Raccomandata
Incarto n. 30.2006.44 TB
Lugano 25 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 presso RI 1, affiliata come datrice di lavoro, mediante tassazione d'ufficio del 19 luglio 2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un totale di Fr. 90'644.-, ritenendo queste retribuzioni come salari da attività dipendente svolta da __________, ma non notificate come tali. La Cassa ha quindi fissato i contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF da prelevare su questo importo, notificando anche all'assicurato ritenuto dipendente una decisione in tal senso.
B. Con decisione su opposizione del 4 settembre 2006 (doc. D1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 21 agosto 2006 (doc. D) formulata dalla società ricorrente, a motivo che __________ è azionista e presidente del Consiglio d'Amministrazione della SA e svolge anche la funzione di direttore in seno ad essa, ricevendo un regolare stipendio. Inoltre, come indipendente egli fatturava alla società un importo fisso di Fr. 20'000.- all'anno per lavori amministrativi per i quali non si è assunto direttamente e personalmente un rischio economico, siccome essa gli ha versato regolari importi per l'esecuzione del lavoro. Infine, le prestazioni fatturate dall'assicurato all'opponente rappresentano una parte consistente della cifra d'affari totale che egli ha realizzato, non sopportando quindi alcun rischio economico tipico di un imprenditore.
Per quanto attiene alla ripresa del bonus di Fr. 10'644.- riconosciuto a __________ nel 2004, l'Amministrazione ha rilevato che benché sia stata solo accreditata ma non versata, i contributi sociali vanno ugualmente prelevati su questa somma, non realizzandosi le condizioni per ammettere un'eccezione.
C. Con ricorso del 5 ottobre 2006 (doc. I), RI 1 ha osservato che il suo CdA ha incaricato lo Studio Fiduciario __________ di eseguire lavori amministrativi, contabili e fiscali della SA. Per queste attività, l'assicurato non ha agito quale organo della società, bensì come esterno, tanto che il lavoro è stato svolto presso il suo ufficio – al proprio domicilio - di __________ e non presso RI 1 stessa. Questa soluzione è stata adottata per motivi di protezione dei dati contabili, fiscali e degli stipendi versati alle due dipendenti. Inoltre, __________ ha avuto numerosi altri clienti negli anni esaminati oltre alla ricorrente e le prestazioni fatturate a quest'ultima rappresentano un terzo del fatturato complessivo dell'assicurato. L'insorgente ha poi osservato che soltanto l'onorario del 2002 (Fr. 20'000.-) è stato versato all'assicurato, mentre gli onorari per gli altri anni (Fr. 60'000.-) sono stati solo accreditati contabilmente, perciò egli si è assunto un rischio economico di non incassare le proprie fatture.
Anche il bonus del 2004 non è stato ancora incassato per mancanza di liquidità della SA perciò, come gli altri Fr. 60'000.-, non deve essere assoggettato al prelievo di contributi sociali.
D. Nella propria risposta di causa del 23 ottobre 2006 (doc. III) la Cassa ha confermato per intero il contenuto della sua decisione. In merito al bonus accreditato ma non versato, l'Amministrazione ha precisato che non possono essere fatte valere eccezioni per l'assoggettamento dell'importo di Fr. 10'644.-, siccome né la SA si trova in gravi ed irrimediabili difficoltà finanziarie, né questa misura concerne tutti i dipendenti, bensì una sola persona, dato che gli altri dipendenti hanno regolarmente percepito il salario.
La ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V), mentre il TCA ha richiamato gli incarti fiscali di __________ relativi agli anni fiscali 2003A, 2003B e 2004 (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti da RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l'anno 2002) sia posteriore (2003-2005).
Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri tre anni revisionati dalla Cassa.
nel merito
3. Oggetto del contendere è la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell'attività lucrativa svolta da __________ nel periodo gennaio 2002-dicembre 2005 a favore di RI 1.
Se l'assicurato sarà considerato dipendente di quest'ultima, occorrerà riprendere a titolo di salario gli importi ad esso versati, rientrando nel suo salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS).
Su tale ammontare il datore di lavoro dovrà conseguentemente versare i contributi paritetici totali fatturati dalla Cassa, ma potrà pretendere dal salariato che ne riversi una parte (art. 14 LAVS).
4. A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
5. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
6. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."
7. Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
9. In concreto, va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 19 luglio 2006. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.
Dalla documentazione agli atti, emerge chiaramente che l'attività espletata da __________ per la società RI 1 configura senza dubbio un'attività lucrativa di tipo dipendente.
10. __________ è affiliato alla Cassa CO 1 come indipendente per attività accessoria con la sua ditta individuale e, a suo dire, è in questa veste che ha lavorato per la ricorrente, e non come organo della persona giuridica (direttore).
A questo proposito, va evidenziato che l'affiliazione che la Cassa di compensazione esegue d’ufficio o su richiesta dell’assicurato, non lo qualifica definitivamente dal profilo contributivo, ma unicamente ha per scopo di assicurarlo ad una cassa di compensazione. Peraltro, la qualifica dello statuto contributivo di una persona va effettuata unicamente sulla base della natura dei rapporti di lavoro in essere e ciò può avvenire unicamente a mezzo di una decisione formale di tassazione.
Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti pure un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
11. Inoltre, la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per RI 1 durante gli anni dal 2002 al 2005, __________ avrebbe pure assunto altri mandati da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Questa Corte deve quindi basarsi soltanto sulla natura dell'attività svolta dal collaboratore a favore della ricorrente, prestando particolare attenzione al contenuto del rapporto esistente fra di essi.
Eventuali altre collaborazioni svolte dall'assicurato a favore di terzi non sono oggetto del presente giudizio e non influiscono sulla determinazione del suo statuto.
12. Nelle more istruttorie, al fine di determinare se fra la ricorrente ed il suo collaboratore v'era una situazione di dipendenza economica, il TCA ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione gli incarti fiscali dell'assicurato portanti sugli anni 2001-2004 (doc. VI).
Dagli atti all'inserto emerge che ogni anno il predetto collaboratore, titolare di una ditta individuale esercitante in linea generale le medesime attività della SA ricorrente, ha fatturato a quest'ultima Fr. 20'000.- per le prestazioni svolte a favore della stessa (lavori amministrativi generali, allestimento contabilità finanziaria, rendiconti IVA, calcolo stipendi, allestimento varie dichiarazioni per assicurazioni sociali, chiusure contabili trimestrali e di fine anno, consulenza fiscale).
Dal raffronto dei redditi che l'assicurato ha conseguito esercitando un'attività di tipo indipendente con quelli conseguiti per le prestazioni svolte a favore dell'insorgente, si può dedurre che il collaboratore ha deciso di svolgere le proprie funzioni, in misura non del tutto trascurabile (34%-39% dei suoi introiti), per la società ricorrente. Per contro, gli altri incarichi ricevuti da altra clientela privata non hanno influito in modo preponderante sugli introiti conseguiti durante i quattro anni in esame (docc. B1-B3).
Queste somme (Fr. 20'000.- x 4 anni), riprese come tali dall'amministrazione, non sono state contestate dalla società ricorrente. Anche gli incarti fiscali certificano la correttezza di questi importi (doc. VI).
Inoltre, non va dimenticato che, per sua stessa ammissione, durante gli anni 2002-2005 __________ è stato dipendente dell'insorgente in qualità di direttore e che, in quelle vesti, lavorando al 50%, ha conseguito dei redditi netti di Fr. 64'020.- nel 2002, Fr. 51'451.- nel 2003 e Fr. 61'715.- nell'anno 2004.
A questi importi si aggiunge ancora l'indennità di Fr. 20'000.- percepita ogni anno come presidente del CdA di RI 1.
Sulla scorta della documentazione raccolta e ritenuto quanto esposto, la scrivente Corte ritiene che la ricorrente versava all'assicurato degli importi per le sue attività in virtù di tre differenti funzioni: quale direttore della SA, quale presidente del suo CdA e come collaboratore esterno con funzioni amministrative e contabili.
Complessivamente, quindi, __________ ha annualmente incassato, da parte della società insorgente, un importo fisso di Fr. 40'000.- per il CdA e l'attività amministrativa. Il suo reddito totale variava poi in funzione del salario percepito come direttore di RI 1 che, per il periodo in questione, si è situato, al netto, fra i Fr. 50'000.- ed i Fr. 64'000.-.
Questo TCA può quindi affermare con certezza che, per tutti i quattro anni in questione, __________ ha fornito alla SA ricorrente la maggior parte delle sue prestazioni, ricavandone dei consistenti vantaggi economici. Egli ha così adempiuto a tutti gli effetti ad un elemento tipico dell'attività dipendente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181 n. 110, ad art. 5 LAVS): la dipendenza economica.
Ciò non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato per sé stesso, distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi quale consulente e come dipendente quando è al servizio della SA qui ricorrente.
I dati fiscali di __________ indicano che i compensi percepiti dalla ricorrente nel periodo 2002-2005 costituiscono una parte importante delle sue entrate economiche.
Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la conclusione secondo cui la collaborazione con la società ricorrente era a tal punto intensa da dare luogo ad una dipendenza economica da parte dell'assicurato nei suoi confronti (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04). Nulla giustifica, poi, una valutazione diversa dei differenti momenti di collaborazione tra __________ e RI 1.
13. Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).
La dipendenza lavorativa, come visto, ha comportato per l'assicurato una dipendenza anche di tipo economica.
Il TCA osserva comunque che l'indicazione generica che l'assicurato utilizzava quale ufficio, quando lavorava per conto di RI 1, quello ricavato dalla sua abitazione oltre a non essere stata provata (alla ricorrente è stata concessa la possibilità di offrire l'acquisizione di prove, v. doc. IV) appare insufficiente per ammettere che egli abbia sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di consulente (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56).
Riguardo al rischio aziendale, questo TCA non può non rilevare brevemente che nell'eseguire la propria attività per RI 1 l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto asserito dalla SA ricorrente - alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Egli non si è infatti assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui la società affiliata alla Cassa regolava direttamente i propri impegni con il suo collaboratore, versandogli regolarmente alla fine dell'anno l'importo pattuito (doc. A).
Non va poi dimenticato che l'eventualità che la società ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
In specie non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente, né risulta dunque un rischio aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un’attività lucrativa di carattere indipendente (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).
14. Non va da ultimo dimenticato che __________ è azionista (insieme alla moglie detiene il 50% delle azioni) e direttore della società insorgente. Ciò significa che il rapporto fra la ricorrente ed il collaboratore è di tutto rilievo e particolarmente intenso.
In qualità di direttore, egli percepisce un regolare stipendio da parte della SA. Anche fiscalmente l'assicurato stesso si è considerato come un dipendente della SA, prova ne è che ha dedotto le usuali poste specifiche per i dipendenti.
Il TCA ha inoltre già avuto modo si rammentare che l’attività di direttore ha le tipiche caratteristiche di un’attività dipendente (STCA del 27 settembre 2004, inc. n. 30.2004.13+14), come emerge del resto dalle Direttive sul salario determinante (DSD) edite dall'UFAS.
Esse prevedono infatti che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario determinante (N. 2028) e che gli organi di persone giuridiche sono in particolare i membri dell’amministrazione (come i membri del consiglio d’amministrazione delle società anonime) e terzi a cui è stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni i membri del consiglio di fondazione e i membri degli organi di controllo (N. 2030).
È peraltro evidente che, di regola, un direttore di una società si trova in rapporto di subordinazione con la medesima, essendo vincolato da direttive e regole che si vede costretto a rispettare.
In un altro caso trattato dalla scrivente Corte l'8 agosto 2005 (inc. n. 30.2005.104), l'assicurato non solo era direttore amministrativo e finanziario della società, ma aveva pure la responsabilità dell'export della ricorrente. Inoltre, il rapporto di subordinazione nei confronti della società, derivante dalle numerose giornate dedicate all'attività di collaboratore della ricorrente, dalla dipendenza finanziaria nei confronti della medesima, nonché dal fatto che è pure diventato membro del CdA e Direttore generale delle vendite, hanno fatto sì che il TCA l'abbia considerato esercitare un'attività dipendente per la SA.
15. Anche nel caso in esame l'assicurato ha esercitato l'attività di direttore alle dipendenze della società ricorrente. Inoltre, egli ha esercitato un'attività indipendente tramite la sua ditta individuale. Gli introiti indicati come provenienti da attività indipendente sono stati Fr. 57'955.- nel 2002, Fr. 50'205.- nell'anno 2003 e Fr. 54'675.- nel 2004 (docc. B1-B3) fiscalmente diventati Fr. 43'466.nel 2002, Fr. 37'654.- nell'anno 2003 e Fr. 38'273.- nell'anno 2004, importi comprensivi, dei Fr. 20'000.- versati annualmente dalla ricorrente.
Nella misura in cui la pretesa attività indipendente è stata svolta a favore della SA va ritenuto la forte interdipendenza evidenziata ciò che fa sì che per l'attività esercitata dal lic. oec. __________ per conto dell'insorgente, l'assicurato debba essere considerato come un suo dipendente.
Vanno infatti considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). In tale contesto va considerato che per rapporto all'attività di direttore della società ricorrente, l'assicurato è stato qualificato quale dipendente.
In conclusione, gli altri elementi sollevati dall'insorgente a comprova della qualifica dell'attività del collaboratore quale indipendente non sono decisivi per la determinazione dei rapporti nel periodo in oggetto.
Considerate tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza fra __________ e la società RI 1 anche nell'ambito delle attività amministrative e contabili svolte su mandato del CdA della SA. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni per considerare l'assicurato quale imprenditore autonomo.
Di conseguenza, la decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come dipendente risulta corretta e deve essere confermata.
16. Resta da verificare se i salari percepiti negli anni 2003-2005 ed il bonus nel 2004, soltanto accreditati contabilmente dall'insorgente, ma non effettivamente versati al dipendente __________, siano da considerare ugualmente come reddito determinante di quest'ultimo, sul quale prelevare i contributi sociali.
Va a questo proposito rammentato che il N. 1009 DSD prevede che una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. In tal caso si considera che essa è conseguita mediante l'accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento.
Secondo il N. 1010 DSD, si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).
Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (N. 1011 DSD).
Le disposizioni citate sono state adottate sulla base di giurisprudenza federale datata, ma ancora recentemente confermata.
L'Alta Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione. L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo in conto non modifica il debito contributivo.
In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice aspettativa di salario.
Nella sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.
In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente:
" (…)
Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…).".
In data 13 settembre 2004, H 78/03, nella causa R., il TFA, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:
" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ). La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18 dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.
6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).
7.
7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro.
7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito futuro degli affari della società.
7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno derivante." (sottolineature della redattrice)
Infine, nella recente STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).
In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato un importo e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002.
In concreto, la ricorrente ammette di aver accreditato in contabilità l'importo litigioso, ma fa valere, comprovandolo mediante la produzione delle sue dichiarazioni fiscali, che si tratterebbe di una mera aspettativa salariale della quale non può disporre (doc. G).
Come emerge tuttavia dalla STFA del 13 settembre 2004, l’eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può giustificarsi solo restrittivamente e solo in circostanze assai particolari. La società deve trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Non è sufficiente che, temporaneamente, abbia problemi di liquidità. Inoltre, l’omessa retribuzione dell’attività lucrativa non deve concernere unicamente una parte dei dipendenti.
Nel caso in oggetto, l'insorgente non fa valere di trovarsi in gravi ed irrimediabili difficoltà finanziarie.
Soprattutto, la misura concerne unicamente una sola persona, oltretutto membro del Consiglio di amministrazione e direttore della società stessa. Dagli atti emerge infatti che gli altri dipendenti, fra i quali la moglie dell'assicurato in esame, anch'ella membro del CdA, hanno percepito regolarmente il loro salario. Tuttavia, quand'anche si ammettesse che la moglie del direttore non abbia ricevuto interamente i suoi stipendi (doc. XI), resta il fatto che agli altri (tutti) i dipendenti della SA insorgente, per poter beneficiare della summenzionata eccezione evidenziata dal TF, non deve essere stato versato lo stipendio, ciò che non si è comunque configurato in specie.
Non vi sono pertanto agli atti elementi che comprovino l'esistenza di una mera aspettativa della rimunerazione né degli stipendi di __________ per il periodo 2003-2005 né del bonus percepito dal medesimo per il 2004. Si può di conseguenza ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale configura una vera e propria realizzazione dello stipendio.
17. In conclusione, i redditi versati all'assicurato dalla società insorgente durante il periodo gennaio 2002-dicembre 2005 per l'attività amministrativa, contabile e fiscale svolta per suo conto ([Fr. 20'000.- x 4] + Fr. 10'644.- = Fr. 90'644.-) vanno pertanto considerati come suo salario determinante, su cui la ricorrente, sua datrice di lavoro, è tenuta a versare, in virtù dell'art. 14 LAVS, i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.
In queste condizioni, la decisione impugnata va interamente confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti