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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2008 30.2007.56

22 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,731 parole·~24 min·3

Riassunto

Contestazione dell'assoggettamento ai contributi sociali di un importo accreditato ad un dipendente nel 2002 e stornato nel 2006. Il Tribunale si era già pronunciato sulla medesima questione in una sentenza precedente. Nozione di revisione e giurisprudenza del TF sui salari accreditati e non versati

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.56   cs

Lugano 22 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 giugno 2007 emanata da

Cassa CO 1,       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Durante il controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) per il periodo 1.1.2003-31.12.2006 un ispettore della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati dalla RI 1.

                                         Con decisione di tassazione d’ufficio del 18 maggio 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 20 giugno 2007, l’amministrazione ha fissato in fr. 229'586 l’ammontare complessivo dei redditi ripresi.

                                  B.   La società, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro le predetta decisione, contestando la mancata deduzione dell’importo di fr. 15'000 (per l’amministratore “__________ del 2002”), stornato nel 2006 “poiché tale importo non è mai stato versato.” La ricorrente afferma di non intendere pagare dei contributi per un importo mai incassato (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 27 agosto 2007 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso, rilevando da una parte che l’importo di fr. 15'000 è stato accreditato nel 2002 a __________ e ripreso nel corso della precedente revisione, sfociata nella sentenza del TCA del 9 febbraio 2004 (inc. 30.2003.51+53+58), cresciuta in giudicato, d’altra parte rammentando la costante giurisprudenza federale per la quale i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato (doc. III).

                                  D.   Il 6 settembre 2007 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha chiesto l’assunzione delle prove indicate nell’allegato di ricorso, in particolare l’interrogatorio di __________ e l’audizione di __________, segretaria dell’insorgente (doc. V).

                                          in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   2.   Nella sua opposizione la società ricorrente ha chiesto “di volerci fissare un appuntamento presso i vostri uffici onde poter chiarire la pratica.” (allegato al doc. 4).

                                         La convocazione non sembra aver avuto luogo.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         In una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005  il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che :

"  1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."

                                         Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

                                         Nel caso di specie la ricorrente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le proprie ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo. Per cui l’eventuale violazione del diritto di essere sentita, peraltro neppure sollevata in sede ricorsuale, è stata comunque sanata dal TCA dove l’insorgente ha ribadito le sue argomentazioni (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

                                         Del resto, ancora recentemente il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

                                         E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie.

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può chiedere lo stralcio dell’importo di fr. 15'000 dalla ripresa relativa al periodo 2003-2006.

                                   4.   Nel caso di specie, con sentenza del 9 febbraio 2004 (inc. 30.2003.51+53+58), cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha confermato la ripresa effettuata dalla Cassa nel 2002 di fr. 15'000 (e fr. 10'000 nel 2001) per __________, lasciando aperta la questione della qualifica dell’importo (onorario di membro del CdA o rimborso spese non giustificato).

Nella sentenza il TCA aveva in particolare affermato (consid. 2.7., pag. 14):

“Inoltre, in fase istruttoria (doc. XI dell'Inc. n. 30.2003.53) l'avv. RA 1 ha sostenuto che "(…) tale somma figura nella contabilità della spettabile RI 1 quale "sospeso passivo", nel senso che non è nemmeno ancora stata versata al signor __________ (…).". Ora, non avendo debitamente documentato tale asserzione, sulla scorta di quanto precede la stessa non può essere ad ogni modo presa in considerazione.

Comunque, il N. 1009 delle Direttive sul Salario Determinante (DSD) edite dall'UFAS prevede che una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si considera quindi che essa è conseguita mediante l'accreditamento ed i contributi sono dovuti da quel momento.”

                                         Per cui la questione era già stata risolta dal TCA con la precedente sentenza, rimasta incontestata.

                                         L’insorgente, rettamente, non ha introdotto una domanda di revisione, giacché le condizioni non sono date, a prescindere dalla questione a sapere se il termine per eventualmente chiedere una revisione della sentenza del 9 febbraio 2004 (inc. 30.2003.51 + 53 + 58) sarebbe stato rispettato.

                                         Infatti, per l’art. 60 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o un delitto.

                                         L'art. 14 LPTCA prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

                                         La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005], cfr. STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 4.2).

                                         Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

                                         Nel caso di specie l’interessato non fa valere fatti nuovi ai sensi della giurisprudenza, ossia già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma non allegati poiché non ancora noti, né produce nuovi mezzi di prova per comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente, giacché non in grado di invocarli in tale procedimento.

                                         Per cui un’eventuale domanda di revisione sarebbe stata destinata all’insuccesso.

                                         Tuttavia, proprio perché la ricorrente non ha inoltrato una domanda di revisione, che comunque sarebbe stata respinta, non può ora rimettere in discussione, in altro modo, una precedente sentenza di questo Tribunale che aveva stabilito la correttezza della ripresa dell’amministrazione.

                                         Va comunque ribadito, per i motivi che seguono, che la ripresa effettuata dalla Cassa è corretta.

                                   5.   Secondo il marg. 1010 DSD si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).

                                         Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (marg. 1011 DSD).

                                         I citati marginali sono stati adottati sulla base di sentenze del TFA confermate ancora di recente.

L'Alta Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione. L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo in conto non modifica il debito contributivo.

In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice aspettativa di salario.

Nella sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente:

"  (…)

Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…).".

Con sentenza del 13 settembre 2004, H 78/03, il TFA, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:

"  (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ).

La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18 dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.

6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.

7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro.

7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito futuro degli affari della società.

7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno derivante." (sottolineature del redattore)

Infine, nella recente STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).

In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato un importo e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002.

                                   6.   Nel caso di specie, con scritto del 5 settembre 2007, la società fiduciaria __________ ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Con la presente certifichiamo che l’accantonamento di CHF 15'000.-, contabilizzato nell’anno 2002 nella RI 1 per prestazioni amministrative effettuate dal signor __________, non è mai stato effettivamente utilizzato.

Pertanto i lavori non sono mai stati retribuiti.

Come risulta dalle allegate schede contabili l’accantonamento è stato sciolto nell’esercizio 2006 con contropartita il conto “ricavi straordinari”. (doc. C1)

                                         Dalle affermazioni della fiduciaria risulta che __________ ha effettuato dei lavori (“per prestazioni amministrative effettuate” e “pertanto i lavori non sono mai stati retribuiti”, sottolineature del redattore), per i quali aveva diritto ad una controprestazione. L’art. 322 CO prevede infatti l’obbligo, generale, per il datore di lavoro di pagare il salario convenuto per il lavoro svolto. Il diritto al salario si è di conseguenza realizzato.

                                         La Cassa ha proceduto alla ripresa dell’importo di fr. 15'000 nel 2002 e la ripresa è stata confermata da questo Tribunale (STCA del 9 febbraio 2004, inc. 30.2003.51+53+58).

                                         In virtù delle direttive e della giurisprudenza del TFA (in particolare STFA del 13 settembre 2004 nella causa R. [H 78/03]), ciò comporta l'obbligo di pagare i contributi sui salari accreditati. Decisiva è la circostanza che la rinuncia, e meglio lo scioglimento dell’accantonamento, è stata fatta solo in un secondo tempo (addirittura in presenza di una ripresa già confermata da questo Tribunale e rimasta incontestata) e che l’ammontare di fr. 15'000 si riferisce ad un solo anno, per cui il dipendente non poteva essere indotto a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa.

                                         La ricorrente non ha fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario e si può pertanto ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa CO 1 configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio (cfr. STCA del 23 novembre 2004, inc. 30.2004.33).

                                         Poiché la società ha contabilizzato il salario nel 2002 e il dipendente ha maturato il suo diritto alla rimunerazione, rettamente l'amministrazione non ha dedotto dalla ripresa per il periodo 2003-2006 l’importo di fr. 15’000.

                                         La decisione impugnata merita pertanto conferma.

                                   7.   L’insorgente, con il ricorso, chiede l’assunzione di numerose prove (testi, interrogatorio di __________, audizione di __________, ispezione RC, ecc.). Con osservazioni del 6 settembre 2007 la ricorrente ha ribadito la richiesta, producendo ulteriore documentazione (doc. V).

                                         Questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Infatti, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Del resto, in assenza di motivi di revisione, la ripresa effettuata nel 2002 e confermata dalla STCA del 9 febbraio 2004 (inc. 30.51+53+58), non può più essere messa in discussione.

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2008 30.2007.56 — Swissrulings