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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2006 30.2006.34

21 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,219 parole·~11 min·2

Riassunto

Luogo di assoggettamento al pagamento dei contributi sociali di un cittadino di un Paese dell'UE, residente in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa ed imposto secondo il dispendio, che lavora nell'UE.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.34   cs

Lugano 21 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell’8 giugno 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, cittadino __________, nato nel __________, beneficiario di un permesso __________, residente a __________, non esercita attività lucrativa in Svizzera, ma è membro del Consiglio di amministrazione e della direzione di un’azienda con sede in __________. Nel nostro Paese beneficia della tassazione globale calcolata secondo un dispendio di fr. 400'000 all’anno.

                                         Con decisione provvisoria del 28 febbraio 2006, confermata tramite decisione su opposizione dell’8 giugno 2006, l’interessato è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa e il suo contributo per il 2006 è stato calcolato sulla base di una sostanza determinante di fr. 4'000'000 (fr. 400'000 X 20 : 2), per un ammontare di fr. 10'302 comprese le spese amministrative.

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dalla RA 1, è tempestivamente insorto, facendo valere di non dover essere affiliato in Svizzera in quanto attivo in __________ fino al 28 febbraio 2006 ed in __________ dal 1. marzo 2006. In virtù dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone e dei formulari E 101 allegati, da cui emerge il pagamento dei contributi sociali in __________, rispettivamente in __________, il ricorrente ritiene di dover essere esonerato dall’affiliazione all’assicurazione sociale del nostro Paese (doc. I).

                               1.3.   Con risposta del 14 luglio 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso a motivo che “anche se l’assicurato è consulente della __________ (__________) e membro del consiglio di amministrazione di __________ (__________), funzioni che svolge al di fuori della Svizzera, in virtù dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, deve essere affiliato in Svizzera, poiché tuttavia non lavora nel nostro paese e paga le imposte secondo il dispendio. Il ricorrente in virtù dell’art. 6ter OAVS, secondo il quale sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa esteri che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera che paga l’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD, va affiliata quale persona senza attività lucrativa e il contributo va stabilito sulla base dell’importo delle spese stimato per il calcolo secondo il dispendio (art. 29 cpv. 5 OAVS).” (doc. III).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se un cittadino di un Paese dell’Unione Europea, domiciliato in Svizzera, dove beneficia del regime fiscale del “redditiere” e che esercita attività lucrativa in uno o più Paesi dell’Unione Europea, va affiliato in Svizzera quale persona senza attività lucrativa.

                               2.2.   Sono assicurate in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Il regolamento (CE) 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                               2.3.   Le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS, prevedono al n. 1068 che il reddito delle persone che pagano l'imposta secondo il dispendio non è soggetto a contribuzione in quanto tale, poiché tali persone sono considerate come assicurati senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Il 1. aprile 2006 è stato completato con il seguente tenore:

"  Sont réservés les conventions de sécurité sociale, l’Accord avec l’UE e l’Accord de l’AELE. En vertu du principe de l’assujettissement au lieu du travail prévu dans le cadre de ces textes internationaux, les personnes imposées d’après la dépense ne sont parfois pas assurées en Suisse ; voir à ce propos les DAA."

                               2.4.   Le Direttive sull’assoggettamento al n. 2011 rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento 1408/71).

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento 1408/71), a meno che siano distaccati.

                                         In generale i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento 1408/71).

                                         Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento 1408/71).

                                         Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

                                         L’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato.

                                         Di regola i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento 1408/71).

                                         I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2033, cfr. P. Cadotsch, op. cit., pag. 136).                           

Per il marg. 2034 i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034).

                                         Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035).

                                         Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (marg. 2036).

                                         Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (marg. 2037).

                                         Se l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001.

                                         L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (marg. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

Va infine ricordato che giusta gli art. 13 LT e 14 LIFD che trattano dell'imposizione globale secondo il dispendio, una condizione sine qua non per un contribuente per poter chiedere ed ottenere tale tipo di tassazione – in luogo e vece della tassazione ordinaria è di non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto è considerato globalista per il diritto fiscale svizzero la persona senza attività lucrativa in Svizzera, anche se, eventualmente, svolge un'attività dipendente od indipendente all'estero.

Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali l'eventuale reddito lucrativo realizzato all'estero da un globalista non rientra nel salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS.

Infatti, l'art. 6ter lett. c OAVS prevede che i redditi d'attività lucrativa (svolta all'estero) che pervengono ad una persona domiciliata in Svizzera che paga l'imposta secondo il dispendio giusta il citato art. 14 LIFD, sono eccettuati dal calcolo dei contributi.

                               2.5.   Va qui innanzitutto rammentato che questo Tribunale, con sentenza del 20 dicembre 2004, inc. 30.2004.66, ha dovuto decidere in merito all’affiliazione in Svizzera di una persona a beneficio della tassazione sul dispendio, con la doppia nazionalità di un Paese dell’UE e di un Paese extraeuropeo, esercitante l’attività lucrativa sia all’interno dell’Unione Europea che all’esterno dell’UE.

                                         In quell’occasione il TCA ha stabilito che in virtù del principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro previsto dall’ALC, i redditi percepiti lavorando nei Paesi dell’UE non vanno assoggettati in Svizzera, indipendentemente dalla questione a sapere se viene svolta un’attività salariata o indipendente (cfr. art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento 1408/71). Questo Tribunale ha inoltre affermato:

"  Se lavorasse solo in X (ndr: Paese dell’UE) l’insorgente, che paga l’imposta secondo il dispendio, in virtù del principio dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’ALC (art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71), non andrebbe assoggettata in Svizzera."

                                         Poiché tuttavia l’assicurata svolgeva un’attività anche in un Paese con il quale la Svizzera non aveva sottoscritto alcun Accordo sulla sicurezza sociale in ambito di pagamento dei contributi sociali, per il lavoro svolto in quel Paese, trovava applicazione il diritto svizzero (cfr. marg. 2061 delle direttive sull’assoggettamento).

                                         Per cui l’insorgente è stata affiliata in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 6ter OAVS.

                                         Nel presente caso la situazione è diversa nella misura in cui il ricorrente è cittadino __________ e svolge un’attività lucrativa unicamente all’interno di Paesi dell’Unione Europea a favore di una società con sede nell’Unione Europea (prima __________ e poi __________).

                                         Dai 2 formulari E 101 prodotti dall’interessato e relativi all’attività svolta per la società __________ con sede dapprima in __________ e poi in __________, emerge che le istituzioni competenti __________, rispettivamente __________, hanno attestato il pagamento dei contributi sociali nei rispettivi Paesi per il lavoro svolto nell’UE e che conformemente all’art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento 1408/71 l’interessato è assoggettato alla legislazione sociale della __________, rispettivamente del __________.

                                         In particolare l’autorità __________, per il periodo 1.12.2005-28.02.2006 ha attestato che “The employee works for the __________ employer __________ in different EU-countries according to article 14.2.b.ii”. (cfr. allegato al doc. 5, punto 3.4), mentre l’amministrazione __________ ha confermato l’assoggettamento al diritto di quello Stato dal 1. marzo 2006.

                                         In queste condizioni, in virtù del principio dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71, l’insorgente non può essere affiliato alla LAVS in Svizzera.

                                         Il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e al ricorrente, rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà a RI 1 fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti