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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.01.2008 30.2007.53

8 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,298 parole·~16 min·2

Riassunto

Contributi dovuti come indipendente da gennaio a marzo 2003.Tassazioni fiscali vincolanti.Va ritenuto il reddito ANNUO determinato dall'Ufficio tassazione.Il reddito NON va più convertito su 12 mesi,né i contributi vanno più rateizzati.Tuttavia,è la durata effettiva di lavoro che va iscritta nel CI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.53   TB

Lugano 8 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 luglio 2007 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione del 6 aprile 2007 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo 2003. La Cassa, evincendo l'importo dalla comunicazione del 3 aprile 2007 (doc. 1) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2003 un reddito aziendale di Fr. 50'000.-, con un capitale proprio nullo investito nell'azienda.

                                  B.   Il 17 aprile 2007 (doc. 5) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere che siccome ha lavorato come indipendente soltanto dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, stando ai calcoli della Cassa egli avrebbe quindi conseguito un reddito aziendale annuo di Fr. 208'300.-, ciò che è impossibile. Chiede quindi che i contributi dovuti per i tre mesi d'attività indipendente siano fissati sulla scorta del reddito annuo dichiarato di Fr. 44'919.- diviso per quattro, ovvero su Fr. 11'229.-.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 3 luglio 2007 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, evidenziando di essersi attenuta ai dati fiscali, vincolanti e non contestati davanti all'Ufficio di tassazione, che hanno definito il suo reddito netto come indipendente dal 1° gennaio al 30 aprile 2003 in Fr. 50'000.-, a cui si aggiungono i contributi fatturati. L'autorità fiscale ha evidenziato che dal 1° maggio al 31 dicembre 2003 l'assicurato è stato salariato di __________ Sagl.

                                  D.   Con ricorso del 13 luglio 2007 (doc. I) RI 1 ha contestato di avere conseguito un reddito annuo di Fr. 208'300.ed ha confermato di non avere interposto reclamo contro la tassazione IC/IFD 2003B poiché a quel momento la riteneva corretta, mentre i contributi personali ora richiesti appaiono eccessivi.

Il 10 agosto 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo il contenuto della decisione su opposizione.

Il ricorrente ha osservato che la notifica di tassazione 2003B è errata. Ha poi precisato che il reddito aziendale di Fr. 50'000.si riferisce all'intero anno fiscale e non ai soli mesi da gennaio ad aprile 2003 (doc. VII). L'assicurato ha prodotto copia della dichiarazione fiscale, del bilancio e del conto economico del 2003.

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   In concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 50'000.- confermato dal competente Ufficio di tassazione (doc. 1), a cui si sono aggiunti i contributi di Fr. 2'075.- fatturati quale acconto, la Cassa ha definitivamente calcolato in Fr. 4'940,40 il contributo personale AVS/AI/IPG dovuto dal ricorrente per il 2003, a cui sono stati aggiunti i contributi AF e le spese amministrative, per un totale a suo carico di Fr. 5'117,20.

L'assicurato ha contestato questi ammontari, facendo valere un differente reddito da attività lucrativa indipendente soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG. Controversa è pertanto la determinazione dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona indipendente da sottoporre a contribuzione per il 2003.

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

                                   7.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2003, occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B.

Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2003 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto (docc. 1 e 2). In tali circostanze le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.

Per l'anno 2003, l'IFD 2003B (doc. A2) contempla un reddito da attività indipendente di Fr. 50'000.- ed un reddito da attività dipendente di Fr. 50'886.-. Ques'ultimo importo corrisponde al salario conseguito dal ricorrente come dipendente della neocostituita __________ Sagl e non va quindi qui ritenuto.

                                   8.   In virtù di quanto esposto, il giudice delle assicurazioni sociali si attiene dunque ai summenzionati importi determinati dall'autorità fiscale e cresciuti incontestati in giudicato.

A proposito di questi redditi, l'insorgente ha evidenziato dapprima che gli stessi erano corretti (doc. I), poi ha osservato che la notifica di tassazione IC/IFD 2003B del 30 novembre 2005 era errata e che, semmai, il reddito di Fr. 50'000.fissato dall'UT si riferisce a quanto conseguito durante l'intero anno 2003 e non soltanto ai primi tre mesi di quell'anno, altrimenti il suo reddito annuo risulterebbe essere di Fr. 208'300.-. Il ricorrente ha inoltre prodotto la sua dichiarazione fiscale 2003B (doc. VII/3), la quale riporta delle cifre differenti da quelle ritenute dall'autorità fiscale (doc. A2).

Ora, gli importi indicati dall'assicurato non vanno ritenuti ai fini del calcolo dei contributi personali, siccome fanno stato unicamente le somme fissate dall'Ufficio di tassazione a mezzo della notifica di tassazione IC/IFD. Contestualmente, il TCA ribadisce che il ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba ora sopportare le conseguenze.

Stante quanto precede, le argomentazioni dell'assicurato che ha osservato che i contributi personali del primo trimestre dovrebbero invece essere calcolati sulla base di un reddito determinante di Fr. 11'229.-, corrispondente ad un quarto del reddito annuo dichiarato (Fr. 44'919.-), e non su un reddito ipotetico di Fr. 208'300.- ([Fr. 50'000.- + Fr. 2'075.- acconti già versati] x 4 trimestri), non vanno ritenute, siccome infondate.

                                   9.   Da ultimo, occorre esaminare se il reddito di Fr. 50'000.- stabilito dall'autorità fiscale vada ritenuto per intero quale base di calcolo dei contributi personali oppure se debba essere riportato pro rata temporis sui tre mesi di contribuzione, con conseguente calcolo dei relativi contributi soltanto su un quarto dell'anno.

Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa tematica in una sentenza di principio del 10 giugno 2002 (inc. n. 30.2002.29) -confermata con STCA del 5 ottobre 2005 (inc. n. 30.2005.26) -, nella quale ha osservato:

"  (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).

L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio 2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):

"(…)

Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le revenu acquis au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS reprend le système de l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et les impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De plus elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités fiscales qui déterminent le revenu.

Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art. 43 al. 1 et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine d'après le revenu acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature même du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement déterminante, permet de tenir compte des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion: pour déterminer le taux lorsque la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques). Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu annuel n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral direct seront probablement très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et, en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec le début ou la fin de l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup plus grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié de s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier considérablement la procédure.".

Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159 prevedono che il reddito non va convertito.

Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno (marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.

Per contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation" est exclue pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance" (bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).

Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo (cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr. anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione, in particolare esempi 9 e 10).

Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag. 114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.

Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione del calcolo dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).

In concreto, nel corso del 2003 l'assicurato è stato affiliato come indipendente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (doc. 6). In seguito, egli è stato assunto come salariato presso la ditta __________ Sagl.

Ora, ritenuto come il calcolo dei contributi personali vada eseguito sul reddito conseguito effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione, è a giusta ragione che la Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi sulla base di un reddito aziendale di Fr. 50'000.- realizzato nel 2003 come indipendente.

Il salario ricevuto per il periodo aprile-dicembre 2003 nelle vesti di dipendente della summenzionata Sagl non rientra invece in questo calcolo, siccome oggetto di una contribuzione diversa per il tramite del datore di lavoro (art. 14 cpv. 1 LAVS).

Ad ogni buon conto, come evidenziato dall'UFAS, sebbene sia determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno.

Pertanto, questa soluzione non porta ad una doppia imposizione del ricorrente, poiché per i primi tre mesi del 2003 egli è stato affiliato ed assoggettato come indipendente pagando i relativi contributi sul reddito che ha conseguito in tale veste (Fr. 50'000.-).

Per i successivi nove mesi dell'anno, egli ha versato i contributi sociali in qualità di dipendente sul salario ricevuto (Fr. 50'886.-) e come tale è stato affiliato dalla Cassa resistente.

                                10.   Da quanto precede discende che la Cassa ha quindi rettamente fissato i contributi personali dovuti dall'insorgente su un reddito aziendale di Fr. 50'000.- conseguito nel 2003, ciò che ha comportato dei contributi ammontanti a Fr. 4'940,40, a cui si aggiungono i contributi AF e le spese amministrative, per complessivi Fr. 5'117,20.

In queste circostanze la decisione della Cassa merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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