Raccomandata
Incarto n. 30.2007.64 cs
Lugano 8 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto 2007 emanata da
Cassa CO 1, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con una decisione definitiva e tre distinte decisioni provvisorie del 22 giugno 2007, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per gli anni dal 2003 (decisione definitiva) al 2006 (decisioni provvisorie), quale persona senza attività lucrativa, sulla base di una sostanza netta complessiva di fr. 2'073'000 e di un reddito percepito sottoforma di rendite di fr. 34'962 moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di fr. 2'772'240.
In seguito all’opposizione interposta dall’assicurata, l’amministrazione ha parzialmente modificato le predette decisioni, nel senso che la sostanza netta complessiva è stata ridotta a fr. 1'449'583 per il 2004, a fr. 1'429'374 per il 2005 ed a fr. 1'254'520 per il 2006 (doc. 1). Per il resto la Cassa ha confermato l’ammontare degli importi soggetti a prelievo dei contributi.
B. RI 1 è tempestivamente insorta al TCA contro la predetta decisione, contestando in sostanza la qualifica di reddito percepito sotto forma di rendite dell’importo annuo di fr. 34'962. L’interessata sostiene che si tratta in realtà di un consumo della sua sostanza, giacché ha versato alla __________ un importo complessivo di fr. 300'000 che viene annualmente restituito nella misura di fr. 34'962 per un periodo di “soli” dieci anni e non per tutta la vita (doc. I).
C. Con risposta del 20 agosto 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso rilevando di aver calcolato i contributi sulla base della tassazione 2003B, definitivamente per il 2003 e provvisoriamente per gli altri anni. L’amministrazione rammenta che il Tribunale federale ha stabilito che i redditi provenienti da un contratto di rendita vitalizia devono essere capitalizzati poiché non rappresentano alcun bene patrimoniale realizzabile (doc. III).
D. Pendente causa l’assicurata ha prodotto nuova documentazione, mentre il TCA ha effettuato un accertamento di cui si dirà in seguito (doc. VII + Bis e X).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
3. La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).
4. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003, l’art. 29 cpv. 2 OAVS prevedeva che nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
5. L’insorgente contesta unicamente la decisione della Cassa di considerare l’importo versato dalla __________ come una rendita vitalizia (cfr. doc. VII: “confermo che il ricorso da me inoltrato è diretto unicamente contro la decisione (….) di considerare l’importo versatomi dalla __________ come una rendita vitalizia.”).
L’interessata ha prodotto la fotocopia della ricevuta dell’importo di fr. 300'000 versato in data __________ alla __________, che le viene restituito, nella misura di fr. 34'962 sull’arco di dieci anni, unitamente agli interessi maturati. La ricorrente ha sottolineato come l’autorità fiscale tassa l’importo annuo di fr. 34'962 in ragione del 40% (deducibile 60%) per quanto concerne il reddito, mentre per la sostanza, ogni anno l’importo viene adeguato fino a quando arriverà al valore di fr. 0 (doc. VII e X).
Il 2 agosto 2007 l’interessata, rivolgendosi alla Cassa, aveva affermato che al momento della vendita della sua casa aveva ritenuto di versare una parte del capitale ricavato alla __________, sia come investimento, sia con l’intenzione di suddividere l’importo a sua disposizione su dieci anni, in previsione della cessazione della sua attività lavorativa e per evitare di consumare tutta la sostanza senza un controllo di terzi. L’importo versato le viene restituito a partire dal __________ e fino al __________. Per cui, non si tratta, a suo modo di vedere, di una rendita vitalizia, bensì di un investimento in capitali.
Questo caso è simile a quello giudicato dal TFA il 3 marzo 1994 e pubblicato in Pratique VSI 1994 a pag. 207 e seguenti (= DTF 120 V 168 consid. 4c, cfr. anche STF H 160/05 del 2 febbraio 2006, consid. 4.2). In quel caso un assicurato che intendeva beneficiare del pensionamento anticipato, aveva ricevuto oltre fr. 500'000 dal secondo pilastro, e ne aveva versati 200'000 ad un assicuratore privato per poter ottenere una rendita mensile di fr. 1'537.10 per un periodo di 13 anni. La Massima Corte ha accolto il ricorso della cassa di compensazione che ha chiesto di prendere in considerazione nel calcolo del contributo l’importo della rendita moltiplicato per venti e non il capitale. Ciò in particolare sia perché “les versements seraient suspendus sans que la prime soit restituée en cas de décès de l’assuré avant l’échéance d’un délai de 13 ans”, sia perché, come in concreto, “on ne peut, malgré le caractère temporaire de la rente viagère, calculer un montant maximal des prestations revenant à l’intimé, car celles-ci sont liées à une participation variable aux bénéfices”.
Il TFA ha pertanto stabilito che i redditi provenienti da un contratto di rendita vitalizia devono essere capitalizzati poiché non rappresentano alcun bene patrimoniale realizzabile. In tal caso è particolarmente difficile determinare l’importo massimo delle rendite se queste ultime sono collegate, come in questo caso, a una partecipazione agli utili variabile.
Nel caso di specie l’assicurata afferma che l’importo le viene restituito “unitamente agli interessi maturati” (doc. VI) e la polizza prevede che “già dal primo anno, la Sua assicurazione beneficia della partecipazione alle eccedenze. A partire dall’inizio, delle parti d’eccedenze saranno attribuite insieme alle frazioni di rendite.” (doc. 9).
Pendente causa il TCA ha interpellato la ricorrente chiedendole se, oltre alla rendita, percepisce anche gli interessi e/o una partecipazione alle eccedenze (utili) variabili (doc. IX).
L’insorgente ha, tra l’altro, precisato che l’importo investito “mi viene restituito dalla __________ sull’arco di dieci anni (la prima volta il __________, l’ultima il __________), unitamente agli interessi (o eccedenze). Finora ho ricevuto dalla __________ un importo complessivo di CHF 174'810 (CHF 34'962 X 5) ossia in pratica un rimborso parziale del capitale investito, oltre agli interessi (eccedenze) che corrispondono al 2,75% annuo circa.” (doc. X) ed ha aggiunto che “l’importo che dovrei ricevere nei prossimi cinque anni, ossia fino alla scadenza del __________, non dovrebbe subire modifiche rilevanti, anche se, effettivamente, potrei anche ricevere di meno, visto che il versamento assicurato è di soli CHF 31'011,10 annui.”, pur ritenendo poco probabile una modifica sostanziale dell’importo (doc. X).
Alla luce delle affermazioni della ricorrente che confermano le risultanze documentali, giacché i redditi provengono da rendite collegate ad una partecipazione alle eccedenze variabili, a giusta ragione la Cassa, in base alla giurisprudenza federale, ha preso in considerazione il reddito conseguito annualmente quale rendita soggetta a contribuzione.
Va qui rilevato che con sentenza del 2 maggio 2002 (inc. 30.2002.30), nel caso di un ricorrente che faceva valere che la rendita complementare del secondo pilastro era versata solo fino al 31 agosto 2010, che il piano di risparmio per la rendita transitoria AVS era una restituzione di capitale rateale (sostanza), limitata anch'essa al 31 agosto 2010, e che anche per la rendita di vecchiaia del piano di capitale si era in presenza di una restituzione di capitale, questo Tribunale ha rammentato la giurisprudenza del TFA per la quale se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle come rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176: “la question décisive n’est pas de savoir si les prestations présentent plus ou moins les caractéristiques d’une rente, mais bien plutôt si elles contribuent à l’entretien de l’assuré, c’est-à-dire s’il s’agit d’éléments du revenu qui ont une influence sur la situation sociale de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, il faut prendre ces prestations en considération lors du calcul des prestations, conformément à ce qui est prescrit à l’art. 10 LAVS”; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
Ora, non vi è dubbio alcuno che l’importo versato annualmente dall’assicuratore, per un periodo comunque lungo di 10 anni, contribuisce al mantenimento della ricorrente.
La circostanza che si tratta di restituzione di capitale, non è rilevante, nella misura in cui si è in presenza di prestazioni periodiche (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 207 e seguenti).
Per cui rettamente la Cassa nel calcolare il contributo dovuto ha preso in considerazione l’importo versato annualmente all’assicurata.
6. L’insorgente afferma che con il calcolo della Cassa si arriva ad una imposizione superiore al doppio dell’importo effettivamente versato alla stipulazione del contratto. Infatti, moltiplicando l’importo di fr. 34'962 per venti, si ottiene un ammontare di fr. 699'240.
Come visto l’art. 10 LAVS prevede che le persone che non esercitano un’attività lucrativa pagano secondo le loro condizioni sociali un contributo determinato. Per l’art. 28 cpv. 2 OAVS se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito in forma di rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Con sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 350 e seguenti il TFA ha stabilito che le disposizioni che prescrivono di determinare le condizioni sociali delle persone senza attività lucrativa secondo il loro patrimonio e i loro redditi in forma di rendite, come pure il fattore di capitalizzazione (all’epoca 30) utilizzato per la conversione di questi redditi in patrimonio, sono conformi alla legge. L’alta Corte aveva del resto affermato che “même si une diminution du facteur litigieux apparaît aujourd’hui souhaitable, le juge ne saurait intervenir dans la réglementation actuellement en vigueur sans remettre en question le pouvoir d’appréciation qu’il convient de réserver au Conseil fédéral.” (cfr. anche Pratique VSI 1994, pag. 207 e seguenti, in particolare pag. 210).
Per cui anche su questo punto la decisione va confermata.
In queste condizioni il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti