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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2011 30.2011.16

18 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·493 parole·~2 min·5

Riassunto

Rendita AVS non riconosciuta a cittadino italiano entrato in Svizzera dopo il periodo contributivo e che ha esercitato attività di volontariato non remunerate. Ricorso irricevibile per ragioni formali

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2011.16   IR/sc

Lugano 18 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2011 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2011 emanata da

Cassa CO 1     in materia di rendite AVS

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                    ·   che RI 1 si è rivolto alla Cassa CO 1 chiedendo di essere posto al beneficio della pensione per vecchiaia per avere svolto – senza remunerazione – attività di allenatore di calcio e donatore di sangue;

                                    ·   che l’amministrazione, rilevando l’entrata in Svizzera del signor RI 1 solo successivamente al compimento del 65 anno di età e l’assenza dei presupposti per la concessione della pensione ha respinto la richiesta di rendita AVS;

                                    ·   che RI 1 si è aggravato con opposizione contro detta decisione ribadendo in sostanza le sue ragioni;

                                    ·   che con gravame 2 maggio 2011, trasmesso alla Cassa CO 1 e da questa girato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, RI 1 ha ribadito ulteriormente la sua richiesta;

                                    ·   che il gravame non rispettando i presupposti procedurali minimi è stato rinviato all’estensore per la sua completazione;

                                    ·   che con scritto pervenuto il 18 maggio 2011 RI 1 ha indicato la sua attività svolta in favore dei ragazzi e la sua donazione di sangue, il suo impegno per la Svizzera, ritenendo comunque “esaurita la questione”;

                                    ·   che il ricorso non adempie palesemente i presupposti procedurali siccome non indica da un lato la decisione impugnata, non descrive i fatti, adduce motivazioni appena intuibili ma non rapportate al merito e non presenta chiare conclusioni;

                                    ·   che a prescindere da ciò, per quanto indicato dall’amministrazio-ne, e non contestato dal ricorrente, egli è cittadino straniero rispetto alla Svizzera, domiciliato fuori dalla Confederazione per tutti gli anni di contribuzione, non risulta che RI 1 abbia mai contribuito all’AVS, e quindi correttamente la Cassa ha escluso il diritto di percepire una rendita, nonostante gli invocati compiti educativi;

                                    ·   ne discende che il ricorso, quand’anche fosse ricevibile, sarebbe da respingere.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso 2 maggio 2011 formulato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 15 aprile 2011 emanata dalla Cassa CO 1, __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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