (cfr. doc. _), ha atteso sino al 30 marzo 1999 prima di dimettersi (cfr. doc. _).

                                         La convenuta non può liberarsi da ogni responsabilità asserendo che le sue richieste di informazioni sono restate lettera morta. La lunga permanenza nella società, fa pensare che la convenuta ha lasciato correre le cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).

                                         Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ s, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratrice unica (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile

                                         2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività della convenuta è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

                                         Quanto al fatto che __________ abbia esonerato __________ da ogni responsabilità (cfr. doc. _), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra __________ e __________ (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa __________ fr. 8'823.60.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2000.37 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 31.2000.37 — Swissrulings