Raccomandata
Incarto n. 30.2008.12 cs
Lugano 6 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 gennaio 2008 emanata da
Parti chiamate in causa:
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS PI 1, PI 2,
ritenuto, in fatto
1.1. Tramite decisione di tassazione d’ufficio del 20 agosto 2007 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nato nel __________, per il 2001, sulla base di un importo di fr. 31'200 (contributi dovuti di fr. 4'808.45) e lo ha affiliato quale datore di lavoro per il personale domestico.
Con decisione su opposizione del 22 gennaio 2008 l’amministrazione ha confermato il predetto provvedimento amministrativo, affermando che “dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio di tassazione di __________, è emerso che i signori PI 2 e PI 1 hanno ricevuto fr. 15'600.-- ciascuno per accudire il padre.” La Cassa si è sostanzialmente fondata su una convenzione sottoscritta da RI 1 da una parte e dalla figlia PI 1 dall’altra (doc. 1).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione. L’insorgente sostiene che la vertenza trae origine dall’interpretazione erronea di due atti notarili da parte dell’Ufficio tassazione di __________, che ha stabilito che il ricorrente avrebbe pagato degli stipendi mensili di fr. 5'000 alla figlia PI 1 ed al genero PI 2 per prestazioni assistenziali ricevute nel 2001.
L’interessato sostiene che la figlia lo ha aiutato gratuitamente, completando le cure prestate dai medici e il servizio di cura a domicilio, mentre il genero, non avendo fatto alcunché, non ha ricevuto alcuno stipendio.
L’insorgente afferma in sostanza che non è mai esistito un rapporto di lavoro tra i coniugi __________ e lui stesso e neppure un reddito da attività lucrativa. L’attività di volontariato prestata da PI 1 a suo favore non è mai stata rimunerata.
1.3. Con risposta del 19 febbraio 2008 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Tramite ordinanza del 28 aprile 2008 il TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI 2, assegnando loro un termine per l’esame degli atti e per determinarsi in merito, nonché per postulare l’acquisizione di eventuali prove (doc. V).
1.5. Con scritto del 7 maggio 2008 PI 1 e PI 2 hanno dichiarato che:
“non abbiamo mai ricevuto un importo di Fr. 31'200.né a titolo di stipendio né a nessun altro titolo da parte di RI 1 di __________ in quanto non abbiamo mai lavorato alle sue dipendenze.” (doc. VI)
in diritto
in ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto la ripresa della Cassa porta sull’anno 2001.
Per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. Il 28 aprile 2008 il TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI 2, in ossequio alla nuova giurisprudenza del TF (sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007) ed è stato loro assegnato un termine per prendere posizione in merito alla fattispecie e per visionare gli atti ivi menzionati (ossia gli allegati processuali delle parti principali).
Questo Tribunale ha così ossequiato scrupolosamente la sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 e ha garantito il diritto di essere sentito, dando a tutte le parti a lui conosciute e coinvolte nella causa, la possibilità di esprimersi.
Nulla osta all’esame del merito della vertenza.
Nel merito
2.3. La ripresa effettuata concerne contributi dovuti nel 2001.
La decisione di tassazione d’ufficio è del 20 agosto 2007.
Si pone la questione di sapere se la tassazione d’ufficio è stata notificata tempestivamente.
Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
A norma dell’art. 16 cpv. 2 LAVS prima frase, il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.
Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, ad art. 24, p. 271, N. 20, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
Va innanzitutto rilevato che la circostanza che le parti non abbiano sollevato il tema della prescrizione, e non si siano espresse in merito, non esime questo Tribunale dall’esaminare questa problematica.
Infatti la perenzione va esaminata d’ufficio, indipendentemente dal fatto che una delle parti l’abbia sollevata e, trattandosi di un termine di perenzione e non di prescrizione, il debitore non può, neppure se lo vuole, pagare contributi ormai perenti (RCC 1959, pag. 400; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, pag. 407). I contributi perenti non possono più essere pagati, neppure se la lacuna è dovuta a colpa della Cassa, riservate le norme sulla buona fede (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., loc. cit.; cfr. DTF 121 V 79).
Va ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).
La comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza del contenuto della decisione.
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.
2.4. In concreto la decisione di tassazione d’ufficio è del 20 agosto 2007. Tuttavia il 21 dicembre 2006 l’amministrazione ha trasmesso al ricorrente una “chiusura conto” per l’anno 2001 con la fissazione di un contributo di fr. 4'758.45 calcolato sulla base di un importo di fr. 31'200 (cfr. ricorso pag. 4, nonché doc. 10). Con lettera 31 dicembre 2006 l’interessato ha contestato il citato conteggio (doc. 18).
Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
L’art. 51 cpv. 1 LPGA prevede che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.
Per l’art. 51 cpv. 2 LPGA l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
A norma dell’art. 14 cpv. 3 LAVS di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’art. 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.
Per cui, in concreto, con la trasmissione della chiusura conto del 21 dicembre 2006, ricevuta dall’interessato al più tardi il 31 dicembre 2006 (doc. 18), ossia entro il termine quinquennale di perenzione, la Cassa ha salvaguardato il termine.
In DTF 134 V 145 il TF ha stabilito che se l’assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest’ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l’assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA.
In concreto, la contestazione del ricorrente, inoltrata subito dopo la ricezione della “chiusura conto”, è senz’altro tempestiva.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.5. Oggetto del contendere è la questione di sapere se nel 2001 il ricorrente ha versato un importo di fr. 31'200 ai coniugi __________ e, in caso di risposta affermativa, se l’ammontare va assoggettato quale reddito da attività dipendente.
2.6. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
E' considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.7. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04, STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).
2.8. Il marg. 1003 delle direttive sul salario determinante (DSD) prevede che il lavoro è un’attività esercitata allo scopo di conseguire un reddito. I motivi che spingono una persona ad esercitare un’attività (economici, artistici, religiosi o altri), sono irrilevanti. E’ pure irrilevante se l’attività è illegale (lavoro nero) o contraria al buon costume.
L’assicurato deve essere tenuto a lavorare per un certo tempo, determinato o indeterminato. Non occorre che l’impegno temporale sia concluso esplicitamente, può pure risultare dalle circostanze (marg. 1004 DSD).
Sono considerati senza attività lucrativa gli assicurati che non esercitano un’attività determinata nell’intento di conseguire un reddito e di aumentare la loro capacità di rendimento economico (marg. 2001 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, DIN).
La questione dell’esistenza o meno di un’attività lucrativa è determinata secondo le circostanze economiche reali create da un’attività o nell’ambito delle quali è svolta l’attività. Al riguardo non è decisivo il modo in cui si qualifica l’assicurato (marg. 2002 DIN). Non può essere riconosciuta come attività lucrativa un’attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come l’attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere (marg. 2003 DIN).
Con sentenza del 13 marzo 1989, pubblicata in DTF 115 V 55, in una causa inerente l’applicazione dell’art. 1 cpv. 1 LAINF (dal 1° gennaio 2003 art. 1a cpv. 1 LAINF), giusta il quale sono assicurati d’obbligo, ai sensi della legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha affermato che è ritenuto lavoratore ai sensi di tale norma, chi, a scopo di lucro o di formazione e senza rischio economico proprio, esegue durevolmente o provvisoriamente un lavoro per un datore di lavoro cui più o meno è subordinato. La qualità di lavoratore deve essere determinata caso per caso, considerato l'insieme delle circostanze della concreta evenienza, in particolare ritenendo l'esistenza di una prestazione di lavoro, di un vincolo di subordinazione e di un diritto a salario in qualsiasi forma.
In quel caso si trattava di una ragazza che durante il tempo libero svolgeva regolarmente un’attività presso una fattoria, con un vincolo di subordinazione, e che in cambio aveva ottenuto la possibilità di cavalcare dei cavalli. Il TFA ha affermato:
„Zu beachten ist, dass Art. 1 Abs. 1 UVG ausdrücklich auch Volontäre in den obligatorischen Versicherungsschutz einschliesst, was, wie schon die mit dem Obligatorium grundsätzlich bezweckte Ausdehnung des Versicherungsschutzes, eher für eine ausdehnende Umschreibung des Arbeitnehmerbegriffes spricht, da in gewissen Volontärverhältnissen selbst der für ein eigentliches Arbeitsverhältnis typische Lohn weder vereinbart noch üblich ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 OR; REHBINDER, Berner Kommentar, Bd. VI/2, 1985, N. 12 zu Art. 319 OR).
(…)
3.- a) Die Vorinstanz begründete die Verneinung der Arbeitnehmereigenschaft der Beschwerdeführerin im wesentlichen mit dem Hinweis auf das Fehlen eines Arbeitsvertrages mit Fritz K. Sie führte dazu aus, das Mädchen habe im Stall arbeiten und reiten können, wann es ihm passte, habe kommen und gehen können, wann es wollte; abgesehen von Fr. 100.-- am Ende der Sommerferien 1985 habe es nie einen Barlohn erhalten und die Tätigkeit auch nicht um des Erwerbes oder der Ausbildung willen ausgeübt; das Reiten stelle nicht Lohn dar, sondern habe Bestandteil der Beschäftigung im Betrieb gebildet.
Die Beschwerdeführerin führt hinsichtlich des Ausmasses und der Art ihrer Beschäftigung im Reitstall aus, ab 1983 habe sie ihre Reitausbildung intensiviert und mit der regelmässigen Mitarbeit im Stall begonnen; von seltenen Ausnahmen abgesehen, sei sie jeden Mittwochnachmittag und jedes Wochenende im Betrieb gewesen; ebenso habe sie in den Ferien praktisch ständig dort gearbeitet und in den Sommerferien 1985 sogar während drei Wochen im nahegelegenen Altersheim gewohnt; sie habe alle anfallenden Arbeiten, darunter Füttern, Pferdeputzen, Misten und zwischendurch "Bollen jagen", selbständig erledigt und den ganzen Betrieb, die Fütterungszeiten usw. bestens gekannt; nebstdem habe sie Anfängern Reitstunden erteilt und Kunden einzeln oder in Gruppen auf Ausritten begleitet; sie sei eine voll integrierte Kraft in der Organisation des Betriebes gewesen und die Arbeit wäre ohne sie kaum zu bewältigen gewesen; auch sei sie sehr regelmässig zur Arbeit erschienen, worauf sich der Stallbesitzer habe verlassen können. Das Bestehen eines Arbeitsvertrages wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde namentlich mit dem Vorliegen eines Subordinationsverhältnisses und des der Arbeitsbereitschaft zugrundeliegenden Erwerbsmotivs begründet.
Die Helvetia Unfall stellt sich auf den Standpunkt, die Beschwerdeführerin habe nicht gegen Lohn und damit nicht um des Erwerbes willen Arbeit verrichtet, sondern ausschliesslich, um sich Reitgelegenheit zu verschaffen; die geltend gemachte geldwerte Abgeltung und der Umstand, dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, monatlich zwischen Fr. 600.-- und Fr. 800.-- für das Reiten auszugeben, zeigten, dass es sich lediglich um einen subjektiven und theoretischen Wert handle; die erhaltenen Reitstunden hätten eine Belohnung dargestellt, deren Gewährung im freien Ermessen des Reitstallinhabers lag; zwar habe das Verhältnis zeitweise gewisse Arbeitsvertragselemente enthalten; in Würdigung der Gesamtsituation sei die Arbeitnehmereigenschaft der Beschwerdeführerin jedoch zu verneinen.
Das BSV vertritt die Auffassung, die fraglichen Tätigkeiten seien lediglich als Freizeitbeschäftigung zu qualifizieren; eine eigentliche, auf Gegenseitigkeit beruhende Verpflichtung fehle; da die Beschwerdeführerin zudem Handelspferde im Hinblick auf die von ihnen benötigte tägliche Bewegung und nicht ausschliesslich gegen Entgelt zu diesem Zweck zur Verfügung gestellte Pferde ritt, erscheine es zudem als fraglich, ob die Gewährung der Reitgelegenheit überhaupt als Naturallohn betrachtet werden könne; insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit müsse im vorliegenden Fall und generell bei Jugendlichen, die in Reitställen ihrer Freizeitbeschäftigung nachgehen, davon ausgegangen werden, dass kein Arbeitsvertrag vorliege.
b) Bezüglich des Umfanges und der Art der Beschäftigung im Reitstall kann von der Sachverhaltsdarstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, welche mit den persönlichen Aussagen der Beschwerdeführerin anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung im vorinstanzlichen Verfahren übereinstimmt, ausgegangen werden. Danach hat Andrea Z. im Interesse und nach Weisungen des Fritz K. während Jahren regelmässig intensive Arbeit geleistet.
c) Im Regelfall reichen mehr oder weniger häufig ausgeübte Freizeitbeschäftigungen und Handreichungen Jugendlicher nicht aus, um ein Arbeitsverhältnis im Sinne des UVG zu begründen. Von solchen gelegentlichen Diensten kann im vorliegenden Fall angesichts der Intensität und Regelmässigkeit sowie des Umfanges der erbrachten Arbeitsleistung jedoch nicht gesprochen werden.
Dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer allmählich erworbenen Erfahrung relativ selbständig handelte und nicht zu jeder einzelnen Tätigkeit ausdrücklich aufgefordert werden musste, spricht nicht gegen das Vorliegen eines Unterordnungsverhälnisses. Sie war bei ihrer Tätigkeit an den in organisatorischer Hinsicht vorgegebenen Betriebsablauf gebunden.
Als Gegenleistung für ihre Tätigkeit wurde die Beschwerdeführerin regelmässig in Form von Reitstunden und durch die gelegentliche Gewährung von Kost und Logis entlöhnt. Dabei handelt es sich um geldwerte Leistungen, die von der Erbringung ihrer Arbeit abhängig waren und ohne diese kaum über längere Zeit gewährt worden wären. Ob der in der Unfallmeldung eingesetzte Monatslohn von Fr. 450.--, der unbestrittenermassen nie bar ausbezahlt worden war, der tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung entsprach, kann offenbleiben. Im Hinblick auf den angestrebten geldwerten Vorteil in Form von sonst kostspieliger Reitgelegenheit ist das Erwerbsmotiv gegeben. Für die Abgrenzung gelegentlicher Handreichungen von eigentlichen, für das Versicherungsobligatorium relevanten Arbeitsverhältnissen können Art und Höhe der Vergütung nicht ausschlaggebend sein.
Aus dem Gesagten folgt, dass für die von der Beschwerdeführerin im Reit- und Handelsstall des Fritz K. ausgeübte Tätigkeit die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UVG zu bejahen ist.“ (sottolineature del redattore)
2.9. In concreto l’insorgente rammenta di essere rimasto invalido dal __________, in seguito ad un ictus che lo ha gravemente colpito. La figlia ed il genero hanno accettato di occuparsi di lui e, considerato che la sua abitazione era troppo esigua, hanno reperito una particella a __________ sulla quale sarebbe stato possibile ricavare tre appartamenti, uno per la figlia PI 1, uno per la figlia __________ e l’ultimo per lui stesso, per un importo complessivo di fr. 900'000. Il padre ha proposto alla figlia PI 1 di anticipare l’eredità, donandole fr. 450'000.
A questo proposito il ricorrente e i coniugi __________, il 4 febbraio 2000, hanno concluso una convenzione del seguente tenore:
“1. Per permettere l’acquisto e la sistemazione dell’immobile di cui sopra il signor RI 1 versa alla figlia PI 1 nata __________ un importo di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila).
2. La figlia PI 1, unitamente al marito PI 2, si impegna a creare un appartamento per il signor RI 1 dove egli potrà vivere gratuitamente vita natural durante.
3. Per il vitto, l’alloggio, l’assistenza in genere e per ogni qualsiasi necessaria prestazione da parte dei coniugi __________ il signor RI 1 riconosce un’indennità di fr. 5000.- (cinquemila) mensili.
4. Al momento in cui il signor RI 1 dovesse venire a mancare l’importo residuo (ovverosia la differenza tra i fr. 450'000.e le mensilità calcolate dal giorno del pagamento sino al giorno del decesso) rimarrà quale eredità alla figlia PI 1 senza che ciò debba essere sottoposto a diritto di collazione ai sensi del Codice Civile Svizzero.
Questo per il semplice motivo che nessuno degli altri parenti si è occupato del signor RI 1 dopo che egli è stato colpito dalla sua malattia.” (doc. 3, sottolineatura del redattore)
L’insorgente afferma che l’indennità mensile riconosciuta al punto 3 della convenzione non è mai stata versata, poiché, essendo aumentate le pretese alimentari della seconda moglie da cui era separato, egli non disponeva delle risorse finanziarie necessarie per pagare l’importo mensile. La figlia avrebbe quindi fornito le prestazioni gratuitamente (doc. I).
Alla fine del 2001 i coniugi __________ e il ricorrente sarebbero venuti a conoscenza che due giorni dopo la firma della citata convenzione, l’imposta di successione e donazione per i parenti in linea diretta era stata abolita, con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2000. Inoltre la formulazione della convenzione poteva prestare a confusione. Le parti hanno pertanto chiesto al notaio di chiarire la situazione e il 13 dicembre 2001 quest’ultimo ha annullato con effetto retroattivo al 4 febbraio 2000 la convenzione, sostituendola con un altro atto, del seguente tenore, sottoscritto dal ricorrente e dalla figlia:
“premesso che il 4 febbraio 2000 il signor RI 1 ha versato alla figlia PI 1 l’importo di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila) allo scopo di permetterle l’acquisto del Mapp. __________ di __________ nel quale è stato ricavato un appartamento utilizzato dal signor RI 1 e che i coniugi __________ garantiscono vitto, alloggio e assistenza allo stesso signor RI 1,
questi dichiara di voler considerare donazione ad ogni effetto l’importo a suo tempo concesso alla figlia PI 1 senza che ciò debba essere collazionato al momento in cui si aprirà la sua successione.” (doc. L)
Il 17 novembre 2003 i coniugi __________ sono stati tassati sulla base di un importo di fr. 31'200 conseguito nel 2001 con un’”imposta annua intera sui proventi straordinari”, per i seguenti motivi:
“Con convenzione del 4.3.2000 la signora PI 1 ha ricevuto dal proprio genitore al somma di fr. 450'000.--.
Con tale somma la figlia si è impegnata a mettere a disposizione del padre un appartamento a titolo gratuito vita natural durante, nella nuova casa d’abitazione. La stessa si è pure impegnata ad assistere il genitore con il vitto, l’alloggio e l’assistenza in genere per ogni e qualsiasi necessità.
Per queste prestazioni il signor RI 1 riconosceva un’indennità mensile di fr. 5'000.—
E’ stato inoltre stabilito che, al momento del decesso del padre, l’importo residuo (ovverosia la differenza tra i fr. 450'000.- e le mensilità calcolate dal giorno del pagamento sino al giorno del decesso), sarebbe rimasto quale eredità alla figlia.
Tenuto conto di tale convenzione l’autorità fiscale ha determinato, a partire dal 1.2.2000, la parte imponibile della somma mensile, in fr. 2'600.-, dopo deduzione delle spese di mantenimento, alloggio, ecc.
Nella tassazione 2001/2002 è stato imposto, a tale titolo, un reddito di fr. 28'600.- (media annua fr. 14'300.-): i contribuenti hanno accettato l’imposizione.
Allorquando i contribuenti si sono resi conto dell’imponibilità di parte della prestazione mensile, in data 13.12.2001 hanno proceduto alla modifica della convenzione, trasformando il prestito residuo in donazione (esente per grado di parentela).
La prestazione conseguita nel 2001 è ovviamente imponibile e straordinaria; ne consegue che la tassazione qui contestata deve essere chiaramente confermata e, quindi, il reclamo è respinto.
Va infine evidenziato come le argomentazioni dei reclamanti secondo cui la cassa CO 1 avrebbe esentato dal pagamento dei contributi il reddito imposto dalla scrivente autorità non è di pregio ed evidentemente non giustifica l’esenzione fiscale della prestazione imponibile.” (doc. M, sottolineatura del redattore).
Interpellato in merito dalla Cassa, l’11 ottobre 2006 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha affermato:
“Non si tratta di donazione. Soldi ricevuti dal padre di PI 1 per accudirlo. Caso sottoposto all’ufficio successioni e donazioni.” (doc. 20)
Va ancora rilevato che il 25 settembre 2003 il ricorrente ha scritto alla Cassa affermando che da „luglio 2000 pago mensilmente a mia figlia PI 1 un importo di Fr. 498.-.. Questo importo copre le spese per alimentari, bevande, prodotti pulizia, e quant’altro serve per la mia normale economia domestica non potendo io provvedere direttamente in quanto invalido. Trattandosi di pure spese che mia figlia fa per me ritengo che tale importo non debba essere soggetto a trattenuta AVS. Mia figlia fino ad oggi però ha pagato le relative trattenute AVS avendo dichiarato tale importo come stipendio.” (doc. 5)
2.10. In concreto, da quanto sopra descritto, emerge che i coniugi __________ sono stati tassati nel 2001 (tassazione 2003B) sulla base di un reddito straordinario di fr. 2'600 al mese, tenuto conto di una deduzione per le spese di mantenimento, alloggio, ecc. dall’importo complessivo di fr. 5'000, ricevuto quell’anno da entrambi i coniugi per le prestazioni fornite al ricorrente.
Già con la tassazione 2001/2002 era stato imposto un reddito complessivo di fr. 28'600 (fr. 14'300 di media annua) per il medesimo motivo ed i coniugi hanno accettato l’imposizione (doc. M).
L’autorità fiscale ha deciso di tassare l’importo (straordinario) conseguito nel 2001 giacché solo il 13 dicembre 2001 i coniugi __________ hanno modificato la convenzione stipulata il 4 febbraio 2000 “trasformando il prestito residuo in donazione (esente per grado di parentela).” (doc. M)
Ora, per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione ed il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Questo Tribunale non vede motivo per scostarsi dall’ammontare dell’importo accertato dall’autorità fiscale. Il calcolo effettuato dall’autorità di tassazione trova del resto conferma nell’atto 4 febbraio 2000, tramite il quale il ricorrente si è impegnato a versare ai coniugi __________ un’indennità di fr. 5'000.-- al mese per ogni “necessaria prestazione” da parte loro. Il fisco, giustamente, da tale importo ha ancora dedotto le spese, giungendo ad un ammontare di fr. 2'600.
La circostanza secondo la quale l’importo litigioso non sarebbe mai stato versato ai coniugi __________, oltre ad essere smentita dal fatto che il reddito in questione è stato tassato (cfr. anche lettera di PI 2 del 2 ottobre 2006, doc. 23: “anche l’ufficio di tassazione ci ha erroneamente conteggiato questo importo come se fosse un reddito.”), emerge anche da ulteriori scambi di corrispondenza con la Cassa CO 1.
Infatti, con lettera del 9 marzo 2007 PI 1 ha affermato:
“Vi confermo che non ho ricevuto nessun contributo di Fr. 15'600.-, in quanto come spiegato all’ufficio tassazione, Fr. 450'000 ricevuti da mio padre nel 2000 erano da considerare come un debito contratto con lui, da cui scalare vitto e alloggio e un contributo per l’assistenza fornita. Questo contributo è stato calcolato dal ufficio tassazione pari a Fr. 15'600.-
Di fatto non sono mai stati versati Fr. 15'600.da parte di mio padre, ne abbiamo provveduto a scalare il debito, perché nella donazione avvenuto nel dicembre 2001 l’importo è rimasto invariato, ciò è Fr. 450'000.--“ (doc. 16, sottolineatura del redattore)
Il 2 ottobre 2006 PI 2 ha tra l’altro affermato:
“(…)
Come si può rilevare dalla lettera del 22.6.2003 già in vostro possesso (di cui allego una copia) si trattava di una donazione da parte del padre della mia ex-moglie. Purtroppo, ai tempi, il nostro avvocato ci consigliò di far figurare che il padre ci versasse delle mensilità a scalare dal prestito, perché se no la tassa di successione sarebbe risultata troppo alta
Alla fine del 2001, quando ci siamo resi conto che non esisteva una tassa di successione da pagare né nel canton __________ (domicilio del padre) e tanto meno in canton Ticino, abbiamo regolato la questione tramite avvocato con la convenzione di cui allego una copia (doc. 23, sottolineatura del redattore)
Per cui, nel 2000 è stato versato un importo di fr. 450'000 da cui i coniugi __________ potevano scalare mensilmente l’ammontare di fr. 5000. Nel 2001 questo importo, come risulta dalla tassazione, è stato da loro effettivamente conseguito nella misura di fr. 31'200.
2.11. Va ora esaminato se l’importo di fr. 31'200 va qualificato come reddito determinante.
L’art. 12 cpv. 2 LAVS prevede che devono pagare i contributi tutti i datori di lavoro anche coloro che nella loro economia domestica impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cfr. anche n. 1020 delle direttive sulla riscossione dei contributi in vigore nel 2001).
Sulla base di questa norma la Cassa CO 1 ha affiliato l’insorgente come datore di lavoro “per il personale domestico” poiché l’ammontare ripreso è stato versato ai coniugi __________ allo scopo di accudire ed assistere il ricorrente (cfr. doc. M).
La qualifica dell’importo conseguito quale reddito per accudire il padre trova conferma sia nella risposta dell’Ufficio di tassazione dell’11 ottobre 2006, che interpellato dalla Cassa ha affermato che “non si tratta di una donazione. Soldi ricevuti dal padre per accudirlo. Caso sottoposto all’ufficio successioni e donazioni.” (doc. 20, sottolineatura del redattore), sia nelle motivazioni della tassazione straordinaria del 2001, dove viene indicato che la figlia si è impegnata ad assistere il padre e per queste prestazioni quest’ultimo ha riconosciuto un importo di fr. 5'000 al mese (doc. M).
Anche per quanto concerne la qualifica del reddito conseguito il TCA non vede motivo per scostarsi da quanto deciso dall’autorità fiscale.
Certo, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Tuttavia, già con sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 la nostra Massima Istanza ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…).".
Ancora recentemente, con sentenza H 1/07 del 6 marzo 2008 il TF, in ambito di assoggettamento all’IVA, ha precisato che:
“(…)
Inoltre, in ragione delle complicazioni che potrebbero sorgere in caso di modifica retroattiva dei conteggi e per il fatto che, in casi limite, non si dovrebbe, senza necessità, scostarsi dalla valutazione dell’autorità fiscale, il fatto di aver pagato l’IVA, pur non essendo da solo un criterio decisivo, non permette di non qualificare a titolo di indipendente un’attività, che manifesta importanti caratteristiche in tal senso (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.5 con riferimento).” (sottolineatura del redattore)
Nella sopra citata sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, il TF ha affermato che:
“4.5 Abschliessend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden (Art. 104 lit. a OG), wenn sie bei Vorliegen eines geringen Unternehmerrisikos und einer hohen arbeitsorganisatorischen Unabhängigkeit Letzterem in Anwendung der Rechtsprechung (AHI 2001 S. 65 f. Erw. 6e) ein erhöhtes Gewicht beimisst. Auch hat das kantonale Gericht zu Recht berücksichtigt, dass F.________ sein Einkommen als Selbstständigerwerbender versteuert hat und dieses Indiz im Sinn einer harmonisierenden Rechtsanwendung in Grenzfällen doch nahe legt, nicht ohne Not von der steuerrechtlichen Beurteilung abzugehen (AHI 2001 S. 66 Erw. 6e). Zudem hat F.________ auf diesen Einkünften die Mehrwertsteuer abgerechnet. Nach der Rechtsprechung kann dies zwar für die Beurteilung des Beitragsstatuts allein nicht entscheidend sein. Angesichts der Komplikationen bezüglich der Rückabwicklung dieser Abrechnungen legt dieser Umstand aber ebenfalls eine gewisse Zurückhaltung nahe, eine freie Mitarbeitertätigkeit trotz Vorliegens gewichtiger Indizien für eine selbstständige Erwerbstätigkeit nicht als solche zu qualifizieren (AHI 2001 S. 66 Erw. 6e). Auch dies hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt.” (sottolineatura del redattore)
In queste condizioni la ripresa effettuata dalla Cassa va confermata sia per quanto concerne l’importo che per quanto riguarda la qualifica effettuata.
Va qui abbondanzialmente rilevato che l’amministrazione, in un caso relativo ad una richiesta di condono, aveva stabilito che il sussidio per il mantenimento a domicilio versato alle persone anziane o invalide, considerato quale reddito in ambito fiscale per i contribuenti che si occupano effettivamente dell’aiuto di queste persone, è soggetto al prelievo dei contributi sociali e i beneficiari sono considerati datori di lavoro (cfr. STCA del 24 maggio 2004, inc. 30.2004.10, consid. 1.3, risposta di causa).
2.12. L’insorgente chiede, genericamente, l’assunzione di numerose prove (documenti, edizione/richiamo documenti, testi, richiamo incarto della Cassa).
Questo Tribunale non ritiene necessario procedere con ulteriori accertamenti. Gli atti prodotti dalle parti sono infatti sufficienti per poter decidere nel merito della vertenza.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti