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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2010 30.2009.35

10 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,035 parole·~20 min·3

Riassunto

Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa ex art. 28bis OAVS anziché come indipendente solo se l'attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno. Rinvio atti per accertare l'impegno temporale come indipendente. TCA non entra nel merito di decisioni cresciute in giudicato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.35   TB

Lugano 10 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2009 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 settembre 2009 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1944, con comunicazione del 13 giugno 2007 (doc. 7) è stato retroattivamente affiliato dalla Cassa CO 1 di __________ come persona che non esercita un'attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il 22 giugno 2007 la Cassa ha quindi emesso due decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa per gli anni di contribuzione 2003 (doc. 6) e 2004 (doc. 5), calcolando il contributo dovuto unicamente sulla sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero (Fr. 2'414'000.- nel 2003 rispettivamente Fr. 2'483'000.- nel 2004).

                                  B.   Con decisione dell'11 agosto 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per l'anno 2005, calcolandoli in Fr. 9'220,30 – spese amministrative comprese – partendo da una sostanza netta totale in Svizzera e all'estero di Fr. 3'648'892.-.

                                  C.   L'assicurato si è opposto a quest'ultima decisione ed ha chiesto di rettificarla "tenendo conto del reddito e sostanza come risulta dal calcolo dell'imponibile fiscale 2005 come da notifica allegata del 21 febbraio 2007." (doc. 3).

                                  D.   Con decisione su opposizione del 10 settembre 2009 (doc. N1) la Cassa di compensazione ha respinto la predetta opposizione, a motivo che la sostanza determinante è stata stabilita sulla scorta delle comunicazioni delle autorità fiscali, che sono vincolanti. Esse tengono conto dei valori di riparto intercantonali. Pertanto, malgrado la sostanza netta sia di Fr. 2'601'738.-, la sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero è pari a Fr. 3'648'892.-, poiché alla prima occorre dedurre la sostanza immobiliare assommante a Fr. 6'981'045.- ed aggiungere il valore di ripartizione di Fr. 8'028'199.-.

                                  E.   Con ricorso dell'8 ottobre 2009 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dallo studio fiduciario RA 1 di __________, ha contestato la conclusione a cui è giunta la Cassa. Ha evidenziato di avere svolto attività lucrativa come dipendente fino al 31 dicembre 2000 e poi come indipendente. Ha pertanto chiesto, visto che non ha mai cessato l'esercizio dell'attività lavorativa come risulta dalle notifiche di tassazione anche degli anni precedenti, che i contributi AVS per il 2005 siano fissati in base al reddito d'attività indipendente di Fr. 15'000.- determinato dall'autorità fiscale. Quindi, ritenuto che la Cassa ha autonomamente deciso lo stralcio del ricorrente dalla categoria degli indipendenti dal 1° gennaio 2003 malgrado le tassazioni fiscali indicassero l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, la modifica dello statuto di affiliazione deve essere considerata abusiva e dunque va annullata. L'insorgente ha così preteso che l'affiliazione dal 1° gennaio 2003 quale persona senza attività lucrativa sia annullata e venga invece riconsiderato come indipendente e che la Cassa emetta le decisioni definitive di fissazione dei contributi per gli anni 2001 e 2002, essendo state emesse solo quelle provvisorie. Inoltre, ha postulato che le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2003, 2004 e 2005 siano annullate e sostituite da nuove decisioni che calcolino i contributi in base al reddito da attività indipendente principale e ciò fino al pensionamento del 1° ottobre 2009.

                                  F.   Il 15 ottobre 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione ha osservato che in virtù dell'art. 28bis OAVS, le persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa. Poiché il ricorrente, come indipendente, non ha pagato almeno la metà del contributo dovuto quale persona senza attività, va applicato l'art. 28bis OAVS e quindi l'amministrazione ha confermato la sua affiliazione come persona senza attività lucrativa. Ha inoltre osservato che le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2003 e 2004 sono cresciute incontestate in giudicato non essendo state a suo tempo impugnate. Ha quindi confermato la decisione.

L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

Pendente causa, il TCA ha effettuato un accertamento di cui si dirà nelle considerazioni di diritto (doc. V) e sul quale si sono pronunciate le parti (docc. VI e VIII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Va innanzitutto rilevato che il ricorrente ha contestato le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni dal 2001 al 2005.

Per quanto concerne le decisioni di fissazione per gli anni 2001 e 2002, l'insorgente pretende che la Cassa di compensazione emetta delle decisioni definitive di fissazione dei contributi.

Il TCA osserva che, effettivamente, la decisione per il 2001 emessa il 13 agosto 2001 è provvisoria (agli atti v'è unicamente quella per il 2001, doc. H), ma che con l'emanazione di tale decisione l'amministrazione ha ben specificato che "il suo contributo quale indipendente per il periodo sopraindicato è determinato in base alla sua dichiarazione di reddito presumibile, con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD (art. 25 OAVS).".

Ciò significa, a giusta ragione, che poiché i dati fiscali non erano ancora stati determinati dall'autorità fiscale, non era forzatamente ancora possibile statuire definitivamente sui contributi dovuti per il 2001. Occorreva attendere la notifica di tassazione IFD relativa a quell'anno.

Tuttavia, con il cambiamento legislativo attuato il 1° gennaio 2003, nel Cantone Ticino si è passati da una tassazione fiscale praenumerando ad una postnumerando e tutto ciò si è concretizzato con la IC 2003B, che porta sui redditi conseguiti nel 2003. Per il biennio precedente, caduto nel cosiddetto vuoto di tassazione grazie a questa modifica legislativa, i redditi conseguiti nel 2001 e nel 2002 sono stati oggetto della IC 2003A, che però non ha assurto la forma di una notifica di tassazione avente valore di decisione formale, bensì solo di una normale comunicazione.

Pertanto, (quasi) tutti gli assicurati che svolgevano un'attività di tipo indipendente – e non soltanto dunque il ricorrente – non hanno ricevuto una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il biennio 2001 e 2002, ma provvisoria, dato che alla dichiarazione dei redditi compilata dagli assicurati non faceva, eccezionalmente, seguito l'emanazione di una notifica di tassazione impugnabile giuridicamente.

Nel caso concreto, comunque, l'emissione di una decisione definitiva di fissazione dei contributi avrebbe potuto avvenire soltanto qualora vi fossero stati sufficienti motivi per sostenere che il dato precedentemente ritenuto – che riprende, peraltro, il reddito presumibile conseguito come indipendente indicato dallo stesso assicurato – fosse errato. Se dopo il 13 agosto 2001 l'amministrazione non ha emanato una decisione definitiva di fissazione dei contributi, significa che non ve n'è stato motivo, ovvero che il reddito accertato fiscalmente, seppure non in maniera definitiva non essendovi stata, occorre ribadirlo, una decisione formale di tassazione per l'anno 2001, non è mutato rispetto a quello previsto dall'interessato.

Queste motivazioni valgono anche per i contributi del 2002.

Al di là delle spiegazioni appena fornite, non va dimenticato che gli anni di contribuzione 2001 e 2002 non possono comunque essere riesaminati né dalla Cassa di compensazione né dal TCA, poiché le relative decisioni di fissazione sono regolarmente cresciute incontestate in giudicato dopo la loro notifica, non essendo state impugnate a suo tempo dall'assicurato entro 30 giorni.

L'insorgente ha inoltre censurato l'affiliazione come persona senza attività lucrativa valida dal 1° gennaio 2003. Egli ritiene di essere stato un lavoratore indipendente fino al compimento dei 65 anni, quindi fino al 30 settembre 2009 quando è andato in pensione. Pertanto, a suo dire, le decisioni di fissazione dei contributi portanti (soltanto) sulla sostanza vanno annullate e devono essere riemesse come indipendente e dunque considerando unicamente il reddito aziendale.

Anche per le decisioni definitive di fissazione dei contributi per gli anni 2003 e 2004 va sollevata la crescita in giudicato e di conseguenza l'impossibilità di rimetterle validamente in discussione.

Infatti, i contributi sia per l'anno 2003 (doc. I) sia per il 2004 (doc. L) sono stati fissati mediante decisione del 22 giugno 2007, con la specifica che detti contributi sono stati determinati in base alla tassazione fiscale IFD 2003 rispettivamente IFD 2004.

In entrambe quelle occasioni, il ricorrente avrebbe potuto impugnare dette decisioni mediante un'opposizione, mentre mai ha sollevato alcunché contro i contributi dovuti come persona senza attività lucrativa e quindi contro l'affiliazione in tale categoria, peraltro regolarmente annunciata il 13 giugno 2007 (doc. 7).

Il TCA evidenzia che sollevare queste questioni a fine 2009, ossia due anni e mezzo dopo la loro notifica, costituisce un atto temerario, a maggior ragione se si pone mente che il ricorrente è rappresentato da una fiduciaria.

Inoltre, non va dimenticato che le censure relative agli anni di contribuzione 2001-2004 sono state invocate soltanto dopo che l'assicurato ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2005 come persona senza attività lucrativa. Pertanto, aggrappandosi al ricorso promosso contro la decisione formale per il 2005 l'insorgente cerca ora, invano, di recuperare il tempo perso e di contestare, oggi, delle fattispecie che potevano e dovevano, se del caso, essere impugnate nel 2001 e nel 2007 mediante i mezzi di diritto ordinari.

Da quanto precede discende che le summenzionate censure sono irricevibili.

Sola impugnata tempestivamente dall'assicurato è la decisione definitiva dell'11 agosto 2009 relativa alla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2005 (doc. M), che ha dato luogo alla decisione su opposizione del 10 settembre 2009 (doc. N1) e che, come tale, può quindi essere qui esaminata nel merito.

nel merito

                                   3.   Per i contributi dovuti per l'anno di contribuzione 2005, il ricorrente contesta che essi siano stati calcolati sulla sua sostanza anziché solo sul suo reddito da attività indipendente.

Infatti, come per gli anni 2003 e 2004, anche per il 2005 egli si ritiene lavoratore indipendente e ciò fino al momento del suo pensionamento avvenuto il 30 settembre 2009. Per l'anno 2005 (ma anche, come visto, per i contributi dovuti nel 2003 e nel 2004), invece, la Cassa di compensazione l'ha considerato persona senza attività lucrativa. L'insorgente contesta dunque lo statuto contributivo deciso d'ufficio e pertanto la categoria di affiliazione.

La lamentela sorge dal fatto che nei quattro anni di contribuzione precedenti, dal 2001 al 2004, i contributi AVS/AI/IPG dovuti erano compresi tra i Fr. 5'000.- ed i Fr. 6'000.-. Nel 2005, invece, la Cassa li ha calcolati in Fr. 9'220,30 e questo importo, più elevato, ha attirato l'attenzione dell'interessato.

Giova in proposito evidenziare che, come esposto dall'assicurato nel suo ricorso, i contributi per gli anni 2001 e 2002 sono stati calcolati sulla base di un reddito aziendale di Fr. 60'000.-, essendo egli affiliato nella categoria degli indipendenti.

Per contro, per il 2003 ed il 2004, vista la mutazione di categoria di affiliazione nelle persone senza attività lucrativa, i contributi dovuti sono stati determinati sulla sua sostanza, ammontante a circa Fr. 2'400'000.-.

Il TCA osserva, in proposito, che malgrado i metodi e, soprattutto, le basi di calcolo dei contributi, fossero completamente differenti a dipendenza della categoria di affiliazione dell'assicurato, casualmente i contributi dovuti dall'assicurato per gli anni 2001 e 2002 equivalgono a quelli fissati per il secondo biennio.

La differenza con l'anno 2005, e da qui anche l'impugnazione della decisione, deriva dal fatto che la sostanza su cui la Cassa di compensazione si è basata per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG è stata fissata in Fr. 3'648'892.-, quindi pari ad una volta e mezza in più di quella ritenuta per il 2003 ed il 2004.

                                   4.   Dalla notifica di tassazione IC 2005 agli atti (doc. G), emessa il 21 febbraio 2007 e cresciuta incontestata in giudicato, emerge un reddito da attività indipendente principale del contribuente accertato in Fr. 15'000.- dall'autorità fiscale.

Tuttavia, sulla scorta dell'art. 28bis OAVS, la Cassa di compensazione ha considerato il ricorrente come persona senza attività lucrativa ed in quanto tale ha fissato i contributi dovuti (doc. III).

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano   un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Giusta l'art. 10 cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

L'art. 28bis OAVS prevede che

"  1 Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.

2 Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30."

                                   5.   Secondo la giurisprudenza, un'attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno se l'assicurato (1) esercita un'attività durevole ma non a tempo pieno oppure se (2) l'attività è esercitata a tempo pieno ma non in maniera durevole (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001; DTF 115 V 161; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance viellesse et survivants, ad art. 10 LAVS pag. 344 seg.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 216).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28bis OAVS, l'attività lucrativa deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale (citata STFA H 388/99, consid. 2). Questo presupposto è determinato anche tenendo conto del fatto che l'evoluzione del guadagno imponibile può, nel corso degli anni, regolarmente evolvere in funzione dell'avanzamento delle pratiche (citata STFA H 388/99, consid. 2; DTF 115 V 175 consid. 10d; STCA del 21 marzo 2002, 30.2001.206; Käser, op. cit., pag. 218, n. 10.4 in fine).

Non è considerata un'attività durevole quando è stata esercitata solo durante un periodo dell'anno civile inferiore a nove mesi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, N. 16 e 17 pag. 345; Käser, op. cit., N. 10.1 pag. 216, cfr. anche N. 2027 seg. delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS).

La disposizione di cui all'art. 28bis OAVS implica, quindi, un calcolo comparativo. L'assicurato non occupato durevolmente è da considerare come persona senza attività se i contributi che deve versare sul reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, non corrispondono, per un anno civile, almeno alla metà dei contributi dovuti da persona non attiva, rispettivamente al contributo minimo (N. 2030 DIN; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, N. 20 pag. 345).

                                   6.   Nella DTF 115 V 161, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato quanto segue:

"  (…)

9.a) Selbständige Erwerbstätigkeit liegt im Regelfall vor, wenn der Beitragspflichtige durch Einsatz von Arbeit und Kapital in frei bestimmter Selbstorganisation und nach aussen sichtbar am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt mit dem Ziel, Dienstleistungen zu erbringen oder Produkte zu schaffen, deren Inanspruchnahme oder Erwerb durch finanzielle oder geldwerte Gegenleistungen abgegolten wird (für die Umschreibungen im Steuerrecht siehe CAGIANUT/HÖHN, Unternehmenssteuerrecht, S. 54 ff.; HÖHN, Steuerrecht, S. 225 ff.; REIMANN/ZUPPINGER/SCHÄRRER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2. Band, 1963, § 19 lit. b N. 1 bis 3; ZUPPINGER/SCHÄRRER/FESSLER/REICH, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, 1983, § 19 lit. b N. 1 bis 3; WAIBEL, Die Ermessenseinschätzung bei Selbständigerwerbenden, Diss. St. Gallen 1983, S. 3 ff.).

  b) Nicht als selbständige Erwerbstätigkeit kann anerkannt werden, wenn eine solche nur zum Schein besteht oder sonstwie keinen erwerblichen Charakter aufweist, wie das für die blosse Liebhaberei zutrifft, die von rein persönlichen Neigungen beherrscht wird (ZAK 1987 S. 418 Erw. 3b; CAGIANUT/HÖHN, a.a.O., S. 59; WAIBEL, a.a.O., S. 9; GRUBER, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, N. 7 zu Art. 27). Für die Abgrenzung solcher Tätigkeitsformen von selbständiger Erwerbstätigkeit kommt der Erwerbsabsicht im Sinne der oben genannten Zielsetzung entscheidende Bedeutung zu (siehe das in diesem Punkt zu präzisierende Urteil in ZAK 1987 S. 418 Erw. 3b; HÖHN, a.a.O., S. 188 mit Hinweisen). In Sonderfällen kann subjektiv eine Erwerbsabsicht fehlen oder einem Erwerb keine persönliche Gewinnabsicht zugrunde liegen, wie das etwa bei religiösen, ideellen oder gemeinnützigen Zielsetzungen vorkommen kann (vgl. EVGE 1953 S. 32 und 1950 S. 32; siehe auch EVGE 1949 S. 172). Anderseits genügt es für sich allein noch nicht, dass der Beitragspflichtige subjektiv eine Erwerbsabsicht für sich in Anspruch nimmt. Die behauptete persönliche Absicht muss aufgrund konkreter wirtschaftlicher Tatsachen, wie sie für selbständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend sind, auch nachgewiesen sein (ZAK 1987 S. 418 Erw. 3c).

  c) Auch unter dem Blickwinkel dieser Grundsätze beginnt selbständige Erwerbstätigkeit nicht erst mit dem Fliessen von Einkünften; denn es ist durchaus möglich, dass eine Betätigung, die im übrigen alle Merkmale selbständiger Erwerbstätigkeit erfüllt, unter Umständen erst nach längerer Zeit zu Einkünften führt. Es wäre kaum verständlich, wenn beispielsweise ein Beitragspflichtiger, der zu Beginn seiner Geschäftstätigkeit während längerer Zeit in grossem Umfang eigene oder fremde Arbeitskraft einsetzt und erhebliche finanzielle Mittel investiert, um ein Produkt zur Marktreife zu entwickeln, bis zum Fliessen der ersten Einkünfte als Nichterwerbstätiger zu gelten hätte.

  Werden keine Einkünfte erzielt, kann das allerdings ein deutlicher Hinweis dafür sein, dass Nichterwerbstätigkeit, bloss vorgegebene Erwerbstätigkeit oder allenfalls Erwerbstätigkeit unbedeutenden Umfangs vorliegt, was von Fall zu Fall aufgrund der tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu prüfen ist (ZAK 1987 S. 418 Erw. 3c und 4a). Wird eine üblicherweise erwerbliche Tätigkeit auf Dauer ohne Gewinn ausgeübt, so lässt das Ausbleiben des finanziellen Erfolges regelmässig auf das Fehlen erwerblicher Zielsetzung schliessen; denn wer wirklich Erwerbstätigkeit ausübt, wird sich in der Regel nach längeren beruflichen Misserfolgen von der Zwecklosigkeit seines Unterfangens überzeugen und die betreffende Tätigkeit aufgeben. So hat das Eidg. Versicherungsgericht in ZAK 1987 S. 418 Erw. 4a erkannt, dass nach 10 bis 15 Jahren ohne jegliche betriebliche Einkünfte offensichtlich nicht mehr Erwerbstätigkeit angenommen werden kann. Im weiteren hat das Eidg. Versicherungsgericht entschieden, dass ein selbständigerwerbender Architekt, der während Jahren nur geringfügige Einkommen erzielte, nicht überzeugend behaupten kann, dauernd voll erwerbstätig gewesen zu sein (ZAK 1986 S. 514)." (…)

                                   7.   In concreto, nel suo ricorso l'assicurato ha precisato che "non ha mai cessato un'attività lavorativa".

Dagli atti fiscali emerge inoltre che l'interessato ha iniziato a dichiarare redditi da attività indipendente nella tassazione 2001-2002 ed ha continuato a farlo negli anni successivi. Proprio la IC 2001-2002 del 15 dicembre 2003 (doc. D) è una notifica di tassazione intermedia emessa per mutamento della professione dell'assicurato – da attività dipendente ad indipendente – e porta sul periodo di contribuzione dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002.

Più specificatamente, dalla documentazione agli atti risulta che nel biennio 2001-2002 l'insorgente è stato imposto, tra l'altro, su un reddito aziendale di Fr. 46'000.- (doc. D).

Nel 2003, il reddito da attività indipendente principale del contribuente ammontava a Fr. 944.- (doc. E).

Nell'anno 2004, l'insorgente ha dichiarato un reddito da attività indipendente di Fr. 9'180.-, mentre l'autorità fiscale ha accertato una somma di Fr. 14'000.-, motivando l'aumento con l'aggiunta di prestazioni a proprio favore dell'attività professionale del contribuente, ripresa di spese generali, di rappresentanza e d'auto, in quanto ritenute di natura privata (doc. F).

Infine, per il 2005 l'interessato ha esposto un reddito professionale indipendente di Fr. 13'571.-, poi corretto in Fr. 15'000.dalla competente autorità per gli stessi motivi di quelli già ritenuti per l'anno precedente.

                                   8.   Come visto, ai fini dell'applicazione dell'art. 28bis OAVS e dell'affiliazione quale persona senza attività lucrativa, l'attività deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale.

Come rilevato dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 115 V 175, questo presupposto è determinato anche tenendo conto del fatto che l'evoluzione del guadagno imponibile può, nel corso degli anni, regolarmente evolvere in funzione dell'avanzamento delle pratiche.

In specie, pendente causa il Tribunale ha interpellato la Cassa di compensazione, osservando che essa ha giustificato l'affiliazione del ricorrente nella categoria delle persone senza attività lucrativa sulla base dell'art. 28bis OAVS, sostenendo che per l'attività esercitata come indipendente egli non ha pagato nel 2005 almeno la metà del contributo dovuto come persona senza attività lucrativa. Sulla scorta di ciò, il TCA ha chiesto all'amministrazione di "suffragare questa sua conclusione, e meglio apportando la prova documentale che nel (2003 e 2004) 2005 l'assicurato non ha esercitato durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno, condizione che giustificherebbe l'applicazione del citato art. 28bis OAVS anziché dell'art. 21 OAVS." (doc. V).

Con scritto del 10 febbraio 2010 (doc. VI), l'amministrazione ha risposto quanto segue:

"  (…) la Cassa ha ricevuto dall'Autorità fiscale, l'informazione che il signor RI 1 nella tassazione 2003 è stato imposto per un reddito aziendale di fr. 944.-, a fronte di una sostanza complessiva netta di fr. 3'313'326.- (doc. 1).

In queste circostanze, la Cassa ha proceduto d'ufficio, in virtù dell'art. 28bis OAVS, al cambiamento di prassi, ossia modificando l'affiliazione nella categoria dei "non attivi", informando l'assicurato mediante la conferma di affiliazione, inviata in data 13 giugno 2007.

Successivamente, in data 22 giugno 2007, la Cassa ha notificato all'assicurato le decisioni di fissazione dei contributi personali 2003 e 2004, con i rimedi giuridici (decisione condannatoria).

Il medesimo non ha interposto opposizione alle decisioni, onde per cui, implicitamente, a mente della Cassa, ha ritenuto conforme la presa di posizione della resistente.

Per l'anno 2005, l'assicurato ha pagato i contributi d'acconto provvisori in base al reddito presumibile, tuttavia se la Cassa avrebbe emesso la decisione sulla scorta del reddito aziendale della tassazione 2005 (fr. 15'000.-), i contributi fissati sarebbero stati meno della metà (fr. 766.80) del contributo stabilito quale persona senza attività lucrativa (fr. 9'039.50) [doc. 2 – 3]." (…)

In virtù di quanto precede ed alla luce della giurisprudenza esposta, a mente del TCA, vanno evidenziate le difficoltà oggettive per stabilire con precisione il tempo effettivo di lavoro dell'assicurato, disponendo infatti unicamente della dichiarazione dell'interessato che afferma di non avere mai cessato l'attività lavorativa e delle risultanze fiscali circa il guadagno netto conseguito dal ricorrente negli anni precedenti quello oggetto del contendere e nel 2005 medesimo. Questi dati, tuttavia, non sono di alcun aiuto, poiché da essi non traspare chiaramente l'impegno di tempo che l'insorgente ha dedicato all'attività indipendente. In tali circostanze, non è possibile effettuare con la necessaria tranquillità un paragone come richiesto dalla giurisprudenza, e meglio verificare se l'attività lucrativa sia inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale.

In questo senso, gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché accerti direttamente presso l'assicurato, interpellandolo, rispettivamente dall'esame del suo incarto fiscale (bilancio, conto economico, fatturazioni, ecc.), l'impegno temporale che il ricorrente ha dedicato all'attività professionale come indipendente.

Soltanto quando sarà in possesso di questi dati l'amministrazione potrà paragonare i contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa con quelli dovuti come persona senza attività lucrativa e verificare quindi l'applicabilità dell'art. 28bis OAVS. In seguito, emanerà una nuova decisione conforme alle risultanze.

                                   9.   In queste circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso parzialmente accolto.

Siccome è rappresentato ed è parzialmente vincente in causa, al ricorrente vanno attribuite ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa, affinché si determini conformemente al considerando 8.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2009.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2010 30.2009.35 — Swissrulings