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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2008 30.2008.38

11 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,432 parole·~17 min·4

Riassunto

Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa per 2008:calcolati sul reddito sotto forma di rendita e sulla sostanza dei coniugi.Esonero non dato,poiché nel 2008 il coniuge non lavora più e quindi non paga più il doppio del contributo minimo. La dilazione di pagamento va chiesta alla Cassa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.38   TB

Lugano 11 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 giugno 2008 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 19 dicembre 2007 (doc. 7) RI 1, nata nel 1953 e coniugata con __________, nato nel 1945 ed attivo professionalmente fino al 31 dicembre 2007, ha chiesto di essere affiliata come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.

Il 30 gennaio 2008 (doc. 6) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio 2008. Così, il 2 maggio 2008 (doc. A2) la Cassa ha emanato la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per l'anno corrente, stabilendo un contributo di Fr. 1'442,30 in funzione di una sostanza netta di Fr. 239'000.- e di un reddito percepito (dal marito) sotto forma di rendita di Fr. 66'420.-.

                                  B.   Con l'opposizione del 25 maggio 2008 (doc. A3) l'assicurata ha fatto presente di non avere alcuna entrata supplementare oltre allo stipendio da pensionato – ossia la rendita della previdenza professionale - che il marito riceve mensilmente dal 1° gennaio 2008 dopo avere cessato l'attività lucrativa al 31 dicembre 2007. Facendo presente come l'importo richiesto sia troppo elevato e come non abbia la possibilità reale di farvi fronte, ha chiesto alla Cassa di rivedere la decisione impugnata.

                                  C.   Nella decisione su opposizione del 5 giugno 2008 (doc. A1) l'Amministrazione ha esposto le norme legali applicabili per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, i cui contributi vanno calcolati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS). Ribadendo quindi la correttezza dell'importo del contributo stabilito, ha negato la possibilità di concedere la riduzione di tale somma, ma ha evidenziato la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento del dovuto (art. 34b OAVS).

                                  D.   Con ricorso del 2 luglio 2008 (doc. I) l'assicurata ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi per il 2008 in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e, in via subordinata, la possibilità di iniziare il pagamento dei suoi contributi al compimento del 65esimo anno del marito, senza percezione di interessi di ritardo. L'insorgente fa valere che dal momento del prepensionamento del marito, le entrate mensili sono diminuite e quindi dovere pagare i suoi contributi AVS e quelli di pari importo del marito – ora anch'egli senza attività lucrativa – causa loro gravi difficoltà finanziarie.

Nella risposta del 10 luglio 2008 (doc. III) la Cassa ha escluso la possibilità di concedere all'assicurata l'esonero dal versamento di contributi come persona senza attività lucrativa prevista dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, poiché tale disposto si applica solo se il coniuge esercita un'attività lucrativa, ciò che non è più attuale dal 1° gennaio 2008. Nuovamente, l'Amministrazione ha osservato che la riduzione dei contributi può avvenire solo in casi eccezionali, che in specie non sono tuttavia realizzati.

Il 16 luglio 2008 (doc. V) la ricorrente ha precisato che dover pagare sia i suoi contributi sia quelli del marito (peraltro egli ha già saldato metà della somma dovuta), di pari importo siccome anch'egli è affiliato come persona senza attività lucrativa, crea alla famiglia difficoltà finanziarie. Posticipare questo versamento fino alla percezione della rendita AVS da parte del marito li faciliterebbe molto economicamente.

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Sono quindi obbligate a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS) e le vedove non esercitanti un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS).

L’art. 3 cpv. 3 LAVS prevede una disposizione speciale per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

                                   3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato secondo le condizioni sociali dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:

"  (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)".

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

                                   4.   Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

                                   5.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia alla fissazione ed alla determinazione dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                   6.   La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta dei dati che l'interessata stessa le ha comunicato a mezzo del questionario sull'affiliazione come persona senza attività lucrativa (doc. 7) e dell'estratto bancario del marito (doc. 4). La sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di entrambi i coniugi al 31 dicembre 2006 (cfr. anche la stampa della schermata degli elementi della tassazione 2006 dei coniugi: doc. 5) è di Fr. 239'000.- ed il reddito sotto forma di rendita - della previdenza professionale di cui beneficia il marito - è pari a Fr. 5'535.- al mese per il 2008.

Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero (art. 28 cpv. 2 OAVS), la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 1'567'400.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Sul totale sono quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività lucrativa – ed in tal caso pure dal marito, che nel 2008 non è più attivo.

D'avviso di questo Tribunale, tanto gli importi ritenuti dalla Cassa di compensazione quanto il calcolo da essa eseguito che ha portato ad una sostanza determinante di Fr. 783'700.- sono corretti.

Alla stessa stregua, anche l'importo di Fr. 1'442,30 (Fr. 1'414.- di contributi AVS/AI/IPG + Fr. 28,30 di spese amministrative) stabilito dall'Amministrazione in funzione dell'art. 28 cpv. 1 OAVS e dell'art. 28 cpv. 3 OAVS va interamente confermato.

                                   7.   In merito alla richiesta principale della ricorrente di esonerarla dal pagamento del summenzionato importo a motivo che suo marito ha versato nel 2007 un importo di Fr. 6'647.- a titolo di contributi AVS/AI/IPG (doc. A4) superando quindi il doppio del contributo minimo, il TCA evidenzia che questa soluzione non può essere adottata al caso di specie.

Infatti, come ha ben spiegato la Cassa di compensazione, il citato art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS permette di esonerare dal pagamento dei contributi un assicurato che non esercita un'attività lucrativa, soltanto se il coniuge, svolgendo una tale attività, ha versato almeno il doppio del contributo minimo.

In concreto, questa possibilità è stata a tutti gli effetti adottata dalla Cassa nei confronti dell'insorgente per tutti gli anni durante i quali ella non ha lavorato, mentre il marito era attivo.

Ora, invece, con il prepensionamento del suo coniuge al 31 dicembre 2007, per l'anno 2008 l'assicurata rimane sempre una persona senza attività lucrativa, ma in questa categoria va ora affiliato anche suo marito. Pertanto, per il 2008 __________ non verserà verosimilmente alcun contributo, né tanto meno uno pari al doppio del contributo minimo grazie all'esercizio di un'attività lucrativa. Nell'anno 2008, dunque, l'assicurata non può più beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi personali dovuto alla contribuzione doppia effettuata – in precedenza - direttamente dal marito (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

È comunque fatto salvo un cambiamento futuro, motivo per il quale la decisione di fissazione dei contributi è provvisoria: solo la notifica di tassazione IC/IFD 2007 stabilisce definitivamente tutti i necessari dati all'AVS e può comportare, se necessario, la riconsiderazione da parte della Cassa della decisione provvisoria del 2 maggio 2008.

La censura della ricorrente va dunque respinta.

                                   8.   Quanto alla pretesa di posticipare la riscossione dei contributi da essa dovuti per il 2008 al momento in cui il marito compirà i 65 anni – ossia nel 2010 - e quindi sarà posto al beneficio anche di una rendita di vecchiaia dall'AVS, in modo tale da avere maggiori entrate finanziarie (rendita LPP e rendita AVS) e riuscire così a fare fronte al pagamento dei suoi contributi di Fr. 1'442,30 per il 2008, la stessa va respinta, siccome un'esplicita richiesta in tal senso va fatta direttamente alla Cassa di compensazione.

La via del pagamento dilazionato, offerta dall'art. 34b OAVS, prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

Mancando dunque una specifica decisione della Cassa riguardante la possibilità per la ricorrente di dilazionare il pagamento dei contributi dovuti per il 2008 (art. 49 LPGA), a cui fa eventualmente seguito un'opposizione da parte dell'assicurata (art. 52 cpv. 1 LPGA) e, conseguentemente, una decisione su opposizione emessa dalla stessa Cassa di compensazione (art. 52 cpv. 2 LPGA) che può, essa soltanto, essere impugnata mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 LPGA), questo Tribunale non è competente per pronunciarsi - all'ora attuale – sulla domanda dell'insorgente circa questa tematica.

Su questo aspetto, quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile.

                                   9.   Stante quanto precede, la ricorrente deve pagare il contributo AVS/AI/IPG che la Cassa di compensazione ha correttamente fissato in Fr. 1'442,30 (spese amministrative comprese) per il 2008 per l'affiliazione nella categoria delle persone senza attività lucrativa.

La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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