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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2007 30.2007.30

10 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,671 parole·~18 min·6

Riassunto

Contributi dovuti come indipendente per 2001-2003. Tassazioni fiscali vincolanti. Nozione di reddito da attività indipendente. Gli utili in capitale realizzati da SNC di cui la ricorrente è socia sono considerati reddito da attività indipendente. Nozione di capitale proprio da dedurre dai redditi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.30   TB

Lugano 10 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 13 aprile 2007 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con tre distinte decisioni del 22 settembre 2006 (doc. 10) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni di contribuzione 2001, 2002 e 2003. La Cassa, evincendo l'importo dalla dichiarazione d'imposta 2003A dell'assicurata, ha ritenuto per il 2001 un reddito aziendale di Fr. 41'011.- e per il 2002 di Fr. 20'011.-, con un capitale proprio nullo investito nell'azienda.

Per il 2003 l'Amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione fiscale IFD 2003B, considerando un reddito aziendale di Fr. 36'000.ed un capitale proprio investito di Fr. 90'000.-.

                                  B.   Il 18 ottobre 2006 (doc. 10) l'assicurata ha interposto formale opposizione, facendo valere di non aver svolto alcuna attività lucrativa come indipendente dal 1996 in poi, essendo alle dipendenze __________. Ha precisato di aver investito nel 1995 Fr. 4'500.- nella società in nome collettivo __________ quale socia e di avere erroneamente inserito nelle dichiarazioni d'imposta 2003A e 2003B un reddito da attività indipendente, che in realtà doveva invece essere inserito alla voce "ogni altro reddito imponibile", trattandosi di utili della SNC e non avendo mai lavorato per questa società.

                                  C.   Esperito l'incontro del 27 febbraio 2007 (doc. 7) in cui l'opponente e l'Amministrazione hanno esposto le proprie argomentazioni, dopo aver accertato che il capitale investito in quegli anni dall'assicurata nella SNC ammontava a Fr. 63'152.-, con decisione su opposizione del 13 aprile 2007 (doc. G) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'impugnativa dell'assicurata, modificando in tal senso le decisioni per il 2001 ed il 2002. Tuttavia, invocando l'applicazione dell'art. 17 OAVS, ha parificato gli utili in capitale versati all'assicurata dalla SNC al reddito conseguito da attività indipendente, confermando quindi l'assoggettamento di questi redditi ai contributi da indipendente.

                                  D.   Con ricorso del 27 aprile 2007 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha in sostanza confermato il contenuto dell'opposizione negando la qualifica di indipendente, motivando in particolare la sua posizione riferendosi ad una causa trattata da questo Tribunale che coinvolge il marito, anch'egli socio della SNC. Ha quindi chiesto l'annullamento delle tre decisioni di fissazione dei contributi come indipendente.

Il 7 maggio 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo di doversi attenere alle tassazioni fiscali 2003A e 2003B, la prima delle quali cresciuta in giudicato e quindi vincolante per l'autorità amministrativa. La Cassa ha precisato che il fatto che la ricorrente non abbia mai lavorato per la società sia ininfluente, poiché comunque essa è socia della SNC e quindi ha beneficiato, come tale, di una parte dell'utile conseguito dalla stessa e che va assoggettato conformemente all'art. 17 OAVS.

L'assicurata non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2006 e del 2007. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti come indipendente sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l'ultimo anno di contribuzione.

nel merito

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   6.   In concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 41'011.- indicato dall'assicurata nella dichiarazione di tassazione 2003A come reddito conseguito nel 2001 (doc. 1) rispettivamente di Fr. 20'011.- come reddito realizzato nell'anno 2002 (doc. 2), la Cassa ha definitivamente calcolato in Fr. 3'371,20 ed in Fr. 1'128,10 il contributo AVS/AI/IPG dovuto per quegli anni.

Per l'anno 2003, deducendolo dalla notifica d'imposta 2003B, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente pari a Fr. 36'000.-, per ottenere un contributo totale, quindi spese amministrative comprese, di Fr. 2'268,45.

L'assicurata ha contestato questi ammontari, facendo valere di non avere mai svolto un'attività lucrativa indipendente. Controversa è pertanto la determinazione dei redditi acquisiti dalla ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per gli anni 2001-2003.

                                   7.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

                                   8.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001, 2002 e 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurata durante quei medesimi anni (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione praenumerando 2003A, che porta sui redditi realizzati nel biennio fiscale 2001 e 2002, ed alla tassazione postnumerando 2003B, che porta sull'anno 2003.

In merito ai primi due anni di contribuzione, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati soltanto una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.

Sulla scorta delle summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall'Ufficio di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti. Sebbene, quindi, un'errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali.

Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2003 è invece regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.

Per quanto concerne la notifica di tassazione IFD relativa agli anni 2001/2002, a specifica richiesta della Cassa di compensazione l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha confermato che il reddito aziendale netto dichiarato dalla ricorrente è pari a Fr. 41'011.- per il 2001 ed a Fr. 20'011.- per il 2002 (doc. 4).

Inoltre, il competente UT ha indicato che il capitale azionario netto immesso dall'insorgente nella società ammonta a Fr. 63'152.- sia per l'anno 2001 sia per il 2002.

Per l'anno 2003, l'IFD 2003B (doc. 3) contempla invece un reddito da attività indipendente di Fr. 36'000.-, oltre ad un capitale proprio netto di Fr. 89'856.-.

                                   9.   In virtù di quanto esposto, il giudice delle assicurazioni sociali si attiene dunque ai summenzionati importi determinati dall'autorità fiscale e cresciuti incontestati in giudicato.

A proposito della qualifica giuridica che quest'ultima ha dato alle somme esposte, va osservato che la ricorrente - malgrado non abbia difeso i suoi interessi durante la procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba ora sopportare le conseguenze - ha affermato di essersi sbagliata nella compilazione delle dichiarazioni fiscali. A suo dire, gli ammontari in questione rappresenterebbero la sua partecipazione agli utili della SNC e non il reddito da attività indipendente come tale, perciò non dovrebbe essere assoggettata al prelievo dei contributi AVS/AI/IPG come indipendente.

L'insorgente erra in questa sua conclusione.

Come visto, l'art. 9 LAVS definisce il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

L'art. 17 OAVS formalizza un'armonizzazione tra il diritto dell'AVS ed il diritto fiscale sulla nozione di reddito da attività indipendente. Di principio, tutti i redditi da attività indipendente sottoposti all'imposta federale diretta sono ugualmente sottoposti a contribuzione AVS, su riserva di deroghe dell'AVS (STFA del 2 dicembre 2004, H 174/04, consid. 4.2; Käser, Die Auswirkungen des DBG, pag. 57 segg).

Secondo la giurisprudenza (ribadita in STFA del 13 febbraio 2004, H 31/02), la semplice gestione della sostanza privata non costituisce un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 9 LAVS e 17 OAVS, il reddito da capitale che ne deriva essendo pertanto esonerato da contribuzione (DTF 125 V 385).

Il medesimo discorso vale per quanto riguarda gli utili sulla sostanza privata conseguiti mediante un'operazione occasionale e isolata (DTF 126 V 385).

Gli utili in capitale derivanti dalla vendita o dalla realizzazione di oggetti appartenenti al patrimonio privato, come titoli o immobili, costituiscono invece reddito da attività lavorativa indipendente anche nel caso di aziende (individuali) non soggette all'obbligo di tenere una contabilità, se e nella misura in cui siano frutto di attività commerciale professionale (cfr. ancora DTF 125 V 385).

Degli utili in capitale possono essere realizzati su qualsiasi elemento della sostanza commerciale (p. es.: immobili, titoli, merci, macchinari, brevetti, partecipazioni, ecc.), ma anche sui passivi esigibili della società (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 283 n. 54 ad art. 9 LAVS).

Dato che le nozioni di attività lucrativa indipendente si ricoprono in diritto fiscale ed in diritto dell'AVS, ci si trova in specie in presenza di un reddito sottoposto a contribuzione. Infatti, conformemente all'art. 17 OAVS ed all'art. 18 cpv. 2 LIFD, gli utili in capitale realizzati dalla SNC di cui la ricorrente è socia vanno considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS.

Di conseguenza, è corretto affermare che gli utili – così qualificati anche per ammissione dell'assicurata stessa (doc. I pag. 6) - di Fr. 41'011.-, rispettivamente di Fr. 20'011.- e di Fr. 36'000.- provenienti dall'esercizio della SNC __________ negli anni 2001, 2002 e 2003, vanno ad aggiungersi ai redditi da attività indipendente dell'assicurata, come operato correttamente dall'Amministrazione.

                                10.   Riguardo al capitale proprio investito nella società di cui la ricorrente è socia e di cui la Cassa di compensazione non ha inizialmente tenuto conto nella fissazione dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002, il TCA osserva che esso corrisponde alla differenza tra la sostanza commerciale ed i debiti commerciali (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 309 n. 136 ad art. 9 LAVS).

Per quanto attiene al capitale proprio investito in una società in nome collettivo, la qualifica, in materia di contributi AVS, di elementi di sostanza non giustifica che ci si distanzi dalla tassazione fiscale, poiché i beni della società sono determinanti sia in materia fiscale sia dal profilo delle assicurazioni sociali. Infatti, la sostanza depositata nella società, così come risulta dalla tassazione dell'imposta cantonale, è un valore contabile, uguale alla differenza tra gli attivi ed i passivi della società, nella misura in cui i secondi sono inferiori ai primi, dove rimane la sola quota del socio (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 310 n. 139 ad art. 9 LAVS).

Giusta l'art. 18 cpv. 2 OAVS, l'interesse del capitale proprio investito nell'azienda può essere dedotto dal reddito in conformità dell'art. 9 cpv. 2 LAVS. Questo capitale è arrotondato al multiplo di Fr. 1'000.- immediatamente superiore.

Pertanto, l'importo accertato dall'autorità fiscale, ammontante a Fr. 63'152.- sia per il 2001 che per il 2002, deve essere arrotondato a Fr. 64'000.- e come tale posto in deduzione del reddito aziendale accertato per ogni anno di contribuzione.

In tal senso, ne discende che la Cassa ha agito correttamente modificando con la decisione su opposizione l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione, ossia tenendo conto della percentuale del 3,5% calcolata sul capitale investito nella SNC.

                                11.   Sulla scorta di quanto precede, la contestazione sollevata dalla ricorrente riguardante l'errato conteggio di contributi come indipendente sulla scorta della qualifica di determinati importi come reddito da attività indipendente, non può essere ritenuta.

Il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, nel senso che la Cassa di compensazione ha correttamente calcolato i contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente per gli anni 2001-2003.

                                12.   Infine, questo Tribunale osserva che la circostanza sollevata dalla ricorrente relativa a procedura concernente il marito, anch'egli socio di __________ SNC, non ha incidenza sulla questione qui in esame.

Alla stessa stregua, il fatto che l'insorgente sia già affiliata alla Cassa di compensazione per l'attività che svolge come dipendente, non impedisce una sua affiliazione come indipendente. Va ricordato, infatti, che lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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