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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.07.2020 30.2020.6

3 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,446 parole·~12 min·3

Riassunto

Nel preciso caso di specie la comunicazione di affiliazione quale datore di lavoro di personale domestico non è una decisione. Giustamente la Cassa ha dichiarato irricevibile l'opposizione. Il ricorrente potrà impugnare la decisione condannatoria con cui saranno fissati i contributi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2020.6   cs

Lugano 3 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 maggio 2020 emanata da

CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il 21 aprile 2020 la CO 1 ha scritto a RI 1, nato nel 1929, confermando la sua affiliazione quale datore di lavoro per il personale domestico con effetto dal 1° gennaio 2017 (doc. 3).

                                  B.   Con opposizione del 29 aprile 2020 l’assicurato ha contestato l’assoggettamento quale datore di lavoro per il personale domestico (doc. 2).

                                  C.   Con decisione su opposizione del 15 maggio 2020 la Cassa CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, rilevando che lo scritto del 21 aprile 2020 è una semplice comunicazione e non è da considerare una decisione (doc. 1).

                                  D.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, postulando il ripristino dell’effetto sospensivo, chiedendo di poter contestare la notifica di affiliazione quale datore di lavoro e domandando lo stralcio dall’affiliazione alla Cassa quale datore di lavoro per gli anni 2017-2019 (doc. I).

                                  E.   Con risposta del 9 giugno 2020 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                         in diritto

                                        in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

2.    In concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione del ricorrente irricevibile in quanto lo scritto del 21 aprile 2020 non sarebbe da qualificare quale decisione formale.

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Di principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr. DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014).

In concreto, oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se l’opposizione contro lo scritto del 21 aprile 2020 tramite il quale la Cassa ha affiliato il ricorrente quale datore di lavoro per il personale domestico è ricevibile.

L’amministrazione non è invece entrata nel merito della questione a sapere se tale qualifica è corretta.

Le contestazioni circa la qualifica di datore di lavoro per gli anni 2017-2019, non oggetto della decisione impugnata, sono pertanto irricevibili.

nel merito

                                   3.   Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                                         Secondo l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

                                         Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).

                                         Per l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                   4.   Con sentenza pubblicata in DTF 132 V 257 (cfr. anche DTF 142 V 2, consid. 1.1) il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha modificato la sua giurisprudenza in materia di impugnazione delle comunicazioni circa i rifiuti di affiliazione ad una Cassa di compensazione quale indipendente. Secondo la prassi precedente le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di fissazione dei contributi. Con la nuova prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria.

                                         Nel caso giudicato dall’allora TFA un assicurato, affiliato dal 1° settembre 1996 alla Cassa di compensazione del Canton Zurigo quale indipendente a titolo principale, nel corso del 2003 ha chiesto l’affiliazione come indipendente per un’altra attività lavorativa che intendeva svolgere.

                                         Con decisione formale del 2 aprile 2004, confermata dalla decisione su opposizione del 7 maggio 2004, la Cassa cantonale ha respinto la richiesta. Il Tribunale cantonale zurighese ha annullato il provvedimento amministrativo giacché non vi erano le condizioni per emettere una decisione di accertamento. L'Alta Corte, modificando la propria giurisprudenza, ha accolto il ricorso della Cassa di compensazione.

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che laddove un assicurato chiede un’affiliazione quale indipendente e questa gli viene negata, ha diritto di ottenere dalla Cassa di compensazione l’emanazione di una decisione formale (“In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG)“.

                                         Questo perché il medesimo assicurato non ha la possibilità di chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione (condannatoria) in ambito di contributi paritetici („Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten“), giacché, non essendone debitore, non si trova in un rapporto diretto con la Cassa di compensazione del (presunto) datore di lavoro („Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen.“).

                                         Per cui, di regola, solo con l’emissione di una decisione formale l’assicurato che si vede negata l’affiliazione come indipendente può conoscere i motivi del rifiuto in tempi relativamente brevi (“Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.“).

                                         La decisione che la Cassa è tenuta ad emanare in questo caso è una decisione formatrice (“Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid.“).

                                         L’Alta Corte, al consid. 2.1 ha inoltre rammentato che la giurisprudenza ammette l’emanazione di decisioni di accertamento nel caso di situazioni complesse, nelle quali non è ragionevolmente esigibile che conteggi di contributi paritetici complicati vengano emessi prima che siano stabiliti l’esistenza di un’attività dipendente e l’obbligo contributivo del datore di lavoro interessato.

                                         Una tale situazione può presentarsi in particolare quando numerosi assicurati sono toccati dalla decisione notificata al loro datore di lavoro comune oppure se la questione relativa al loro statuto contributivo, a causa di condizioni particolari, è nuova (“ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch AHI 2001 S. 219 Erw. 2a).”).

                                         A questo proposito va segnalata la sentenza 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 la cui causa traeva origine dalla contestazione di una decisione della Cassa di compensazione che aveva accertato la qualità di datore di lavoro di una ditta che, secondo l’amministrazione, aveva alle sue dipendenze circa 350 lavoratori (cfr. consid. 1.2; 1.2.1; 1.2.2).

                                         Va pure segnalata la sentenza del 6 marzo 2003, pubblicata in DTF 129 V 289 = SVR 2003, AHV nr. 16, pag. 41, consid. 2.2, e la DTF 130 V 388, dove l’Alta Corte ha stabilito che anche sotto l’egida della LPGA, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo. In assenza di una concretizzazione più precisa all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell’art. 5 cpv. 1 PA.

                                         Cfr. infine la sentenza 9C_494/2019 del 16 settembre 2019, consid. 1.2 non pubblicato in DTF 145 V 320, dove il TF ha citato la giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 257.

                                   5.   Va ancora rammentato che con sentenza del 6 agosto 2008 (inc. 30.2008.24+25), in applicazione della giurisprudenza federale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, circa la contestazione di una decisione di affiliazione come datore di lavoro, ha stabilito che:

" A differenza di quanto vale per gli assicurati che chiedono (invano) l’affiliazione come indipendenti e per i quali la Cassa in caso di rifiuto è tenuta ad emettere una decisione formatrice (cfr. consid. 2.7.), i datori di lavoro a cui viene comunicata l’affiliazione di un assicurato come loro dipendente, essendo debitori dei relativi contributi paritetici, hanno la possibilità di ottenere dalla Cassa di compensazione una decisione condannatoria.

Se una decisione condannatoria non è stata emessa, un ricorso è possibile solo se la Cassa, vista la particolarità del caso, è tenuta ad emanare una decisione di accertamento.”

                                         Questo principio vale anche per le persone senza attività lucrativa, le quali possono chiedere ed ottenere in tempi brevi una decisione condannatoria (cfr. sentenza 30.2009.31 del 19 ottobre 2009).

                                   6.   In concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono gli estremi per l’emanazione di una decisione di accertamento, non essendoci un interesse maggiore all’esame preliminare dello statuto del ricorrente.

                                         Il caso non è complesso, tant’è che agli atti vi sono già conteggi delle ore svolte e degli importi pagati alla persona che la Cassa ritiene essere la dipendente dell’assicurato (cfr. doc. 5a).

                                         Il ricorrente deve unicamente indicare l’ammontare esatto e complessivo degli importi versati annualmente a questa persona affinché la Cassa possa calcolare i contributi paritetici che secondo l’amministrazione sono a carico del ricorrente.

                                         Inoltre, la questione dell’affiliazione come dipendente di personale domestico non è così particolare da necessitare l’emanazione immediata di una decisione d’accertamento per stabilire il suo statuto. Il Tribunale federale si è infatti chinato ancora recentemente su tale argomento in una sentenza 9C_355/2018 del 1° aprile 2019 (cfr. consid. 3.2).

                                         Per cui l’insorgente non può pretendere dalla Cassa l’emanazione di una decisione di accertamento, né l’amministrazione, informando l’assicurato di averlo affiliato come datore di lavoro del personale domestico, ha emanato una decisione in tal senso.

                                         In concreto, dopo che la Cassa avrà ricevuto dall’assicurato la dichiarazione dei salari degli anni dal 2017 al 2019, emanerà una decisione di fissazione dei contributi paritetici, che dovrà notificare anche alla presunta dipendente (sentenza 9C_48/2019 del 13 maggio 2019 con riferimento alla DTF 132 V 257, consid. 2.4 e 2.5), e contro la quale potrà essere inoltrata opposizione.

                                         Il ricorrente, se lo riterrà necessario, potrà poi impugnare a questo Tribunale la decisione su opposizione e contestare, se confermata, la sua qualità di datore di lavoro nei termini previsti dalla legge (cfr. art. 60 LPGA).

                                         Se il ricorrente non darà seguito alla richiesta di notifica del reddito lordo per il periodo dal 2017 al 2019, la Cassa potrà emanare una decisione di tassazione d’ufficio, sulla base della documentazione in suo possesso (cfr. art. 39 OAVS). Anche contro questa decisione sarà possibile dapprima inoltrare opposizione e poi, eventualmente, un ricorso al TCA.

                                         In queste condizioni il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2), va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

                                         Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di concedere l’effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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