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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2019 30.2019.22

19 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,537 parole·~13 min·4

Riassunto

Domanda di assegno per grandi invalidi respinta, perché al momento dell'emanazione della decisione impugnata non era ancora trascorso l'anno di attesa. La domanda della ricorrente è quindi prematura e va respinta. Per la verifica della dipendenza da terzi sarà necessaria un'inchiesta domiciliare

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2019.22   TB

Lugano 19 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 luglio 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS

ritenuto in fatto che

il 13/19 febbraio 2019 (doc. 9) RI 1, 1939, ha chiesto di potere beneficiare di un assegno per grandi invalidi dell'AVS lamentando di non essere più in grado autonomamente, dall'ottobre 2018, di vestirsi/svestirsi, provvedere alla propria igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e quindi di necessitare dell'aiuto da parte di terzi (marito) per compiere questi atti, così pure di necessitare di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, di una sorveglianza continua (notte e giorno) e delle stampelle per muoversi;

il 3 marzo 2019 (doc. 10) il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha precisato lo stato di salute dell'assicurata indicando la diagnosi e in particolare che l'interessata ha subito tre operazioni al ginocchio, a seguito delle quali cammina a fatica con l'aiuto di una stampella e in casa si muove pochissimo, tanto che tutti i lavori di casa e di cucina sono svolti dal marito;

il 7 maggio 2019 (doc. 11) l'Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato il medico curante dell'assicurata, il quale il 13 maggio 2019 (doc. 12) ha elencato nel dettaglio gli impedimenti dell'assicurata nello svolgere gli atti ordinari della vita;

con decisione del 18 giugno 2019 (doc. III/3) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurata la concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, poiché risulta autonoma in tutti gli atti quotidiani della vita e inoltre non necessita di sorveglianza personale e continua;

il 10 luglio 2019 (doc. 18) l'interessata si è opposta al rifiuto dell'AGI, facendo valere di dipendere totalmente dall'aiuto del marito per gli atti ordinari della vita;

con decisione su opposizione del 12 luglio 2019 (doc. III/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata, a motivo che, dal rapporto del dr. med. __________, si poteva fissare la data di inizio del periodo di attesa di un anno giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS non prima del 29 aprile 2019, data in cui è avvenuto l'impianto di una protesi totale all'anca sinistra;

l'amministrazione ha altresì precisato che l'atto di spostarsi può essere effettuato con l'ausilio delle stampelle e che l'assicurata, secondo quanto certificato dal medico curante, non necessita di una sorveglianza personale permanente;

il 16 luglio 2019 (doc. A2) il dr. med. __________ ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione spiegando lo stato di salute dell'assicurata e i suoi impedimenti nel compiere gli atti ordinari della vita, chiedendo pertanto all'amministrazione di rivedere la sua posizione e di concedere alla sua paziente un AGI parziale;

questo scritto è stato inviato all'assicurata il 22 luglio 2019 (doc. III/2) informandola che era già stata emessa una decisione su opposizione, contro la quale, semmai, poteva essere formulato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

con ricorso del 26 luglio 2019 (doc. I) RI 1 ha manifestato al TCA il suo dissenso al rifiuto della Cassa di compensazione di concederle un assegno per grandi invalidi visto il suo totale stato di dipendenza dall'aiuto del marito per gli atti ordinari della vita quotidiana e ha trasmesso al Tribunale il predetto certificato del dr. med. __________ del 16 luglio 2019;

il 9 agosto 2019 (doc. V/1) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha argomentato che, visto il referto del 13 maggio 2019 del medico curante, riteneva che "vi sia già stata una dipendenza da terzi già da 10.2018 e che fino al nuovo intervento del 29.5.2019 l'assicurata non abbia recuperato una piena autonomia in particolare per l'igiene e gli spostamenti fuori casa;

l'SMR ha quindi ritenuto plausibile l'inizio della dipendenza da terzi dall'ottobre 2018, perciò alla scadenza dell'anno di attesa si procederà con un'inchiesta domiciliare;

nella sua risposta del 9 agosto 2019 (doc. V) la Cassa di compensazione, preso atto dell'esposta presa di posizione del Servizio Medico Regionale, ha modificato al mese di ottobre 2018 - in luogo del 29 aprile 2019 - l'inizio della decorrenza dell'anno di attesa, negando perciò, per il momento, il diritto a un AGI dell'AVS, ricordando all'assicurata che nel mese di ottobre 2019 potrà inoltrare una nuova domanda di assegno per grandi invalidi e che in quell'occasione effettuerà un'inchiesta a domicilio;

il 12 agosto 2019 (doc. VII) il giudice ha chiesto all'assicurata se, stante la risposta della Cassa e vista la possibilità offertale di riproporre una nuova domanda di AGI dal mese di ottobre 2019, l'anticipo della scadenza del termine annuale rendeva privo di oggetto il suo ricorso;

la ricorrente ha comunicato al TCA il 20 agosto 2019 (doc. VIII) che "ribadisco di accettare la decisione riguardante il termine di attesa di un anno, ma mi oppongo a un eventuale rifiuto delle prestazioni motivato da una mancanza di dipendenza da terzi.";

con scritto del 24 ottobre 2019 (doc. X) l'assicurata ha informato il Tribunale di avere inoltrato una nuova domanda per l'assegno per grandi invalidi, ma che la Cassa di compensazione le ha risposto che, essendo pendente il ricorso attuale, non era al momento possibile entrare nel merito della stessa (doc. X/1);

la Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI);

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.;

l'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia;

per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute;

giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5;

a norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari;

Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS);

per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA;

sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti;

secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita;

l'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1);

per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI;

l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.   necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.   a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.   è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38;

a norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.     rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno;

per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile;

la giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

                                         vestirsi/svestirsi

                                         alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         mangiare

                                         provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali;

nell'evenienza concreta, pendente causa il Servizio Medico Regionale ha riconosciuto che, sulla base della certificazione del 13 maggio 2019 resa dal dr. med. __________, l'anno di attesa previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS decorreva dal mese di ottobre 2018, anziché dalla fine del mese di aprile 2019 come inizialmente ritenuto dalla Cassa di compensazione;

secondo il dr. med. __________, quindi, in considerazione della dipendenza da terzi dell'assicurata certificata dal medico curante nel rapporto del 16 luglio 2019 nel vestirsi, nell'igiene, nell'alimentarsi e negli spostamenti fuori casa, alla scadenza dell'anno di attesa era opportuno effettuare un'inchiesta a domicilio per verificare gli impedimenti dell'assicurata;

la ricorrente è concorde che l'inizio della dipendenza dal marito sia stato fatto risalire al mese di ottobre 2018;

tuttavia, al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa - e che costituisce il momento determinante che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215; DTF 129 V 1 consid. 1.2) - non era ancora trascorso il necessario periodo previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS;

di conseguenza, la domanda della ricorrente per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è, a questo stadio, prematura e, come tale, deve essere respinta dal Tribunale, non essendo dati i presupposti legali (anno di attesa);

per quanto concerne la verifica della dipendenza da terzi, come correttamente indicato dall'SMR e ripreso dalla Cassa di compensazione, dopo lo scadere dell'anno di attesa, se l'assicurata - come ha peraltro dimostrato di avere già fatto (doc. X/1) - ripresenterà una nuova domanda, sarà necessario effettuare un'inchiesta a domicilio, durante la quale l'assistente sociale, specialista in materia, valuterà la necessità di RI 1 di fare capo a terze persone per compiere gli atti ordinari della vita;

essendo necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (STF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le condizioni previste dall’art. 43bis LAVS e dagli artt. 37 e 38 OAI (STCA 36.2014.106 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2010.113-114 del 6 aprile 2011, consid. 10) che fin qui non sono state         oggetto di discussione né tanto meno di disamina (STF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), il TCA non può ancora esaminare se l'assicurata abbia effettivamente necessità di un aiuto regolare e notevole di terzi per compiere degli atti ordinari della vita;

spetterà pertanto all’amministrazione, nell'ambito della nuova domanda di AGI, e come da essa stessa indicato, disporre gli ulteriori accertamenti necessari e analizzare se sono dati i presupposti per eventualmente riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS (STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018; STCA 36.2018.37 del 28 agosto 2018);

in conclusione, facendo quindi difetto il presupposto legale dell'esistenza di una grande invalidità, senza interruzioni, per un anno (art. 43bis cpv. 2 LAVS) al momento dell’emanazione della decisione qui impugnata (12 luglio 2019), il ricorso deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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