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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2008 30.2008.26

5 maggio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,008 parole·~15 min·4

Riassunto

Calcolo del contributo sociale dovuto da una persona senza attività lucrativa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.26   cs

Lugano 5 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 marzo 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 marzo 2008 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con 3 distinte decisioni del 26 febbraio 2008 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2005, nel 2006 e nel 2007 quale persona senza attività lucrativa (doc. 5, 7 e 8). Mentre per il 2006 e per il 2007 la Cassa ha chiesto il pagamento del contributo minimo, per il 2005 l’amministrazione ha calcolato il contributo sulla base di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr. 36'294 (indennità di malattia) moltiplicato per venti per una sostanza determinante di fr. 725'880 (doc. 5).

                                         Il 18 marzo 2008 la Cassa CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione presentata da RI 1, ed ha ridotto il reddito percepito sotto forma di rendita a fr. 33'120, giacché l’interessato nel 2005 ha percepito un salario di fr. 3'450 da cui sono stati dedotti contributi sociali per un importo complessivo di fr. 276.10 (doc. 1).

                                  B.   L’assicurato è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione e, dopo aver affermato che “acceto la decisione sui anni 2006-2007” ha precisato di aver ricevuto nel corso del mese di febbraio 2007 una rendita AI retroattiva di fr. 1'892 al mese con effetto al 1° gennaio 2005 e di aver traslocato nel Canton __________ nel corso del 2007 poiché il costo degli alloggi a __________ era troppo elevato. Egli ha rilevato di non essere in grado di pagare la somma per l’anno 2005 a causa del contenuto reddito a sua disposizione (rendita AI di fr. 1'892 e rendita complementare di fr. 683) e di non essere stato informato da nessuna autorità circa la necessità di pagare dei contributi sociali quale persona senza attività lucrativa. L’insorgente evidenzia che se fosse stato informato in precedenza, l’assistenza avrebbe preso in considerazione questa spesa (doc. I).

                                  C.   Tramite risposta del 9 aprile 2008 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                  D.   Il 14 aprile 2008 l’interessato ha ribadito l’assenza di informazione circa la necessità di pagare i contributi nel 2005 (doc. V).

                                         in diritto

                                          in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                   3.   La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).

                                   4.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

5.In concreto l’insorgente contesta unicamente la decisione per quanto concerne la fissazione dei contributi del 2005 (doc. I: “Acceto la decisione sui anni 2006-2007”).

Il ricorrente sostiene di non essere stato informato circa l’obbligo di assicurarsi quale persona senza attività lucrativa e che se lo fosse stato, l’assistenza sociale, di cui ha beneficiato nel corso del 2006 e fino al 31 gennaio 2007, avrebbe pagato l’importo in arretrato.

                                         Va innanzitutto evidenziato come per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. In deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

                                         Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         L’art. 24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue.

                                         In concreto la decisione di fissazione dei contributi del 2005 è stata emanata il 26 febbraio 2008 ed è pertanto tempestiva.

                                         Per quanto concerne la circostanza che il ricorrente non sarebbe stato informato né dal suo datore di lavoro, né dall’assicuratore che ha versato le indennità per perdita di guadagno in caso di malattia né dall’amministrazione del suo obbligo di affiliarsi, va ricordato che secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS agli assicurati stessi spetta l’obbligo di annunciarsi presso la Cassa competente. Ciò costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 1 LAVS, n. 30 pag. 30).

                                         Sostenendo di non aver ricevuto una tempestiva informazione, l’insorgente fa implicitamente valere una violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.. Questo principio tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte ed eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se, ossequiate determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità (sentenza H 1/07 del 6 marzo 2008, consid. 6.1; DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636; DTF 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170; DTF 126 II 377 consid. 3a pag. 387 con riferimenti).

                                         La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4; cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

                                         In concreto l’insorgente non ha ricevuto un’informazione errata, né l’amministrazione ha avuto un comportamento suscettibile di far nascere una determinata aspettativa. La Cassa ha infatti fissato i contributi sociali dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa per l’anno 2005, come avrebbe fatto con qualsiasi altro assicurato, al fine di evitargli una lacuna contributiva al momento del calcolo della sua rendita di vecchiaia.

                                         La circostanza che la decisione di fissazione dei contributi per il 2005 è stata presa nel 2008 e non in precedenza e che nel frattempo né il datore di lavoro né nessun altro ente lo abbiano informato circa il suo obbligo contributivo, non può essere d’aiuto all’insorgente. Infatti, importante, ai fini di evitare qualsiasi lacuna contributiva, è che entro il termine di perenzione di 5 anni (art. 16 LAVS), siano stati fissati i contributi dovuti dal ricorrente.

                                         Neppure il fatto che se fosse stato informato in precedenza circa il suo obbligo contributivo, l’assistenza, secondo il ricorrente, sarebbe intervenuta pagando il contributo dovuto, può essere un motivo per riconoscere la buona fede dell’assicurato.

                                         Innanzitutto, se le condizioni sono adempiute, l’interessato può comunque beneficiare del pagamento rateale oppure della riduzione, rispettivamente del condono, del contributo dovuto (art. 11 LAVS). E’ sufficiente farne richiesta alla Cassa.

                                         Inoltre, l’insorgente non può prevalersi della sua situazione economica in essere nel corso del periodo di contribuzione (in casu: 2005).

                                         Altrimenti ogni assicurato potrebbe sostenere di aver ricevuto la decisione di fissazione dei contributi “al momento sbagliato” e di non poter più far capo ad eventuali aiuti statali di cui beneficiava in precedenza.

                                         Per cui la decisione della Cassa di affiliare l’assicurato quale persona senza attività lucrativa per il 2005 e chiedergli il pagamento dei contributi sociali va tutelata.

                                   6.   Tuttavia, per quanto concerne il reddito soggetto a contribuzione, la Cassa non ha preso in considerazione l’importo corretto.

                                         Dagli atti emerge che l’interessato nel 2005 ha conseguito un guadagno complessivo di fr. 36'570 (cfr. certificato di salario del 26 gennaio 2006, allegato al doc. 15). Solo sull’importo di fr. 3'450 sono stati pagati i contributi sociali (cfr. doc. 2, estratto conto individuale) di fr. 276.10 (cfr. certificato di salario, allegato al doc. 15). La differenza, ossia fr. 33'120 (36'570 – 3'450), consiste in indennità giornaliere di malattia versate dalla __________ quando l’insorgente era ancora alle dipendenze della ditta __________ (cfr. allegati al doc. 15).

                                         Di principio queste indennità vanno prese in considerazione nel calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. RCC 1980 pag. 211).

                                         Sennonché, l’insorgente, con decisione del 14 maggio 2007, è stato messo al beneficio di una rendita d’invalidità di fr. 1'840 con effetto dal 1° gennaio 2005 (doc. A6) e dalla decisione emerge che parte della rendita (complessivamente fr. 19'763) è stata compensata con prestazioni già versate dalla __________.

                                         Per cui, in realtà, parte del reddito conseguito sotto forma di rendita nel 2005 era un “anticipo” della rendita AI, la quale non deve essere presa in considerazione nel calcolo del reddito soggetto a contribuzione (cfr. consid. 3).

                                         Questo TCA ritiene pertanto che l’importo di fr. 33'120 percepito nel 2005 a titolo di indennità giornaliere in caso di malattia deve essere diminuito anche dell’ammontare versato dall’assicuratore AI alla __________ quale compensazione delle prestazioni già erogate, per evitare una disparità di trattamento con gli assicurati che ricevono più celermente la decisione relativa alla rendita invalidità e non devono compensare, in un secondo tempo, le prestazioni con le indennità già versate.

                                         Considerato che dagli atti non emerge con assoluta limpidezza se l’importo compensato concerne solo prestazioni versate nel 2005 oppure anche prestazioni del 2006, prima di procedere alla deduzione la Cassa dovrà accertare se tutto l’importo compensato (ossia fr. 19'763) si riferisce a prestazioni versate nel 2005, oppure se anche nel 2006 l’assicuratore ha pagato delle indennità. Infatti dalle affermazioni dell’insorgente sembrerebbe che nel mese di gennaio 2006 l’interessato era ancora vincolato al suo ex-datore di lavoro (cfr. ricorso doc. I: “il I.febraio 2006 la ditta [….] rupe il contratto […]”, nonché il questionario per l’affiliazione delle persone senza attività lucrativa [doc. 1] dove nei datori di lavoro del 2006 c’è ancora la __________, verosimilmente per il mese di gennaio, nonché l’indicazione, nel medesimo formulario “in assistenza dal 1. febbr 2006”). Solo l’importo inerente il 2005 potrà essere dedotto dalle indennità per perdita di guadagno versate quell’anno.

                                         Infine, va ancora rammentato che per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa. Sulla base di questo disposto l’amministrazione dovrà dedurre, dall’importo ricalcolato, i contributi già versati nel 2005, ossia fr. 276.10.

                                         In questo senso il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per un ulteriore accertamento e per un nuovo calcolo del contributo dovuto nel 2005.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata per quanto concerne il calcolo del contributo dovuto nel 2005 e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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