Raccomandata
Incarto n. 30.2006.49 TB
Lugano 28 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione definitiva del 5 ottobre 2006, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 – deceduto il 6 luglio 2004 - quale indipendente per il periodo di contribuzione gennaio-giugno 2004 (doc. 10). La Cassa, evincendo l'importo dalla dichiarazione d'imposta IFD 2004 del defunto assicurato, ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 179'732.- (doc. 1), comprensivo di Fr. 2'636.- quali contributi d'acconto, ed un capitale proprio investito nullo.
B. Il 13 ottobre 2006 (doc. 6) RA 1, in rappresentanza della comunione ereditaria fu RI 1, ha interposto opposizione, facendo valere che il reddito ordinario da attività indipendente era pari a Fr. 18'000.-, come accertato in occasione di un'udienza con il competente ufficio di tassazione (doc. B). Inoltre, il rappresentante ha evidenziato di aver versato il 3 novembre 2004 Fr. 2'750,70 quali contributi personali per il periodo gennaio-giugno 2004 (doc. C), di cui va tenuto conto.
C. Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 (doc. D) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che il reddito da attività indipendente realizzato nel 2004 ammontava a Fr. 91'500.-, come confermato dal competente Ufficio di tassazione (docc. 2 e 5). Infatti, in virtù dell'art. 17 OAVS, oltre al reddito proveniente da un'attività indipendente (Fr. 18'000.-), è stato computato l'utile realizzato con il trasferimento di elementi patrimoniali dell'azienda alla sostanza privata (Fr. 73'500.-). Al reddito aziendale sono poi stati aggiunti i contributi fatturati a titolo di acconto (Fr. 2'636.-).
D. Con ricorso dell'8 novembre 2006 (doc. I) il rappresentante dell'assicurato ha contestato l'ammontare del reddito aziendale fissato dalla Cassa, sostenendo che debba essere di Fr. 18'000.- come accertato dall'autorità fiscale. Ha inoltre invocato un errore nell'aggiunta, come tale, del contributo di Fr. 2'636.-, ritenuto comunque che, a titolo d'acconto, sono stati pagati Fr. 2'750.-.
Il 17 novembre 2006 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2004, vincolante per l'autorità amministrativa. La Cassa ha precisato che i contributi d'acconto versati vanno ad aggiungersi al reddito aziendale, poiché la deduzione è ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS (art. 9 lett. d LAVS).
E. Il ricorrente ha in seguito contestato il carico di Fr. 341,40 per spese amministrative e di Fr. 20.- quale diffida e multa (docc. VI ed E). La Cassa ha precisato che può prelevare il 2% della somma dei contributi dovuti a titolo di spese amministrative (doc. VIII) e che la diffida è stata inviata il 10 maggio 2004 all'assicurato per il mancato versamento dell'acconto del 1° trimestre 2004 assommante a Fr. 1'365,35 (doc. VIIIbis).
A ciò ha fatto seguito ulteriore corrispondenza fra le parti su questo argomento, ognuna riconfermandosi nelle proprie allegazioni (docc. X-XVI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In concreto, per l'anno 2004 la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 91'500.-. Tale importo deriva dalla somma di Fr. 73'500.quale addizione degli ammortamenti concessi all'assicurato a livello fiscale nel periodo 1987-2002 per il capannone, che è passato dalla sostanza aziendale ai beni privati, e di Fr. 18'000.- indicato dagli eredi dell'assicurato quale reddito da attività indipendente per i primi sei mesi del 2004.
Il rappresentante dell'assicurato ha contestato questo calcolo, facendo valere di dover pagare i contributi soltanto sul reddito ordinario conseguito quell'anno pari a Fr. 18'000.-.
Controversa è pertanto la determinazione dei redditi acquisiti dall'assicurato come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2004.
6. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
7. Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2004 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla notifica di tassazione IFD 2004.
A tale proposito, occorre evidenziare che l'assicurato ha esposto nella dichiarazione d'imposta 2004 l'importo di Fr. 18'000.- quale reddito da società semplice, ma che questa cifra è stata azzerata dall'autorità fiscale ed inserita nella voce "reddito da attività indipendente", insieme al valore del capannone passato dalla sostanza aziendale a quella privata dell'assicurato e che è stato calcolato grazie agli ammortamenti effettuati negli anni.
La notifica di tassazione IC/IFD 2004, concernente il periodo d'assoggettamento dal 1° gennaio al 6 luglio 2004 (doc. A), ha quindi accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 91'500.-, mentre per la determinazione dell'aliquota applicabile al reddito imponibile è stato ritenuto un reddito pari a Fr. 177'096.-. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il primo semestre del 2004 basandosi su un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 91'500.-.
Il TCA evidenzia che la summenzionata decisione di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato - e per esso i suoi eredi - non vi si è validamente opposto. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), proprio perché la notifica di tassazione è cresciuta in giudicato. Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.
8. Come visto, l'art. 9 LAVS definisce il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
La questione porta in effetti sul computo nei redditi da indipendente di Fr. 73'500.- derivanti dalla somma degli ammortamenti concessi dall'anno 1987 al 2002 relativi al capannone dell'assicurato appartenente alla sua sfera professionale che è passato alla sostanza privata. Questo importo è stato definito al netto di ogni deduzione ed era da considerare nella partita fiscale del defunto RI 1, oltre al reddito ordinario dichiarato di Fr. 18'000.- (doc. B).
Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di questo capannone dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione della sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte dei proventi da attività indipendente.
Pertanto, è corretto affermare che anche l'utile di Fr. 73'500.-, che si è creato con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, e che, per semplicità, è stato definito dall'autorità fiscale sommando gli ammortamenti eseguiti negli anni, va ad aggiungersi ai redditi da attività indipendente dell'assicurato.
In conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i contributi personali dell'assicurato ammonta a Fr. 91'500.- (Fr. 73'500.- + Fr. 18'000.-).
La contestazione del ricorrente non può essere quindi ritenuta.
9. Restano ancora da verificare l'aggiunta di Fr. 2'636.- di contributi fatturati, Fr. 341,40 di costi amministrative e Fr. 20.- di diffida.
In virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, e contrariamente a quanto è previsto nell'ambito dell'imposta federale diretta, i contributi personali degli indipendenti non possono essere dedotti (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 113 ad art. 9 LAVS, pag. 301). Di conseguenza, il reddito determinante è stabilito aggiungendo al reddito aziendale netto esposto fiscalmente il contributo sociale dovuto.
Le comunicazioni dell’autorità fiscale relative al reddito, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 27 cpv. 1 OAVS, non tenevano conto delle particolarità della legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295). Per questi motivi, anche le Casse partivano dal presupposto che dal reddito comunicato erano stati dedotti i contributi, che di conseguenza andavano riaggiunti.
Scopo dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS è quello di annullare un’operazione ammissibile dal punto di vista fiscale. Pertanto, può essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid. 4g).
Prima dell’entrata in vigore delle modifiche delle norme di calcolo dei contributi avvenute il 1° gennaio 2001, per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS non era necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata. L’amministrazione poteva infatti dedurre dai suoi atti se i contributi erano stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se erano già stati pagati o no (DTF 111 V 299 consid. 4e, STFA 24 agosto 2005 nella causa S., H 185/05).
Partendo quindi dal presupposto che l’assicurato aveva dichiarato la deduzione nella dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione poteva aggiungere i contributi già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità oppure solo la parte già pagata.
Se tuttavia l’autorità fiscale annunciava nella sua comunicazione che non erano stati dedotti contributi o l’assicurato lo dimostrava, non si poteva procedere all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).
Con sentenza del 24 agosto 2005 nella causa S., H 185/05, il TFA ha rammentato che con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove norme di determinazione dei contributi ed in particolare l’art. 27 cpv. 1 OAVS, a norma del quale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ad esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie ed alla procedura di notifica.
Il TFA ha in particolare rilevato che, prima della citata modifica, era compito delle casse, sulla base della documentazione a loro disposizione, procedere al calcolo dell’importo da aggiungere al reddito aziendale. In particolare la Cassa disponeva di diversi modi di procedere: poteva da un lato aggiungere i contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso di tempo o i contributi pagati (cfr. consid. 2.2). Tutti i metodi erano stati dichiarati conformi alla legge (Käser, op. cit., pag. 202 segg., n. 8.11; DTF 111 V 289; ZAK 1986 pag. 159). Ciò comportava, tuttavia, che solo in pochi casi l’ammontare aggiunto al reddito aziendale corrispondeva all’importo dei contributi effettivamente dedotti in ambito fiscale.
Per modificare questo stato di cose è stato adottato il citato art. 27 cpv. 1 OAVS, giusta il quale spetta alle autorità fiscali aggiungere i contributi versati alle assicurazioni sociali.
Nel caso giudicato dal TFA, l’autorità fiscale non era in grado di stabilire l’ammontare dei contributi dedotti. L’Alta Corte ha allora stabilito che in tal caso va applicato per analogia l’art. 23 cpv. 5 OAVS, che prevede che quando le autorità fiscali non sono in grado di comunicare il reddito, le casse devono valutarlo per stabilire il contributo. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione.
La Cassa deve pertanto stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi dedotti nel periodo fiscale determinante, poiché solo questi importi devono essere riaggiunti per ristabilire l’equità contributiva. Solo quando l’interessato non fornisce le informazioni richieste, l’amministrazione può stabilire l’ammontare dell’importo da aggiungere senza far capo a prove concrete.
In specie, l'assicurato non ha fiscalmente dichiarato alcun onere sociale in deduzione del suo reddito lordo e l'importo comunicato dall'Ufficio di tassazione non include i contributi personali già versati. Spettava quindi alla Cassa determinare questo importo.
Ed essa ha proceduto correttamente rifacendosi ai contributi d'acconto che ha chiesto all'assicurato.
Dagli atti emerge che il 10 maggio 2004 (doc. F4) l'assicurato è stato diffidato dal pagamento di Fr. 1'365,35 quali contributi personali relativi al primo trimestre del 2004, a cui si sono aggiunti Fr. 20.- per la diffida. Il 4 giugno 2006 (doc. F5) egli ha ricevuto una richiesta di pari importo per il pagamento degli acconti per il secondo trimestre del 2004. Non avendo fatto fronte a nessuno dei due pagamenti, il 15 ottobre 2004 (doc. F3) la Cassa di compensazione ha chiesto agli eredi dell'assicurato, nel frattempo deceduto, il versamento del totale dei contributi personali dovuti per il primo semestre dell'anno, ossia Fr. 2'570.- (Fr. 1'365,35 + Fr. 1'385,35). Questo importo è stato soluto il 3 novembre 2004, come dimostra l'estratto conto prodotto dalla Cassa (doc. 12). Tuttavia, l'ammontare di Fr. 2'750,35 include anche i contributi per gli assegni di famiglia ed i contributi per le spese amministrative e le diffide che, per contro, non figurano all’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS e che perciò non devono essere riaggiunti ai contributi AVS dovuti.
In sostanza, quindi, al reddito aziendale vanno aggiunti soltanto i puri contributi personali effettivamente versati, quindi la quota di Fr. 1'318,20 per ciascun trimestre, ossia Fr. 2'636.- per il primo semestre del 2004.
È dunque sul totale di Fr. 94'136.- (Fr. 91'500.- + Fr. 2'636.-) che la Cassa di compensazione deve calcolare il totale dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per il 2004, a cui si aggiungono poi i contributi per gli assegni di famiglia e le spese amministrative.
A proposito di queste ultime spese, la Cassa ha già spiegato che la cifra da prelevare corrisponde al 2% dei contributi totali dovuti. Di conseguenza, non si tratterà più di Fr. 341,40 come inizialmente calcolato, ma di un ammontare sicuramente inferiore, che spetterà all'Amministrazione ricalcolare quando emanerà una nuova decisione di fissazione dei contributi.
Peraltro, va rilevato che la somma (Fr. 2'750,70) già versata nel novembre 2004 è stata giustamente computata sui contributi totali dovuti, a titolo di acconto. Il conguaglio dei contributi personali emesso il 5 ottobre 2006 (doc. E), seppure errato visto che è stato calcolato sulla base di Fr. 179'732.-, indica correttamente che i Fr. 2'750,70 già versati sono stati posti in deduzione del totale di contributi e spese dovuti.
In merito alla censura sollevata dal ricorrente riguardo alla diffida di Fr. 20.- accollata con il citato conteggio del conguaglio, il TCA osserva che questi Fr. 20.- non sono stati (nuovamente) aggiunti all'importo dovuto, ma sono semplicemente stati indicati a titolo di riassunto dettagliato. In altre parole, quei Fr. 20.- sono quelli che sono già stati pagati il 3 novembre 2004, non sono altri in più. Si tratta semplicemente di una spiegazione dettagliata del contributo dovuto, dove figurano il contributo come tale, le spese amministrative (che vanno corrette in base al nuovo reddito aziendale), gli assegni integrativi e le diffide e le multe.
10. Ne discende, dunque, che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata va confermata sia per l'importo del reddito aziendale che per l'importo dei contributi fatturati aggiunti, nel senso che la Cassa di compensazione ha correttamente fissato la base di calcolo in Fr. 91'500.- + Fr. 2'636.- e su un capitale proprio nullo. Alla Cassa spetterà ora il compito di emanare una nuova decisione con il conteggio dettagliato dei nuovi contributi AVS/AI/IPG, dei nuovi contributi AF e, soprattutto, delle nuove spese amministrative.
Visto l'esito del gravame nonostante il parziale accoglimento dello stesso, non si giustifica l'attribuzione di ripetibili. Tasse e spese a carico dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ L'incarto viene trasmesso alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti giusta il considerando 10.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti