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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 30.2019.32

25 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,181 parole·~31 min·2

Riassunto

Interessi di mora dovuti sui contributi come indipendente.La Cassa ha fissato i contributi provvisoriamente non esistendo una notifica di tassazione.L'ass. doveva informare la Cassa della cessazione e vendita dell'attività e dell'aumento dei suoi redditi per adeguare acconti.Tasso 5% è tasso tecnico

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 30.2019.32-33   TB

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2019 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

la decisione su opposizione del 1° novembre 2019 emanata da

Cassa di compensazione CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del 2015 RI 1, 1944, ha cessato la sua attività e il 18 gennaio 2016 (doc. 1) la Cassa di compensazione CO 1 ha emesso un conteggio di conguaglio per il periodo di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 2015 considerando un reddito aziendale di Fr. 57'200.-, a cui ha dedotto la franchigia di Fr. 16'800.- per i beneficiari di rendite e ha quindi ritenuto un reddito determinante soggetto ai contributi di Fr. 40'400.-.

Su questa cifra la Cassa ha calcolato il contributo personale dovuto, pari a Fr. 2'906,20 di cui Fr. 43.- di spese amministrative.

Considerato che l'assicurato aveva già versato tale importo, egli non doveva corrispondere alcuna somma a conguaglio.

                               1.2.   Il 3 dicembre 2018 (doc. 2) l'Ufficio di tassazione di __________ ha trasmesso alla Cassa di compensazione i dati fiscali inerenti l'assicurato stabiliti il 5 settembre 2018, dai quali risulta un reddito da attività principale come indipendente di Fr. 76'000.- e complessivamente dei redditi da attività indipendente di Fr. 206'000.- assoggettati fiscalmente.

Con decisione dell'11 dicembre 2018 (doc. A1) la Cassa di compensazione CO 1 ha fissato in Fr. 20'626,80 i contributi personali dovuti da RI 1 per l'anno 2015 stante un reddito di Fr. 206'000.- che, ritenuta la franchigia di Fr. 16'800.- per beneficiari AVS, dà un reddito determinante di Fr. 209'500.-. Dedotti i contributi già versati, l'assicurato doveva corrispondere la differenza di Fr. 17'720,60.

Detta decisione ha pure fissato gli interessi di mora per contributi dovuti per quel periodo contributivo, calcolando per l'anno 2015 degli interessi al 5% dal 1° gennaio 2017 all'11 dicembre 2018, pari a Fr. 1'725,30 sull'importo di Fr. 17'720,60.

                               1.3.   Il 26 dicembre 2018 (doc. A2) RI 2 e RI 1 hanno fatto presente alla Cassa di compensazione che i calcoli dell'autorità fiscale erano errati e che li avevano contestati, visto che si doveva considerare il reddito da attività per nove mesi e poi la cessione della ditta per Fr. 150'000.-. Essi non erano d'accordo con gli interessi di mora fatturati, non avendo ricevuto una richiesta di acconto superiore agli anni passati.

Il 21 giugno 2019 (doc. A4) i coniugi RI 1 si sono lamentati di non avere ottenuto una risposta e hanno informato la Cassa di avere ricevuto con grande ritardo dall'autorità fiscale la decisione per l'anno 2015, non per colpa loro, ma per motivi organizzativi dell'Ufficio di tassazione. Benché non avessero ancora incassato l'importo totale della cessione della ditta, avrebbero comunque pagato i contributi, dedotti gli interessi, sull'intero reddito.

                               1.4.   Con scritti del 4 (doc. A5) e del 24 luglio 2019 (doc. A6) la Cassa ha informato l'assicurato che gli interessi di mora continuavano a decorrere anche se aveva fatto reclamo all'Ufficio di tassazione. Nel 2015 egli ha pagato gli acconti sul reddito provvisorio e con la decisione definitiva dell'UT la Cassa ha emesso il conguaglio.

                               1.5.   RI 2 e RI 1 si sono lamentati il 2 agosto 2019 (doc. A7) di non avere mai tardato, in 40 anni di affiliazione, a pagare i contributi dovuti e di avere versato il 24 giugno 2019 l'importo di Fr. 17'720,60 sebbene non abbiano incassato Fr. 20'000.- per la liquidazione della ditta. Richiedere poi il 5% di interessi è fuori luogo, stanti gli interessi negativi delle banche. I coniugi hanno ricevuto nel 2015 la richiesta di acconto, saldata, e poi più nulla. Se quindi l'Ufficio di tassazione era in ritardo non è certo colpa loro, che a seguito della cessione del laboratorio hanno pagato Fr. 19'574,20 per le imposte comunali, cantonali e federali e Fr. 17'720,60 per i contributi AVS/AI/IPG. Fino a quando il provento della vendita non è stato incassato interamente, a loro dire non dovrebbero decorrere degli interessi di ritardo, perciò si sentono penalizzati nel dovere ora versare ancora Fr. 1'775,30.

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 1° novembre 2019 (doc. A) la Cassa di compensazione CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 9 luglio 2019.

Ottenuta conferma il 28 ottobre 2019 (doc. 9) dall'autorità fiscale che nel 2015 il reddito determinante soggetto all'obbligo contributivo AVS era di Fr. 206'000.- (reddito come indipendente di Fr. 76'000.- e utile di liquidazione di Fr. 130'000.-), la Cassa ha confermato la decisione formale dell'11 dicembre 2018, ricordando che i contributi di acconto sono provvisori e si basano sul reddito presumibile per l'anno contributivo corrente. Se un assicurato indipendente constata al momento della chiusura dell'esercizio che i contributi d'acconto sono troppo bassi, deve immediatamente informare la propria Cassa, altrimenti dovrà pagare degli interessi di mora. In concreto, un aggiornamento dei contributi d'acconto non è mai avvenuto, perciò sono dovuti degli interessi di mora, che sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore che paga i suoi contributi in ritardo a danno del creditore, anche se il ritardo non è imputabile a una manchevolezza della Cassa né a una colpa dell'assicurato.

Il 4 novembre 2011 (doc. A8) la Cassa ha inviato all'assicurato una fattura a conguaglio di Fr. 1'775,30 (interessi + diffida).

                               1.7.   Il 28 novembre 2019 (doc. I) RI 2 e RI 1 si sono rivolti al Tribunale ricordando di essere iscritti presso la Cassa di compensazione CO 1 dal 1975 e di avere sempre pagato i contributi dovuti. Nel 2015 la Cassa ha chiesto loro il pagamento di un acconto per il contributo personale, che è stato regolarmente saldato. Contro la notifica di tassazione fiscale IC/IFD 2015 hanno inoltrato reclamo, perché delle cifre non corrispondevano e l'8 settembre 2018 si è chiusa la procedura.

I ricorrenti hanno contestano che ora la Cassa di compensazione chieda degli interessi di mora per questi ritardi visto che non sono dovuti a colpa loro e che "Non si pagano cifre inventate o importi non calcolati per penalizzare clienti onesti.", perciò secondo loro gli interessi non sono adeguati.

                               1.8.   Il 5 dicembre 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione CO 1 ha informato il TCA di non avere niente da aggiungere e l'11 dicembre seguente (doc. V), a richiesta del giudice delegato (doc. IV), ha prodotto l'incarto completo.

                               1.9.   Con scritto del 15 dicembre 2019 (doc. VII) i ricorrenti hanno osservato che la Cassa di compensazione si è sempre basata sull'anno precedente per chiedere gli acconti, mentre nel 2015 ha richiesto inspiegabilmente un solo acconto. Essi non si sono poi detti d'accordo con l'affermazione secondo cui gli interessi sono dovuti anche se il ritardo non è colpa dell'assicurato; gli interessi pretesi non sono perciò appropriati.

                             1.10.   La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

                               2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

                               2.3.   In un primo momento, il 18 gennaio 2016 (doc. 1), la Cassa di compensazione ha emanato una decisione provvisoria di fissazione dei contributi dovuti da RI 1 per l'anno 2015 a seguito della cessazione dell'attività come indipendente, stabilendoli in Fr. 2'902,20 stante un reddito di Fr. 57'200.-.

Sul retro della decisione è chiaramente indicato che non esisteva ancora la relativa notifica di tassazione e che quindi i contributi venivano fissati provvisoriamente sulla base dei dati conosciuti, che di regola corrisponde al periodo precedente.

La decisione menzionava pure in grassetto che "Un cambiamento rilevante del reddito dell'attività indipendente deve essere comunicato per iscritto alla cassa entro i 12 mesi che seguono la fine dell'anno contributivo in questione." e che in tal modo l'assicurato evitava di pagare interessi sulla differenza tra i contributi pagati in acconto e i contributi definitivi.

L'assicurato ha ricordato di avere liquidato la sua ditta artigianale per un compenso di Fr. 150'000.-, di cui ha incassato un primo acconto di Fr. 100'000.- il 2 novembre 2015, un secondo acconto di Fr. 20'000.il 28 settembre 2016 e un terzo di Fr. 10'000.- il 1° settembre 2017. Restavano ancora da incassare Fr. 20'000.-.

Egli ha affermato che le cifre ritenute dall'autorità fiscale erano errate, motivo per cui ha interposto reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 2015, controversia che è terminata l'8 settembre 2018.

Dagli atti risulta che il competente Ufficio di tassazione ha emesso la decisione di tassazione il 5 settembre 2018 e che ha comunicato i dai fiscali AVS alla Cassa di compensazione CO 1 il 3 dicembre 2018 (doc. 2).

Da questi documenti emerge che il reddito determinante ai fini AVS ammonta a Fr. 206'000.-, mentre il reddito da attività lucrativa indipendente a Fr. 76'000.-.

Prima di emanare la decisione su opposizione oggetto del ricorso, la Cassa di compensazione ha chiesto conferma all'autorità fiscale dei dati relativi al ricorrente. Il 28 ottobre 2019 (doc. 9) l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha confermato che l'utile aziendale 2015 ammontava a Fr. 76'000.-, mentre l'utile di liquidazione dell'attività a Fr. 130'000.-, perciò ai fini AVS ciò comportava un'imposizione di Fr. 206'000.-.

Il ricorrente si è inizialmente lamentato che i contributi personali sono stati calcolati anche sull'intera liquidazione, sebbene non abbia incassato per intero la somma pattuita con il compratore.

Tuttavia, egli ha poi pagato il 24 giugno 2019 l'intero importo di Fr. 17'720,60 ancora dovuto quale differenza fra i contributi totali fatturati di Fr. 20'626,80 e gli acconti di Fr. 2'906,20 versati in precedenza.

La scrivente Corte evidenzia che la circostanza che l'assicurato non abbia incassato una parte del prezzo di vendita pattuito non influisce sull'importo della liquidazione della sua ditta, che deve essere assoggettato al prelievo di contributi. Infatti, i rapporti interni fra venditore-acquirente sono indipendenti dall'obbligo di dovere pagare i contributi sulla base del reddito conseguito effettivamente durante l'anno 2015 (art. 22 cpv. 1 OAVS).

È quindi a giusta ragione che l'assicurato ha versato per intero il conguaglio dei contributi richiestigli con la decisione dell'11 dicembre 2018, che va dunque confermata.

                               2.4.   Unitamente alla decisione di fissazione dei contributi dovuti per l'anno 2015, la Cassa di compensazione ha stabilito gli interessi di mora, poiché l'interessato avrebbe dovuto già versare nel 2015, o al più tardi l'anno seguente, i contributi sul reddito aziendale conseguito quello stesso anno.

La Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e li ha calcolati sul periodo dal 1° gennaio 2017 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] all'11 dicembre 2018 [giorno della fatturazione]).

Sulla questione degli interessi di mora Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, il 18 dicembre 2006 ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Ancora recentemente (STCA 30.2019.16 del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 22 maggio 2019), la scrivente Corte ha ricordato che pronunciandosi nell'ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632 /2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).

Peraltro, questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)",

come pure ancora nel 2016 con la STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, secondo cui:

" 4.

Conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. (…).".

La lamentela dei ricorrenti sull'ingiustizia di addebitare degli interessi di ritardo per inadempienze organizzative dell'autorità fiscale non può quindi essere tutelata.

Nell'evenienza concreta spettava invece all'insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito da attività indipendente conseguito nell'anno in esame o nell'anno seguente la realizzazione di tale reddito, visto che gli interessi decorrono due anni dopo.

D'altronde, l'assicurato ha affermato di avere lavorato nove mesi durante l'anno 2015 e di avere poi ceduto la sua ditta. Pertanto, egli era in grado già quello stesso anno, o comunque nel corso del 2016, di conoscere il suo reddito aziendale rispettivamente l'utile di liquidazione pattuito seppure non incassato per intero - e di avvisare perciò la Cassa di compensazione della modifica della sua situazione.

L'assicurato non si è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta l'art. 23 cpv. 5 e l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito pari a oltre un terzo (Fr. 57'000.- contro i Fr. 206'000.-). Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l'amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12).

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

Nessuna comunicazione in tal senso le è però mai giunta da parte dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2015, perciò la Cassa di compensazione ha fatturato i contributi dovuti sulla base del reddito conseguito negli anni precedenti; egli ha infatti soltanto informato l'autorità fiscale dei suoi redditi nell'ambito della dichiarazione di imposta IC/IFD 2015, ma non ne ha dato notizia anche alla Cassa di compensazione.

Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa di compensazione non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta poco dopo l'emanazione della decisione di tassazione del 5 settembre 2018, ossia una volta conosciuti anche da parte dall'amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato nell'anno contributivo in oggetto (cfr. art. 27 OAVS).

Non va al riguardo dimenticato di rilevare che per la Cassa di compensazione determinante è solo e soltanto la decisione di tassazione. Infatti, le Casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS) e queste ultime le trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale (art. 27 cpv. 2 OAVS).

Una colpa non sarebbe perciò addebitabile alla Cassa di compensazione per un ipotetico suo ritardo nell'agire dopo avere ricevuto la notifica di tassazione dell'assicurato.

A questo proposito va evidenziato che con STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha infatti chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).".

L'amministrazione non era quindi tenuta a richiedere all'autorità fiscale la decisione di tassazione dell'assicurato. Spettava a quest'ultimo dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa la nuova situazione fiscale.

Benché non qui invocato, nessun ritardo sarebbe comunque ascrivibile alla Cassa nell'emanazione della decisione di fissazione dei contributi.

L'obbligo di versamento degli interessi moratori è pertanto indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o l'autorità fiscale, dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la notifica di tassazione e, di riflesso, anche la fissazione definitiva dei contributi personali.

La scrivente Corte rileva come siano quindi errate le affermazioni del ricorrente secondo cui "I contributi sono stati pagati e se ci sono stati ritardi non sono di una nostra mancanza." (doc. I pag. 2).

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per l'anno di contribuzione 2015 v'è la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali di Fr. 20'626,80 sono stati fissati l'11 dicembre 2018 dall'amministrazione ha condotto l'assicurato a posticipare per tre anni il versamento (dal 2015 al 2018, poi però il saldo di Fr. 17'720,60 versato effettivamente il 24 giugno 2019). Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2019.16 del 23 settembre 2019; 30.2019.6 del 29 maggio 2019; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018; STCA 30.2017.31-32 del 18 dicembre 2017; STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui i contributi che il ricorrente doveva versare per l'anno di contribuzione 2011 sono stati fissati dalla Cassa il 20 dicembre 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l'emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 di ottobre 2014; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che non ne abbia effettivamente tratto vantaggio non è rilevante.

Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull'operato dell'amministrazione. Pertanto, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non è quindi possibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, avendo versato degli acconti sui contributi dovuti per l'anno 2015 come indipendente inferiori del 25% al saldo dei contributi reclamati, RI 1 è tenuto a pagare degli interessi di mora.

                               2.5.   Conformemente al tenore dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, questi interessi di ritardo decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della decisione di fissazione dei contributi, quindi all'11 dicembre 2018 (art. 41bis cpv. 2 1a frase OAVS).

Inoltre, contrariamente alle rimostranze degli insorgenti, anche il tasso del 5% applicato in virtù dell'art. 42 cpv. 2 OAVS deve essere confermato.

Il Tribunale federale ha infatti più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può derogare (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 9), poiché si tratta di un interesse tecnico (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi di interesse dei mercati finanziari (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 9) ed è altresì utilizzato in diritto civile in virtù dell'art. 104 cpv. 1 CO.

In particolare, come evidenziato nella DTF 139 V 297, l'Alta Corte ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2

(…) Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen).

3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)".

Questi concetti sono stati ribaditi ancora nel 2016 nella citata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016:

" 4.

(…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références). 

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.".

Il tasso del 5% deve pertanto essere indubbiamente posto alla base del calcolo degli interessi di mora dovuti dall'insorgente.

                               2.6.   Da quanto precede discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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