Raccomandata
Incarto n. 30.2016.9 cs
Lugano 27 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2016 emanata da
CO 1 in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1942, con decisione del 13 aprile 2007 è stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° maggio 2007, calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 28 anni e 7 mesi (scala applicabile: 28) ed un reddito annuo di fr. 18'564, per un importo di fr. 776 al mese. Al figlio __________, nato nel 1988, è stata riconosciuta una rendita semplice per figli di fr. 311 (doc. 171).
1.2. Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2010 la Cassa ha ricevuto un aggiornamento dei contributi sociali pagati dall’insorgente (doc. 127 [“data di trattamento: 28.06.2010”] e doc. 134 del 22 luglio 2010 [“nuova decisione a seguito di CI complementari”]). Con due distinte decisioni del 26 agosto 2010 l’amministrazione ha ricalcolato la prestazione e, tenuto conto di un reddito annuo determinante di fr. 27'360 e di una scala di rendita 28 (periodo di contribuzione di 28 anni e 7 mesi) ha fissato in fr. 886 la rendita mensile dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2008 (fr. 354 per il figlio), in fr. 914 dal 1° gennaio 2009 e sempre in fr. 914 dal 1° agosto 2010 (fr. 366 per il figlio; cfr. doc. 119 e 123).
1.3. In seguito all’inoltro della richiesta della rendita di vecchiaia da parte della moglie __________, nata nel 1951, inoltrata il 15 agosto 2015, l’amministrazione si è accorta che il calcolo della rendita del marito non è stato effettuato correttamente poiché è stato preso in considerazione quale periodo contributivo anche quello durante il quale l’interessato, pur domiciliato in Svizzera, ha lavorato in __________ (doc. 4).
1.4. Con decisione del 9 ottobre 2015 (doc. 15), confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2016 (doc. 4), la Cassa CO 1, dopo aver ricalcolato l’ammontare della rendita di RI 1 sulla base di una scala 16 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 35'250, ha chiesto la restituzione dell’importo versato in troppo dal 1° settembre 2010 al 30 settembre 2015, corrispondente a fr. 22'803.
1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il ricorrente sostiene di aver agito in buona fede, rileva che l’errore è stato commesso unicamente dall’amministrazione e ritiene che non debba essere tenuto a sopportarne le conseguenze. L’assicurato afferma che in due occasioni sono state emanate decisioni di fissazione della sua rendita ed in nessun caso era stato precisato che si trattava di una decisione provvisoria soggetta a revisione. In via principale l’insorgente chiede che, alla luce della sua buona fede, la Cassa rinunci alle pretese, in via subordinata che l’importo da restituire venga compensato con le “decine di migliaia di Franchi che il sottoscritto ha già versato in modo infruttifero alla cassa”, in via ancora più subordinata che l’importo da restituire venga equamente suddiviso a metà tra le parti ed infine che l’importo venga debitamente rateizzato così come era stato versato.
1.6. Con risposta del 7 marzo 2016 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha riesaminato le decisioni di attribuzione di rendita del 26 agosto 2010, ricalcolando l’ammontare della prestazione erogata all’insorgente e, in tal caso, se ha calcolato correttamente l’importo da restituire.
2.2. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
2.3. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
2.4. Nel caso di specie il ricorrente, nato il __________ 1942, con il compimento del 65° anno di età ha avuto diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° maggio 2007. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Con decisioni del 13 aprile 2007 e del 26 agosto 2010 egli è stato messo al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 28 anni e 7 mesi (scala 28), essendo domiciliato in Svizzera dal mese di giugno 1978 (cfr. doc. 180).
La Cassa ha infatti calcolato un periodo di contribuzione completo da giugno 1978 a dicembre 2006, ritenendo che l’interessato, coniugato dal novembre 1977, domiciliato in Svizzera e per il quale non sono stati registrati contributi dal 1978 al 1980 e dal 1990 al 1999, avesse comunque un periodo di contribuzione completo dovendogli essere riconosciuti accrediti per compiti educativi per il figlio nato nel 1988 (cfr. art. 29ter cpv. 2 c LAVS e doc. 130 e 177-178) ed avendo la moglie versato oltre il doppio del contributo minimo (doc. 24; cfr. art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS).
Con l’inoltro, nel corso del mese di agosto 2015, della domanda di prestazioni della moglie, la Cassa si è accorta che l’insorgente, come del resto da lui già dichiarato nella sua richiesta personale di una rendita di vecchiaia del 23 ottobre 2006 (cfr. doc. 184, domande e risposte 4.3) dal 1970 al 1999 ha lavorato quale indipendente in __________ (cfr. doc. 61), con conseguente assoggettamento all’assicurazione statale __________ per la vecchiaia.
Questa circostanza, che non è contestata dall’insorgente, ha avuto quale conseguenza un nuovo calcolo del periodo di contribuzione dell’assicurato e meglio lo stralcio dal conteggio degli anni contributivi dei periodi dal 1978 al febbraio 1981 e dal 1990 al 1999 (da marzo 1981 a dicembre 1989 l’insorgente ha infatti pagato contributi sociali anche in Svizzera; cfr. doc. 25).
A ragione (cfr. STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011).
L’insorgente, cittadino __________ domiciliato in Svizzera, ma attivo quale indipendente in __________ (doc. 184, risposta 4.3), in quel periodo era assoggettato al pagamento dei contributi in __________.
Infatti per l’art. 4 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e __________, in vigore fino al 31 maggio 2002 e sospesa con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 della medesima Convenzione nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
In concreto, l’interessato era quindi affiliato in __________ essendo assoggettato in quel paese dove ha lavorato fino alla fine del 1999, con l’eccezione del periodo da marzo 1981 a dicembre 1989 quando ha lavorato anche in Svizzera (cfr. doc. 50 e STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011).
Inoltre, rilevato che l’insorgente, svolgendo un’attività indipendente in __________, in quel periodo non poteva essere affiliato anche quale persona senza attività lucrativa, non può neppure beneficiare dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il quale si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa, e dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ne segue che il periodo di contribuzione in applicazione dell’art. 29ter cpv. 2 LAVS va calcolato dal mese di febbraio 1981 al mese di dicembre 1989, quando l’insorgente ha pagato contributi sociali anche in Svizzera e dal mese di gennaio 2000 al mese di dicembre 2006 quando il ricorrente ha lavorato esclusivamente nel nostro Paese, pagando i relativi contributi (doc. 50). A questo periodo, di 15 anni e 10 mesi, vanno aggiunti i 4 mesi dell’inizio del diritto alla rendita, conformemente all’art. 52c OAVS per il quale i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Il periodo di contribuzione complessivo per il calcolo della scala di rendita è di 16 anni e 2 mesi e la scala applicabile la 16 (cfr. Tabelle edite dall’UFAS).
2.5. L’insorgente non contesta l’ammontare del reddito annuo medio calcolato in fr. 33'150 nel 2007 ([fr. 35'250 nel 2015] cfr. doc. 43 e 15).
Va qui evidenziato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, eventualmente dopo lo splitting e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
La somma dei redditi da attività lucrativa, in concreto fr. 392’303 (doc. 30) deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione, ossia quella in cui l’interessato medesimo ha cominciato a contribuire personalmente in Svizzera, è quella del 1981.
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.066. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (15 anni e 10 mesi).
Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 26’412 (392’303 X 1.066 : 15 anni e 10 mesi).
Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.
L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
L’insorgente ha avuto un figlio nato nel 1988 (doc. 183).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 2000 (anno d’inizio del periodo contributivo in Svizzera) al 2004 (compimento del 16.o anno di età del figlio), come calcolato dalla Cassa.
Inoltre, andrebbe attribuito un accredito anche nel 1989, ossia nell’anno successivo alla nascita del figlio (art. 52f cpv. 1 OAVS). Infatti gli accrediti educativi sono computati per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente all’art. 1a cpv. 1-4 o 2 LAVS (cfr. marg. 5419 della direttiva sulle rendite: DR) e per l’art. 52f cpv. 4 OAVS è solo per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti che al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi.
Ritenuto che ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS sono assicurate alla LAVS le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e che l’insorgente nel 1989 ha versato contributi sociali quale indipendente (cfr. doc. 30), gli andrebbe riconosciuto un mezzo accredito supplementare.
Alla luce dell’esito del ricorso, la questione non merita tuttavia, allo stadio attuale della procedura, e per i motivi che seguono, un approfondimento atto a stabilire i motivi per i quali la Cassa non ha riconosciuto l’accredito nel 1989. Infatti, sia prendendo in considerazione il calcolo dell’amministrazione, con 5 mezzi accrediti, sia prendendo in considerazione l’ipotesi di 6 mezzi accrediti, le decisioni del 26 agosto 2010, con un RAM di fr. 27'360, la scala 28 ed una rendita di fr. 886 nel 2007 e di fr. 914 dal 2009 sono manifestamente errate.
Secondo il calcolo della Cassa nel 2007, con 5 mezzi accrediti, si otterrebbe infatti un importo di fr. 6'281 (1'105 X 12 X 3 X 5/2 : 15 anni e 10 mesi) per un reddito annuo medio di fr. 33'150 (6'281 + 26'412 = 32’693 arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) ed una rendita con la scala 16 di fr. 558 nel 2007/2008, fr. 576 nel 2009/2010 (RAM: fr. 34'200), fr. 586 nel 2011/2012 (RAM: fr. 34'800), fr. 591 nel 2013/2014 (RAM: fr. 35'100) e fr. 594 nel 2015/2016 (RAM: fr. 35'250; per il figlio: fr. 223; fr. 230; fr. 235 e fr. 237).
Se si prendono in considerazione 6 mezzi accrediti, si ottiene un importo di fr. 7’537 (1’105 X 12 X 3 X 6/2 : 15 anni e 10 mesi), per un RAM di fr. 34'476 (fr. 7'537 + 26'412 = 33'949, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), per una rendita di fr. 569 nel 2007/2008, fr. 587 nel 2009/2010 (RAM: fr. 35'568), fr. 597 nel 2011/2012 (RAM: fr. 36'192), fr. 602 nel 2013/2014 (RAM: fr. 36'504) e fr. 605 (RAM: fr. 36'660) nel 2015/2016 (per il figlio: fr. 228; fr. 235; fr. 239 e fr. 241).
In queste condizioni, come si vedrà qui di seguito, a giusta ragione la Cassa ha riconsiderato le decisioni del 26 agosto 2010.
2.6. Infatti, per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
2.7. In concreto come visto al consid. 2.5 le decisioni del 26 agosto 2010 sono manifestamente errate e la loro modifica riveste un’importanza notevole.
Del resto, se si tratta di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).
Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha proceduto alla riconsiderazione delle precedenti decisioni.
Va ora esaminato se la richiesta di restituzione è tempestiva.
2.8. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Come rammentato dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
2.9. Nel caso di specie alla base del ricalcolo della rendita del ricorrente vi è la circostanza che con l’inoltro, il 15 agosto 2015, della richiesta di prestazioni AVS da parte della moglie, la Cassa si è accorta che all’interessato non poteva essere riconosciuto un periodo contributivo completo sin dalla sua entrata in Svizzera nel giugno 1978, avendo l’insorgente lavorato in __________ (doc. 61, risposta 4.4).
Sennonché il ricorrente già nella richiesta di prestazioni del 23 ottobre 2006 aveva affermato di aver lavorato in __________ dal 1970 al 1999 quale indipendente (cfr. doc. 184, domanda 4.3: “Ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla Svizzera?” “sì” “dal 1970 al 1999 in __________”). Per cui il primo errore l’amministrazione l’ha commesso con il calcolo della prestazione sfociata nella decisione del 13 aprile 2007, quando non ha tenuto conto di questa circostanza ed ha ritenuto un periodo contributivo complessivo di 28 anni e 7 mesi (doc. 171 e 176).
La Cassa ha riconfermato il medesimo errore quando ha ricalcolato nuovamente la prestazione del ricorrente nel corso dei mesi di giugno/luglio/agosto 2010 (doc. da 119 a 134) dopo aver ottenuto un aggiornamento delle iscrizioni figuranti nel conto individuale dell’assicurato. In una nota interna del 22 luglio 2010 figura infatti “nuova decisione a seguito di CI complementari” (doc. 134). L’amministrazione ha ricalcolato l’ammontare della prestazione (riportando i dati in un nuovo foglio di calcolo di 7 pagine; doc. da 127 a 133) ed ha preso in considerazione quale somma dei redditi da attività lucrativa il nuovo importo di fr. 392'303 (doc. 128), in luogo di fr. 176'747 (doc. 173) su cui si era basata per il precedente calcolo della prestazione sfociata nella decisione del 13 aprile 2007. L’amministrazione ha tuttavia nuovamente ritenuto un periodo di contribuzione di 28 anni e 7 mesi, senza tener conto del fatto che l’insorgente aveva svolto, per diversi anni, un’attività lavorativa esclusivamente in __________.
E’ in questa seconda occasione, nell’estate del 2010, che la Cassa, dovendo ricalcolare l’intera prestazione in seguito all’ottenimento di nuovi elementi ed essendo di conseguenza subentrato un motivo per un nuovo esame del fascicolo, avrebbe dovuto, utilizzando la dovuta diligenza, accorgersi dell’errore commesso nella precedente decisione del 13 aprile 2007 ed alla base della richiesta di restituzione del 7 ottobre 2015 (cfr. anche STCA 32.2014.183 del 7 ottobre 2015).
Va qui ribadito che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria (errata) ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per un nuovo esame del fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
In concreto, osservato che tra giugno (data del foglio di calcolo; cfr. doc. 127) e agosto 2010, quando sono state emesse le decisioni (doc. 123), la Cassa ha dovuto ricalcolare la prestazione del ricorrente e dunque disponeva di tutti gli elementi per accorgersi dell’errore commesso nel 2007, questo Tribunale, anche volendo considerare il tempo ragionevole per i necessari accertamenti (il TFA ha indicato quattro mesi quale termine adeguato; cfr. DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011), deve concludere che il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA è iniziato a decorrere già nel corso del 2010.
La richiesta di restituzione del 9 ottobre 2015 è di conseguenza perenta.
Tuttavia, ritenuto che conformemente alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; in argomento vedi anche la STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011), la Cassa può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in eccesso nell’anno precedente la notifica della decisione, e meglio, in concreto, dal mese di ottobre 2014.
2.10. Circa l’invocata buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In concreto gli estremi per riconoscere la buona fede non sono dati ritenuto come la Cassa non ha dato un’informazione errata, né ha omesso di fornire un’informazione al ricorrente.
Va comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che andrà esaminata, insieme all’onere troppo grave, nell’ambito della richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.11. Va qui ancora rilevato che l’insorgente non può compensare l’importo da restituire con i contributi da lui già pagati, poiché questi ultimi rimangono dovuti dal ricorrente, né può domandare alla Cassa di pagare metà dell’importo da restituire poiché debitore della restituzione rimane l’insorgente. Circa la modalità della restituzione (eventuale rateizzazione), essa sarà decisa con la domanda di condono.
2.12. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
L’incarto va rinviato all’amministrazione affinché esamini se nel 1989 al ricorrente va attribuito, come sembra essere il caso, mezzo accredito per compiti educativi (cfr. consid. 2.5) e ricalcoli di conseguenza la rendita cui ha diritto il ricorrente dal mese di ottobre 2014. Nella misura in cui l’amministrazione dovesse giungere alla conclusione che nel 1989 all’insorgente non è dovuto il mezzo accredito, dovrà motivare la sua decisione.
La Cassa dovrà poi calcolare l’ammontare esatto dell’importo da restituire dal ricorrente dal mese di ottobre 2014. Una volta cresciuta in giudicato la nuova decisione, l’amministrazione esaminerà la domanda di condono formulata implicitamente con il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti