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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2006 30.2006.45

29 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,848 parole·~14 min·1

Riassunto

Interessi di mora per il ritardo del datore di lavoro del pagamento degli acconti di contributi.I contributi vanno pagati entro 10 gg,termine prorogato a 30gg.In casu,ritardo dovuto allo scambio di polizze prestampate e del pagamento per diversi periodid.Formalismo eccessivo far pagare interessi.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.45   TB

Lugano 29 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 settembre 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 30 agosto 2006 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 812,50 gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1 per il tardivo pagamento di tre acconti mensili del 2005, ciascuno di Fr. 45'000.-.

                                  B.   Il 4 settembre 2006 (doc. A2) l'assicurata si è opposta a questa decisione, lamentando di aver effettuato tempestivamente tutti i versamenti dovuti, ma probabilmente utilizzando erroneamente alcune polizze prestampate al posto di altre e quindi cagionando dei ritardi rispettivamente degli anticipi sui pagamenti mensili.

                                  C.   Con decisione su opposizione del successivo 13 settembre (doc. A3) la Cassa ha confermato la correttezza del computo degli interessi di mora, siccome gli acconti di Fr. 45'000.fatturati rispettivamente il 4 marzo 2005, il 6 settembre 2005 ed il 6 dicembre 2005 sarebbero stati pagati in ritardo rispetto sia al termine legale (10 aprile 2005, 10 ottobre 2005 e 10 gennaio 2006), sia al termine eccezionale (30 aprile e 30 ottobre 2005, 30 gennaio 2006).

                                  D.   Con ricorso del 9 ottobre 2006 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare il calcolo degli interessi di mora, comprovando mediante giustificativi bancari gli avvenuti pagamenti degli acconti per ogni mese del 2005 e quindi ribadendo la tempestività degli stessi.

Anche l'Amministrazione, nella risposta di causa (doc. III), si è riconfermata nella propria posizione, proponendo la reiezione del ricorso.

Il TCA ha effettuato un accertamento presso la Cassa (doc. VI), sul cui esito la ricorrente ha potuto esprimersi (doc. VIII).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA, anche per i contributi di notevole entità (art. 14 cpv. 3 LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Da quel momento in poi, gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.

                                   3.   Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i Fr. 200'000.-, ogni trimestre, devono pagare i contributi alla cassa di compensazione.

Per l'art. 34 cpv. 3 OAVS, i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.

A norma dell'art. 35 cpv. 1 OAVS, nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibili.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

                                   4.   Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata la rifusione degli interessi di mora del 5% per il tardivo pagamento di tre acconti mensili del 2005 (ciascuno di Fr. 45'000.-), calcolati nell'ammontare totale di Fr. 812,50.

A suo dire, la fattura del 4 marzo 2005 è stata pagata con 18 giorni di mora, ovvero il 18 maggio 2005, la fattura del 6 settembre 2005 il 22 novembre 2005 e la fattura del 6 dicembre 2005 il 31 gennaio 2006. Calcolando dunque 18 giorni di ritardo per la prima fatturazione, 22 per la seconda e 30 per la terza, con un tasso del 5% su un importo da pagare di Fr. 45'000.si ottengono complessivamente degli interessi di ritardo assommanti a Fr. 812,50.

Ora, agli atti non vi sono le fatture inviate dalla Cassa alla società ricorrente, né il TCA è riuscito ad ottenerle dall'Amministrazione (doc. V).

Non è comunque contestato che la polizza inviata il 4 marzo 2005 indicasse il 10 aprile 2005 come termine di pagamento, né che la polizza del 6 settembre 2005 dovesse essere pagata entro il 10 ottobre 2005 e neppure che la fattura del 6 dicembre 2005 andasse regolata entro il 10 gennaio 2006.

L'accredito sul conto della resistente avrebbe dunque dovuto essere effettuato entro il termine del 10 del mese successivo al periodo contributivo in oggetto (art. 34 cpv. 3 OAVS), anche se, implicitamente, la legge prolunga questo termine fino al 30° giorno dopo il periodo di pagamento, in specie quindi fino al 30 aprile 2005 rispettivamente 30 ottobre 2005 e 30 gennaio 2006 (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS).

In tal senso, al N. 4002 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, è previsto che per i contributi personali d'acconto del secondo trimestre, il termine di trenta giorni per la riscossione dei contributi scade il 30 luglio.

La legge istituisce così un tempo morto di venti giorni fra il termine ultimo di pagamento eventualmente indicato e l'inizio della decorrenza degli interessi di mora. Infatti, gli interessi per il ritardato pagamento dei contributi d'acconto decorrono soltanto se entro il trentesimo giorno dopo la fine del trimestre rispettivamente del mese, sul conto della Cassa non è ancora stato accreditato il previsto contributo d'acconto (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS). Ciò comporta che sebbene l'ultimo termine di pagamento sia il decimo giorno seguente la fine del trimestre o del mese, questo termine non è perentorio.

In contropartita della possibilità di pagare i contributi d'acconto entro i trenta giorni successivi al termine del periodo di pagamento, la legge prevede d'altro canto che se quest'ultimo termine di pagamento non viene rispettato maturano degli interessi di mora retroattivamente dal primo giorno seguente la fine del trimestre, rispettivamente del mese (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS).

Anche il N. 2007 riprende il senso di tale norma:

"  Vanno riscossi interessi se i contributi dovuti per il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati 30 giorni dopo il termine di quest'ultimo (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS)."

Per il N. 2008 CIM,

"  Gli interessi decorrono dal termine del periodo di pagamento per il quale sono dovuti fino al loro pagamento completo (art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) (…)."

                                   5.   In concreto, siccome i contributi d'acconto dovuti dalla ricorrente sono pervenuti alla Cassa di compensazione il 18 maggio 2005 rispettivamente il 22 novembre 2005 ed il 31 gennaio 2006, la datrice di lavoro non ha rispettato i termini legali scadenti il 10 del mese successivo al periodo di contribuzione, sia l'ultimo termine eccezionale (prima della decorrenza degli interessi di mora) del 30 del mese seguente il periodo contributivo.

In queste circostanze, dunque, non essendo stati rispettati i termini di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS), l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, ha calcolato gli interessi di ritardo a partire dal giorno successivo alla fine del mese contributivo, quindi dal 1° aprile 2005 rispettivamente dal 1° ottobre 2005 e dal 1° gennaio 2006.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, come evidenziato, i mesi interi sono calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Quindi, per il periodo dal 1° aprile al 18 maggio 2005, la Cassa ha giustamente calcolato 48 giorni di mora (30 giorni nel mese di aprile + 18 giorni nel mese di maggio) che, calcolati sui contributi dovuti ed al tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS), dà un interesse di mora di Fr. 300.- (Fr. 45'000.- x [48 giorni : 360 giorni] x 5 : 100; cfr. N. 4014 CIM).

Per la seconda mensilità pagata in ritardo, vanno calcolati 52 giorni di ritardo (30 di ottobre e 22 di novembre), per un interesse di mora di Fr. 325.-.

Infine, la fattura del 6 dicembre 2005 è stata pagata il 31 gennaio 2006, quindi vanno considerati i trenta giorni di ritardo di gennaio, per un interesse di mora calcolato in Fr. 187,50.

Per quest'ultima situazione, va ricordato che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della Cassa di compensazione. Secondo l'art. 42 cpv. 1 OAVS, infatti, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla citata Circolare CIM, il cui N. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento (STFA non pubblicato del 3 aprile 1997 nella causa S., H 347/96, consid. 2a).

Pertanto, malgrado il versamento sia stato eseguito il 27 gennaio l'accredito sul conto corrente postale della Cassa è avvenuto soltanto il 31 seguente, quindi dopo il termine massimo. In virtù di questo ritardo, la ricorrente è correttamente tenuta al pagamento retroattivo degli interessi di mora, così come calcolato dalla Cassa.

In merito a questi disposti di legge, il TCA osserva infine che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), il Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna ha considerato che promulgando gli artt. 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS medesima si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.- (STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 5). Il TFA ha inoltre confermato la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS alla Costituzione federale ed alla legge (cfr. STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 3.2., cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 129 seguenti).

                                   6.   In sé, quindi, la Cassa ha agito correttamente rilevando il ritardo con cui la società insorgente ha effettuato i pagamenti degli acconti dei mesi di marzo, settembre e dicembre 2005.

Tuttavia, è evidente che i primi due ritardi sono unicamente il frutto di uno scambio di polizze di pagamento. Siccome le polizze di versamento che la Cassa invia agli assicurati per il pagamento degli acconti sono prestampate, è sufficiente effettuare il pagamento di una mensilità utilizzando un'altra polizza al posto di quella espressamente adibita a quel mese per creare confusione nella gestione computerizzata delle fatturazioni.

E questo è quello che è successo nella fattispecie in esame. È infatti sufficiente esaminare il resoconto stilato dalla Cassa (doc. VI/1) per capire che la ricorrente ha unicamente invertito la polizza del mese di marzo 2005 con quella di aprile 2005, e la polizza di versamento di settembre 2005 con quella dedicata al mese di ottobre 2005.

Ogni mese del 2005 la ricorrente ha correttamente effettuato il pagamento dell'acconto di Fr. 45'000.- entro la scadenza del 30 del mese successivo a quello della fatturazione. Solo per marzo e settembre 2005 c'è stato un ritardo, che va semplicemente spiegato con lo scambio di polizze. Salta in effetti subito all'occhio che la fattura del 4 marzo 2005 è stata pagata il 18 maggio 2005, mentre quella del 4 aprile 2005 è stata addirittura pagata il 18 aprile seguente. Lo stesso dicasi per la fattura del 6 settembre 2005 regolata il 22 novembre 2005, mentre la fattura del 5 ottobre 2005 è stata subito saldata il 19 ottobre 2005.

Come ha ben rilevato l'insorgente, se da un lato v'è stato un ritardo nel pagamento di due acconti, dall'altro v'è stato un pagamento anticipato (di oltre un mese) di altre due mensilità d'acconti.

L'intera questione verte quindi soltanto su un errore di utilizzo di polizze già prestampate. Se esse non fossero state prestampate, non ci sarebbe stato alcun ritardo di pagamento da parte della società ricorrente. Per questo motivo, il TCA non può non stigmatizzare il comportamento eccessivamente formale adottato dalla Cassa, laddove un semplice controllo dell'insieme dei regolari e tempestivi pagamenti effettuati nel 2005 dall'assicurata avrebbe sicuramente evitato questa procedura ricorsuale.

Stando così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che va eliminato il computo degli interessi sulle mensilità di marzo e settembre 2005. La Cassa dovrà dunque emanare una nuova decisione portante unicamente sulla mora concernente il pagamento dell'acconto mensile di dicembre 2005, avvenuto il 31 gennaio 2006.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   La decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per l'emanazione di una nuova decisione come ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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