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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2007 30.2007.62

8 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,113 parole·~26 min·9

Riassunto

Attività dipendente per un artigiano collaboratore di una società dalla quale introita grossa parte delle entrate annuali ed il cui lavoro é dettagliatamente regolato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.62   CI/td

Lugano 8 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 agosto 2007 emanata da

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 agosto 2006 RI 1, già indipendente da aprile del 1999 a luglio del 2003 e poi collaboratore della __________ sino a marzo del 2006, ha richiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente a partire dal 1. giugno 2006 (doc. 80).

                                  B.   Con decisione del 12 gennaio 2007 (doc. 56) l’amministrazione, a seguito del preavviso negativo del 25 ottobre 2006 della __________ di __________ (doc. 57), ha respinto la richiesta, ritenendo il si­gnor RI 1 in difetto dei requisiti necessari.

                                  C.   A seguito dell'opposizione inoltrata l'8 febbraio 2007 (doc. 55) dall’interessato tramite il suo patrocinatore, avv. RA 1 di __________, e di una nuova presa di posizione della __________ inoltrata il 6 agosto 2007, con decisione su opposizione del 13 agosto 2007 (doc. A) la Cassa parzialmente accolto la richiesta di RI 1, considerandolo dipendente per l'attività svolta per la ditta __________ di __________ (società che fa riferimento a __________, cfr. docc. 2 e 62), ed indipendente per le attività a fa­vore degli altri suoi committenti.

                                  D.   Con ricorso del 10 settembre 2007 (doc. I) RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) fa­cendo valere in buona sostanza che egli lavora senza prendere ordini da nessuno ed intende continuare a lavorare solo in que­sto modo, e sostenendo inoltre il carattere arbitrario del rifiuto di affiliazione come indipendente per l'attività svolta a favore della __________.

                                  E.   Con risposta di causa del 17 settembre 2007 (doc. III) la Cassa ha postulato l'integrale reiezione del gravame, evidenziando che quando il ricorrente lavora per la __________, egli fattura a que­st'ultima e non ai clienti finali, essendo pertanto escluso il rischio economico dell'imprenditore. Dal punto di vista dei contributi per­sonali AVS, l'interessato andrebbe dunque considerato dipen­dente della __________.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (Log; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.In materia di affiliazione ad una Cassa AVS il Tribunale Federale delle Assi­curazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007: TF), in una sen­tenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modi­ficato la sua giu­risprudenza. Secondo la prassi precedente que­sto giudizio le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavora­tore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo ec­cezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affi­liazione quale indi­pendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di tassazione con una serie di difficoltà che la sentenza 3 maggio 2006 citata pone in evidenza. Con la nuova prassi instaurata dal TFA la decisione d'iscrizione è rite­nuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di compensazione deve emanare un provvedimento con­tro cui l’assicurato possa aggra­varsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ri­corso all’autorità giudiziaria. In par­ticolare l’Alta Corte federale ha ritenuto (consid. 1, 2.4. e 2.5):

"  Gemäss Art. 49 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügun­gen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer Feststel­lungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuchstellende Person ein schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem keine erheblichen öffentlichen oder priva­ten Interessen entgegenstehen, und welches nicht durch eine Rechts­gestaltende Verfügung gewahrt werden kann …

Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichts­praxis ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Ar­beitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im darge­legten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versi­cherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitrags­statut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist …

Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit …

Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig er­kannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis ent­spricht oder den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewan­delten Rechtsanschauungen besser Rechnung trägt …

Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichs­kasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristi­sche Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran än­dert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben Ent­scheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch bei­tragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Ar­beitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an ei­nem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Bei­tragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müs­sen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dau­ernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber ent­schieden wird.

… Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen Feststellungs­entscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein Rechts­verhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig ge­setzlich verpflichtet und berechtigt ist.

Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder teilweiser Ableh­nung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person als un­selbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als un­selbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Aus­gleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Bei­tragspflicht des angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechts­kräftiger Entscheid für die zuständige Ausgleichskasse des mitbe­troffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.

In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Per­son um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Re­gister eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen be­schwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und bei­tragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfah­ren])."

                                         Come indicato dal TFA le decisioni relative all’affiliazione di un assicurato devono di principio pure essere notificate, nella mi­sura in cui sono noti, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o del pagamento dei contributi (DTF 132 V 262 consid. 2.4.1, 2.4.2 e 2.5).

                                         Nel caso in specie il rifiuto di affiliazione come indipendente è stato emesso il 12 gennaio 2007 (doc. 56) – successiva­mente alla nuova giurisprudenza federale – con decisione for­male sog­getta ad opposizione, conformemente alla nuova prassi. Il gra­vame appare quindi ricevibile.

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, nei suoi rapporti con la __________, vada qualificato quale dipen­dente oppure quale indipendente.

                                   4.   A norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contributi degli assicurati che eserci­tano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipen­dente. L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a di­pendenza d’altri per un tempo deter­minato o indeterminato. Giu­sta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito pro­veniente da un’attività lucra­tiva indipendente comprende qual­siasi reddito che non sia mer­cede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è consi­derato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un sa­lario determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

                                         L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipen­dente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporanea­mente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il TFA ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assi­curato a un datore di lavoro non co­stituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o in­dipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In partico­lare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a mo­tivare un certo statuto di contribu­zione qui non hanno alcun va­lore (RCC 1986, pag. 650). Di prin­cipio si deve ammettere un'at­tività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del la­voro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Que­sti principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uni­formi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono as­sumere forme diverse e impreviste, così che è necessario la­sciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso parti­colare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La deci­sione sarà deter­minata generalmente dalla priorità di certi ele­menti, quali il rap­porto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                                   5.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una atti­vità indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa im­portanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b più ambigua la sentenza 30 gennaio 2007 H 82/05 in re F.). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indi­pendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali in­corse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 con­sid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altret­tante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giu­ridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determi­nante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adem­piute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Co­stitui­scono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di la­voro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la di­pendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, ri­siede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro perso­nale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 con­sid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventua­lità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo im­piego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vinco­lante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualifica­zione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER/ DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Prati­que VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du re­venu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions éco­nomiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les référen­ces citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'é­carter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

                                   6.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente for­male della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta per­sonale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi­cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi mo­tivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 con­sid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   7.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiun­que paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribu­zione giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'im­presa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, im­pie­gano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscos­sione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di la­voro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un da­tore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                   8.   Nel caso in specie, il ricorrente ha postulato la sua iscrizione quale indipendente ap­pena 2 mesi dopo la cessazione della sua collaborazione in qualità di dipendente con la __________, il ri­corso a questo Tribu­nale è stato inoltrato il 10 settembre 2007. L’attività del ricor­rente si trova all’inizio, potrebbe svilupparsi ulte­riormente, col passare del tempo, ed è pure soggetta a possibili cambiamenti. Nel caso questi mutamenti si verificassero e con­sistano in ele­menti tali da modificare la natura dell'attività lavora­tiva del ricor­rente nei confronti delle persone da lui indicate, o se sorgessero ulteriori collaborazioni con terzi la cui qualifica do­vesse essere in contrasto con la decisione del Tribunale all’amministrazione ed all’assicurato deve essere riservata la possibilità di postulare una revisione del giudizio (art. 61 lett. i LPGA).

                                         In concreto l'assicurato, metalcostruttore (cfr. docc. 38-48), ri­chiede di essere affiliato come indipendente a partire dal 1. giu­gno 2006 quale ditta individuale senza iscrizione al registro di commercio e in considerazione dell'accordo stipulato con la __________ (docc. 61-65), che non pre­vede alcun divieto di concor­renza e lascia li­bertà alle parti di accettare o meno, di volta in volta, i singoli in­carichi. La Cassa ritiene invece che per i lavori svolti a favore della citata società, il ricorrente debba essere considerato dipen­dente.

                                   9.   Alla luce della documenta­zione agli atti, in particolare delle nume­rose fatture (docc. 66-70) dei lavori svolti dall'interessato, emerge che l'attività di giuntista (doc. 49) che il ri­corrente intende svolgere ed ha in particolare già svolto a partire dal maggio 2006 per la __________ va qualificata di tipo dipen­dente al con­trario di quella svolta in favore degli altri suoi com­mittenti (docc. 38-43) che va quali­ficata quale indipendente.

                                         Con riferimento all'attività svolta per __________ va ricordato che la circostanza secondo cui, oltre all'attività svolta per la so­cietà, il ricorrente ha pure assunto incarichi da altri committenti in virtù dell'assenza di un divieto di concorrenza, non è decisiva, nella misura in cui, come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4), ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distinta­mente ed indipendentemente dagli altri.

                                         Dall'accordo tra l'interessato e la __________ (docc. 49 e 61-65) emerge che è la __________ ad asse­gnare il lavoro all'interessato ed a sorvegliarne l'esecuzione (doc. 63 art. 7.2), che il luogo di lavoro è definito dalla __________ ("il territorio di __________, re­gione sud", doc. 63 art. 8), che la stessa __________ definisce gli orari di la­voro come corrispondenti a quelli del proprio personale (doc. 63 art. 10.1), che è la __________ a definire la dotazione specifica sul lavoro (doc. 64 art. 11.1) e a fornire il materiale e gli utensili necessari al lavoro (doc. 64 art. 11.2), che è la __________ a fornire i veicoli per i trasporti durante l'orario di lavoro (doc. 64 art. 14.1), che l'interessato è tenuto ad inviare alla __________ una fattura ogni mese (doc. 65 art. 19), e infine che è la stessa ditta a definire le classi di salario (doc. 64 art. 16). I tempi di spo­stamento sono poi a carico dell'impresario (doc. 64 art. 15) D’altra parte l’assenza di sostanziali inve­stimenti e la mancanza di una fattu­razione ai clienti finali (cfr. docc. 66-70) destinatari delle presta­zioni, sono ulteriori ele­menti decisivi per ritenere un rapporto di­pendente.

                                         Dalle fatture mensili prodotte a carico della __________ (docc. 66-70) si evince, per il periodo da maggio a settembre 2006, un to­tale di 720,5 ore fatturate, per una media di 31,33 ore a setti­mana (ovvero il 75% del normale tempo lavorativo, in merito STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00) ed un importo complessivo di CHF 30'470.--. In 13 delle 23 settimane conteggiate, l'interessato ha fatturato almeno 40 ore di lavoro. Nelle rimanenti settimane il ricorrente ha fatturato un minimo di 21,5 ore ed un massimo di 32,5 ore. Da ciò si deduce che nel lasso di tempo qui in discussione RI 1 ha pratica­mente deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo quanto­meno preponderante – per un unico committente identificato nella __________ (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GRE­BER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). A titolo di confronto, le fatture emesse da RI 1 agli altri suoi committenti tra il 18 aprile 2006 ed il 19 gennaio 2007 (docc. 38-43) ammontano complessivamente a CHF 10'100.40, per una media di CHF 1'122.25 al mese (a fronte di CHF 6094.-- al mese fatturati, in media, alla __________). Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la con­clu­sione che la collaborazione con la società è a tal punto in­tensa da costituire sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'insor­gente e che da ciò traspare un’evidente dipendenza economica dell'insorgente nei confronti della ditta (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).

                                         Del resto, anche dall'accertamento della posizione assicurativa del signor RI 1 operato dalla __________ il 6 agosto 2007 (doc. 2) emerge come, a mente della Suva, non siano dati i presupposti per qualificare il lavoro dell'assicurato per la __________ come at­tività indipendente, in quanto mancano le caratteristiche tipiche di un'impresa, ed inoltre sussiste una chiara dipendenza econo­mica nei confronti della __________. In base all'accertamento della __________, RI 1 ha fatturato alla __________ un im­porto di CHF 47'300.-- nel 2006 e di CHF 45'593.-- nella prima metà del 2007.

                                         Va ancora ribadito poi che la qualifica dell'assicurato come dipen­dente o indipendente non dipende dal fatto puramente for­male della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su sua richiesta in una o nell'altra categoria, in quanto lo scopo principale dell'affi­liazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitiva­mente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualifi­cazione.

                                         Il tema del rischio economico per un artigiano indipendente consiste da un lato nel dovere d’esecuzione lege artis del mandato confe­ritogli (STFA del 21.03.2005, H31/04) e, soprattutto, nel rischio di non essere remunerato per la sua attività. Il dovere di eseguire cor­rettamente secondo le re­gole dell’arte il proprio compito è do­vere che incombe certa­mente anche ai dipendenti. Nel caso concreto, per quanto at­tiene al rischio di incasso, occorre osser­vare che nell'espleta­mento della sua attività RI 1 non ha emesso e non emette fatture destinate direttamente ai bene­ficiari finali delle sue prestazioni e quindi ai clienti della __________. Il ricorrente stila infatti espressamente le proprie fatture unica­mente e diret­tamente all'indirizzo della __________ e non a carico dei clienti di questa, pur menzionati nelle fatture. Obbligata alle presta­zioni nei confronti del ricorrente era ed è quindi soltanto __________ e non i clienti beneficiari della prestazione eseguita.

Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'insorgente non ha corso – contrariamente a quanto da lui asserito – alcun ri­schio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto ac­collarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riu­scire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

Di conseguenza, il signor RI 1 non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui la __________ mensilmente ha ricevuto dall’ex collaboratore le note, onorandole. Del resto, come da accordo (doc. 49) a richiesta dell'appaltatore la committente versa acconti pari ad almeno il 90% del valore delle opere eseguite, considerando la tariffa ora­ria concordata. L'insorgente, non agendo a proprio nome e per pro­prio conto nei confronti dei numerosi clienti finali si è trovato nelle stesse condizioni di un collaboratore dipendente. Il rischio di non essere pagato dalla società è qui paragonabile a quello di un collaboratore che rischia di non vedersi versare lo stipendio, si tratta di un rischio diverso da quello che sopporta un indipen­dente. D’altro canto il ricorrente non risulta avere collaboratori, non risulta avere subdelegato la sua attività a terzi, non risulta sopportare spese importanti per materiale o locazione.

                                         Dagli atti emerge che il ricorrente ha stipulato un'assicurazione per la responsa­bilità civile (docc. 74-77). L'Alta Corte ha ram­mentato in una recente sentenza (STFA del 21 marzo 2005, H31/04) che il rischio aziendale di un libero professionista consi­ste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere del­l'esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di er­rore é chiamato a rifon­dere i danni. Si ricorda qui comunque che anche in virtù del con­tratto di lavoro il lavoratore può essere chiamato a rispondere del danno cagionato al datore di lavoro intenzionalmente o per ne­gligenza (la misura della diligenza do­vuta dal lavoratore si de­termina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro ri­chiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere).

                                         Come indicato va evidenziato che l'eventualità che la società avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo nella medesima po­sizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pat­tuito con il proprio datore di lavoro. In concreto la __________ ha invece dovuto occuparsi della fatturazione ai diversi clienti finali, ed ha sopportato il rischio del mancato incasso da parte degli stessi degli importi dovuti. Da ciò discende, lo si ribadisce, che il rischio economico che l'interessato sopporta è praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipen­dente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER/DUC/ SCAR­TAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assume una perdita di guada­gno ti­pica di un lavoratore indipendente.

                                          In conclusione, pur prendendo atto della risolutezza con cui l'insor­gente af­ferma di lavorare, citiamo, "come indipendente, senza prendere ordini da nessuno, [...] padrone della propria forza lavorativa" (doc. I pag. 3), in concreto emerge con altret­tanta chiarezza un rapporto di subordinazione nei confronti della __________. Per la __________ l'attività svolta da RI 1 è senz'altro dipen­dente.

                                 10.   Il ricorso va pertanto respinto e la decisione su opposizione del 13 agosto 2007 confermata.

                                          Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                         Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJZ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

                                         A __________, quale parte interessata, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

30.2007.62 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2007 30.2007.62 — Swissrulings