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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2020 30.2020.5

14 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,323 parole·~27 min·3

Riassunto

Richiesta AGI respinta sulla base delle motivazioni addotte dall'SMR ,perché non v'è stato un peggioramento dal punto di vista funzionale rispetto alla domanda precedente. L'assicurato non è stato in grado di comprovare,mediante atti medici,il presunto peggioramento e la necessità di aiuto di terzi

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 30.2020.5   TB

Lugano 14 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici       redattrice:

  Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 gennaio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Beneficiario di una rendita intera di invalidità dal 2000 (docc. 44 e 45) il 23 giugno 2016 (doc. 77) RI 1, 1949, ha chiesto l'assegno per grandi invalidi AVS lamentando che dal 1997 era diabetico con conseguenti problemi cardiovascolari progressivi, psoriasi, micosi ai piedi, deambulazione difficoltosa, necessità di scarpe ortopediche, 2 stent alle gambe, 4 by-pass cardiaci e uno stent alle coronarie, che dal 1° gennaio 2013 gli impedivano giornalmente di mettersi le calze e le scarpe e dal 1° gennaio 2014 di alzarsi/sedersi/coricarsi, lavarsi e spostarsi.

Sentito il medico del Servizio Medico Regionale (doc. 81), con decisione del 13 ottobre 2016 (doc. 85) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato l'AGI, non essendo giustificata la necessità di aiuto regolare di terzi per quegli atti ordinari della vita.

                               1.2.   L'11/15 novembre 2019 (doc. 97) l'assicurato ha formulato una nuova domanda di assegno per grandi invalidi indicando che dal gennaio 2015 necessita parzialmente dell'aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mentre regolarmente per fare la doccia, riordinare i vestiti dopo essere andato al gabinetto e la sorveglianza continua causa rischio cadute o peggioramento delle patologie; inoltre, dal gennaio 2004 la moglie gli prepara i pasti e si occupa della sua dieta e dal gennaio 2017 ha bisogno dell'aiuto di terzi per spostarsi.

Interpellato, come in precedenza, il dr. med. __________ dell'SMR (doc. 99), che ha ritenuto non giustificate le necessità di aiuto di terzi lamentate dall'assicurato, con decisione del 22 novembre 2019 (doc. 102) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di prestazioni, non ritenendo medicalmente giustificata la dipendenza da terzi nel compiere gli atti ordinari.

                               1.3.   Nella sua opposizione del 19 dicembre 2019 (doc. 104) l'assicurato si è lamentato che non è stata chiesta la necessaria documentazione ai medici curanti, i quali erano pronti a documentare il peggioramento della situazione somatica e depressiva.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 29 gennaio 2020 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato il rifiuto di assegnazione di un assegno per grandi invalidi, rilevando che l'assicurato ha manifestato un dissenso generico e puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni.

                               1.5.   Il 26 febbraio 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando che la Cassa non è entrata in materia sulla sua domanda di AGI e che non ha effettuato i necessari accertamenti. Il ricorrente ha perciò prodotto dei referti medici e ha ribadito che abbisogna di assistenza continua, che gli è prestata dalla moglie e in parte da infermieri.

Egli ha inoltre evidenziato l'insorgenza di sintomatologia psichica con diminuzione del tono dell'umore, insonnia, crisi ansiose ricorrenti, motivo per cui doveva essergli concesso un assegno per grandi invalidi.

                               1.6.   A seguito del decreto di completazione del 28 febbraio 2020 (doc. II) e delle spiegazioni (doc. III) del giudice delegato del TCA, il 9 marzo 2020 (doc. IV) RI 1 ha osservato che nel 1993 gli è stato diagnosticato un grave diabete, che nel 2005 ha comportato problemi cardiaci e conseguente intervento di posa di 4 bypass e stent al cuore, come pure problemi agli occhi che hanno necessitato, da ultimo nel 2018, di un'operazione. Anche gli arti inferiori sono stati colpiti nel 2014 con forte impedimento alla deambulazione, aggravato dall'impossibilità di esercizio fisico che incide sul tono della muscolatura provocando forti dolori ai polpacci e zoppìa intermittente. Ai problemi di ipertensione, ai disturbi respiratori e agli acufeni si è recentemente aggiunta un'artrosi. A causa di questa polipatologia l'assicurato ha bisogno di aiuto giornaliero per lavarsi, fare la doccia, controllare la dieta, assumere i medicamenti e camminare. Rispetto al 2016, la situazione è peggiorata sia dal profilo fisico sia psichico con insorgenza di crisi ansiose, diminuzione del tono dell'umore e insonnia con incubi notturni. Oltre all'aiuto della moglie e all'assistenza medica continua vi è un infermiere che viene a domicilio.

L'assicurato ha infine rilevato che il fatto che la Cassa non abbia consultato i suoi medici curanti, ma si sia limitata a fornire motivazioni tecniche, l'ha portato a un forte stato depressivo.

                               1.7.   Sulla scorta della presa di posizione del 9 giugno 2020 (doc. VII/1) del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il 10 giugno 2020 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso, non presentando obiezioni diverse da quelle già proposte con l'opposizione. L'amministrazione ha poi sottoposto la documentazione medica prodotta con il ricorso all'SMR e, alla luce delle sue considerazioni, che ha riprodotto nella sua risposta, ha postulato di confermare la decisione.

                               1.8.   Il 25 giugno 2020 (doc. IX) il ricorrente si è nuovamente detto perplesso nei confronti della non entrata in materia senza averlo visitato né senza avere effettuato degli accertamenti sul suo stato di salute e avere appurato le limitazioni fisiche. Nemmeno è stato detto alcunché dall'amministrazione in merito ai suoi disturbi psichici. L'assicurato ha perciò concluso che benché conservi uno stato di salute generale accettabile, ha comunque grossi problemi nello svolgere le attività quotidiane, motivo per cui ha auspicato che siano effettuati degli specifici accertamenti interdisciplinari.

                               1.9.   L'indomani (doc. X) il TCA ha ricevuto dal suo fisioterapista uno scritto riassuntivo della situazione psico-fisica del ricorrente.

                             1.10.   Il 13 luglio 2020 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha osservato che la documentazione prodotta dal ricorrente non apportava alcun nuovo elemento oggettivo che non fosse già stato considerato, motivo per cui non v'era motivo di mettere in dubbio la valutazione resa dall'SMR, non essendo peraltro evidenziato alcun dettaglio sul genere di aiuto prestato all'assicurato da terzi e da quanto tempo la relativa necessità sarebbe presente.

                             1.11.   Il ricorrente ha ribadito il 23 luglio 2020 (doc. XIV) la mancanza di nuovi elementi e la rinuncia ad esperire accertamenti sul suo stato di salute.

                             1.12.   L'11 agosto 2020 (doc. XVI) il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre il rapporto della visita di controllo post PTA che, come risulta dal referto del 12 febbraio 2020, avrebbe dovuto effettuare il 10 aprile 2020, ma il 17 agosto 2020 (doc. XVII) l'interessato ha precisato che tale visita non ha avuto luogo a causa della pandemia di COVID-19. L'assicurato ha osservato di continuare a seguire le terapie prescritte e ha ribadito di essere a disposizione per eventuali accertamenti sulle sue limitazioni nello svolgere le attività quotidiane.

                             1.13.   Invitata a prendere posizione (docc. XVIII e XIX), l'amministrazione non si è pronunciata su questo accertamento.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 CIGI):

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         - andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente, la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                               2.2.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

L'art. 69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta dell'AGI deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.

Non è dunque sufficiente una comunicazione orale alla Cassa di compensazione da parte dell'assicurato sulle sue condizioni e ciò non solo nell'ambito della prima domanda di prestazioni, ma anche quando si tratta di una domanda di revisione (STCA 30.2019.26 del 27 gennaio 2020; STCA 30.2018.14 del 10 dicembre 2018).

                               2.3.   Nella fattispecie, l'11 novembre 2019 (doc. 97) l'assicurato ha indicato di necessitare dell'aiuto della moglie dal gennaio 2004 per mangiare (inteso come preparazione e dieta), dal gennaio 2015 per vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, la cura del corpo e fare i propri bisogni (riordinare i vestiti) e dal gennaio 2017 per spostarsi.

A comprova del suo stato di salute ha prodotto il referto medico del 29 agosto 2019 (doc. 96) reso dal Servizio di angiologia dell'Ospedale __________ di __________ a seguito della visita di controllo del 20 agosto 2019, che espone la diagnosi, l'anamnesi intermedia e la terapia farmacologica.

Interpellato in proposito, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha osservato che, secondo questo rapporto, dal punto di vista funzionale, rispetto alla situazione del 2016, nulla era cambiato. In particolare, il medico SMR ha evidenziato, estrapolandolo dalla lettera ambulatoriale stessa e indicandolo nel dettaglio, il buon decorso clinico a seguito dei numerosi interventi di PTA a partire dal giugno 2017. Alla luce di ciò, egli ha concluso che, "Dal punto di vista esclusivamente medico, la documentazione pervenuta agli atti, con particolare riferimento all'assenza di claudicatio intermittens, e all'assenza di lesioni trofiche in regione curale non giustifica alcuna delle necessità descritte nel formulario di richiesta AGI.".

La decisione di rifiuto dell'assegno per grandi invalidi del 22 novembre 2019 (doc. 102) è stata contestata dall'interessato, poiché i suoi medici curanti, in particolare il dr. med. __________, non sono stati interpellati dalla Cassa di compensazione per acclarare le sue condizioni di salute. L'opponente ha espressamente indicato di non avere allegato della documentazione medica, eccetto l'elenco delle diagnosi.

Con la decisione su opposizione del 29 gennaio 2020 (doc. A1) l'amministrazione ha confermato il rifiuto di concessione dell'assegno per grandi invalidi, non avendo l'assicurato fornito le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

È solo davanti al TCA che l'assicurato, con il ricorso, ha trasmesso dei certificati medici.

Il referto del 21 maggio 2019 (doc. A6) concerne la visita medica che la dr.ssa med. __________, specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia, ha effettuato quello stesso giorno, ponendo la diagnosi bilaterale di retinopatia diabetica di tipo background panfotocoagulata e all'occhio sinistro di persistenza di edema maculare; bilaterale di pseudofachia e blefarite posteriore.

Dopo avere descritto l'acuità visiva di entrambi gli occhi, la specialista ha concluso che l'assicurato mostrava una retinopatia diabetica panfotocoagulata con persistenza di un edema maculare all'occhio sinistro e una blefarite posteriore all'occhio destro, prescrivendogli perciò una terapia locale bilaterale.

A seguito della fluorangiografia eseguita l'11 luglio 2019, l'oftalmologa ha concluso che all'occhio destro v'erano esiti di panfotocoagulazione laser e che a quel momento non v'erano indicazioni per ulteriori trattamenti, mentre pure all'occhio sinistro v'erano esiti di panfotocoagulazione laser, ma con presenza di lieve edema maculare e siccome l'acuità visiva era ottima è stata proposta un'osservazione senza ulteriori iniezioni intravitreali.

Nella lettera ambulatoriale del 30 agosto 2019 (doc. A2) il dr. med. __________, specialista in medicina interna e cardiologia, ha riferito della visita del 19 agosto 2019 e ha posto la diagnosi di cardiopatia ischemica con stato dopo scintigrafia miocardica nel 2018 con pregressa necrosi infero-laterale medio-basale senza associati reperti significativi per alterata perfusione miocardica indotta dallo stress, FE 53%. Egli ha evidenziato che v'era un buon decorso cardiologico con normale funzione sistolica e normale contrattilità segmentaria, normale funzione diastolica di un ventricolo sinistro non dilatato moderatamente ipertrofico in assenza di rilevante valvulopatia, non indizi di ipertensione polmonare.

Quali fattori di rischio cardiovascolare il cardiologo ha indicato diabete mellito tipo II con polineuropatia, pregresso tabagismo, ITA e dislipidemia e quali diagnosi collaterali rilevanti una grave problematica angiologica periferica con stato dopo by-pass, angioplastica delle arterie degli arti inferiori (PTA) e claudicatio cronica.

L'assicurato ha riferito benessere cardiocircolatorio senza sintomi specifici per quanto la vita di tutti i giorni era limitata nella capacità funzionale e dai problemi di claudicatio vascolare e di neuropatia.

Dalla valutazione medica è emerso che la situazione cardiaca era stabile dal punto di vista clinico ed ecocardiografico, perciò il curante non aveva motivo di forzare la diagnostica ischemica (RM), ma ha invitato il paziente a proseguire con la terapia di movimento che ha migliorato l'aspetto perfusorio della vasculopatia periferica. Una rivalutazione sarebbe avvenuta a scadenza annuale.

Il certificato medico del 4 dicembre 2019 (doc. A4) del dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, ha attestato una diagnosi di esiti PTG al ginocchio sinistro e di gonartrosi destra, in trattamento con infiltrazioni.

La lettera ambulatoriale del 12 febbraio 2020 (doc. A3) allestita dal dr. med. __________ del Servizio di Angiologia dell'Ospedale __________ di __________ si riferisce alle visite dell'11 e del 17 febbraio 2020. Essa riporta le stesse 11 diagnosi poste nel referto del 29 agosto 2019 che l'assicurato ha prodotto con la richiesta di AGI, aggiungendo alla n. 2 (stato da trombosi venosa profonda prossimale arto inferiore destro 16.10.2015) l'esclusione di una trombosi venosa all'arto inferiore sinistro il 27 settembre 2019.

Indicata la (medesima) terapia, allo status clinico il medico ha riscontrato buone condizioni generali, lieve edema improntabile in sede crurale bilaterale, più pronunciato a destra; polso inguinale bilateralmente reperibile, non reperibili gli altri polsi periferici; assenti lesioni trofiche in regione crurale. È stato poi eseguito un esame duplex arterioso ad entrambi gli arti inferiori.

Nella sua valutazione lo specialista ha elencato i precedenti interventi di vascolarizzazione agli arti inferiori e ha rilevato che l'odierno controllo angiologico, come il precedente post-PTA, documentava la presenza di una buona perfusione arteriosa periferica a riposo agli arti inferiori, rimasta invariata con buone curve pletismografiche nei tre segmenti e buone pressioni di occlusione peri-malleolari bilaterali. Egli ha altresì documentato la pervietà del by-pass femoro-fibulare sinistro e del by-pass femoro-popliteo destro con presenza di una stenosi del 50-75% nel tratto prossimale del by-pass femoro-popliteo destro. Di conseguenza, l'angiologo ha ritenuto indicato procedere a una PTA di questa stenosi avvisandone il medico specialista e ha previsto un controllo angiologico di decorso post-PTA per il 10 aprile 2020.

Il 24 febbraio 2020 (doc. A5) il PD dr. med. __________ della Clinica di radiologia __________ ha riassunto gli interventi che ha eseguito sull'arto inferiore sinistro e destro dell'assicurato dal 2013 al 2019, precisando che il decorso negli anni si caratterizzava di una arteriopatia grave, resistente al trattamento chirurgico ed endovascolare.

A richiesta dell'amministrazione, il 9 giugno 2020 (doc. VII/1) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso posizione come segue sui certificati medici prodotti dal ricorrente:

" Il visus dell'assicurato descritto nel rapporto della Dr.ssa med. __________ del 21.05.2019, non soddisfa i criteri della marginale 8065 della CIGI per l'ipovisione.

La cardiopatia ischemica in esiti di BAC, non è associata a reperti significativi per alterata perfusione miocardica indotta dallo stress (scintigrafia miocardica del 2018). Inoltre la FE, indice di funzione ventricolare sinistra, è del 53%, ossia normale. La situazione cardiaca dell'assicurato viene infatti definita stabile nel rapporto del Dr. med. __________ del 20.08.2019.

Ancora, dagli atti risulta che l'assicurato è stato anche sottoposto in data 04.12.2019, a 4 infiltrazioni a livello del ginocchio destro, noto per gonartrosi. Le infiltrazioni, tuttavia, non rendono alcuna idea di eventuali, nuove limitazioni funzionali.

Dal rapporto di visita angiologica del Dr. med. __________ del 12.02.2020, emerge che l'assicurato ha presentato una stenosi emodinamicamente significativa del by-pass femoro popliteo destro con nuova procedura di PTA e successivo controllo post-PTA per il 10.04.2020.

Il certificato del Dr. med. __________ del 24.02.2020 parla di peggioramento senza descrivere alcun esame clinico obiettivo e relative, nuove limitazioni funzionali rispetto a quanto noto. Inoltre, egli si esprime ancor prima dello specialista angiologo che ha sottoposto a controllo post-PTA l'assicurato il 10.04.2020.

La documentazione prodotta non è concludente e manca soprattutto del rapporto di visita angiologica di controllo post-PTA del 10.04.2020. Soltanto con la sua acquisizione sarà possibile verificare la comparsa di limitazioni funzionali tali da giustificare le necessità indicate.

In assenza del rapporto di visita angiologica del 10.04.2020, non si possono che confermare integralmente tutte le prese di posizione SMR sul caso.".

Il ricorrente ha prodotto il 25 giugno 2020 il referto del 28 maggio 2020 (doc. IX/1) del dr. med. __________, specialista medicina interna generale, secondo cui lo stato di salute dal profilo organico era conservato, mentre dal profilo psicosomatico l'assicurato manifestava dei tratti di sovraccarico che hanno portato a una presa a carico da parte di uno specialista in psichiatria e psicoterapia.

Inoltre, il suo medico curante gli ha prescritto il 18 giugno 2020 (doc. IX/2) tre serie di sedute di fisioterapia per cervicalgia cronica.

Nel suo scritto accompagnatorio l'assicurato si è lamentato che il medico SMR non ha preso posizione sui suoi disturbi psichici, ma non ha allegato alcun referto specialistico al riguardo.

Il parere del 22 giugno 2020 (doc. X) del fisioterapista __________ ha infine riassunto i problemi di salute del ricorrente, riprendendo sostanzialmente quanto già esposto dall'assicurato il 9 marzo 2020 (doc. IV) nel suo complemento ricorsuale.

Sulla scorta di questi riscontri medici, la Cassa cantonale di compensazione ha confermato anche con le sue osservazioni del 13 luglio 2020 (doc. XII) il rifiuto di attribuire all'assicurato un assegno per grandi invalidi.

                               2.4.   La valutazione dell'amministrazione è corretta.

In effetti il dr. med. __________, che ha analizzato attentamente i certificati medici prodotti dall'assicurato con la sua domanda del novembre 2019 e con il ricorso del febbraio 2020, ha ritenuto che dal profilo medico non era giustificato che egli necessitasse dell'aiuto di terze persone per compiere gli atti ordinari della vita.

In un primo momento, sulla scorta del rapporto del 20 agosto 2019 relativo a una visita di controllo in ambito angiologico, il medico SMR ha ben spiegato che, dal profilo funzionale, nulla era cambiato rispetto alle condizioni di salute dell'interessato già esaminate nel 2016 in occasione della prima domanda di assegno per grandi invalidi. Egli ha infatti evidenziato il buon decorso clinico a seguito dei numerosi interventi di angioplastica che hanno avuto luogo dal giugno 2017.

Considerata l'assenza di claudicatio intermittens e di lesioni trofiche in regione curale, secondo il Servizio Medico Regionale non v'erano motivi per confermare la necessità per l'assicurato di farsi aiutare dalla moglie per vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, fare la doccia e riordinare i vestiti dopo essere andato alla toilette.

In seguito, preso atto del più recente referto del 12 febbraio 2020, in cui era stato ritenuto indicato procedere con una PTA stante la stenosi emodinamicamente significativa del by-pass femoro-popliteo destro, il dottor __________ ha chiaramente indicato nella sua successiva presa di posizione che per potere avere un quadro completo della situazione si doveva disporre del rapporto della visita angiologica di controllo successiva all'angioplastica, che era stata prevista per il 10 aprile 2010. Il medico dell'SMR ha ben spiegato che soltanto una volta in possesso di quel referto era possibile verificare la comparsa di limitazioni funzionali tali da giustificare l'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e che senza questo rapporto non poteva che confermare la sua precedente posizione.

Questo parere è stato trasmesso dal Tribunale al ricorrente insieme alla risposta dell'amministrazione, ma anziché produrre questo importante documento l'assicurato si è nuovamente lamentato che la Cassa non ha esperito accertamenti né si è pronunciata sui suoi disturbi psichici.

                               2.5.   Giova qui rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, 1993).

Infatti, l’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA K 207/00, consid. 3c; citata STFA K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

                               2.6.   Nell'evenienza concreta, dunque, l'assicurato non poteva limitarsi a criticare l'operato dell'amministrazione argomentando che essa non aveva effettuato degli accertamenti medici e che non aveva interpellato i suoi medici curanti in merito alle sue difficoltà nell'espletare gli atti ordinari della vita.

Anche l'affermazione dell'assicurato "Non si capisce inoltre la mancanza di posizione rispetto ai disturbi psichici" (doc. IX) non merita tutela, poiché egli non ha mai prodotto un referto reso da uno specialista in materia che attesti i suoi problemi psichici. La semplice indicazione, da parte del dr. med. __________, che l'interessato è in cura psichiatrica presso il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, non è infatti sufficiente, alla luce della giurisprudenza esposta, per sollevare il ricorrente dall'obbligo che gli incombe di comprovare le proprie allegazioni apportando dei certificati medici specialistici.

Occorre infatti ribadire che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, perciò quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Ciò nonostante, vista l'importanza, più volte segnalata dall'SMR e nota al ricorrente, di disporre del rapporto della visita di controllo del 10 aprile 2020 per potersi pronunciare sul suo diritto a un assegno per grandi invalidi, in via del tutto eccezionale l'11 agosto 2020 (doc. XVI) il Tribunale ha sollecitato l'assicurato a trasmettere questo documento e il 17 agosto 2020 (doc. XVII) quest'ultimo ha segnalato che tale visita non ha avuto luogo a causa della pandemia di COVID-19.

In effetti, secondo l'art. 10a cpv. 2 introdotto con la modifica del 16 marzo 2020 dell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19), le strutture sanitarie quali ospedali e cliniche, studi medici e dentistici dovevano rinunciare a interventi medici e terapie non urgenti.

Questa norma è entrata in vigore il 17 marzo 2020 ed è rimasta valida fino al 19 aprile 2020 compreso (art. 12 cpv. 6).

Ciò significa che se, secondo quanto indicato nella lettera ambulatoriale del 12 febbraio 2020 del dr. med. __________, stante l'importante stenosi del by-pass femoro-popliteo l'angiografia dell'arto inferiore destro ha poi avuto luogo - e nel suo scritto del 17 agosto 2020 il ricorrente non ha affermato che la realizzazione di questo intervento non è avvenuta a causa del COVID-19 -, dal 20 aprile 2020 l'assicurato avrebbe potuto sollecitare il suo medico ad effettuare la visita di controllo post-PTA.

Questo controllo non era opportuno solo per fare il punto della situazione delle sue condizioni di salute, ma anche, e soprattutto, alla luce del fatto che già nel giugno 2020 il Servizio Medico Regionale ne ha richiesto il rapporto e ha chiaramente evidenziato che soltanto con la sua acquisizione era possibile verificare la comparsa di limitazioni funzionali tali da giustificare la necessità, per l'assicurato, di fare capo ad altre persone per svolgere gli atti ordinari della vita e quindi pronunciarsi sul suo diritto all'AGI.

Anche la richiesta del Tribunale dell'11 agosto 2020 avrebbe dovuto portare il ricorrente a fissare un nuovo appuntamento per effettuare tale controllo e a informare il TCA sulla data in cui la visita angiologica avrebbe avuto luogo, cosicché si sarebbe atteso il parere medico che sarebbe poi stato trasmesso alla Cassa di compensazione per una valutazione da parte del Servizio Medico Regionale.

Considerato però che ciò non è avvenuto e che senza questo certificato non vi sono elementi oggettivi di carattere medico per sovvertire le conclusioni tratte dal dr. med. __________ sulla base dei referti prodotti dallo stesso ricorrente, ritenuto infatti che la sua analisi non è stata contraddetta sulla base di certificati medici, ma solo adducendo motivi di carattere soggettivo e che un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica operata dall'amministrazione non è sufficiente per contrastare le conclusioni secondo cui le condizioni di salute dell'assicurato non giustificano l'aiuto di terzi, non v'è pertanto alcuna valida ragione per distanziarsi dalle stesse.

Di conseguenza, in assenza di prove documentali atte ad avvalorare uno stato di salute peggiore rispetto a quello che l'SMR ha attentamente e dettagliatamente analizzato il 19 novembre 2019 e il 9 giugno 2020, non sono dati attualmente i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto a un assegno per grandi invalidi.

Quando l'assicurato effettuerà la visita di controllo post-PTA potrà inviare il referto all'amministrazione per una sua valutazione.

All'ora attuale, però, sulla scorta della documentazione medica agli atti, il TCA non può che seguire le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale e, quindi, non ritenere adempiuti i presupposti per attribuirgli un AGI.

Il ricorso deve perciò essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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