Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2008 30.2007.72

1 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,948 parole·~15 min·3

Riassunto

Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa.Reddito d'altra fonte (dispendio) come reddito sottoforma di rendita.Condono dei contributi dovuti.Cassa deve chiedere preavviso a Ufficio sostegno sociale e dell'inserimento:qui non c'è.Rinvio atti per accertamenti a USSI e a Cassa per decisione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.72   TB

Lugano 1 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con due decisioni definitive del 21 maggio 2007, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per gli anni 2003 (doc. 9) e 2004 (doc. 6) quale persona senza attività lucrativa. L'Amministrazione si è basata sulle comunicazioni fiscali dell'Ufficio di tassazione di __________ per il 2003 (doc. 10) ed il 2004 (doc. 7).

Per il 2003, ritenuto che il reddito percepito sotto forma di rendite è stato fissato in Fr. 48'805.- (dispendio più alimenti), i contributi AVS/AI//IPG, comprese le spese, sono stati fissati in Fr. 1'854,35 (doc. 9).

I contributi per il 2004, calcolati in Fr. 1'545,30, si basano su un reddito sotto forma di rendite (dispendio) di Fr. 40'000.- (doc. 7).

                                  B.   Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 26 giugno 2007 (doc. 2) e, onde evitare buchi contributivi, non ha concesso il condono del pagamento dei contributi per il 2003 ed il 2004, poiché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona, competente per decidere su una domanda di condono dei contributi, non ha preso posizione sulla richiesta della Cassa malgrado fosse stato più volte sollecitato in tal senso. Dato che l'opponente lamentava problemi economici, la Cassa ha sottolineato che un'eventuale richiesta di pagamento rateale deve essere inoltrata al competente Ufficio (Servizio incassi).

                                  C.   Con ricorso del 20 novembre 2007 (doc. I) l'assicurata fa presente di essere una mamma divorziata con tre figli minorenni di cui due agli studi, di essere senza attività lucrativa ma di percepire all'anno Fr. 7'358.- di alimenti per i figli e Fr. 3'612.- per se stessa. Evidenzia, inoltre, che i redditi di Fr. 48'000.- e di Fr. 40'000.- notificatile per il 2003 rispettivamente per il 2004 sono infondati. Date le sue difficoltà finanziarie ribadisce la richiesta di condono.

Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza delle proprie decisioni prese sulla base dei dati, vincolanti, forniti dall'autorità fiscale. Ha ribadito che senza il preavviso dell'USSI la domanda di condono non può essere accolta e che la richiesta di dilazione di pagamento deve essere sottoposta alla Cassa di compensazione (doc. III).

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Controverso è sia il calcolo dei contributi dovuti, sia il condono degli stessi a motivo di un estremo disagio economico.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2003 e 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                   3.   La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

                                   4.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                   5.   La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che indicano il dispendio e gli alimenti percepiti dall'assicurata negli anni 2003 e 2004 (docc. 7 e 10).

La Cassa ha quindi ritenuto per l'anno 2003 sia un dispendio di Fr. 41'500.tratto dalla notifica di tassazione IC 2003 (doc. 11) alla voce "altro reddito imponibile", sia degli alimenti di Fr. 7'305.- ricevuti dall'assicurata per se stessa.

Per il 2004 è stato ritenuto il dispendio di Fr. 40'000.- (doc. 8).

La sostanza è nulla per entrambi gli anni.

Moltiplicando dunque per 20 questi redditi conseguiti sottoforma di rendite, la Cassa ha ottenuto la sostanza determinante per i rispettivi anni, sulla quale ha calcolato i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.

L'insorgente contesta questi importi, evidenziando che in quegli anni, e tuttora, la sua situazione economica era molto precaria.

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

                                   7.   Il TCA evidenzia che le notifiche di tassazione 2003 e 2004 sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato. Contestualmente, il TCA osserva che la ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba ora sopportare le conseguenze.

Le decisioni di fissazione dei contributi personali della ricorrente vanno pertanto confermate.

                                   8.   A norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l’art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

                                   9.   Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurata, il 3 luglio 2007 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendogli di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicarle il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dalla ricorrente per il 2003 ed il 2004.

L'Amministrazione ha sollecitato l'USSI ben due volte, il 16 agosto 2007 (doc. 4) ed il 19 settembre 2007 (doc. 3), senza tuttavia ottenere una qualsiasi risposta.

Occorre inoltre osservare che la decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 è stata notificata anche all'USSI per conoscenza, perciò questo Ufficio doveva essere al corrente della problematica in oggetto e della richiesta di condono della ricorrente.

In queste circostanze, in assenza di accertamenti adeguati e di una chiara presa di posizione del competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, questo TCA non può decidere autonomamente in merito alla domanda di condono presentata dall'insorgente, non avendo né la competenza (di decidere in primo grado) né la conoscenza esatta della situazione economica in cui versa l'assicurata (la sola indicazione nel Questionario per l'affiliazione come persona senza attività lucrativa, risalente al febbraio 2007 (doc. 13), della percezione di una rendita di Fr. 3'684.- annui non è né comprovata né, soprattutto, attuale).

Pertanto, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui contesta l'ammontare dei contributi ma gli atti vanno rinviati alla Cassa CO 1 affinché, ottenuta una chiara e sufficientemente motivata presa di posizione da parte dell'USSI, emani un provvedimento amministrativo nel quale dovranno figurare gli elementi finanziari dell'assicurata necessari a stabilire se nel caso di specie il condono può essere accordato.

Copia della presente sentenza va intimata, per raccomandata, anche all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dovrà immediatamente avviare i necessari accertamenti atti a stabilire se alla ricorrente possa essere accordato il condono del pagamento del contributo personale per gli anni 2003 e 2004.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto ai sensi delle considerazioni.

                                    §   Gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione per effettuare gli accertamenti indicati ed emanare conseguentemente una nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Copia della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al considerando 9.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2008 30.2007.72 — Swissrulings