Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2019 30.2019.17

22 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,102 parole·~16 min·4

Riassunto

Condono negato all'assicurato che ha ricevuto, un anno dopo che la sua situazione AVS era stata definita dalla Cassa, un importo elevato a titolo di arretrati AVS.Egli non ha contattato la Cassa per sapere il motivo di tale versamento,è stato negligente (grave) a non informarsi.No tutela buona fede

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2019.17   TB

Lugano 22 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 maggio 2019 emanata da

Cassa CO 1       in materia di rendite AVS

ritenuto                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1951, dal 1° luglio 2016 è al beneficio della rendita AVS che però, nell'attesa dei dati definitivi, gli è stata riconosciuta in via provvisoria dal 1° ottobre 2016 in ragione di Fr. 640.- al mese, con versamento però di tale importo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. 125).

                                  B.   Con decisione dell'8 marzo 2017 (doc. 105) la Cassa CO 1 ha stabilito definitivamente il suo diritto alla rendita di vecchiaia e dal 1° aprile 2017 ha versato direttamente sul suo conto una prestazione mensile di Fr. 473.- oltre a Fr. 189.- quale rendita per figli, per un totale di Fr. 662.- dal 1° luglio 2016.

Pertanto, dal pagamento retroattivo di Fr. 5'958.- (dal 1° luglio 2016 al 31 marzo 2017: Fr. 473 x 9 + Fr. 189 x 9) andavano dedotti i pagamenti provvisori di Fr. 3'840.- (dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017: Fr. 640 x 6), per un versamento a suo favore di Fr. 2'118.-, a cui si aggiungeva la mensilità di aprile 2017 di Fr. 662.-e quindi per un importo totale da accreditare sul suo conto di Fr. 2'780.-. Considerata però la compensazione di Fr. 198.- da effettuare con le prestazioni complementari, all'assicurato è stato versato in mani proprie l'importo finale di Fr. 2'582.-.

                                  C.   Con decisione del 25 gennaio 2019 (doc. 39) la Cassa di compensazione ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di Fr. 3'840.- che erroneamente gli è stato accreditato il 9 febbraio 2018 quale pagamento retroattivo relativo al calcolo definitivo della sua rendita di vecchiaia. L'amministrazione ha spiegato che tale importo non era destinato all'assicurato, essendo oggetto di una compensazione per prestazioni già pagate sotto forma di versamento provvisorio direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Pertanto, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 LPGA ha chiesto la restituzione di Fr. 3'840.versati a torto.

                                  D.   L'11/18 febbraio 2019 (docc. 27 e 33) l'assicurato ha fatto presente di avere ricevuto tale somma oltre un anno prima e di averla utilizzata per saldare dei debiti pregressi. Non era in grado di restituire l'importo richiesto, che ha ricevuto in buona fede e che "gli è stato accreditato con la motivazione di arretrati AVS.". L'opponente ha rilevato di ricevere mensilmente una rendita AVS di Fr. 477.- e delle prestazioni complementari di Fr. 1'894.-, ma che dovendo fare fronte a un fabbisogno mensile di Fr. 1'100.-, a una pigione di Fr. 750.- e al premio di Cassa malati di Fr. 517.- non è in grado, neppure ratealmente, di rimborsare quanto gli è stato erroneamente accreditato. Pertanto, egli ha chiesto che, considerata la sua assoluta buona fede e l'impossibilità di restituire quanto ricevuto, gli sia condonato l'ammontare di Fr. 3'840.-, altrimenti si troverebbe in gravi difficoltà in caso di rimborso forzato.

                                  E.   Il 22 febbraio 2019 (doc. 20) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono evidenziando che l'assicurato non poteva non sapere che il versamento di Fr. 3'840.- effettuato con valuta 9 febbraio 2018 "avrebbe dovuto essere messo in discussione, dal momento che era consapevole che tale importo non era di diritto.". La Cassa ha spiegato che "A dirimere la questione sarebbe stato sufficiente contattare telefonicamente i competenti uffici della Cassa che le avrebbero certamente anticipato che quanto ricevuto nel mese di febbraio 2018 non fosse di diritto.".

                                  F.   Con decisione su opposizione del 13 maggio 2019 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto le opposizioni dell'assicurato del 27 marzo 2019 (doc. 15), del 12 (doc. 10) e del 19 aprile 2019 (doc. 7) contro il rifiuto di riconoscergli la buona fede e la grave difficoltà economica.

Dopo avere spiegato la nozione di buona fede, l'amministrazione ha evidenziato che poiché con il versamento contestato l'assicurato non ha ricevuto dalla Cassa nessuna nuova decisione formale - come invece occorso in occasione del ricalcolo dell'importo definitivo della rendita e del relativo versamento degli arretrati l'8 marzo 2017 -, non poteva sfuggirgli che l'importo di Fr. 3'840.- non dovesse essergli versato. Per accertarsi di ciò, egli avrebbe potuto semplicemente contattare telefonicamente la Cassa e ottenere le necessarie spiegazioni sui versamenti ricevuti.

Ciò stante, "il non sincerarsi circa l'incasso delle prestazioni in questione equivale a una grave negligenza e conseguentemente la sua buona fede non può quindi essere ammessa e il rimborso preteso dalla Cassa non può essere condonato.".

                                  G.   Il 12 giugno 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di riconoscere la sua assoluta buona fede e, tenuto conto dell'impossibilità economica di rimborsare quanto erroneamente accreditatogli, di condonargli l'importo di Fr. 3'840.-venendosi a trovare in grave difficoltà in caso di rimborso forzato.

Il ricorrente ha sollevato la sua buona fede rilevando che la somma di Fr. 3'840.- gli è stata accreditata con la motivazione di arretrati AVS, che solo a distanza di oltre un anno dalla loro ricezione si sono rivelati come non dovuti e quindi da restituire.

Egli ha fatto altresì presente di avere difficoltà a esprimersi in lingua italiana e che, avendo 68 anni, ha ulteriori difficoltà di apprendimento.

Considerato il suo diritto alle prestazioni complementari che fa sì che dal 1° maggio 2019 abbia delle entrate di complessivi Fr. 2'711.- al mese e visti i Fr. 1'050.- per la locazione e i Fr. 517.- per la Cassa malati (doc. B), il ricorrente ha osservato che gli resta per il suo fabbisogno soltanto la somma di Fr. 1'144.-, ciò che gli impedisce di restituire alcunché.

                                  H.   Il 19 giugno 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso rilevando come il ricorrente non abbia apportato nuovi elementi tali da modificare la decisione impugnata.

                                    I.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

                                   2.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

Sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                   3.   Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

                                         -  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

                                   4.   Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; SVR 2019 AHV Nr. 17 consid. 2.1; DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

                                   5.   Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

                                   6.   In concreto, con decisione formale del 25 gennaio 2019 la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di restituire l'importo di Fr. 3'840.- che il 9 febbraio 2018 gli è stato erroneamente accreditato quale pagamento retroattivo relativo al calcolo definitivo della sua rendita di invalidità.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato, mentre l'interessato ha formulato una domanda di condono dell’importo da restituire di Fr. 3'840.-, che il 22 febbraio 2019 l'amministrazione ha respinto per assenza del presupposto della buona fede.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire l'ammontare richiesto, poiché da una parte la somma in questione gli è stata versata con la motivazione che si trattava di arretrati dell'AVS e che è soltanto dopo un anno dall'accredito che la Cassa si è accorta che non dovevano invece essergli riconosciuti e quindi ne ha chiesto il rimborso. Dall'altra parte, considerato che è al beneficio delle prestazioni complementari e che non ha disponibilità finanziaria, un rimborso forzato lo metterebbe in gravi difficoltà.

                                   7.   La circostanza che i Fr. 3'840.- sono stati accreditati all'assicurato con la motivazione di arretrati AVS non è stata contestata dalla Cassa di compensazione, perciò va ritenuta come ammessa e deve dunque essere posta alla base del presente giudizio.

Sulla scorta dei fatti così come risultati dalla documentazione agli atti, secondo il TCA, il ricorrente è stato negligente nel non segnalare alla Cassa di compensazione che l'8 febbraio 2018 gli è stata accreditata questa somma senza preavviso e senza che l’accredito facesse riferimento a una decisione della Cassa.

Infatti, a ben guardare, la decisione di fissazione definitiva della rendita AVS è stata emessa l'8 marzo 2017, ossia un anno prima. Tale decisione richiama (doc. 106) l’importo di Fr. 3'840.- quali rendite provvisorie già versate. Da allora l'assicurato riceve, ogni mese, l'ammontare di Fr. 662.- corrispondente alla sua rendita di vecchiaia (Fr. 473.-) e alla rendita per figli agli studi (Fr. 189.-).

Il 16 novembre 2017 (doc. 84) l'assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione di versare la rendita per figli direttamente a sua figlia, ciò che è avvenuto a decorrere dal 1° dicembre 2017, così come risulta dalla decisione del 29 novembre 2017 (doc. 74) indirizzata all'assicurato.

Da quel momento, quindi, la sua entrata mensile corrisponde a  Fr. 473.-, a cui si aggiunge il versamento della prestazione complementare soltanto per se stesso (doc. 67).

In queste circostanze, dopo quasi un anno che l'assicurato riceveva regolarmente il versamento della sua rendita AVS dapprima di Fr. 662.- (dal 1° aprile 2017), poi di Fr. 473.- (dal 1° dicembre 2017), l'accredito della somma - peraltro non indifferente - di        Fr. 3'840.- (corrispondente a quasi sei mensilità di rendita e di importo pari alle rendite provvisorie già percepite) avrebbe dovuto attirare la sua attenzione, soprattutto se la causale del pagamento era di "arretrati AVS", visto che tutto era già stato regolato con la decisione dell'8 marzo 2017 e in seguito, a sua richiesta, a fine novembre 2017.

Non risultava quindi più niente in sospeso che il ricorrente doveva incassare.

Non v'era alcun motivo per cui l'interessato dovesse ancora ricevere dei versamenti da parte della Cassa CO 1.

Stante quanto precede, l'assicurato è stato negligente nel non essersi informato presso l'amministrazione a sapere se l'ammontare ricevuto il 9 febbraio 2018 fosse correttamente versato e di sua spettanza, essendo per di più stato accreditato in un momento dove non v'erano questioni in sospeso con la Cassa di compensazione (e quindi egli non aveva motivo di ricevere degli arretrati AVS da parte dell'amministrazione) e senza il correlato di una decisione in merito a tale somma.

D'avviso del TCA, tale negligenza non può però essere configurata come lieve e pertanto non può dare luogo ad ammettere la sua buona fede.

Il ricorrente avrebbe infatti dovuto informarsi presso la Cassa in merito all'anomalia di un versamento a suo favore dopo ben 11 mesi dalla decisione di fissazione del suo diritto definitivo alla rendita AVS (dall'8 marzo 2017 al 9 febbraio 2018).

Questo lungo lasso di tempo non depone a favore della buona fede dell'assicurato.

Neppure la circostanza che la Cassa si sia accorta del suo errore solo un anno dopo non tutela la sua buona fede, così pure il fatto che egli abbia utilizzato l'importo erroneamente ricevuto per fare fronte a dei debiti pregressi.

Inoltre, come ha rilevato anche la Cassa di compensazione, il fatto di non avere ricevuto una comunicazione accompagnatoria al versamento fa sì che quel pagamento dovesse essere verificato e non fosse corretto.

Come visto, quando egli ha chiesto alla Cassa di versare la rendita per figli direttamente in mano della figlia non solo lo stesso assicurato, quale titolare del diritto, ha ricevuto la decisione di conferma che il versamento sarebbe avvenuto, separato, direttamente alla figlia (doc. 74), ma anche quest'ultima ha parallelamente ricevuto una simile decisione (doc. 71) in quanto terzo beneficiario.

Così stando le cose, non avendo ricevuto alcunché dalla Cassa di compensazione nei giorni precedenti e/o seguenti l'avvenuto accredito dell'ammontare di Fr. 3'840.-, l'assicurato ha commesso una negligenza che va qualificata come grave nel non essersi attivato presso il mittente per chiedere conferma della correttezza di tale versamento. Tale negligenza esclude il sussistere di una buona fede.

Da quanto precede discende che la mancata comunicazione all'amministrazione della ricezione dell'importo erroneamente inviato di Fr. 3'840.-, soldi che non erano destinati a lui, ma ad altro beneficiario, costituisce una negligenza e che esclude la tutela dell’invocata buona fede.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

                                   9.   Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.

La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti