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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2008 30.2007.20

1 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,178 parole·~26 min·3

Riassunto

Società che fa capo, per il montaggio di cucine, a collaboratore. Attività dipendente per l'entità degli introiti conseguiti e l'intensità della collaborazione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.20   IR/td

Lugano 1 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2007 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ditta RI 1 di __________, amministrata da __________ e diretta da __________, ha quale scopo "l'acquisto, la vendita, il montaggio e il trasporto in Svizzera ed all'estero di mobili e di arredamento in generale..." La società, in particolare, provvede alla consegna di "mobili, elettrodomestici, divani e cucine e il re­lativo montaggio a nome e per conto di __________" (doc. 1). In so­stanza, con la collaborazione di 3 persone, la ricorrente riceve in deposito la merce __________ che provvede poi a recapitare ai clienti, dove viene montata. __________, nell'ambito dei rapporti con RI 1,  si occupa esclusivamente del montaggio cucine, recandosi con la sua autovettura direttamente presso i clienti (attività per RI 1 stimata dalla Cassa CO 1 in un 60%). Presso il ma­gazzino RI 1 __________ dispone di uno spazio strutturato per la sua at­tività di falegname. Il piano di lavoro del signor __________ viene stabilito di­rettamente da RI 1. Quest'ultima stima in circa 18-20'000 km le trasferte effettuate in un anno dal collaboratore in favore della ditta (doc. 1).

                                         A seguito del rapporto sul controllo dei datori di lavoro no. 72/2006 effettuato dalla Cassa il 30 ottobre 2006 a norma dell'art. 68 LAVS e degli art. 162 e 163 OAVS sul periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2005 (doc. 4), la Cassa ha de­terminato una retribuzione della RI 1 al signor __________, tra il 2003 ed il 2005, di fr. 170'294. Ritenendo tale retribuzione provento da attività lucrativa dipendente, e pertanto soggetta alla trattenuta dei contributi AVS-AD ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, la Cassa ha fissato me­diante tassazione d'ufficio dell'8 gennaio 2007, in applicazione dell'art. 14 LAVS e dell'art. 34 OAVS, alla RI 1 i relativi con­tributi paritetici per un importo complessivo di fr. 20'890.85, di cui fr. 10'446.20 per l'attività di __________.

                                  B.   Con opposizione del 5 febbraio 2007 la RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha contestato le riprese sa­lariali del signor __________ (cfr. doc. A). Dal canto suo, il 12 febbraio 2007 la Cassa ha respinto l'opposizione della RI 1, confermando la tassazione d'ufficio dell'8 gennaio 2007 (doc. A).

                                  C.   Il 15 marzo 2007 (doc. I) la RI 1 ha contestato dinanzi al Tri­bunale cantonale delle assicurazioni (TCA) l’importo chiesto dalla Cassa per l'attività di __________, fa­cendo valere che la RI 1 e la ditta individuale __________ hanno scopi simili e sono quindi due ditte concorrenti; che i rapporti d'affari tra le due ditte si basavano sul contratto d'appalto e pertanto il signor __________ era responsabile nei confronti della RI 1 per danni ed errori commessi in tale ambito; che la retribuzione di __________ avveniva solo al termine del subappalto e non in termini "salariali"; che la ditta individuale __________ svolgeva, contemporane­amente all'attività di subappalto per la RI 1, anche altre attività a nome proprio e per conto di terzi; non v'era perciò accordo di esclusiva tra le parti; e da ultimo che __________ era proprietario di macchinari ed utensili che utilizzava per lo svolgimento della propria attività.

                                  D.   Con risposta del 26 marzo 2007 la Cassa ha proposto la reie­zione del ricorso (doc. III) con argomenti che saranno ripresi lad­dove necessario. Il 6 aprile 2007 l'insorgente ha prodotto nuove prove (doc. V e Vbis). Dal canto suo l'amministrazione ha pro­dotto il rapporto 01.01.1995-31.12.1999 relativo alla __________. Su tali documenti la ricorrente ha potuto esprimersi.

Nelle more della procedura le parti hanno trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni diversa documentazione ed hanno richiesto l’acquisizione di specifiche prove. In particolare __________, del quale sono state acquisite gli incarti fiscali relativi agli anni in discussione, è stato interpellato il 9 maggio 2007 e, visto l’assenza totale di reazione con manifestazione di nessun interesse per la procedura in oggetto, è stato nuovamente interpellato con specifici e dettagliati quesiti il 4 settembre successivo con concessione di un congruo termine per la formulazione delle risposte di causa. Anche in questo caso il signor __________ non ha degnato l’autorità giudiziaria nemmeno di una risposta o di una presa di contatto con dimostrazione non solo di disinteresse per la procedura in questione ma anche di disinteresse verso il Tribunale. Infatti neppure il sollecito del 27 settembre 2007 ha scaturito una reazione. Ulteriore tentativo del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di ottenere una presa di posizione da parte del lavoratore è stata fatta mediante sua citazione per il suo interrogatorio quale teste, citazione staccata il 29 ottobre 2007 per il successivo 4 dicembre 2007. Inutile evidenziare che il disinteresse precedentemente manifestato da __________ ha continuato a sussistere siccome il teste non ha fatto atto di comparsa il 4 dicembre 2007. L’istruttoria ha permesso di accertare che __________ si è comunque opposto alla decisione della Cassa CO 1 di fissazione dei contributi a seguito della ripresa in discussione, e la decisione 12 febbraio 2007 gli è stata notificata regolarmente. Sempre in sede istruttoria, e meglio in occasione dell’udienza del 4 dicembre 2007, è stato possibile accertare come le RI 1 sia stata costituita nel dicembre 2000, che uno dei fondatori della stessa è stato il signor __________, che la RI 1 non ha però ripreso attivi e passivi della __________ esistente in precedenza. E’ stato possibile accertare che __________ non ha sostanzialmente allestito la dichiarazione fiscale del 2004. Nel corso dell’udienza la patrocinatrice della società ricorrente ha specificato come __________ sarebbe fallito nel settembre 2006, che da quel momento non si sarebbe più visto (circostanza comunque smentita dai doc. B12 e B13 trasmessi dalla RI 1 documenti da cui si desume che il 25 gennaio 2007 __________ si sarebbe presentato a pagare l’affitto del locale a lui attribuito presso il magazzino RI 1 ed il noleggio del furgone della RI 1 e ciò per l’anno 2006 e quindi relativo ad un periodo indifferente alla causa in discussione.

L’istruttoria non ha permesso di stabilire l’esistenza, per il periodo in causa, di documentazione relativa alla pretesa locazione dello spazio interno al magazzino RI 1 in favore del signor Romano al di fuori dei libri contabili della ricorrente in cui sono annotate entrate per la locazione in discussione.

Sempre a tale proposito è stato comunque accertato che lo spazio destinato a __________ all’interno del magazzino RI 1, era destinato all’attività di falegnameria di questi e non al montaggio delle cucine, attività per la quale il salario è stato ripreso. Con il rilievo che – per il 2003 – il lavoro fatturato da __________ a RI 1 è assommato a CHF 62'120.-- a fronte di un introito complessivo dichiarato nel 2003 al fisco di CHF 70'000.-circa. Come evidenziato ancora in sede d’udienza, pur in assenza del teste, nel 2003 l’importo fatturato a RI 1 da parte di __________, sull’importo complessivo degli introiti accertati di __________, è stato del 93%, nel 2004 del 90% e nel 2005 75%.

A richiesta del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione in parte già contenuta agli atti ed ha prodotto i doc. B12 e B13 riferiti a periodo indifferente rispetto all’oggetto della causa.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se __________, quando ha lavorato per la RI 1 nel periodo tra il 2003 ed il 2005, andava qualificato quale dipendente con la conse­guente tassazione del guadagno conseguito.

                                   4.   A norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contri­buti degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono cal­colati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lu­crativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo deter­minato o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito pro­veniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qual­siasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un sa­lario determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

                                         L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipen­dente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporanea­mente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicura­zioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del di­ritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo di­pendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite co­struzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'orga­nizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell'8 agosto 2005, H 119/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di di­pendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sop­porti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale di­rige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi prin­cipi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso parti­colare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La deci­sione sarà determinata general­mente dalla priorità di certi ele­menti, quali il rapporto di subordi­nazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in fa­vore di soluzioni diverse (STFA dell'8 agosto 2005, H 119/04; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell'8 agosto 2005, H 119/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 set­tembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                                   5.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una atti­vità indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa im­portanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altret­tante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giu­ridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determi­nante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adem­piute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costitui­scono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la di­pendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, ri­siede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro perso­nale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 con­sid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventua­lità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo im­piego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vinco­lante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Prati­que VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du re­venu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions éco­nomiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les référen­ces citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'é­carter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

                                   6.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente for­male della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta per­sonale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi­cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi mo­tivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 con­sid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   7.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiun­que paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribu­zione giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS. Sono tenuti al pa­gamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabi­limento d'im­presa in Svizzera o che, nella loro economia dome­stica, impie­gano personale di servizio obbligatoriamente assicu­rato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i con­tributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini sta­bilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscos­sione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di la­voro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un da­tore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                   8.   Nel caso in esame, la Cassa ha tassato d'ufficio la società relativamente ai versamenti in favore di __________. L'am­ministrazione ha infatti ritenuto che la ricorrente ha occupato il signor __________, du­rante il periodo 2002-2005, quale dipendente. __________ ha dimostrato inizialmente un interesse per la procedura di cui si tratta (opposizione alla decisione della Cassa CO 1) salvo poi accettare la decisione su opposizione e rimanere completamente indifferente alla procedura tanto da non dare seguito alcuno alle numerose sollecitazioni del TCA. Ne discende che, i principi nuovi, dedotti dal Tribunale Federale, relativi alla chiamata in causa (H 162/06 del 20 dicembre 2007), non possono trovare qui applicazione. Il Tribunale ha posto in atto sforzi che vanno ben al di là di quanto dovuto e necessario per coinvolgere __________ nella procedura in questione.

                                    9.   Dagli atti emerge che __________ si occupava del montaggio di cucine __________ per la RI 1. I piani di lavoro per l'assicurato venivano stabiliti direttamente dalla RI 1. __________ si recava con la sua autovettura direttamente presso il cliente RI 1: la merce era invece consegnata dalla RI 1. Nel magazzino della RI 1 era affittato uno spazio all'assicurato per la sua attività di falegname; in questo spazio era presente una sega circolare, di proprietà dell'interessato, che rimaneva fissa sul posto e non veniva utilizzata per l'attività __________. In generale è stato possibile accertare che lo spazio a disposizione di __________ e da questi locato (ancorché non sia stato concluso un contratto scritto ed a dimostrazione del rapporto contrattuale vi siano le iscrizioni contabili della ricorrente) non veniva usato dallo stesso per lavori connessi con gli incarichi ricevuti dalla ricorrente.

                                         Dai documenti agli atti e dall’insieme dell’istruttoria di causa emerge palesemente che l'attività esercitata dall'assicurato per la ricorrente nel 2003-2005 era di tipo dipendente.

                                         Innanzitutto la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante gli anni 2003-2005 l'assicurato ha pure as­sunto altri incarichi ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come indicato, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113). In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso la società ricorrente non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti. A prescindere da ciò va evidenziato, come emerge dagli accertamenti svolti e dal verbale d’udienza nonché dai documenti fiscali acquisiti, che nel periodo 2003-2005 __________ ha svolto la sua attività sostanzialmente solo per la società ricorrente nel 2003 e 2004 (con tassi del 93% e 90%) ed in modo preponderante nel 2005 (75%) per RI 1, In altri termini il tempo lavorativo annuo di __________ e quasi la totalità dei suoi introiti è derivata, nel periodo in discussione, dall’attività svolta per la ricorrente che è stata la committente principale, se non l'unica, dell'interessato. Va ammesso allora un rapporto di dipendenza economica molto forte. Avendo infatti un solo committente, in caso di mancanza di lavoro da parte della ricorrente, l'assicurato non aveva sostanzialmente altri lavori che gli permettessero di sopravvivere economicamente. Egli si trovava pertanto nella stessa situazione di un lavoratore dipen­dente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla ricorrente, non avrebbe avuto praticamente alcun'altra risorsa finanziaria (ed infatti la ditta individuale __________ è stata dichiarata in fallimento con decreto del 28 settembre 2006, cfr. doc. III). Ciò a maggior ragione considerato l'ingente importo conseguito (in totale CHF 185'759.-- negli anni sottoposti a revisione), il cui ammontare, inoltre, è simile nei tre anni considerati (CHF 62'120.-- nel 2003, CHF 66'845.-- nel 2004, CHF 56'794.-- nel 2005), ed ha le caratteristiche di un reddito proveniente da attività dipendente.

A titolo abbondanziale, la scrivente Corte osserva che la quali­fica a livello fiscale è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice delle assicu­razioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione, sta­bilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni singolo assicurato.

Alla luce di quanto appena esposto questa Corte ritiene che per gli anni di contribuzione 2003-2005 la dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ditta sia evidente. I compensi lordi versati dalla società insorgente al collaboratore nel periodo 2003-2005 erano importanti. Le summenzionate cifre sottoline­ano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era in­tensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'assicurato.

Non è pertanto determinante la circostanza secondo la quale l'interessato ha ottenuto una rimunerazione superiore rispetto agli altri dipendenti dell'insorgente. Da una parte infatti il datore di lavoro, nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e delle norme del CO, può stabilire liberamente la rimunerazione dei propri di­pendenti, a maggior ragione se i salari sono superiori rispetto alla media. Del resto, come evidenziato al punto 10 del ricorso (doc. I pag. 7), era solo per via del pagamento dei costi di ge­stione che gli importi fatturati da __________ alla RI 1 erano superiori ai salari dei dipendenti della ditta. Ciò significa che dal punto di vista della quantificazione della retribuzione la RI 1 trattava __________ come i dipendenti, con l'unica differenza che all'interessato venivano indennizzate le spese.

La locazione di uno spazio nel magazzino della RI 1 da parte di __________ e l’utilizzo di una sega circolare di sua proprietà non sono elementi decisivi. __________ ha usato detto materiale per lavori estranei all’attività RI 1 e solo per lavori di falegnameria e non di montaggio, l’investimento non è di rilievo e non comporta palesemente l’assunzione di un concreto e decisivo rischio economico.

Va rammentato che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'atti­vità di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

__________ doveva poi recarsi presso i clienti della RI 1, seguendo le istruzioni della stessa, reperendo sia il materiale in magazzino sia presso il fornitore principale, doveva montare le cucine ai clienti finali che davano l’ordine a RI 1 e che a questa pagavano. Responsabile per la eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti finali era solo la qui ricorrente unica creditrice nei loro confronti. __________ era estraneo al rapporto committente – prestatore dell’opera e, qualora RI 1 non avesse incassato dai clienti egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e debitore del suo salario) la RI 1 trovandosi nella medesima posizione in cui si trovano i lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi, come nel caso concreto) clienti dell’azienda incaricante ma hanno un unico e solo debitore: il datore di lavoro. Le modalità d’esecuzione del lavoro (cfr. verbale doc. 4/5) appaiono quindi significative per la qualifica dell’attività svolta da __________ per la ricorrente.

                                10.   RI 1 sostiene da una parte che l'interessato ha già lavorato per l'insorgente quale indipendente, senza che la Cassa avesse obiettato alcunché, e dall'altra che altre persone hanno lavorato per la ricorrente o per altre società quali indipendenti senza che ciò avesse comportato l'intervento della Cassa.

                                         La ricorrente fa valere il principio della buona fede.

                                         Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulati­vamente le seguenti condizioni:

1.-    l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e con­creta;

2.-    essa deve emanare da un organo competente o che possa es­sere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

3.-    la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

       Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comuni­cazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'atten­zione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicu­rato).

       Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

       Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'or­gano amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comuni­cazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imbo­den-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 75 B III b 3);

4.-    l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.

5.-    la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'infor­mazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 con­sid. 4b; 109 V 55).

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con il vec­chio art. 4 Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223).

                                         A mente del TCA, nel caso di specie, i presupposti per tutelare la buona fede non sono dati.

                                          In realtà la ditta __________ é stata sottoposta ad una revisione nel 2000 (doc. VII). Durante tale ispezione l'ispettore non aveva riscontrato alcuna irregolarità, la ditta ha regolarmente pagato i contributi sulla base di quanto ritenuto dalla Cassa, considerando altri suoi collaboratori con mansioni analoghe a quella di __________ quali persone indi­pendenti. Nel citato rapporto di revisione della __________ dell'8 maggio 2000 e relativo al periodo 1.1.1995-31.12.1999, l'ispettore della Cassa, __________, aveva inoltre af­fermato che "dal controllo dei salari notificati per il periodo 01.01.1995 al 31.12.1999 non sono stati riscontrati errori o diffe­renze". Da tale elemento non può essere tratto in favore della ricorrente alcunché, in effetti la società interessata è altra e diversa poiché la SA qui ricorrente è stata fondata successivamente a quella revisione, nulla ha a che vedere (se non che uno dei soci fondatori era titolare della precedente azienda) con la stessa di cui non ha assunto neppure attivi e passivi al momento della costituzione. Ne discende che la buona fede non può essere qui ritenuta.

                                        Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

                                 11.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2008 30.2007.20 — Swissrulings