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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2007 30.2006.40

4 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,502 parole·~23 min·5

Riassunto

Qualifica dell'attività svolta da assic. quale dipendente.Revisione.Non c'è compensazione fra contributi già versati come indipend. e contributi dovuti come dipendente,poiché anni di computo sono differenti (IFD 99/00 contro salari conseguiti nel 2000).Procedura ordinaria.Non c'è doppia imposizione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.40   TB

Lugano 4 luglio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 agosto 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 14 novembre 2005 (inc. n. 30.2004.53-54) cresciuta in giudicato, questo TCA ha respinto entrambi i ricorsi presentati rispettivamente da __________ e da RI 1, considerando il secondo dipendente della prima per il periodo contributivo 2000-2003 controllato dalla Cassa CO 1 nel 2004.

Quale conseguenza, la Cassa ha emesso delle nuove decisioni di fissazione dei contributi come indipendente per gli anni 2001-2003, compensando i contributi pagati da RI 1 in quegli anni come indipendente con i contributi dovuti come dipendente.

Per quanto concerne l'anno di contribuzione 2000, la Cassa l'ha avvisato che la precedente decisione di fissazione dei contributi personali del 10 aprile 2002 non poteva essere modificata, poiché non era possibile compensare i contributi personali con i paritetici, giacché si fondavano su basi di computo differenti.

Il 18 gennaio 2006 la Cassa ha ribadito l'impossibilità di rivedere la decisione del 10 aprile 2002 ed ha esonerato l'assicurato dal pagamento dei contributi come indipendente per il 2003, siccome le retribuzioni ricevute da __________ nel 2003 erano superiori al reddito aziendale accertato dall'autorità fiscale.

                               1.2.   Il 1° febbraio 2006 RI 1 ha chiesto alla Cassa di rivedere la propria decisione di fissazione dei contributi personali del 10 aprile 2002 portante sull'anno 2000, postulando l'assoggettamento del reddito da indipendente di Fr. 59'698,90 e non di Fr. 180'753.- (doc. 1), che comprende anche il salario ricevuto nel 2000 quale dipendente di __________.

Nell'incontro del 15 febbraio seguente ogni parte ha riconfermato la propria tesi, ciò che ha dato luogo il 21 aprile 2006 (doc. 2) ad una nuova domanda di revisione formulata dall'assicurato.

                               1.3.   La Cassa ha respinto la domanda di revisione della decisione del 10 aprile 2002 con decisione datata 10 giugno 2006, ma notificata all'istante il 10 luglio 2006 (doc. 3).

L'opposizione del 28 luglio 2006 (doc. 4) dell'assicurato che ha argomentato l'esistenza di una doppia imposizione AVS per l'anno 2000 è stata anch'essa respinta dall'Amministrazione con decisione su opposizione del 23 agosto 2006 (doc. A). D'avviso della Cassa, la sentenza del TCA del 2005 non modifica la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 10 aprile 2002. Infatti, per l'anno di contribuzione 2000, i contributi dovuti come indipendente sono stati fissati sulla base dei redditi relativi agli anni di reddito 1997 e 1998, che però non sono stati oggetto di ripresa salariale nell'ambito della citata STCA. Pertanto, non realizzandosi una doppia imposizione dell'assicurato – dato che non sono stati prelevati contributi come indipendente e come dipendente per redditi conseguiti nel 2000, visto che i contributi come indipendente per l'anno 2000 sono stati calcolati sul reddito netto medio conseguito nel 1997 e 1998 –, la Cassa non ha nemmeno potuto eseguire una compensazione tra i contributi dovuti nel 2000 come indipendente e quelli dovuti per il medesimo periodo contributivo come dipendente di __________.

                               1.4.   Con ricorso del 15 settembre 2006 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto di rivedere la decisione del 10 aprile 2002, deducendo la ripresa salariale di Fr. 108'000.- confermata dal TCA per il 2000 dal reddito da assoggettare ai contributi d'indipendente. Nelle sue argomentazioni, RI 1 ha evidenziato come il previgente sistema di fissazione dei contributi faceva riferimento a basi di calcolo ora mutate; ciò non toglie che l'anno di contribuzione, in casu, sia il 2000 anche se la base di calcolo è rappresentata dai redditi del biennio 1997-1998. Secondo il ricorrente, la sentenza del 2005 del TCA ha ritenuto la sua attività per __________ quale dipendente nel 2000, di conseguenza i contributi andrebbero versati in modo paritetico sulla scorta del salario ricevuto nel 2000. Nel ricorso, egli ha sottolineato come detta attività sia però già stata soggetta a percezione dei contributi (con decisione del 10 aprile 2002). Pertanto, per l'insorgente la Cassa di compensazione ha commesso un errore, anche se è vero che gli anni di contribuzione 1997 e 1998 non sono stati oggetto di ripresa salariale:

"  (…)

2.4.   (…) ma questo significa ovviamente solo che non si è proceduto a ripresa per l'attività lavorativa svolta dal ricorrente durante il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Per contro quando viene fatto riferimento agli anni di computo 1997 e 1998, ci si sta chiaramente riferendo alle modalità di calcolo per fissare i contributi degli anni di contribuzione 1999 e 2000. È evidente che se le prestazioni svolte dal ricorrente in favore di __________ durante l'anno di contribuzione 2000 sono state riqualificate come attività salariate ed assoggettate ai contributi paritetici, le suddette prestazioni svolte durante il medesimo anno non possono anche mantenere la qualifica di attività indipendente e restare assoggettate anche ai contributi personali.

         (…)

         In realtà non era diverso con il vecchio sistema "praenumerando biennale" vigente per gli indipendenti fino al 31 dicembre 2000: è sempre e solo il fatto di aver prestato attività lucrativa (indipendente) nell'anno di contribuzione (in casu nel 2000) che provoca l'obbligo di versare contributi sociali per tale anno. Che poi per determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno di contribuzione in questione si facesse riferimento a redditi aziendali realizzati in anni precedenti è una mera modalità di calcolo adottata dal legislatore.

(…)."

                               1.5.   Il 24 ottobre 2006 (doc. V) la Cassa ha ribadito nella risposta la sua presa di posizione, proponendo di respingere il ricorso.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni procedurali (formali) della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2; 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente come indipendente per l'anno 2000. Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali LAVS e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Nel merito

                               2.2.   Nel caso di specie va esaminato se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato di eseguire la revisione della decisione del 10 aprile 2002 come richiesto dall'assicurato.

Il ricorrente ritiene infatti che questa decisione debba essere modificata a seguito della STCA del 2005, in cui è stato qualificato come dipendente per il periodo dal 2000 al 2003. Egli contesta che i contributi da esso dovuti come indipendente vengono calcolati sul reddito aziendale conseguito negli anni 1997 e 1998 (cfr. la notifica di tassazione IFD 1999/2000) ammontante a Fr. 168'000.- che, sommato alla media dei contributi dovuti negli anni 1997 e 1998, dà un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 180'753.-. A suo dire, occorre procedere alla fissazione dei contributi come indipendente per il 2000 solo su Fr. 59'698,90, ossia deducendo la ripresa salariale di Fr. 108'000.- effettuata dalla Cassa per il 2000, avendolo considerato dipendente.

                               2.3.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 42; SVR 2004 AHV Nr. 9; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).

Nella STFA del 10 settembre 2003 nella causa U. (H 97/03), il TFA ha ribadito che una decisione è manifestamente errata

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungs-erlass präsentierte."

Per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999),

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999),

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3),

                               2.4.   In concreto, occorre esaminare se la citata STCA del 14 novembre 2005 costituisce un nuovo elemento di prova che avrebbe permesso alla Cassa di compensazione di rivedere la propria decisione del 10 aprile 2002.

Come tale, la sentenza di cui all'incarto n. 30.2004.53-54 ha stabilito che per il periodo di contribuzione 2000-2003 RI 1 va considerato dipendente di __________ e non indipendente come lo era stato fino a quel momento. Di conseguenza, anche i contributi AVS/AI/IPG che deve pagare su quegli anni sono stati adeguati al suo nuovo statuto contributivo. Come visto, però, la contestazione è sorta relativamente all'anno 2000 che, d'avviso del ricorrente, sarebbe stato a torto assoggettato sia al prelievo dei contributi da indipendente sia a quelli di dipendente.

                               2.5.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Le disposizioni di esecuzione, nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000) distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.6.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1 OAVS, le Autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le indicazioni fornite dall'Autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'Autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle Autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.7.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Ai sensi dell’OAVS, se il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica del disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1, Pratique VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il 1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno pari (lettere a e b dell'art. 25 cpv. 4 OAVS).

Secondo la prassi amministrativa lo scarto è considerato particolarmente sensibile quando il reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuale, si differenzia del 25% dal reddito medio dei due anni seguenti e la differenza è sensibile anche in relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), N. 1287). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art. 25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 14.59, pag. 240).

Nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi sopracitati, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

                               2.8.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, op. cit., N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

Inoltre, secondo la prassi amministrativa, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione basata su una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa non può procedere ad una propria valutazione per la determinazione dei contributi dovuti nel periodo per cui l'Autorità fiscale ha effettuato una tassazione sul reddito (STCA del 14 febbraio 2000 in re S. B. e Direttiva UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, (DIN), N. 1277). Il TFA ha dal canto suo precisato che solo una tassazione intermedia fondata su uno dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS è rilevante anche per la fissazione dei contributi. Al contrario, se la tassazione intermedia è stata allestita per dei motivi differenti da quelli dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa è importante dal punto di vista fiscale, ma non dal profilo delle assicurazioni sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello cantonale, fra le tante: STCA 23 giugno 1992 in re R. Z.; STCA 11 novembre 1992 in re D. T.; STCA 4 novembre 1992 in re R. Z.; STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).

                               2.9.   Nel caso sottoposto a giudizio, vanno applicate le disposizioni dell'OAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Infatti, il capoverso 1 delle disposizioni transitorie alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede che la riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della modifica, è retta dal diritto anteriore.

Siccome sino a prima della revisione effettuata nel 2004 dalla Cassa RI 1 è stato considerato come un indipendente, come tale ha anche pagato i contributi personali dapprima in virtù della procedura straordinaria, poi secondo la procedura ordinaria. Giusta l'art. 22 cpv. 1 OAVS, la procedura ordinaria comincia in un anno pari, quindi nel 2000 si applica ancora la procedura ordinaria per la fissazione dei contributi AVS/A/IPG.

Come visto (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS), per il periodo ordinario di contribuzione i contributi sono fissati fondandosi sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo (1997) ed il terzo (1998) anno precedenti il periodo di contribuzione (2000) costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (notifica di tassazione 1999-2000).

In altri termini, il reddito netto determinante per il periodo ordinario 2000-2001 è determinato dai dati presenti nella notifica di tassazione 1999-2000, che porta sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.

I contributi AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per l'anno 2000 vanno dunque calcolati in base al reddito aziendale evinto dalla tassazione dell'imposta federale diretta IFD 1999-2000 (anni di calcolo 1997-1998), vincolante per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS).

Nell'evenienza concreta, dalla notifica di tassazione IFD 1999-2000 risulta un reddito medio da attività indipendente eseguita negli anni 1997 e 1998 di Fr. 168'000.-, corrispondente all'importo preso in considerazione dalla Cassa nella sua decisione (doc. 1). Questa decisione di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato, perciò né la Cassa né il TCA possono scostarsi dalle constatazioni dell'Ufficio di tassazione.

La Cassa ha dunque agito correttamente calcolando i contributi AVS/AI/IPG per il periodo di contribuzione 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000 sulla base della media dei redditi conseguiti dal ricorrente negli anni 1997 e 1998.

Agli importi del reddito medio sono poi stati aggiunti i contributi personali dovuti negli anni 1997 e 1998 (Fr. 12'753,60) e sottratto il capitale proprio investito (nullo), per ottenere rettamente un reddito aziendale soggetto a contribuzione pari a Fr. 180'753.- (doc. 1).

                             2.10.   In merito alla lamentela del ricorrente secondo cui la decisione, definitiva, di questo Tribunale di considerarlo come un lavoratore dipendente di __________ già dal 2000 comporterebbe una doppia imposizione dei contributi AVS, il TCA osserva come questa conclusione sia errata.

Non va infatti dimenticato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi, mentre le questioni relative alla qualificazione giuridica sfuggono a questo principio.

Di conseguenza, dal reddito di Fr. 168'000.- non è possibile scostarsi, mentre è possibile attribuire questo importo, dal punto di vista delle assicurazioni sociali, ad un'attività dipendente seppure a livello fiscale questo reddito sia stato dichiarato come conseguito grazie ad un'attività di tipo indipendente.

È proprio questa distinzione, operata dal TCA con la nota sentenza del 2005 che, a dire dell'assicurato, costituirebbe una nuova prova atta a permettere la revisione della decisione del 10 aprile 2002 con cui la Cassa ha fissato i contributi personali dovuti come indipendente per l'anno 2000 su un reddito ammontante a Fr. 168'000.-.

A questa ipotesi non può tuttavia essere dato seguito.

Infatti, la nuova qualifica giuridica dello statuto contributivo dell'insorgente non ha modificato il prelievo dei contributi personali dovuti per il 2000, poiché essi sono dovuti sulla base della media dei redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.

Per contro, i contributi dovuti dal ricorrente nel 2000 in qualità di dipendente, sono stati prelevati sulle retribuzioni (Fr. 108'000.-) versategli da __________ quello stesso anno lavorativo.

Quindi, dovendo basarsi per l'anno di contribuzione 2000 sul vecchio metodo di calcolo dei contributi personali AVS/AI/IPG degli indipendenti in auge fino al 31 dicembre 2000, la base di computo per la fissazione di tali contributi è rappresentata, in specie, dalla notifica di tassazione IFD 1999-2000, quindi dai redditi conseguiti dall'assicurato negli anni 1997 e 1998.

Diversa è invece la base di computo per l'anno di contribuzione 2000 per un lavoratore dipendente, siccome solo i redditi conseguiti quello stesso anno (2000) sono assoggettati al prelievo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.

Portando su diversi anni di computo, non è dunque possibile effettuare una compensazione dei contributi che sono stati richiesti al ricorrente per il medesimo anno di contribuzione.

Per contro, questa soluzione è stata correttamente concretizzata per gli anni di contribuzione 2001 e 2002, per i quali l'assicurato ha già versato dei contributi come indipendente. Infatti, con la modifica legislativa in essere dal 1° gennaio 2001, anche per gli indipendenti l'anno di contribuzione coincide con l'anno di computo, ossia per l'anno 2001 i contributi vanno calcolati sui redditi conseguiti nell'anno 2001.

La stessa conclusione vale per il 2002.

Le ritenute salariali AVS/AI/IPG/AD/AF prelevate in qualità di dipendente sono state compensate con gli acconti sui contributi personali già versati come indipendente.

Per questo stesso motivo, va respinta anche la censura di una doppia imposizione contributiva AVS dei redditi conseguiti dall'assicurato nel 2000. I redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998 sono stati assoggettati al prelievo di contributi come indipendente per l'anno 2000; i salari percepiti nel 2000 come dipendente di __________ sono invece stati assoggettati – retroattivamente - nel 2000 alla specifica imposizione per i lavoratori dipendenti a seguito della STCA del novembre 2005.

L'interpretazione avanzata dall'assicurato non è dunque fondata e la decisione su opposizione del 23 agosto 2006 va confermata.

                             2.11.   In conclusione, poiché la predetta sentenza di questo Tribunale non ha in sostanza mutato le sorti della fissazione dei contributi dovuti dall'assicurato come indipendente per l'anno 2000, l'amministrazione non era di conseguenza legittimata a rivedere il suo precedente operato, ossia a riconsiderare la decisione di fissazione dei contributi del 10 aprile 2002. Pertanto, la Cassa ha correttamente respinto l'istanza di revisione del 1° febbraio 2006.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2006.40 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2007 30.2006.40 — Swissrulings