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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2014 30.2014.16

20 giugno 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,615 parole·~13 min·2

Riassunto

Richiesta di AGI per accompagnamento di terzi. Tuttavia, sia l'assistente sociale che ha effettuato l'inchiesta domiciliare che tutti i certificati medici, perfino dei curanti, NON riscontrano difficoltà negli spostamenti esterni.No necessità di accompagnamento dal profilo neurologico. NO D AGI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.16   TB

Lugano 20 giugno 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 2 gennaio 2014 emanata da

Cassa CO 1      in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS

ritenuto                           in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1946, il 24 luglio 2012 (doc. 72) ha richiesto l'assegno per grandi invalidi AVS, indicando di necessitare di aiuto per gli spostamenti esterni.

                                  B.   L'amministrazione ha quindi disposto la consueta inchiesta domiciliare. Nel rapporto del 15 febbraio 2013 (doc. 75) l'assistente sociale incaricata, dopo aver proceduto ad un incontro con l'assicurata, ha accertato che l'interessata non presenta impedimenti motori tali da ostacolarla negli spostamenti, seppure l'assicurata ritenga di avere bisogno dell'accompagnamento di terzi per gli spostamenti esterni di lungo raggio, a ragione del rischio di improvvise crisi epilettiche.

Sentito il medico del Servizio Medico Regionale (doc. 82), che a sua volta ha interpellato i medici curanti dell'assicurata (docc. 78-81), con decisione del 17 maggio 2013 (doc. 84) la Cassa CO 1 ha rifiutato l'assegno per grandi invalidi, giacché dagli accertamenti effettuati è emerso che l'interessata non dipende da terzi per gli atti quotidiani della vita e neppure necessita di una sorveglianza personale, perciò non sono assolti i requisiti per giustificare il riconoscimento di un assegno di grado esiguo.

                                  C.   Con scritto dell'11 giugno 2013 (doc. 85) l'assicurata ha chiesto un colloquio con il medico SMR (dr. med. __________), durante il quale il 16 dicembre 2013 ha prodotto nuova documentazione medica (doc. 92), sulla quale il 18 dicembre 2013 (doc. 94) si è pronunciato un altro medico SMR (dr. med. __________), che ha concluso che dal profilo neurologico non è necessario l'accompagnamento.

Il 2 gennaio 2014 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha esposto le norme applicabili e ha rilevato che spettava all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso. In concreto, stanti le valutazioni dell'assistente sociale e quelle dei medici SMR formulate sulla base dei certificati ottenuti dai medici curanti, secondo la Cassa non sono dati i presupposti per beneficiare di un assegno grandi invalidi dell'AVS.

                                  D.   Il 24 gennaio 2014/7 febbraio 2014 (doc. I) RI 1, rappresentata da RA 1, ha interposto un ricorso cautelare contro il rifiuto di concessione dell'assegno grande invalido dell'AVS, lamentando di avere grandi difficoltà nel tenere le relazioni sociali a causa delle sue patologie e di necessitare di una sorveglianza personale. Infatti, la ricorrente coabita con un conoscente proprio per essere aiutata nei momenti di bisogno. I documenti medici che produrrà confermeranno queste circostanze.

L'insorgente ha precisato il 26 febbraio 2014 (doc. VI) che l'inquilino con cui vive l'accompagna nei suoi spostamenti, visto che non guida più da tempo l'automobile ed a causa delle sue limitazioni fisiche e psichiche, che tendono a farla rimanere a casa con un conseguente ritiro sociale, essa fa oggettivamente fatica a gestire la sua vita sociale all'esterno, che peraltro è limitata alle molte visite mediche ed a soddisfare i bisogni di prima necessità.

                                  E.   Con risposta del 10 marzo 2014 (doc. VIII) la Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione impugnata, visto che il dissenso manifestato dalla ricorrente è puramente soggettivo, non avendo prodotto eventuali elementi oggettivi, di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Le valutazioni dell'assistente sociale e dei medici SMR sono dunque confermate.

Nell'attesa dei certificati medici richiesti, l'insorgente ha chiesto una proroga di 20 giorni (doc. X), che il TCA le ha concesso (doc. XI). Nuova documentazione non è tuttavia stata prodotta.

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato alla ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, non ritenendo adempiuti i requisiti legali.

                                   3.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.   necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.   a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.   è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale

                                         - andare al gabinetto

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

                                   4.   Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS a motivo che non sono riunite le condizioni legali, visto che non si può ritenere che l'assicurata dipenda da terzi per gli atti quotidiani della vita e neppure che necessiti di una sorveglianza personale.

La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione non può che essere confermata.

In effetti, gli accertamenti medici predisposti dall'amministrazione convergono ad affermare che dal profilo neurologico non è necessario un accompagnamento.

La documentazione medica prodotta con l'opposizione accerta che l'assicurata è affetta da alcune patologie, quali una sindrome cervico-lombovertebrale cronica con irradiazioni irritative in sede scapolare a sinistra e lombo-gluteale a destra per la quale è stata ricoverata per la riabilitazione degli arti inferiori dal 5 al 20 febbraio 2013 (doc. 92-2), una malattia emorroidale di grado III-IV con prolasso emorroidale circolare che ha necessitato un intervento chirurgico avvenuto il 16 settembre 2013 (doc. 92-8), una sindrome depressiva ricorrente in trattamento (doc. 92-14), diffusi dolori al sistema locomotore di origine multifattoriale che hanno comportato la richiesta di un aiuto domiciliare per due ore alla settimana nel 2008 (doc. 92-15), nel 2012 (doc. 92-22) e nel 2014 (doc. 92-20), epilessia che comporta difficoltà a salire sui mezzi pubblici ed un maggior rischio di cadute (doc. 92-18) così pure alcune crisi epilettiche ogni mese malgrado la terapia antiepilettica (doc. 92-21). Essa ha inoltre prodotto due referti di densitometrie ossee del 2010 (doc. 92-17) e del 2013 (doc. 92-16).

L'assicurata, malgrado ne abbia più volte accennato e ne abbia avuto la possibilità, né con il ricorso né durante la procedura ricorsuale ha mai prodotto nuova documentazione medica e neppure specifica alla problematica lamentata, ovvero di difficoltà negli spostamenti esterni e della necessità di una sorveglianza personale continua.

Tanto il dr. med. __________, specialista FMH neurologia che la segue per l'epilessia, quanto il dr. med. __________, medicina generale FMH, suo medico curante, non hanno riscontrato le predette difficoltà rispettivamente necessità.

Il dottor __________, nell'aprile 2013 (doc. 92-18), ha rilevato come la paziente presenti un aggravamento dei disturbi alla colonna vertebrale su base degenerativa, ma al di fuori di questo peggioramento il quadro clinico globale è grosso modo sovrapponibile ai precedenti, in particolare per quanto riguarda la frequenza delle crisi epilettiche (4-5 al mese).

Nel dicembre 2013 (doc. 92-20) il curante ha certificato la necessità di un aiuto domiciliare per lavori domestici pesanti in ragione di 2 ore alla settimana per l'anno 2014, stanti i dolori degenerativi progressivi che necessitano di cure riabilitative.

Anche il neurologo, già nel 2012 (doc. 92-22), ha attestato che da anni erano presenti dolori al sistema locomotorio, a causa dei quali l'assicurata non può svolgere attività domestiche particolarmente pesanti dal profilo fisico. Pertanto, egli ha fatto richiesta per un aiuto domiciliare regolare (una volta alla settimana).

Alla luce di questi nuovi certificati medici, il medico SMR (dr. __________) si è pronunciato il 18 dicembre 2013 (doc. 94) osservando che non risultavano nuove patologie al di fuori di quelle già note, che esisteva un'autonomia nei trasferimenti e nella deambulazione (vedi degenza riabilitativa a __________) e che non era necessario un accompagnamento dal punto di vista neurologico.

Sulla scorta di queste emergenze, va concluso che in nessuna occasione esse hanno evidenziato delle difficoltà tali da riconoscere la necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, lavarsi ed andare al gabinetto.

Quanto all'aiuto per spostarsi all'esterno ed alla sorveglianza personale permanente, che la ricorrente indica essere difficoltose e quindi di necessitare dell'aiuto di terzi nella persona del suo coinquilino, l'assistente sociale che ha compiuto l'inchiesta domiciliare ha chiesto l'intervento del medico SMR (dr. med. __________) per valutare tali necessità, il quale a sua volta ha interpellato i medici curanti della ricorrente. Nella primavera 2013 sia il dr. med. __________ (doc. 80) sia il dr. med. __________ (doc. 81) non hanno rilevato la necessità di un accompagnamento costante da parte di una terza persona ed anche per gli spostamenti lunghi non era mai emersa in passato la necessità di un accompagnamento.

Neppure i nuovi certificati medici prodotti con l'opposizione hanno oggettivato le lamentele dell'assicurata, visto che nessun dei medici che l'ha avuta in cura ha espresso queste sue necessità.

Anche il secondo medico del Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) che ha esaminato attentamente questa documentazione ha concluso che non era necessario un accompagnamento da parte di terzi.

                                   5.   Stante l'assenza di specifici atti medici che corroborino una diversa valutazione del caso, secondo questo Tribunale si deve concludere che sulla base dell'inchiesta domiciliare effettuata dall'assistente sociale, dei certificati medici raccolti dalla Cassa di compensazione e delle valutazioni eseguite su di essi da entrambi i medici SMR interpellati, non sono dati i presupposti per concedere alla ricorrente un assegno grandi invalidi dell'AVS. Fanno infatti difetto le condizioni legali di cui all'art. 38 OAI concernente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

È quindi a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta dell'assicurata di un AGI dell'AVS.

Pertanto, la decisione su opposizione del 2 gennaio 2014 deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Fabio Zocchetti

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