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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2011 30.2011.2

11 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,147 parole·~26 min·4

Riassunto

Un dentista dell'UE residente in Svizzera che esercita la sua attività indipendente sia in Svizzera che in un Paese membro dell'UE deve pagare i contributi sociali in Svizzera sull'intero reddito. Principio dell'unicità dell'affiliazione previsto dall'ALC

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2011.2   cs

Lugano 11 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2011 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 dicembre 2010 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione formale del 26 ottobre 2010, confermata dalla decisione su opposizione del 13 dicembre 2010, la Cassa CO 1 CO 1 ha fissato definitivamente i contributi sociali dovuti per il periodo di contribuzione dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005 dal dr. med. RI 1 sulla base di un reddito aziendale di fr. 100'000 oltre fr. 3'140 di contributi fatturati quali acconto ed un capitale investito nell’azienda di fr. 0, per un contributo di fr. 10'144.95 (doc. 1).

                               1.2.   L’assicurato, rappresentato dalla moglie, avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

                                         Il ricorrente, cittadino __________ e __________ (doc. 8), al beneficio di un permesso di tipo “B” (doc. I), residente a __________ (doc. 8), rileva che nel 2005 ha svolto un’attività lucrativa indipendente sia in Svizzera, a __________ (principale), dove ha conseguito un reddito di fr. 39'505 (arrotondati dall’autorità fiscale a fr. 40'000) che in __________, a __________ (accessoria), dove ha percepito un guadagno di fr. 59'854 (arrotondati dall’ufficio di tassazione a fr. 60'000).

                                         Considerato che su quest’ultimo importo l’interessato ha già versato i contributi sociali in __________, chiede di essere assoggettato in Svizzera unicamente sull’ammontare di fr. 40'000.

                                         In caso contrario, per l’insorgente, vi sarebbe una disparità di trattamento ed un doppio assoggettamento inammissibile ai sensi dell’art. 3 OAVS.

                                         L’assicurato evidenzia che l’affiliazione presso l’istituzione previdenziale __________ (__________), quale membro dell’Ordine dei medici, in __________ è obbligatoria per poter svolgere l’attività di dentista.

                                         La sua posizione professionale in __________, mantenuta per motivi economici nonostante l’ottenimento del permesso “B” di dimora in Svizzera, presuppone una serie di adempimenti e requisiti specifici della particolare professione sanitaria esercitata e quindi l’assoggettamento a leggi particolari (“lex specialis derogat legi generali”). L’interessato sostiene che non è possibile mettere in dubbio o relativizzare la normativa e regolamentazione __________ in materia e soprattutto la sua applicabilità senza limiti sul territorio giurisdizionale __________. Non spetta alle autorità elvetiche appurare la coerenza e la compatibilità delle singole leggi interne __________ con le norme del diritto internazionale, essendo ipotizzabile che alcune fattispeci non sono state previste dagli Accordi bilaterali e che possibili incongruenze verificatesi vadano esaminate e risolte.

                                         In concreto vi sarebbe pertanto un’inammissibile doppio assoggettamento che in ambito fiscale viene evitato anche nei casi in cui le convenzioni sulla doppia imposizione non danno risposte esaustive a particolari fattispeci non sufficientemente definite dalle stesse, poiché prevale comunque il principio dell’evitare in ogni caso la doppia imposizione.

                                         Secondo il ricorrente, il doppio assoggettamento contrasta pure con il senso della LAVS, dell’equità, della fairness e con la ratio legis della LAVS e dell’OAVS, in particolare del suo art. 3.

                                         Trattare in maniera diversa tra loro i cittadini svizzeri e un cittadino __________ dimorante nel nostro Paese significherebbe violare la ratio legis e il principio della parità di trattamento (divieto di disparità di trattamento).

                                         L’insorgente ritiene corretto l’assoggettamento del reddito svizzero all’AVS, ma non anche del guadagno conseguito in __________, per il quale paga i contributi all’__________, pena il rischio del mancato raggiungimento del periodo minimo di contribuzione ed il decadimento dei diritti dell’assicurazione vecchiaia in __________.

                                         Infine, secondo il ricorrente, il regolamento (CEE) n. 1408/71 non prevede esplicitamente norme particolari applicabili al caso di specie (legislazione speciale in materia di esercizio di professioni sanitarie), per cui è auspicabile l’applicazione di un metodo di calcolo dei contributi che rispetti le esigenze particolari di entrambi gli Stati e che eviti una doppia contribuzione ed un aggravio degli oneri specifici per l’esercizio dell’attività in parola. Ciò, sia alla luce degli accordi internazionali che dell’art. 3 OAVS, che, per l’insorgente, prevale sugli accordi ed è applicabile al caso di specie.

                                         A sostegno delle sue tesi, l’insorgente propone i documenti allegati in sede di ricorso ed opposizione, riservata la produzione di ulteriori prove tra cui una dichiarazione diretta dell’__________ non ancora ottenuta.

                               1.3.   Nella sua risposta del 24 gennaio 2011 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                               1.4.   Con osservazioni del 2 febbraio 2011 l’insorgente ha evidenziato di non aver ottenuto, nel termine fissato per presentare eventuali prove, l’atteso documento dell’__________ (dichiarazione di assoggettamento per il 2005 e determinazione e conferma del periodo minimo necessario per percepire una rendita di vecchiaia). L’insorgente auspica che il principio dell’art. 3 OAVS e la relativa ratio legis trovino applicazione, ritenuto inoltre che la situazione del doppio assoggettamento si pone a seguito del ritardo nei conteggi definitivi AVS creatosi  a causa del ritardo nell’emissione delle tassazioni non imputabile al ricorrente, ciò che ha contribuito a provocare una situazione per cui egli ha continuato a rimanere assoggettato ai contributi in __________. La richiesta di restituzione di contributi già pagati all’estero risulterebbe difficile ed onerosa (doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   La Cassa CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurato per la sua attività indipendente sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in __________.

                                         Va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

                                         Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.      l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b.      la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

                                         L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

                                         Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE)       N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)

                                         N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)

                                         N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali dovuti nel 2005 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         L’ALC ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità __________ e __________ e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato, residente nel nostro Paese, lavora sia in Svizzera che in __________.

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                                         In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.

                               2.2.   L’art. 1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.

                                         Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

                                         La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).

                                         Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Il regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                               2.3.   Le Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

                                         In generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

                                         L’indipendente svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

                                         Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal 1.1.2009).

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

                                         Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054 dal 1.1.2009).

                               2.4.   Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS non sono assicurate le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.

A norma dell’art. 3 OAVS le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                               2.5.   Nel caso di specie l’insorgente, nato nel 1950, cittadino __________ e __________, dopo aver evidenziato, in sede di opposizione, di aver mantenuto la residenza in __________ pur disponendo di un permesso “B” in Svizzera (cfr. doc. D e E), in sede di ricorso afferma di aver assunto, unitamente al permesso “B”, la dimora in Svizzera, dove del resto è tassato (cfr. doc. C), dove vive con la moglie (cfr. doc. 8) e dove vi risiede dal 9 giugno 2004 (cfr. doc. I, pag. 3: “… nonostante l’adozione della dimora (permesso B) in Svizzera…”; cfr. anche doc. 8: data di entrata in Svizzera: “09.06.2004”).

                                         Egli del resto non contesta di dover pagare i contributi in Svizzera, in quanto ivi residente, ma chiede di poter essere esonerato dal versamento degli oneri sociali sull’ammontare del reddito conseguito in __________ in applicazione dell’art. 3 OAVS. Nel ricorso afferma infatti tra l’altro che (doc. I, pag. 2 punto 5):

"  Con decisione su opposizione – doc. A – la Cassa affermava sostanzialmente che sulla base del diritto internazionale applicabile (“Accordi bilaterali): …. “La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro…” stato di fatto qui non contestato e che comporta anche (come meglio vedremo di seguito) l’applicabilità dell’art. 3 OAVS; contestata è per contro l’interpretazione soggettiva della Cassa, secondo cui l’assicurato dovrebbe effettuare il pagamento di tutti gli oneri sociali in Svizzera, cioè sul reddito indipendente in __________ + reddito accessorio in Svizzera, ciò che provoca un inutile aggravio dei relativi oneri, de facto un “doppio assoggettamento” dei redditi conseguiti in __________.” (sottolineature ed evidenziatura originali)

                                         Si tratta pertanto di stabilire se il ricorrente, residente in Svizzera, deve pagare i contributi nel nostro Paese solo sul reddito ivi conseguito od anche sul reddito percepito in __________ esercitando in entrambi gli Stati un’attività indipendente.                                        Va qui evidenziato che una fattispecie analoga alla presente è già stata decisa dal TCA con sentenza del 9 luglio 2009 (inc. 30.2009.15).

                               2.6.   Sulla base dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71, l’interessato, di principio, deve essere assoggettato in Svizzera per l’insieme dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente (cfr. anche marg. 2026 delle direttive sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG = marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore dal 1.1.2009).

                                         Questo articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.

                                         Rilevato inoltre che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato membro, l’interessato può essere affiliato unicamente in Svizzera.

                                         A proposito di questa disposizione del regolamento B. Kahil-Wolff e P.Y. Greber in "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen". Ed. Helbing & Lichtenhahn Ginevra-Basilea-Moncaco; Bruylant, Bruxelles; L.G.D.J., Parigi 2006 rilevano quanto segue:

"  693.   Les règles de conflit prévues aux art. 13 sv. du règlement 1408/71 constituent un ensemble compliqué de principes et d'exceptions; plusieurs de ces dispositions sont en outre consacrées â des catégories spéciales de personnes (tels le personnel roulant ou navigant, les gens de mer, les fonctionnaires internationaux, etc). Les éléments essentiels, qui resteront d'ailleurs valables au-delà de l'entrée en vigueur du règlement 883/2004, peuvent être résumés comme suit:

-   le principe de l'unicité du droit applicable veut que les personnes soumises aux règlements 1408/71 et 574/72 ne soient assujetties qu'à la législation d'un seul État membre (art. 13 al. 1 du règlement 1408/71); il en découle en outre l'interdiction des doubles cotisations;

-   le principal critère de rattachement pour désigner le droit applicable est l'exercice d'une activité lucrative (art. 13 al. 2 lit. A et b du règlement 1408/71 – principe du pays d'emploi); exemple: un travailleur salarié ou non salarié qui travaille dans un État membre autre que celui dans lequel il réside (pas nécessairement comme frontalier, même si ce statut est fréquent) est assuré dans le premier État; le pays de l'emploi reste compétent après la cessation de l'activité tant que la législation d'un autre État ne devient applicable (exemple: la retraité d'un État membre qui passe son troisième âge dans un autre État membre reste soumis à la législation du premier État);

-   le lieu de résidence devient le critère de rattachement pertinent lorsqu'une personne travaille simultanément (comme salariée ou non salariée) dans des États membres différents (exemple: en cas d'exercice d'une activité dépendante dans l'Etat de résidence et dans un autre État membre – l'État de résidence est compétent – art. 14 al. 2 b) i) du règlement I 1408/71);

-   d'autres critères de rattachement entrent en considération dans de situations particulières (le siège ou le domicile de l'employeur, l'exercice de l'activité principale ou encore le pavillon)."

                                         L’applicazione dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 e dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71 ha quale scopo quello di evitare il doppio assoggettamento del medesimo reddito presso più Stati. Entrambi i disposti tendono inoltre a mettere in pratica il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a livello europeo e ad evitare ogni disparità di trattamento in funzione della nazionalità come voluto dall’art. 8 lett. a dell’ALC.

                                         Infatti tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE e della Svizzera vengono trattati allo stesso modo e sono assoggettati all’obbligo contributivo, di principio, in un unico Stato (cfr. anche U. Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, n. 27, pag. 1204 in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, Basilea 2007).

                                         Non spetta per contro al giudice svizzero, come rileva peraltro il ricorrente, stabilire se la normativa __________ che, secondo l’insorgente, obbligherebbe anche i dentisti residenti in un Paese membro dell’UE o in Svizzera e che lavorano in __________ ad essere affiliati all’ordine dei medici e, di riflesso, all’__________, è compatibile con il regolamento (CE) n. 1408/71 e con l’ALC. L’amministrazione ed i tribunali svizzeri non sono infatti competenti per decidere circa i litigi inerenti la conformità della legislazione __________ (o la sua interpretazione) con il diritto europeo. L’obbligo di assoggettamento in __________ all’__________ va semmai contestato dal ricorrente in virtù della procedura della __________ presso le competenti autorità __________.

                                         Va a questo proposito segnalata la sentenza 9C_61/2007 del 25 febbraio 2008 dove in un caso in cui un assicurato, domiciliato in Svizzera, ricoverato d’urgenza in Belgio ed al quale è stato chiesto il pagamento di una franchigia di € 356.61 che l’assicuratore svizzero si è rifiutato di rimborsare, il TF ha affermato:

"  l’obligation de l’intimeé - qui n'était de toute manière pas habilitée à se prononcer par voie de décision sur le bien-fondé de factures émanant d'organes de sécurité sociale étrangers - se limitait en l'espèce à renvoyer le recourant au droit national belge, dont elle pouvait dès lors se dispenser d'énoncer les spécificités. L'intimée a d'ailleurs rempli ses obligations à l'occasion de sa première intervention du 14 juillet 2006, lorsqu'elle a fait savoir au recourant que le droit communautaire (dont elle avait rappelé les dispositions applicables) renvoyait à la législation belge.”

                                         e:

"  A cet égard, la participation personnelle mise à la charge du recourant conformément au droit belge ne pourrait être contestée qu'en vertu des règles de procédure belges, auprès des autorités compétentes de ce pays (Gebhard Eugster, Krankenversicherung,  in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2e éd, n. 501 p. 567). L'assureur et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître de tels litiges et n'ont de surcroît aucune raison de s'exprimer sur la législation belge. Tout au plus pourrait-on se demander si, en vertu de son devoir de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), l'intimée aurait aussi dû préciser au recourant qu'il devait formuler toute réclamation éventuelle quant au montant des participations demandées auprès des organes belges compétents. Cette dernière question peut rester indécise dans la présente affaire, car en procédure d'opposition, le recourant était déjà assisté par un mandataire qualifié qui ne devait pas ignorer la marche à suivre en pareille circonstance.”

                               2.7.   Neppure gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, possono essere d’aiuto al ricorrente (cfr., per il tenore, il consid. 2.4.).

                                         Tali disposti si applicano, di principio, laddove non trova applicazione un accordo internazionale in ambito di sicurezza sociale (cfr. anche le direttive sull’obbligo assicurativo - DOA, in vigore dal 1° gennaio 2009, marginale 5002: "Lorsqu'une convention de sécurité sociale ou le Règlement 1408/71 est applicable, il ne peut pas y avoir d'exemption pour cumul de charges trop lourdes".).

                                         L’art. 3 OAVS prevede infatti l’esonero laddove “l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale” costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (cfr. anche l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS: “giusta le presente legge”). In concreto l’affiliazione è data dal regolamento (CE) n. 1408/71 ed in particolare dagli art. 13 e 14bis cifra 2. Ora, scopo delle norme europee, è proprio quello di evitare un doppio assoggettamento, una disparità di trattamento e di coordinare i sistemi di sicurezza sociale europei (cfr. anche Kieser, op. cit. n. 57 pag. 1217). Per questo motivo il pagamento degli oneri sociali, nel caso di specie, deve avvenire unicamente in Svizzera. Contributi eventualmente già pagati in __________ vanno semmai chiesti in restituzione, se dati i presupposti, secondo le norme e le procedure __________ invocando il diritto europeo applicabile in concreto.

                               2.8.   Infine, per quanto concerne il periodo minimo di contribuzione per poter ottenere una rendita in __________, va innanzitutto evidenziato che, di regola, nel calcolo della prestazione di vecchiaia il diritto europeo applica il principio generale del calcolo complessivo dei periodi contributivi nei diversi Paesi europei (cfr. Kieser, op. cit., n. 34, pag. 1207; DTF 130 V 51 e seguenti, in particolare consid. 5.2 [la Svizzera può mantenere il calcolo autonomo poiché la rendita così calcolata è comunque superiore a quella ottenuta secondo il calcolo previsto dal diritto europeo, cfr. allegato IV, lettera C del regolamento (CE) n. 1408/71 nonché DTF 131 V 51 consid. 5.4: “Für die Schweiz ist die ergänzende Bestimmung von Ziff. 1 lit. m Anhang II, Abschnitt A, FZA massgebend, wonach alle Anträge auf Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten des Grundsystems sowie auf Altersrenten des Systems der beruflichen Vorsorge als solche Fälle gelten, in denen auf die Berechnung der Leistung gemäss Art. 46 Abs. 2 Verordnung Nr. 1408/71 verzichtet werden kann. Die Schweiz konnte die autonome Rentenberechnung beibehalten, da sie nicht gegen den EU-Grundsatz verstösst, wonach ein nach den nationalen Vorschriften errechneter Betrag nicht kleiner sein darf als der Betrag, der sich aus der Zusammenrechnung der Versicherungszeiten und der Pro-Rata-Methode ergibt. Daher war nur eine Anpassung in der Aufwertung der Versicherungszeiten vor 1973 nötig (mit entsprechender Anpassung von Art. 52 AHVV), um eine lineare Rentenberechnung zu gewährleisten”).

                                         Circa i periodi contributivi di lavoratori autonomi affiliati a regimi speciali, l’art. 45 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. anche l’art. 38 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 per quanto concerne il rischio invalidità) prevede che se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L’allegato IV parte B del regolamento n. 1408/71 menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l’interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

                                         A questo proposito, per l’__________, l’allegato IV, lettera B prevede nei ”Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 3 e dell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento” anche i medici.

                                         Le norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 1408/71 prevedono pertanto i correttivi anche nell’ambito della fattispecie in cui si trova il ricorrente.

                                         L’assoggettamento nel nostro Paese di tutto il reddito conseguito dall’insorgente sia in Svizzera che in un altro Paese membro dell’UE (nel caso di specie: __________), conforme al diritto internazionale, non lede di conseguenza né il senso di equità e fairness, né la ratio legis della LAVS e dell’OAVS.

                               2.9.   Va ancora rilevato che in sede di ricorso l’insorgente si riserva di produrre una dichiarazione dell’__________ (doc. I), che come spiegato l’11 febbraio 2011 (doc. VI), serve a comprovare l’assoggettamento per il 2005 in __________, che del resto non è contestato, e il periodo minimo necessario per poter percepire una rendita di vecchiaia in __________ secondo il regime __________.

                                         Questo Tribunale, alla luce delle motivazioni sopra riportate, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ed in particolare della dichiarazione dell’istituzione __________, poiché ininfluenti ai fini dell’esito del ricorso.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato che l’insorgente è tenuto ad assoggettarsi in Svizzera anche per il reddito conseguito in __________ e ritenuto che per il resto gli elementi di calcolo del contributo del 2005 non sono contestati, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2011.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2011 30.2011.2 — Swissrulings