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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2009 30.2009.23

11 settembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,259 parole·~21 min·3

Riassunto

Interessi di mora per ritardo nel pagamento del saldo dei contributi,che deve giungere alla Cassa entro 30gg dalla fatturazione, decorrono dalla fatturazione. Interessi di mora per ritardata presentazione della distinta dei salari, se giunge alla Cassa 30 gg dopo il termine, decorrono dal 1° gennaio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.23   TB

Lugano 11 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2009 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 giugno 2009 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione del 15 maggio 2009 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 108,55 gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1 per avere effettuato in ritardo il pagamento dei contributi dovuti a saldo per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (Fr. 53,40) e per avere inviato in ritardo la distinta dei salari versati nel 2008 (Fr. 55,15).

                                  B.   Con decisione su opposizione del 18 giugno 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione della società ed ha confermato sia il ritardo di un giorno nell'accredito del pagamento del saldo dei contributi sociali, sia il ritardo di tre giorni con cui ha ricevuto la distinta dei salari.

                                  C.   Con ricorso del 18 luglio 2009 (doc. I) la società ha precisato di avere effettuato il versamento di Fr. 12'404,60 il giorno stesso della scadenza della fattura del 27 marzo 2009 (doc. 1), quindi il 27 aprile 2009. La ricorrente ha fatto valere come la prassi della Cassa di conteggiare non il solo giorno di ritardo, ma ben 30 giorni più uno di ritardo, sia illecita. Inoltre, ha compilato e spedito per posta A il formulario con la distinta dei salari il 29 gennaio 2009. Pertanto, essa ha ritenuto come l'invio sia effettivamente pervenuto all'amministrazione il giorno successivo, il 30 gennaio 2009, ma che sia stato elaborato e registrato soltanto lunedì 2 febbraio 2009, ciò che ha comportato che fosse in ritardo. L'insorgente ha quindi postulato l'annullamento della fattura.

                                  D.   Nella sua risposta dell'11 agosto 2009 (doc. V) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo i medesimi concetti e precisando che i moduli per la dichiarazione dei salari sono provvisti di codice a barra e vengono registrati alla Cassa il giorno stesso del loro arrivo.

La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).

                                   3.   A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Per quanto concerne il pagamento dei contributi arretrati, l'art. 39 cpv. 1 OAVS recita che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la Cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione.

Per l'art. 39 cpv. 2 OAVS, i contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

                                   4.   Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.

                                   5.   Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi paritetici per l'anno 2008 e per il ritardo nell'invio della distinta dei salari versati nel 2008.

                                   6.   Sugli interessi di mora di Fr. 53,40 per ritardato pagamento dei contributi paritetici: art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS

Per l'anno di contribuzione 2008, durante l'anno 2008 ed il 2009 la società ricorrente ha versato dei contributi paritetici sotto forma di quattro acconti di ciascuno Fr. 1'291,70, per complessivi Fr. 5'166,80 (doc. 3).

Il 27 marzo 2009 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 17'571,40 i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo quindi una fattura di Fr. 12'404,60 a saldo.

Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2008 è stato richiesto al datore di lavoro il 27 marzo 2009 ed il relativo versamento, effettuato il 27 aprile 2009, è stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il 28 aprile 2009 (doc. 2), quindi un giorno oltre il termine impartito di 30 giorni, che scadeva invero il 27 aprile 2009.

Di conseguenza, il ritardo che ne è derivato ha generato degli interessi di mora a carico della SA ricorrente. Essa non contesta il principio stesso di dovere degli interessi di ritardo, ma lamenta che gli interessi, calcolati dalla Cassa in Fr. 53,40, decorrano già dal giorno successivo alla data della fatturazione, ossia il 28 marzo 2009, e non invece soltanto dalla scadenza del termine entro quando poteva regolare questa fattura, ovvero il 27 aprile 2009. Anziché conteggiare gli interessi solo su un giorno di ritardo, la Cassa ha così calcolato ben 31 giorni di mora.

                                   7.   A proposito del momento determinante a partire dal quale vanno calcolati gli interessi di mora per i datori di lavoro che devono compensare dei contributi salariali che non pagano entro 30 giorni, l'UFAS (Pratique VSI 2000 pag. 131) ha rilevato che:

"  (…) Pour les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures en vertu de l'art. 39, les intérêts moratoires sont prélevés selon la let. b. Les intérêts courent dès le 1er janvier de l'année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues. De même, les employeurs doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations réclamées après solde en vertu de l'art. 36 al. 4, si elles ne sont pas acquittées dans les 30 jours qui suivent la facturation. Les intérêts courent dès la facturation (let. c)." (sottolineature della redattrice).

Circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, va rilevato che l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, come evidenziato in precedenza, secondo questo disposto i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

In proposito, l'UFAS (Pratique VSI 2000 pag. 134) ha affermato:

"  Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)." (sottolineatura della redattrice)

Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della Cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, il cui N. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è invece sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento in tempo utile.

                                   8.   In concreto, le parti concordano sull'esistenza di un ritardo nel pagamento dei contributi dovuti. Pertanto, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento, quindi dal 28 marzo 2009 al 28 aprile 2009.

Quanto alla critica di illegalità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, che prevede che i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione e non alla data in cui la persona tenuta a pagarli ha effettuato il versamento, con sentenza del 28 novembre 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 143, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ha affermato il principio secondo cui l'art. 42 cpv. 1 OAVS è conforme alla Costituzione federale ed alla legge.

Questo concetto è stato confermato in STFA H 268/02 del 21 agosto 2003 ed in STFA H 328/02 del 30 gennaio 2004:

"  (…)

3.2 Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références)." (…).

Nella citata STFA H 268/02, l'Alta corte ha spiegato anche i motivi per i quali è giustificato prelevare degli interessi retroattivamente, quindi addirittura prima della scadenza del termine di pagamento, sono sì delle disposizioni severe, ma fondamentali:

"  (…)

5.2 En réponse à une question ordinaire du conseiller national Widrig du 7 mai 2001 (BO 2001 CN 1456), le Conseil fédéral a expliqué que le coeur de la révision consistait à introduire le principe de l'obligation de payer des intérêts moratoires dès trente jours déjà, au lieu des soixante jours applicables précédemment (art. 41bis al. 1er RAVS) et que, compte tenu du temps pris pour le trafic des paiements, il reste effectivement moins de trente jours pour procéder au versement (art. 42 al. 1er RAVS). Quant au fait que, dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse, ce n'est pas une nouveauté. La sévérité des prescriptions se justifie ne serait-ce que parce qu'il s'agit de cotisations des salariés qui ont été prélevées sur leurs salaires et doivent parvenir à l'AVS aussi rapidement que possible. L'AVS ne gagnerait pas en crédibilité si elle affichait des règles d'encaissement laxistes, ce qui la conduirait non seulement à augmenter le risque de pertes de cotisations, mais compromettrait aussi toute rigueur dans l'application du principe de l'égalité de traitement.

Si le Conseil fédéral n'a pas prévu dans le RAVS la possibilité pour les caisses de compensation de renoncer à percevoir les intérêts d'un petit montant, il ne lui paraît pas déraisonnable que l'OFAS fasse usage de sa compétence et permette aux caisses de compensation de renoncer pour de motifs d'efficacité administrative, à l'encaissement d'intérêts d'un montant égal ou inférieur à trente francs. Mais, s'agissant de dispositions réglementaires édictées par ses soins, le Conseil fédéral n'autorisera en aucun cas d'instructions édictées par cet office qui soumettraient l'application desdites dispositions à l'appréciation des caisses de compensation. (BO 2001 CN Annexe IV p. 174 ss).

5.3 Pour sa part, l'OFAS a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, dans le cadre de laquelle il a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs (cf. ch. 4024 CIM). Conformément à la volonté du Conseil fédéral, il s'agit d'une limite qui ne peut être dépassée.

5.4 Il ressort de ce qui précède qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations.

Le Conseil fédéral a admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (ibidem p.175).

Sur le vu de ce qui précède, ni la briéveté du retard, ni le fait que la banque a effectué le débit avant l'échéance n'autorisaient le premier juge à libérer l'intimée du paiement des intérêts moratoires d'un montant de 44 fr. 95. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas conforme au droit fédéral." (…)

Altre soluzioni non sono dunque possibili, nemmeno quella richiesta dalla società ricorrente contemplante un calcolo del ritardo soltanto a partire dal giorno seguente la scadenza del trentesimo giorno entro cui potere pagare la fattura.

Come visto, ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Quindi, per il periodo dal 28 marzo 2009 al 28 aprile 2009, la Cassa ha giustamente calcolato 31 giorni di mora (3 giorni nel mese di marzo + 28 giorni di aprile). Applicando il tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS) al capitale netto dei contributi paritetici da versare, ossia Fr. 12'404,60 (doc. 1), si ottengono degli interessi di mora pari a Fr. 53,40 ([Fr. 12'404,60 x 5 x 31] : [360 x 100]; cfr. la predetta Circolare CIM).

Da quanto esposto discende che il ricorso, su questo punto, va dunque respinto e la decisione impugnata merita conferma.

                                   9.   Sugli interessi di mora di Fr. 55,15 per ritardata presentazione della distinta dei salari: art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS

La Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata la rifusione di interessi di mora per la tardiva presentazione della distinta dei salari, calcolandoli in Fr. 55,15.

Va osservato che il momento dell'invio non è contestato. D'altronde, la ricorrente ha documentato (doc. I) di aver trasmesso all'amministrazione questa distinta ancora prima del giorno della scadenza del termine legale. Infatti, il 29 gennaio 2009 la società ricorrente ha inviato alla Cassa di compensazione la distinta dei salari dell'anno 2008, datata 29 gennaio 2009.

Così agendo, l'insorgente reputa di aver rispettato la scadenza del 30 gennaio e ciò in virtù della prassi valida in Svizzera, secondo cui un invio per posta A dovrebbe giungere al destinatario il giorno feriale seguente.

Come evidenziato, il giorno dell'adempimento è stabilito dalla corrispondente legislazione, e meglio dall'art. 36 cpv. 2 OAVS, che prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro trenta giorni dal termine del periodo di conteggio.

Anche il N. 2022 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, riprende il senso di tale norma:

"  I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (si vedano al riguardo le DRC). (…)" (sottolineatura della redattrice)

Orbene, nel caso concreto, il periodo di conteggio - come figura sulla dichiarazione stessa (doc. 4) – va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Pertanto, l'ultimo termine valido per la ricorrente per l'inoltro della distinta dei salari e degli assegni familiari relativa all'anno 2008 scadeva il 30 gennaio 2009. Quindi, la presentazione della distinta dei salari sarebbe stata tempestiva solo se fosse giunta all'amministrazione il 30 gennaio 2009 e non semplicemente inviata prima di questo termine (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS).

Di conseguenza, in caso di mancata presentazione di detto conteggio nel termine fissato, l'art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS stesso dispone che degli interessi di mora debbano essere pagati retroattivamente dal 1° gennaio dopo tale termine.

Da quanto appena esposto, emerge chiaramente che l'insorgente avrebbe dovuto far pervenire alla Cassa la distinta dei salari entro il 30 gennaio 2009, così come stabilito dalla legge.

Al riguardo, non può quindi essere condiviso il ragionamento indicato dalla società in sede di opposizione ed ancora con il ricorso, a mente del quale farebbe stato la prassi in Svizzera, secondo cui spedire una lettera per posta prioritaria implica la ricezione della stessa il giorno successivo. A suo dire, sarebbe impossibile che la spedizione della distinta al 29 gennaio 2009 sia giunta alla Cassa di compensazione addirittura il 2 febbraio 2009. La ricorrente ritiene quindi di aver inviato per tempo quanto richiesto.

In questi termini, anche se la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari relativa al 2008 è datata 29 gennaio 2009 (doc. 4) e la ricorrente sostiene di averla inviata per posta quello stesso giorno, la Cassa di compensazione l'ha comunque ricevuta soltanto il 2 febbraio 2009 (doc. 5), dunque non nel termine di legge del 30 gennaio 2009.

Come ha evidenziato l'amministrazione, ogni distinta dei salari è munita di un codice a barre in alto a destra, sopra il nome del destinatario. La registrazione di queste distinte, mediante la lettura ottica del codice a barre, avviene immediatamente al momento della ricezione delle stesse. Pertanto, se, come si può ben notare dalla documentazione agli atti, la distinta è stata spedita dalla Cassa di compensazione alla datrice di lavoro il 12 dicembre 2008 ed è pervenuta, debitamente compilata, all'amministrazione il 2 febbraio 2009, questi dati fanno fede, in mancanza di una prova contraria.

In effetti, la spedizione per posta A non è comprovabile. Un invio per raccomandata avrebbe invece potuto essere accertato tanto riguardo al momento della spedizione quanto, e soprattutto, per il momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

La società ricorrente ha di conseguenza presentato in ritardo la distinta salari dell'anno 2008.

                                10.   Pertanto, giusta il predetto art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS, gli interessi di mora a carico della ricorrente nascono a buon diritto retroattivamente dal 1° gennaio 2009 e non dall'ultimo giorno valido per l'inoltro del modulo per la dichiarazione dei salari (30 gennaio 2009).

Conformemente al tenore della predetta norma, gli interessi vanno infatti calcolati dal 1° gennaio 2009 (giorno dal quale inizia a partire il termine per la presentazione della distinta dei salari) al 2 febbraio 2009 (giorno di ricezione da parte della Cassa della dichiarazione dei salari), e non quindi unicamente per i giorni di ritardo.

Per il calcolo degli interessi di mora, come rilevato, i mesi interi sono calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

In concreto, nel periodo dal 1° gennaio al 2 febbraio 2009 compresi, corrispondente a 32 giorni (30 giorni nel mese di gennaio + 2 giorni nel mese di febbraio), per la ritardata presentazione della distinta dei salari per l'anno 2008 vengono in essere degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) che devono essere calcolati sui dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD/AF, ammontanti a Fr. 12'404,60 (doc. 1).

Ne deriva un interesse di mora di Fr. 55,15 ([Fr. 12'404,60 x 5 x 32] : [360 x 100]).

Questa somma corrisponde a quanto richiesto dalla Cassa alla società ricorrente con la decisione impugnata, perciò la stessa va confermata ed il ricorso respinto anche su questo aspetto.

                                11.   In virtù di quanto precede, le argomentazioni della società ricorrente si rivelano infondate. L'ammontare degli interessi di mora va dunque confermato integralmente sia riguardo al ritardo nel pagamento del saldo dei contributi (Fr. 53,40), sia in merito alla ritardata presentazione della distinta dei salari (Fr. 55,15).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2009.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2009 30.2009.23 — Swissrulings