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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2010 30.2010.13

2 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,068 parole·~10 min·3

Riassunto

Domanda d'assegno per grandi invalidi a luglio 2009.UAI ha accertato che è da gennaio 2009 che l'assicurato necessita di aiuto diretto e permanente di terzi,quindi il suo diritto all'AGI decorre solo dal gennaio 2010.Tuttavia,visto che è deceduto prima, gli eredi non hanno diritto AGI.Anno d'attesa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2010.13   TB

Lugano 2 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2010 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 aprile 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assegno grandi invalidi dell'AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 24/29 luglio 2009 (doc. 58 dei documenti prodotti dalla Cassa di compensazione) RI 1, nato nel 1942 ed affetto dal settembre 2008 da adenocarcinoma prostatico metastatico, ha presentato una richiesta per adulti per l'assegno per grandi invalidi AI (recte: AVS).

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità, competente per effettuare i necessari accertamenti, il 30 luglio 2009 (doc. 60) ha interpellato il medico curante dr. med. __________ ed il 28 settembre 2009 (doc. 62) ha predisposto un'inchiesta a domicilio.

Il 12 ottobre 2009 l'assicurato è deceduto (doc. 63).

                                  B.   Con decisione del 30 ottobre 2009 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato l'assegno per grandi invalidi, poiché dall'accertamento esperito è risultato che dal mese di gennaio 2009 l'assicurato ha necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per gli atti quotidiani della vita, quindi il suo diritto all'assegno sarebbe sorto soltanto dal gennaio 2010 dopo l'anno di carenza previsto dall'art. 43bis LAVS. Tuttavia, ritenuto come l'assicurato sia deceduto il 12 ottobre 2009, la richiesta di prestazioni è stata respinta.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 13 aprile 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del 15 novembre 2009 (doc. A4) formulata da RA 1, fratello del defunto, che postulava il diritto all'AGI retroattivamente dal 1° gennaio 2009 fino al giorno del decesso dell'assicurato.

L'amministrazione ha ritenuto che non fossero dati i presupposti legali per dare seguito a questa richiesta giacché, oltre all'ammissione del diretto interessato, essa ha accertato presso il medico curante che egli ha avuto bisogno di un aiuto regolare e notevole da parte di terzi dal gennaio 2009. In tali circostanze, da questo momento fino al 12 ottobre 2009, giorno del decesso, non è trascorso il termine di un anno di carenza previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS e quindi ha negato il diritto ad un AGI AVS.

                                  D.   Nel suo ricorso del 10 maggio 2010 (doc. I) RA 1, sempre in rappresentanza della vedova e della figlia del richiedente l'AGI (doc. III/1), ha chiesto la concessione dell'assegno per dieci mesi, ovvero dal gennaio 2009 all'ottobre 2009, visto che ciò è un diritto del fratello anche da morto. Il rappresentante ha rilevato che l'assicurato non necessitava di cure infermieristiche né di sorveglianza speciale visto che erano i suoi familiari ad occuparsi di lui, ma che dal gennaio 2009 la situazione è peggiorata a causa della chemioterapia, che ha indebolito RI 1 e gli ha causato tanto dolore. Il ricorrente ha evidenziato i problemi economici delle eredi (moglie e figlia) ed ha osservato che "Lui, ha dato di più di ciò che ha ricevuto e quindi – anche se non più qui fra noi – una Gratitudine, l'ha comunque meritata, come merita il riconoscimento – anche – Post-Mortem, che si chiama rispetto, e, solidarietà,".

                                  E.   Nella risposta di causa del 28 maggio 2010 (doc. IV) la Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione impugnata, precisando che il periodo d'attesa inerente la grande invalidità di lunga durata non può essere fatto risalire ai mesi precedenti il mese di gennaio 2009. Il diritto ad un AGI dell'AVS va negato.

Il ricorrente ha osservato di non aver mai voluto far risalire a prima di gennaio 2009 il periodo d'attesa, tanto che era convinto che l'inizio fosse dal luglio 2009, ossia da quando ne ha fatto richiesta (doc. VI).

La Cassa ha preso atto che l'inizio del periodo d'attesa sia da collocare a luglio 2009 (doc. VIII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha negato agli RI 1 il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS.

                                   3.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per il capoverso 2 dell'art. 43bis LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'art. 34 cpv. 5. (art. 43bis cpv. 3 LAVS).

Giusta l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

                                         vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale

                                         - andare al gabinetto

                                         spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

                                   4.   Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS a motivo che non era trascorso l'anno di attesa dal momento in cui l'assicurato era grande invalido.

D'avviso di questo Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa deve essere confermata.

In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione.

Ora dalla documentazione agli atti risulta chiaramente che è dal gennaio 2009 che RI 1 ha necessitato di un aiuto diretto e permanente di terzi.

Questa circostanza è stata indicata dall'interessato stesso nel formulario di richiesta per adulti di un AGI al capitolo 4 "indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 58-3), dove egli ha precisato che per determinate attività quotidiane della vita ha bisogno dell'aiuto della moglie e ciò dal gennaio 2009 (segnalato come "I/2009").

La medesima indicazione è stata data pure alle domande 5.2 ("Sono necessarie prestazioni assistenziali per consentire di abitare autonomamente? Sì") e 5.3 ("Necessita di un accompagnamento per le attività e i contatti fuori dall'abitazione? Sì"), dove il richiedente ha specificato che era da "gennaio 2009" che necessitava di questo tipo di aiuto (doc. 58-5).

Inoltre, l'Ufficio assicurazione invalidità ha avuto conferma della correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato.

Infatti, il dr. med. __________, FMH in oncologia ed ematologia, espressamente interpellato dall'amministrazione, il 1° settembre 2009 (doc. 60) ha affermato di avere in cura dal 20 settembre 2008 la persona in questione e che l'ultima consultazione, a quel momento, era avvenuta il 21 agosto 2009. Alla specifica domanda n. 3 se "Le indicazioni sulla grande invalidità al N. 3 (pagina 3 e 4) corrispondono alle Sue constatazioni?", il curante ha risposto affermativamente.

Stante quanto precede, è indubbio che è al mese di gennaio 2009 che va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione." di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

In queste circostanze, il diritto all'assegno per grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurato è stato grande invalido di grado elevato o medio per un anno. Partendo, quindi, dal gennaio 2009, questo diritto all'AGI sorge dunque soltanto nel gennaio 2010, e non retroattivamente al momento in cui l'interessato ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi, ossia dal gennaio 2009.

Ritenuto però come l'assicurato sia purtroppo deceduto prima della decorrenza di questo anno d'attesa, le condizioni legali previste dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS non sono dunque adempiute e non sono dati i presupposti legali per potere concedere agli RI 1 un assegno per grande invalido.

Il rifiuto dell'AGI è conseguenza del mancato adempimento dell'anno di carenza imposto dalla legge.

Riguardo alle lamentele espresse dal rappresentante delle eredi, va evidenziato che è il legislatore federale che ha previsto questo anno di attesa e che il Tribunale cantonale delle assicurazioni è tenuto pertanto a rispettare questo termine, essendo obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge; lo impongono motivi di legalità ed eguaglianza. Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della legge neppure a fronte di un caso particolare ed umanamente difficile come quello in esame.

Purtroppo le invocate Gratitudine e solidarietà non permettono di scostarsi dalla volontà chiara e motivata del Parlamento federale.

Il ricorso deve dunque essere respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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