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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2007 30.2006.50

25 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,541 parole·~8 min·2

Riassunto

Condono del contributo minimo AVS per una persona senza attività lucrativa. Va ammesso solo se l'assicurato si troverebbe, dopo il pagamento, in situazione di estremo disagio economico. Calcolo del fabbisogno minimo della ricorrente. Il condono è concesso.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.50   TB

Lugano 25 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG, il 28 luglio 2006 la Cassa CO 1 ha stabilito che RI 1 deve pagare per l'anno 2006 un contributo di Fr. 433,50.

Il 22 agosto 2006 la Cassa ha emanato una seconda decisione di uguale contenuto, ma relativa ai contributi del 2005.

Questi importi corrispondono al minimo legale previsto dall'art. 10 LAVS poiché l'assicurata, persona senza attività lucrativa, non possiede nessuna sostanza in Svizzera ed all'estero e nemmeno percepisce un reddito sotto forma di rendite di ogni genere.

                                  B.   Le opposizioni formulate dall'assicurata contro le predette decisioni formali sono state respinte il 20 ottobre 2006 (doc. A) dalla Cassa mediante un'unica decisione su opposizione. L'Amministrazione non ha concesso all'opponente il condono del pagamento del contributo minimo richiesto per gli anni 2005 e 2006, ma l'ha invitata a postulare la prestazione complementare ed a fare richiesta per un pagamento rateale del dovuto.

                                  C.   Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2006 RI 1, rappresentata dal marito RA 1, ha evidenziato le sue precarie condizioni finanziarie dovute alle esigue entrate mensili identificate nella sola rendita AVS del marito (Fr. 2'150.-). Dedotte le necessarie spese per vivere, il condono del pagamento del contributo minimo rimane la loro unica soluzione.

Con risposta del 17 novembre 2006 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito la sua posizione, forte del preavviso negativo espresso il 29 agosto 2006 (doc. 2) dal competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

                                   3.   A norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

La domanda scritta e motivata di condono deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione a cui si è affiliati (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità designata dal Cantone. Il condono può essere accordato per due anni al massimo (art. 32 cpv. 2 OAVS).

Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

                                   4.   Nel caso concreto, la ricorrente afferma di vivere grazie alla rendita AVS del marito, pari a Fr. 2'150.mensili, e di non avere altre entrate, essendo senza attività lucrativa.

Quali spese menziona l'affitto di Fr. 900.- al mese e parte della cassa malati, senza cifrarla. Evidenzia inoltre di avere pendenti diversi precetti esecutivi, ma non comprova la circostanza.

Le norme legali appena citate, così pure la giurisprudenza, consentono di condonare il pagamento dei contributi se questo pagamento costituisce un onere gravoso per l'assicurato. Quale parametro per il calcolo del proprio fabbisogno va utilizzato il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo.

Nel Cantone Ticino, la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede che le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas, sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili giusta l'art. 93 LEF. Esse sono comprese nell'importo base mensile, che per coniugi è fissato in Fr. 1'550.-. A questa somma vanno poi aggiunti, per quanto di pertinenza con la fattispecie, il canone di locazione effettivamente pagato, le spese di riscaldamento, i contributi AVS/AI/IPG ed i premi di cassa malati.

Ora, se all'unica entrata mensile di cui dispone la ricorrente insieme al marito, ammontante a Fr. 2'150.-, si deduce il minimo vitale LEF per coniugi, a questi ultimi rimane una disponibilità di soli Fr. 600.- al mese, con la quale essi nemmeno possono pagare il canone di locazione cifrato in Fr. 900.- (doc. VI). Se a ciò si aggiungono le sette procedure esecutive in corso accertate dal TCA pendente causa pari a Fr. 20'826,15 ed i cinque attestati di carenza beni per un totale di Fr. 18'129,85 (doc. VIII), è impensabile, quindi, che l'assicurata – e suo marito - si debbano e si possano fare carico, anche in modo rateale, del pagamento dei di lei contributi personali AVS/AI/IPG.

Per questo motivo, la sua domanda tesa all'ottenimento del condono del pagamento del contributo minimo di Fr. 433,50 richiestole sia per l'anno 2005 sia per il 2006 deve essere accolta.

                                   5.   Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Da ultimo, questo Tribunale si allinea per contro all'invito espresso dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente, ossia di formulare sollecita richiesta al competente Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, per il tramite della propria agenzia comunale AVS, per ottenere una prestazione complementare (PC). Qualora i coniugi dovessero ottenere questa prestazione, essi beneficeranno inoltre del pagamento dei premi di cassa malati e del contributo minimo AVS, attualmente a carico della ricorrente. Va infine ricordato all'assicurata che la richiesta delle PC deve essere formulata dal marito, beneficiario di una rendita AVS e quindi solo legittimato a chiedere questo tipo di aiuto.

Malgrado sia vincente in causa, siccome non patrocinata all'assicurata non vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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