Raccomandata
Incarto n. 30.2016.35 TB
Lugano 21 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di assegni per grandi invalidi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1945, il 31 marzo 2016 (doc. 14) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS, indicando di avere difficoltà dal mese di settembre 2015 a compiere gli atti ordinari della vita.
1.2. Con decisione del 1° aprile 2016 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato momentaneamente all’assicurato il diritto all’assegno per grandi invalidi, poiché la grande invalidità è presente dal 1° settembre 2015 e quindi non almeno da un anno. Per questo motivo, la Cassa di compensazione ha consigliato all’assicurato di ripresentare la domanda nel settembre 2016.
1.3. Con STCA 30.2016.24 del 19 maggio 2016 (doc. C2) questo Tribunale ha respinto il ricorso dell’assicurato volto ad ottenere un assegno per grandi invalidi dal novembre 2015, ossia da quando per potere uscire di casa con la sedia a rotelle a causa dell’amputazione di entrambi gli arti inferiori fa capo all’aiuto di due persone tre volte al giorno, remunerandole Fr. 50.- a testa alla settimana e quindi Fr. 450.- al mese.
Il TCA ha ricordato che il diritto all’assegno sorge al più presto dal momento in cui l’assicurato è grande invalido per un anno intero. Pertanto, non essendo certo nel caso concreto da quando è iniziata la grande invalidità dell’assicurato, su invito della stessa Cassa di compensazione, che il giorno stesso dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata si era già attivata in tal senso, il Tribunale ha trasmesso gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici ed economici e per la successiva emanazione di una nuova decisione sulla domanda dell’assicurato di ottenere un aiuto economico a seguito della sua menomazione fisica.
1.4. Effettuati i necessari accertamenti medici (doc. 25) e il 1° giugno 2016 (doc. 29) l’inchiesta domiciliare da parte di un’assistente sociale, il 4 luglio 2016 (doc.34) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una decisione con cui ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un assegno per grande invalido di grado medio (Fr. 588.- al mese) dal 1° luglio 2016, ovvero dopo un anno di attesa da quando dalla documentazione medica e dall’inchiesta a domicilio risulta che l’interessato è dipendente da terzi per compiere 3 atti quotidiani della vita (lavarsi, andare al gabinetto e spostarsi) con necessità di sorveglianza personale continua dal luglio 2015.
1.5. Con decisione su opposizione del 25 luglio 2016 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato confermando, riprendendo uno stralcio del rapporto reso dall’assistente sociale che ritiene adempiute le condizioni per potere beneficiare di un AGI di grado medio dal luglio 2016, la concessione di un assegno per grande invalido da quella data.
Inoltre, in merito alla domanda di ottenere un aiuto economico dal 3 novembre 2015 per fare capo a terze persone nel realizzare le sue necessità di spostarsi, l’amministrazione ha informato l’assicurato di non potere erogargli il contributo per l’assistenza essendo un aiuto previsto solo per le persone invalide secondo la LAI. La Cassa ha però segnalato all’assicurato di rivolgersi all’Ufficio anziani per un eventuale contributo per il mantenimento a domicilio ed eventuale sussidio per il montascale.
1.6. Con ricorso scritto in tedesco il 1° agosto 2016 (doc. I), tradotto in italiano (doc. IV) su ordine del giudice (doc. III), RI 1 ha chiesto al Tribunale di riconoscergli il diritto all’assegno per grandi invalidi a decorrere dal 3 novembre 2015, ossia da quando fa capo a due aiutanti.
Il ricorrente ha evidenziato che le sue spese mensili si riferiscono ai 2 aiutanti in casa compresa la pulizia settimanale e il cambio delle lenzuola (Fr. 450.-), alla lavanderia per lavare e stirare i vestiti (da Fr. 100.- a Fr. 120.-), all’accompagnamento dal medico una volta alla settimana (Fr. 10.- x 4) e a fare la spesa settimanalmente (Fr. 10.- x 4).
Per fare fronte a queste spese il ricorrente ha dovuto chiedere un aiuto finanziario di Fr. 2'000.- al Comune di __________ (doc. 37) e di Fr. 1'500.- a un amico.
L’assicurato ha inoltre osservato che la sua invalidità è presente già dall’anno 2014 a causa di 4 operazioni al cuore e di 3 alle gambe e quindi da quel momento egli fa capo ad una terza persona.
Infine, il ricorrente ha chiesto che gli sia concesso un indennizzo per avere perso entrambe le gambe.
1.7. Il 1° settembre 2016 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso ribadendo di non potere riconoscere al ricorrente un aiuto economico, sotto forma di contributo per l’assistenza, dal 3 novembre 2015, questa prestazione non essendo prevista dalla LAVS, a cui è assoggettato essendo al beneficio di una rendita di vecchiaia, ma solo dalla LAI, che però non torna applicabile in concreto.
1.8. Il 13 settembre 2016 (doc. VIII) il ricorrente ha prodotto numerosi certificati medici relativi ai suoi problemi cardiaci e alle gambe, a giustificazione del fatto che dal 2014, essendo invalido, necessita dell’aiuto di terzi. Egli ha inoltre ribadito la richiesta di risarcimento per la perdita degli arti inferiori.
L’amministrazione ha rilevato che questa documentazione è anteriore sia alla domanda di assegno per grande invalido (marzo 2016) sia all’inchiesta domiciliare (giugno 2016) e, ribadendo le medesime obiezioni già sollevate in precedenza, si è riconfermata nella propria risposta di causa e nella decisione impugnata (doc. X).
L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 25 luglio 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione, ha per oggetto unicamente la concessione del diritto all’assegno per grandi invalidi a decorrere dal 1° luglio 2016.
Non vi è fatta invece alcuna menzione su un suo eventuale diritto ad un indennizzo per la perdita di entrambi gli arti inferiori.
Ne discende che quest’ultima questione relativa ad un eventuale indennizzo per il danno corporeo subìto dal ricorrente non può essere posta qui in discussione, poiché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sul diritto dell'assicurato ad ottenere un assegno per grandi invalidi.
Ad ogni modo, il TCA evidenzia che in Svizzera non v’è alcuna norma che preveda un indennizzo per un danno corporale dovuto a malattia, come nel caso del ricorrente.
Se invece, per ipotesi, l’amputazione degli arti fosse avvenuta a seguito di un infortunio, l’assicurazione contro gli infortuni avrebbe potuto riconoscere all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità.
Per contro, nell’assicurazione contro le malattie un tale risarcimento non è previsto, quindi l’assicurato non può pretendere un indennizzo economico per la perdita di entrambe le gambe.
2.2. Come evidenziato nel precedente giudizio del 19 maggio 2016 (30.2016.24), l'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L’art. 37 OAI definisce la grande invalidità di grado elevato, medio e lieve, mentre l’art. 38 OAI il bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
2.3. Nel caso concreto, con la decisione formale del 4 luglio 2016 (doc. 34) la Cassa cantonale di compensazione ha attribuito all’assicurato l’assegno per grandi invalidi dal 1° luglio 2016.
Il ricorrente contesta che questo aiuto economico gli sia versato solo dal 1° luglio 2016, ritenuto che, a suo dire, è già dal 2014 che, a causa dei suoi problemi di salute, egli si reputa invalido e ha fatto capo a una terza persona per aiutarlo nella quotidianità. Egli chiede quindi che gli siano rimborsati i costi che deve sopportare dal 3 novembre 2015, e meglio da quando due persone l’aiutano negli spostamenti, si occupano della pulizia della sua abitazione e del cambio della biancheria da letto, fa lavare e stirare i suoi vestiti in una lavanderia, necessita di un aiuto settimanale per fare la spesa e una volta al mese per farsi accompagnare dal medico.
2.4. La Cassa cantonale di compensazione si è rivolta, come prassi, a un’assistente sociale per stabilire il grado della grande invalidità dell’assicurato. Il 1° giugno 2016 l’assistente sociale si è recata al domicilio del ricorrente e, come figura nel suo rapporto del 9 giugno seguente (doc. 29), ha potuto constatare di persona il luogo in cui vive l’assicurato e quindi anche capire le difficoltà che egli deve affrontare quotidianamente per avere un’esistenza dignitosa.
In quell’occasione, l’interessato ha consegnato all’assistente sociale “ulteriore documentazione medica riguardante le cure presso il __________ che si sono rese necessarie nel periodo compreso fra il mese di aprile 2013 e il mese di agosto 2014 per le seguenti diagnosi: cardiopatia ischemica valvolare aortica su malattia coronarica bivasale; arteriopatia ostruttiva arti inferiori arti inferiori stadio IV Leriche-Fontaine. Nell’aprile 2015 la situazione medica si è ulteriormente aggravata quando si è complicata l’arteriopatia periferico-ostruttiva che ha in seguito portato all’amputazione sottogenicolare di entrambe le gambe.” (doc. 29 pag. 150).
L’incaricata della Cassa ha in seguito preso contatto telefonico con il medico curante dell’assicurato per avere maggiori informazioni sullo stato clinico.
Poi ha analizzato i singoli atti ordinari della vita chiedendo all’interessato come egli li affronta stante il suo andicap fisico.
Alla luce delle risposte date dall’assicurato, l’assistente sociale ha concluso che per lavarsi, per andare al gabinetto e per spostarsi, dal mese di luglio 2015 egli dipende da terzi per compiere questi tre atti ordinari della vita. A ciò si aggiunge la necessità di una sorveglianza personale continua, sempre dal luglio 2015.
2.5. Dal rapporto dell’assistente sociale e dai certificati medici agli atti emerge che queste necessità sono sorte da quando il ricorrente ha subìto l’amputazione sottogenicolare di entrambi gli arti inferiori (il 3 luglio 2015 l’arto destro e il 20 luglio 2015 l’arto sinistro).
Secondo questo Tribunale, è pertanto corretto che, un anno dopo l’insorgenza degli impedimenti fisici che hanno portato l’assicurato a dipendere in modo regolare e continuo da terze persone, abbia inizio il suo diritto al versamento di un assegno per grandi invalidi.
Un inizio anteriore al luglio 2016 non può essere dato, poiché anche la folta documentazione medica che ha prodotto il ricorrente in corso di causa – verosimilmente la stessa che ha potuto visionare anche l’assistente sociale - attesta che egli dall’aprile 2013 all’agosto 2014 (docc. D1-D32) ha avuto un aggravamento del suo stato di salute per quanto concerne l’aspetto cardiologico e ortopedico, in particolare per l’arto inferiore destro, oggetto di ischemia cronica con claudicatio a pochi metri, poi colpito nell’estate 2014 (doc. D7) da un’ischemia acuta.
Va tuttavia evidenziato che non risulta in nessun certificato medico che questo suo stato di salute ha impedito l’assicurato negli atti ordinari della vita a tal punto da necessitare l’aiuto di terzi e quindi di fare risalire, già da allora, la decorrenza dell’anno di attesa prima di potersi vedere riconosciuto, e versato, l’assegno per grandi invalidi.
È vero che nel rapporto dell’assistente sociale viene fatta menzione del fatto che “anche prima dell’amputazione delle gambe [ndr: l’assicurato] non era in grado di spostarsi in modo autonomo per le importanti difficoltà nella deambulazione dovuta allo stato delle sue gambe, alle necrosi, ecc. La sofferenza cardiaca, con ridotta resistenza agli sforzi, era un ulteriore motivo di riduzione della sua mobilità nel fare le scale o percorrere lunghi tragitti.”. (doc. 29 pag. 152).
Ciò nonostante, l’assistente sociale non ha ritenuto che questa circostanza anticipasse il momento a partire dal quale l’interessato ha diritto all’AGI.
Va infatti ricordato che per potere avere diritto ad un assegno per grandi invalidi occorre che l’assicurato necessiti in modo permanente (art. 9 LPGA) di un aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (art. 37 OAI).
Di conseguenza, le sole difficoltà di deambulazione non sono quindi sufficienti per ammettere il diritto ad un assegno per grandi invalidi e quindi per anticipare al 2014 l’inizio della decorrenza dell’anno d’attesa giusta l’art. 43bis cpv. 2 LAVS.
Nemmeno la circostanza che è da novembre 2015 che il ricorrente si appoggia a terze persone per compiere gli atti ordinari della vita può anticipare il versamento dell’AGI di grado medio.
Come visto, la legge prevede che l'assicurato sia grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione (art. 43bis cpv. 2 LAVS), perciò anche se, a tutti gli effetti, le spese dovute alla sua infermità sono sorte già dal 3 novembre 2015, non è comunque possibile riconoscere all’interessato che l’assegno per grandi invalidi decorra già da quel momento.
Da quanto precede discende che è solo dal 1° luglio 2016, ossia dopo un anno dall’amputazione degli arti e quindi da quando l’assicurato ha avuto bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi in modo regolare e continuo, che nasce il diritto del ricorrente al versamento di un AGI di grado medio.
2.6. Per quanto concerne la possibilità di ricevere un contributo per l’assistenza per fronteggiare le spese che già da novembre 2015 l’assicurato ha dovuto sostenere, come ha evocato la Cassa di compensazione questo diritto è concesso soltanto per i beneficiari di una rendita di invalidità e per le persone che, fino al momento in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento o hanno fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, hanno beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità. In tal caso, la persona beneficiaria di una rendita AVS continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art. 43ter LAVS).
Tale ipotesi non si realizza però nel caso concreto, visto che il ricorrente non ha avuto diritto ad un AGI dell’assicurazione invalidità – una delle tre condizioni per la concessione del contributo per l’assistenza (art. 42quater LAI) -, ma il suo diritto è sorto nell’età di pensionamento e quindi si tratta di un AGI dell’AVS, che non gli permette di accedere al contributo per l’assistenza.
2.7. Da ultimo, il Tribunale ricorda al ricorrente che rimane aperta la possibilità, viste le sue difficoltà economiche, di chiedere allo Stato, tramite l’agenzia comunale AVS, di potere beneficiare delle prestazioni complementari all’AVS. La Cassa cantonale di compensazione (Servizio PC), se adempiuti i presupposti, gli rimborserà quindi i costi del dentista, dell’aiuto, delle cure e dell’assistenza a domicilio, delle cure balneari, per diete, di trasporto al più vicino luogo di cura, dei mezzi ausiliari e delle partecipazioni (10%) dei costi di Cassa malati (art. 14 cpv. 1 LPC).
L’assicurato potrà così chiedere che gli siano riconosciute, per esempio, le spese comprovate per l’aiuto domestico e per le spese di trasporto. A tale scopo dovrà inviare alla Cassa di compensazione di Bellinzona le fatture, i conteggi e/o i cedolini di versamento che comprovino queste spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti