Raccomandata
Incarto n. 30.2011.21 cs
Lugano 8 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio 2011 emanata da
CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni del 22 febbraio 2011, confermate dalla decisione su opposizione del 20 maggio 2011, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, cittadina __________ domiciliata in Svizzera, quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2007, 2008 e 2009 prendendo in considerazione quale reddito percepito sotto forma di rendite, metà del reddito (moltiplicato per venti) conseguito dal marito, anch’egli cittadino __________, per il lavoro dipendente svolto in __________ (doc. 12, 13 e 14).
1.2. RI 1, rappresentata dalla lic. iur. RA 1, studio fiduciario, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). La ricorrente chiede in via principale l’annullamento della decisione impugnata e l’esonero dall’obbligo contributivo dal 2007 al 2009 ed in via subordinata il pagamento del solo contributo minimo poiché non dispone di alcuna sostanza imponibile.
L’insorgente evidenzia di essere stata affiliata quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2007 quale “moglie di un non assicurato in Svizzera” e di aver contestato la decisione dell’amministrazione poiché il marito è dipendente di ditte __________ e paga i contributi sociali in __________. Avendo conseguito redditi per fr. 374'362 nel 2007, fr. 258'728 nel 2008, fr. 210'594 nel 2009, egli versa più del doppio del contributo minimo svizzero. Per cui la moglie andrebbe esonerata.
Per la ricorrente, utilizzare parte del reddito sul quale sono già stati prelevati contributi sociali in __________, anche in Svizzera, costituirebbe un’illegale doppia imposizione, contraria anche agli Accordi bilaterali che prevedono l’assoggettamento dello stesso salario in un solo Stato.
L’assicurata evidenzia che suo marito, di nazionalità __________ e frontaliero che esercita un’attività dipendente retribuita ed assoggettata al prelievo dei contributi sociali in __________, sottostà alle normative di quest’ultimo Stato in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE. Questo principio si estende pure ai familiari e ai superstiti dei frontalieri. L’insorgente ritiene pertanto di essere obbligatoriamente affiliata alle assicurazioni sociali __________. L’unica eccezione è l’esistenza di un diritto di opzione nell’ambito dell’assicurazione malattie.
L’interessata contesta anche il riferimento della Cassa alla Convenzione tra la Confederazione svizzera e la __________ sulla sicurezza sociale, poiché i coniugi RI 1 conseguono il loro salario in __________ e non in __________
La ricorrente rileva infine una disparità di trattamento tra la cittadina svizzera o straniera residente in Svizzera e il cui marito lavora in Svizzera che non deve pagare i contributi sociali se il coniuge paga oltre il doppio del contributo minimo e la sua situazione.
1.3. Con risposta del 25 luglio 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente, cittadina __________ domiciliata in Svizzera, va affiliata nel nostro Paese quale persona senza attività lucrativa e se metà del salario del marito, cittadino __________ attivo quale dipendente in __________, va preso in considerazione nel calcolo della sostanza determinante.
2.2. Per l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS sono assicurati in conformità della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Non sono assicurate, tra le altre, le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS).
L’art. 3 cpv. 1 OAVS prevede che le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
Per l’art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Per l’art. 3 cpv. 3 LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, tra l’altro, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa (lett. a).
2.3. Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
2.4. Va ancora rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
2.5. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).
Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.6. Nel caso di specie l’insorgente, cittadina __________ domiciliata in Svizzera, negli anni in esame (2007-2009) senza attività lucrativa, coniugata con un cittadino __________, attivo quale dipendente in __________, contesta di dover pagare i contributi sociali nel nostro Paese.
L’insorgente rileva in sostanza di essere già assicurata in __________ contro i rischi di vecchiaia e vedovanza, per il tramite di suo marito che paga i contributi sociali quale dipendente di società __________.
La sua affiliazione in Svizzera sarebbe contraria agli Accordi bilaterali, poiché provocherebbe un doppio assoggettamento dello stesso salario in __________ ed in Svizzera e creerebbe una disparità di trattamento con le mogli di dipendenti che pagano i contributi nel nostro Paese e beneficiano dell’esonero dall’obbligo assicurativo poiché i loro coniugi pagano il doppio del contributo minimo (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Le censure della ricorrente vanno respinte. La sua situazione è infatti simile a quella giudicata con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, dove il TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera sposata con un cittadino __________o attivo in __________ che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato dall’amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen Staatsangehörigen E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung X.________ angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31. Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt neun - Verfügungen vom 15. November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau gestützt auf ein Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von Fr. 159'925.- für die Jahre 2000 - 2004 von K.________ AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr. 1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann in Deutschland erzielten Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 25. November 2004).”)
Con la citata pronunzia, l’Alta Corte ha confermato la sentenza del Tribunale cantonale che aveva parzialmente accolto il ricorso, nel senso che, confermata l’affiliazione ed il calcolo del contributo, aveva annullato la decisione e rinviato l’incarto all’amministrazione per l’assegnazione all’interessata di un termine per inoltrare una domanda di esonero e comprovare di essere obbligatoriamente assicurata in __________ e di non poter pagare i contributi in Svizzera poiché troppo gravosi (consid. 4.2: “Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen”).
Il TF ha innanzitutto confermato che l’interessata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 seconda frase LAVS, di principio, e salvo l’eccezione dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid. 4.3.1 della citata sentenza: “Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che, il marito, cittadino __________, è attivo in __________, mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei contributi in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto trovare applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).
Il TF ha in seguito esaminato la questione alla luce degli Accordi internazionali e meglio, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________ per il periodo fino al 31 maggio 2002 e dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002, non ravvisando alcun motivo per annullare la decisione cantonale.
Per quanto concerne in particolare il periodo che qui interessa, ossia quello dal 1° giugno 2002, l’Alta Corte da una parte ha rilevato che l’applicazione del citato accordo, ad una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio, d’altra parte ha comunque lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l’interessata non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti il regolamento CEE 1408/71 non prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del contributo contestato, ritenuto che il principio dell’affiliazione al luogo di lavoro secondo l’art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento CEE 1408/71 vale solo per il marito, attivo all’estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber.”).
L’Alta Corte ha inoltre affermato che anche se il prelievo del contributo secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il principio generale della parità di trattamento previsto dall’art. 9 dell’Allegato I ALC né il principio della “non discriminazione” previsto dall’art. 2 ALC (“Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).
Una discriminazione diretta va esclusa poiché l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 LAVS non dipende dalla nazionalità della persona assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe stata differente se il marito della ricorrente invece di essere di nazionalità __________ fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato in __________ (“Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre”).
Infine l’Alta Corte ha evidenziato che se si volesse dedurre dall’art. 3 cpv. 3 LAVS una discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si trovano confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma elvetica sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell’assicurazione (“Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).
Ne segue che anche nel caso di specie, le censure della ricorrente, analoghe a quelle esaminate nella sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, vanno respinte e il principio dell’affiliazione in Svizzera confermato, mentre per quanto concerne il calcolo del contributo, va evidenziato che, come confermato, perlomeno indirettamente, dal TF, va preso in considerazione metà del reddito conseguito dal marito all’estero (cfr. anche art. 28 cpv. 4 OAVS), come fatto dalla Cassa (cfr. doc. 12-14).
Tuttavia l’Alta Corte ha anche confermato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per concedere alla ricorrente, in applicazione degli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, un termine per inoltrare una domanda di esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera e comprovare da una parte che essa per il tramite del marito era obbligatoriamente assicurata in __________ e dall’altra che il pagamento dei contributi sociali anche in Svizzera costituiva un onere troppo gravoso.
Analogamente, nel caso di specie, anche all’insorgente deve essere concessa questa facoltà.
Va a questo proposito evidenziato che con sentenza 30.2011.2 dell’11 maggio 2011 il TCA ha stabilito che gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS si applicano, di principio, solo laddove non trova applicazione un accordo internazionale in ambito di sicurezza sociale. In quel caso all’insorgente non è stata data la possibilità di chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo poiché andava affiliato in Svizzera in applicazione degli art. 13 e 14 bis cifra 2 regolamento CEE 1408/71 e non della LAVS (consid. 2.7).
In concreto invece, pur lasciando aperta la questione dell’applicazione al caso di specie dell’ALC (cfr. supra), l’insorgente va affiliata in Svizzera in virtù della LAVS, e meglio dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, e non dell’ALC che si applica invece al marito.
La ricorrente è pertanto legittimata a chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo in virtù dei citati disposti.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto (cfr. sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007 consid. B), la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché assegni alla ricorrente un termine per presentare una domanda di esonero dall’obbligo assicurativo e portare le prove che è obbligatoriamente assicurata in __________ per il tramite di suo marito e che il pagamento dei contributi sociali anche in Svizzera costituirebbe un onere troppo gravoso ai sensi dell’art. 3 OAVS.
Alla ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate ripetibili parziali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per quanto indicato al consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 800 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti