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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.02.2006 30.2006.9

22 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,011 parole·~5 min·3

Riassunto

Stralcio per annullamento della decisione impugnata da parte dell'amministrazione. Riconoscimento di ripetibili parziali.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.9   ir/td

Lugano 22 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

considerato come:

                                     -   con atto del 24 gennaio 2006 la RI 1 patrocinata dall’avv. RA 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione 23 dicembre 2005 con cui è stata respinta l’opposizione 15 settembre 2005 formulata da RI 1 contro la decisione di tassazione d’ufficio relativa a ripresa salariale effettuata dall’amministrazione, decisione con cui sono stati cifrati in CHF 185'720,25 i contributi ed interessi di mora dovuti dalla ricorrente;

                                     -   che l’atto è stato intimato all’amministrazione con ordinanza del 25 gennaio 2006 per la risposta di causa;

                                     -   che con scritto 15 febbraio 2006 la Cassa CO 1 ha comunicato al Tribunale che “conformemente all’art. 3 a LPTCA, annulliamo la decisione su opposizione querelata e che emaneremo una decisione volta alla riscossione dei contributi tenuto in considerazione quanto stabilito sia con STCA del 21 maggio 2001 riguardo alle riprese salariali dal 1990 al 1993 … sia con STFA del 27 gennaio 2005 … a conferma della STCA del 17 ottobre 2003 per la ripresa salariale concernente l’anno 1994”

                                     -   che l’amministrazione ha quindi chiesto lo stralcio del gravame siccome privo d’oggetto chiedendo che non fossero allocate ripetibili alla luce dell’obbligo della ricorrente “di pagare i contributi sulla massa salariale già accertata con STCA del 21 maggio 2001 … e l’esigibilità del credito per mancato intervento della prescrizione … “;

                                     -   che interpellata in merito la RI 1, per il tramite del patrocinatore avv. RA 1, ha comunicato di non opporsi al decreto di stralcio protestando spese e ripetibili e chiedendo che sia accertato che “la decisione impugnata è stata definitivamente annullata”;

                                     -   che va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS;

                                     -   che da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3; STFA del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 3);

                                     -   che per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3);

                                     -   che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;

                                     -   che l'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2);

                                     -   che una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23) ;

                                     -   che l'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.  Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA) il quale continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA);

                                     -   che, come esposto, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice;

                                     -   che nel caso concreto l’amministrazione ha deciso, comunicandolo al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, l’annullamento della decisione impugnata mediante scritto 15 febbraio 2006, ciò che ha reso il gravame privo d’oggetto;

                                     -   che l’assenza di oggetto del contendere, per l’avvenuto annullamento della decisione impugnata, impone lo stralcio della procedura come rettamente concorda la parte ricorrente;

                                     -   che la RI 1 chiede l’assegnazione di ripetibili che vanno qui assegnate e cifrate in CHF 800.— per la necessità di adire il Tribunale avverso un provvedimento poi annullato dall’amministrazione. La Cassa indica la sua volontà di emanare una ulteriore decisione avverso la quale saranno dati i rimedi di diritto previsti dalla legge;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).                                       

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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