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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.06.2007 30.2007.38

28 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,170 parole·~11 min·5

Riassunto

Fissazione contributi AVS AI IPG personali 2003 quale indipendente. Tassazione. Precisazioni relative al reddito da parte dell'UT.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.38   CI/td

Lugano 28 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 11 maggio 2007 emanata da

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione definitiva del 16 aprile 2007 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente (docc. 9 e 10) per il periodo di contribuzione dal 1° giugno al 31 dicembre 2003. La Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di CHF 30'425.--, evinto dalla tassazione fiscale IFD 2003B (doc. A4), ed un capitale nullo investito nell'azienda.

                                  B.   Il 20 aprile 2007 (doc. 3) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere che il suo reddito aziendale nel periodo in di­scussione sarebbe stato di CHF 2'857.--, mentre sua moglie __________ avrebbe conseguito, nel medesimo pe­riodo, un reddito da attività lucrativa indipendente di CHF 26'431.-- (doc. A3).

                                  C.   Con scritto del 2 maggio 2007 (doc. 2/1) la Cassa ha proceduto ad ulteriore accertamento presso l'Ufficio Circondariale di Tassa­zione di __________, il quale con risposta del 4 maggio 2007 (doc. 2/2) ha confermato il reddito aziendale di RI 1 determinato e tassato nel 2003 di CHF 30'000.--.

                                         Con decisione su opposizione dell'11 maggio 2007 (doc. B) la Cassa ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che l'importo di CHF 30'000.-è stato confermato dal competente Uf­ficio di tassazione e che siccome le comunicazioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione, essa non può dunque scostar­sene.

                                  D.   Con ricorso del 29 maggio 2007 (doc. I) l'assicurato ha nuova­mente fatto valere che il suo reddito aziendale nel periodo in di­scussione sarebbe stato di CHF 2'857.--, e non di CHF 30'000.-- come accertato dalla Cassa.

Con risposta di causa dell'11 giugno 2007 (doc. VI) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2003 cresciuta nel frattempo in giudicato.

                                  E.   Con scritto del 13 giugno 2007 (doc. VIIIbis) l'Ufficio Circondariale di Tassazione di __________ ha precisato che i redditi aziendali conseguiti dai coniugi __________ nel 2003 vanno suddivisi in CHF 2'500.-- per RI 1 e CHF 27'500.-- per __________.

                                         Sulla scorta di tale precisazione, il ricorrente ha proposto con lettera del 15 giugno 2007 (doc. VIII) l'accoglimento del ricorso, mentre la Cassa ha postulato con lettera del 18 giugno 2007 (doc. IX) lo stralcio dai ruoli.

                                         in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'ar­ticolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   3.   A norma dell'art. 53 cpv. 3 della Legge federale sulla parte gene­rale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo pre­avviso all'autorità di ricorso.

                                         L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hi­schier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversiche-rungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

                                         Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unica­mente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, af­finché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procé­dure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA) enuncia i medesimi principi. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).

                                         Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pen­dente lite una decisione contestata soltanto fino al momento del­l'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato suc­cessivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

                                         Nel caso di specie, l'11 giugno 2007 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria risposta di causa, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. VI). Solo in seguito, il 18 giugno 2007, l'amministrazione ha emanato una decisione di riconsiderazione (doc. IX) che tuttavia, visto quanto sopra, può essere considerata unicamente quale propo­sta al Giudice.

                                         In queste condizioni il TCA è tenuto ad entrare nel merito del ri­corso.

nel merito

                                   4.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge fede­rale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pa­gamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucra­tiva.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa in­dipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali neces­sarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   5.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione bien­nale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribu­zione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   6.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio inve­stito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'im­posta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ri­partizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determi­nante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nel­l'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensa­zione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   7.   In concreto, il ricorrente ha indicato nella dichiarazione di tassa­zione 2003B un reddito da attività indipendente di CHF 2'857.-- (doc. A3). Dal canto suo, il com­petente Ufficio di tassazione ha ritenuto un reddito di CHF 30'000.-- ed ha quindi emesso una notifica di tassazione 2003 (doc. A4) in tal senso. Di conse­guenza, la Cassa ha calcolato il contributo AVS/AI/IPG do­vuto nel 2003 dall'assicurato basandosi su un reddito da attività lucra­tiva indipendente di CHF 30'000.--.

In seguito alle precisazioni del 13 giugno 2007 (doc. VIIIbis) pro­dotte dall'Ufficio Circondariale di Tassazione di __________, la Cassa ha riveduto la propria posizione accogliendo le contesta­zioni dell'insorgente (doc. IX).

                                   8.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la deci­sione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giu­dicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debita­mente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma deci­sivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicura­zioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedi­menti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribu­nale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualifica­zione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obliga­torischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des arti­cles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi­vants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurispru­denza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto con­cerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

                                   9.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B, che porta sull'anno 2003.

Dalle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione si evince che red­dito da attività lucrativa indipendente dei coniugi __________ con­seguito ammonta a CHF 30'000.--, da suddividere in CHF 27'500.-- per quanto concerne __________ e CHF 2'500.-- riguardanti RI 1. A seguito dell'erronea compilazione del questionario 2003B per indipendenti senza contabilità (doc. A3) da parte del ricorrente (come lui stesso ammette, doc. I), l'Ufficio di tassazione ha attribuito al ricorrente l'intero importo di CHF 30'000.--.

A questo proposito la Cassa evidenzia che questa decisione di tas­sazione è regolarmente cresciuta in giudicato (doc. VI). La precisazione da parte dell'Ufficio di tassazione del 13 giugno 2007 (doc. VIIIbis) non contrasta con la crescita in giudicato della decisione.

                                10.   Sulla scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteg­gio di CHF 30'000.-- sollevata dal ricorrente va accettata.

                                         Ne discende dunque che il ricorso deve essere accolto e la deci­sione impugnata annullata, nel senso che la Cassa di compen­sazione è tenuta ad emanare una nuova decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente su un reddito aziendale assommante a CHF 2'500.-- su un capitale proprio nullo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova deci­sione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente al considerando 10.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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