Raccomandata
Incarto n. 30.2007.14 cs
Lugano 23 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 gennaio 2007 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1, dalla metà degli anni novanta, esercita l’attività indipendente di restauratore ed è affiliato in quanto tale presso la Cassa CO 1.
In seguito alla richiesta di __________ di affiliarsi quale indipendente per gli anni dal 2003 al 2005, la Cassa, esperiti alcuni accertamenti, ha solo parzialmente accolto la sua richiesta, ritenendola dipendente quando lavora per RI 1.
La qualifica di dipendente è stata confermata anche tramite una decisione su opposizione emanata dalla Cassa in seguito alle contestazioni sollevate da RI 1.
B. Contro la predetta decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, contestando la qualifica di datore di lavoro di __________ (doc. I).
C. La Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
D. Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha sentito __________ alla presenza delle parti. Delle risultanze si dirà in corso di motivazione (doc. VIII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. Oggetto del contendere è la qualifica dell'attività svolta da __________ a favore del ricorrente.
3. A norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).
4. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 l’Alta Corte ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
5. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. In concreto la Cassa ha proceduto alla ripresa di salari non notificati per complessivi fr. 26'989 per gli anni 2003, 2004 e 2005 per i lavori svolti da __________ a favore di RI 1, fissando in fr. 3'734.20 i contributi paritetici globali.
Dagli atti emerge che l’insorgente svolge l’attività di restauratore dalla metà degli anni novanta, sia in un atelier (in locazione) sia in abitazioni di privati, musei, in chiese, ecc.
Dal 27 ottobre 2003 al 18 aprile 2006 l’insorgente si è avvalso della collaborazione di __________, restauratrice diplomata alla __________.
Quest’ultima, quando ha chiesto l’affiliazione come indipendente, ha affermato:
“Avendo terminato gli studi in conservazione e restauro di dipinti murali presso la __________ di __________ da soli 3 anni (luglio 2003), i miei primi lavori sono stati delle collaborazioni con restauratori con lunga esperienza nel campo. Questo significa che i lavori erano di breve durata e spesso il materiale necessario mi è stato fornito dal cantiere. La collaborazione a tempo parziale con il Signor RI 1 di __________ prevedeva i miei interventi di restauro nel suo atelier e di allestimento della sua galleria d’arte in cambio di una modesta remunerazione, di un “apprendistato” nel nuovo specifico ramo artistico e della fornitura del materiale necessario per svolgere l’attività.
Il mio inventario del materiale risulta perciò ancora limitato a: un paio di grembiuli, pennelli, pigmenti, alcuni solventi, guanti, ovatta, siringhe, carta abrasiva, occhiali di protezione, maschera ai carboni attivi, tele, colla e poco altro.
Arricchita di molteplici ed eterogenee esperienze nel campo del restauro, il mio futuro continuerà comunque ad essere fatto di collaborazioni. Nel __________ è estremamente bassa la possibilità di farsi assumere e diventare dipendenti di una delle poche ditte di restauro esistenti.” (doc. 2)
In quel periodo (settembre 2003 – agosto 2005) l’interessata era iscritta alla disoccupazione e percepiva le relative indennità. Per il resto del suo tempo svolgeva attività a favore dell’insorgente e di altre persone.
In particolare, dalla tabella prodotta dall’assicurata in sede di udienza, emerge che nel 2003, e meglio da settembre, ha conseguito fr. 3'846.30 dall’assicurazione contro la disoccupazione, fr. 6'100 per i lavori svolti a favore del ricorrente e fr. 1'000 (cfr. verbale) per lavori svolti per altri committenti.
Nel 2004 (tutto l’anno) a fronte di fr. 15'784.35 conseguiti dall’assicurazione per la disoccupazione, l’interessata ha guadagnato fr. 11'450.20 per il lavoro svolto a favore dell’insorgente e fr. 4'794.60 per l’attività a favore di altre persone. Infine nel 2005 (tutto l’anno), ha conseguito fr. 20'954.70 dall’assicurazione contro la disoccupazione e da un’attività dipendente (da settembre), fr. 9'000 per il lavoro svolto a favore dell’assicurato e fr. 6'690 per l’attività a favore di altri committenti.
In altre parole, nel 2003 (4 mesi) l’interessata ha conseguito circa il 57% del reddito lavorando per l’insorgente, circa il 10% per altre persone e circa il 33% dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Nel 2004 il guadagno conseguito per il lavoro svolto a favore del ricorrente è diminuito al 35% circa, contro un aumento al 15% del reddito guadagnato con l’attività svolta a favore di altre persone e il 50% dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Infine, nel 2005, con l’attività a favore di RI 1 l’interessata ha conseguito solo il 25% dell’intero guadagno, contro il 18% per il lavoro a favore di altre persone e il 57% dall’assicurazione contro la disoccupazione e da un’attività dipendente.
Da quanto sopra si evince che l’interessata, dopo aver inizialmente collaborato maggiormente con RI 1, con il passare del tempo ha avuto la possibilità effettiva di eseguire lavori per altre persone, aumentando di conseguenza le possibilità di variare ed ampliare il numero di clienti che, necessariamente, con l’inizio dell’attività, erano assai limitati.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), a questo proposito, ha già avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all’inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. da ultimo STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.1, nonché STFA del 1° febbraio 2005, H 155/04, consid. 4.3).
Inoltre, considerato che l’assicurata percepiva prestazioni dall’assicurazione disoccupazione che corrispondevano nel 2004 a circa il 50% del guadagno totale, va rilevato come del restante 50% solo una parte è stato conseguito lavorando per il ricorrente. Se nel 2003 (4 mesi), l’interessata ha guadagnato ancora il 57% grazie alla collaborazione con l’insorgente, nel 2004 la percentuale è diminuita al 35%, per crollare al 25% nel 2005.
Non vi è pertanto una dipendenza economica dell’interessata nei confronti di RI 1.
Dagli atti risulta poi che l’assicurata lavorava anche a casa sua, dove dispone di uno spazio adibito al lavoro con materiale facilmente trasportabile, sul luogo del restauro e “ogni tanto lavoravo nel suo (ndr: del ricorrente) atelier.” (doc. VIII).
Per cui era pattuito unicamente che l’interessata potesse usufruire dei locali del ricorrente ma non che vi dovesse lavorare (cfr. STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.1).
Per quanto concerne il tempo di lavoro l’assicurata era libera di organizzarsi come meglio credeva, non essendo vincolata da alcun accordo particolare.
A questo proposito l’interessata ha sottolineato come la differenza tra il lavoro indipendente e l’attività dipendente svolta a favore della ditta __________ consisteva nel fatto che quando lavorava per quest’ultima società doveva arrivare ad orari precisi (e con presenza obbligatoria), sul posto di lavoro, sottostare alle indicazioni del capo cantiere, procurarsi il materiale presso la ditta.
Essa ha poi precisato di disporre di una copertura RC professionale personale.
L’assicurata ha inoltre affermato di non aver mai fatturato direttamente al committente, quando lavorava per l’insorgente, solo per motivi pratici e organizzativi e di aver prodotto fatture mensili allo scopo di tenere sotto controllo la quantità di tempo che poteva dedicare ad ogni cliente restauratore, con suddivisione della natura dell’incarico.
Essa ha pertanto sempre fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (cfr. STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.1).
Va qui evidenziato come per quanto concerne la circostanza che l’interessata riceveva regolarmente un pagamento mensile (non sempre dello stesso importo), il TF ha ancora recentemente affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF del 30 gennaio 2007, consid. 4.3, H 82/05).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, e la circostanza che i materiali erano, perlomeno in parte, pagati dall’insorgente, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi ai fini della qualifica dello statuto va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).
In concreto, come visto in precedenza, l’interessata disponeva di una grande libertà organizzativa, non essendo tenuta a recarsi regolarmente presso l’insorgente e non dovendo sottostare ad orari o direttive particolari.
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). In tale contesto va considerato che per rapporto agli altri clienti l’interessata è stata qualificata quale indipendente.
In conclusione, la pluralità della committenza, la costante riduzione del tempo di lavoro per l’attività svolta a favore del ricorrente, la libertà nell’organizzazione della propria attività, concorrono al convincimento di questo Tribunale che il ricorrente non sia da considerare il datore di lavoro di __________ (cfr. STF del 19 marzo 2007, H 194/05 e STF del 30 gennaio 2007, H 82/05).
In queste condizioni non vanno esaminate oltre le ulteriori censure sollevate dall’insorgente.
All’interessato, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).
La presente sentenza va notificata anche a __________, quale parte interessata (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà a RI 1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti